2.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 143/7


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 gennaio 2012

sull’aiuto di Stato C 21/10 (ex E 1/10) — Finlandia a seguito della mancata accettazione delle opportune misure per il regime assicurativo nel settore della pesca, dopo l’adozione, da parte della Commissione, dei nuovi orientamenti per l’esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell’acquacoltura

[notificata con il numero C(2011) 10065]

(I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/287/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito TFUE) e, in particolare, l’articolo 108, paragrafi 1 e 2,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni (1) conformemente a detti articoli,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Nel 2004 la Commissione ha adottato nuovi orientamenti per l’esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura (di seguito «gli orientamenti») (2). Con lettera del 21 ottobre 2004, ai sensi del punto 5.2 di tali orientamenti, la Commissione ha invitato gli Stati membri, tra cui la Finlandia, a modificare i regimi di aiuti esistenti entro il 1o gennaio 2005 al fine di renderli compatibili con i nuovi orientamenti e di confermare per iscritto l’accettazione delle proposte di opportune misure entro il 15 novembre 2004 (3).

(2)

Con le lettere del 15 novembre 2004, del 20 gennaio 2005 e del 14 giugno 2005, la Finlandia ha segnalato che non accettava di modificare il regime di aiuti detto «regime assicurativo del settore della pesca» per renderlo compatibile con i nuovi orientamenti. Tale regime era stato notificato alla Commissione il 27 aprile 1995 a norma dell’articolo 144, lettera a), dell’Atto di adesione della Repubblica di Finlandia all’Unione europea ed è stato successivamente considerato un aiuto esistente ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE (adesso articolo 108 del TFUE).

(3)

In data 11 ottobre 2005 si è svolta una riunione tra la Commissione e la Finlandia. La Finlandia ha inviato complementi d’informazione con lettera del 24 novembre 2005.

(4)

Gli orientamenti sono stati di nuovo riveduti nel 2008 (4) e la Commissione ha pertanto invitato gli Stati membri, con lettera del 15 aprile 2008 a modificare i loro regimi vigenti entro il 1o settembre 2008 (5).

(5)

La Finlandia ha risposto con lettera del 30 maggio 2008, che era ancora disposta a modificare il regime assicurativo per il settore della pesca come proposto nel 2005, ma non nella misura richiesta dalle opportune misure. Il 6 marzo 2009 si è svolta una nuova riunione tra la Commissione e la Finlandia.

(6)

Il 1o ottobre 2009 la Commissione ha inviato un’ultima richiesta di informazioni alla Finlandia precisando che, in caso di non accettazione delle opportune misure proposte, la Commissione avrebbe dovuto seguire la procedura prevista all’articolo 19, paragrafo 2, e all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (6) ed avviare il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE. La Finlandia ha risposto con lettera del 18 novembre 2009.

(7)

Poiché la Finlandia non ha accettato integralmente la proposta di modifica di tale regime, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento. La decisione è stata notificata con lettera del 15 settembre 2010 pubblicata nella Gazzetta ufficiale (7).

(8)

La Finlandia ha risposto con lettera del 15 novembre 2010. Inoltre, a seguito della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale, la Commissione ha ricevuto le osservazioni di tre parti interessate: due lettere di due associazioni che rappresentano pescatori professionisti finlandesi, Suomen Ammatikalastajalitto SAKL ry (lettera dell’8 novembre 2011) e Kalatalouden Keskusliitto (lettera del 16 novembre 2010) e una lettera inviata da sei associazioni di assicuratori nel settore della pesca, operanti in Finlandia (lettera del 16 novembre 2010). Copie delle lettere sono state inviate alle autorità finlandesi il 6 dicembre 2010. Successivamente, il 13 gennaio 2011, i rappresentanti di tali associazioni hanno incontrato i servizi della Commissione e hanno fornito la documentazione complementare.

(9)

Poiché la Commissione desiderava chiarimenti sulle informazioni contenute nella lettera del 15 novembre 2010, il 4 aprile 2011 si è svolta una riunione con le autorità finlandesi nei locali della Commissione. Inoltre le autorità finlandesi hanno inviato complementi d’informazione con i messaggi del 13 aprile e del 13 maggio 2011.

(10)

Infine, poiché risultava dalle informazioni fornite dalla Finlandia che essa era disposta a modificare il regime in modo da renderlo compatibile con il mercato interno, la Commissione ha invitato la Finlandia, con lettera del 6 luglio 2011, a confermare il proprio impegno formale a modificare la legislazione che costituisce la base giuridica del regime. La Finlandia ha risposto positivamente con lettera del 19 settembre 2011.

2.   DESCRIZIONE DELL’AIUTO

(11)

Il regime di aiuti si basa sulla legge n. 331 del 23 luglio 1958, modificata da ultimo dalla legge n. 1236 del 29 gennaio 1999 (8). La Finlandia ha comunicato tale regime alla Commissione subito dopo aver aderito alla Comunità europea, a norma dell’articolo 144, lettera a), dell’Atto di adesione della Finlandia all’Unione europea. Da allora si è ritenuto che il regime di aiuti configurasse un aiuto esistente ai sensi dell’articolo 88 del trattato CE (ora articolo 108, paragrafo 1, del TFUE).

(12)

I beneficiari del regime assicurativo sono le imprese di pesca attive in Finlandia su base permanente. I servizi assicurativi sono prestati da sei associazioni di assicuratori per il settore della pesca, che coprono l’intera Finlandia. Ogni associazione copre una determinata regione geografica.

(13)

Conformemente all’articolo 7 della legge citata, un aiuto di Stato annuale è corrisposto all’associazione di assicuratori per una parte delle richieste di risarcimenti che l’associazione ha pagato a titolo dei contratti assicurativi contemplati da tale legge. Ai sensi dell’articolo 2, le richieste possono riguardare i seguenti danni:

danni alle reti, alle lenze da salmone, ai palangari e alle connesse ancore, funi e altri attrezzi da pesca ausiliari,

danni ai pescherecci immatricolati in Finlandia,

danni a veicoli da trasporto e da alaggio usati per la pesca invernale sul ghiaccio, danni a locali per la pesca e ad attrezzi a circuizione, galleggianti o da traino.

(14)

La legge descrive altresì le condizioni previste affinché le domande di risarcimento siano valide. Le condizioni seguenti sono particolarmente pertinenti per la valutazione della Commissione: il materiale assicurato dev’essere sufficientemente ben costruito e pienamente idoneo all’uso; le attrezzature devono essere assicurate al momento della domanda per il loro intero valore; il danno deve essere dimostrato in modo attendibile.

(15)

Nella lettera del 15 novembre 2004 la Finlandia ha spiegato in che modo funziona questo regime di aiuti per quanto riguarda i danni subiti dalle imprese di pesca. Innanzitutto vi è una franchigia legata all’importo della richiesta ammissibile, pari al 25 % in caso di danni non superiori a 504,56 EUR o a un massimo del 5 % nel caso di danni superiori a tale cifra; detraendo tale franchigia si ottiene l’importo dell’indennizzo versato all’impresa dall’associazione di assicuratori per il settore della pesca. Il rimborso corrisposto dallo Stato all’associazione di assicuratori è pari al 40 % dell’indennizzo da questa versato quando l’importo dei danni non supera 504,56 EUR e pari al 90 % quando l’importo supera tale cifra.

(16)

Nella successiva lettera del 24 novembre 2005, la Finlandia aveva proposto di modificare il regime in modo che gli aiuti di Stato fossero versati solo per compensare i danni causati dalle particolari condizioni proprie alla Finlandia, compresa la condizione che il danno si verifichi a nord del 59° parallelo.

(17)

La Finlandia ha descritto nella lettera del 15 novembre 2004 quali ritiene essere le condizioni specifiche proprie alla Finlandia per l’attività di pesca. Tali condizioni sono dovute alla situazione climatica, fra l’altro alla formazione di ghiaccio che può arrecare danni sia alle imbarcazioni che agli attrezzi, e alle temperature gelide che possono danneggiare il motore dei pescherecci. Tali condizioni specifiche sono aggravate da fattori quali la topografia marina della Finlandia con acque poco profonde e un fondale irregolare in un arcipelago particolarmente fitto; in tali condizioni, i rischi di naufragio connessi a tempeste e correnti, e con una superficie ghiacciata, sono alquanto elevati. Inoltre è presente un’abbondante popolazione di foche che provoca notevoli perdite all’industria della pesca danneggiando gli attrezzi; talvolta anche i cormorani possono arrecare danni a certi attrezzi (reti da imbrocco).

(18)

Segue una tabella che illustra, per il periodo 2004-2009, il numero annuale di eventi che hanno dato luogo a compensazione, la compensazione annua globale versata dalle associazioni di assicuratori del settore della pesca e la parte rimborsata dallo Stato:

Anno

Imprese assicurate

Numero di casi

Compensazione corrisposta (EUR)

Rimborso dallo Stato (EUR)

2009

472

470

1 296 961

1 026 132

2008

486

459

1 256 200

980 065

2007

503

530

1 564 340

1 197 217

2006

519

496

1 234 761

920 167

2005

543

539

1 333 027

992 826

2004

576

568

1 607 919

1 111 195

(19)

I pagamenti effettuati dalle associazioni riguardano per il 50 % circa gli attrezzi da pesca, per il 45 % le imbarcazioni e per il 5 % le altre attrezzature.

3.   MOTIVAZIONI PER AVVIARE IL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

(20)

Come sopra indicato (9), il regime di aiuti è stato notificato alla Commissione nel 1995 a norma dell’articolo 144, lettera a), dell’Atto di adesione della Repubblica di Finlandia all’Unione europea ed è stato successivamente considerato un aiuto esistente ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE. Gli orientamenti che si applicavano fino alla revisione del 2004 contenevano una norma specifica in materia di aiuti di Stato per i premi assicurativi ed è su tale base che questo regime di aiuti era stato ritenuto compatibile con il mercato interno. Tale disposizione è stata poi soppressa nella revisione del 2004.

(21)

La Commissione, nell’avviare il presente procedimento, ha ritenuto che i danni coperti dal regime di assicurazione del settore della pesca non possano essere considerati come provocati da un evento eccezionale o da una calamità naturale, ma piuttosto da una situazione strutturale e permanente, ossia il contesto strutturale e permanente in cui si svolge l’attività di pesca nelle acque finlandesi.

(22)

Per tale motivo, conformemente agli orientamenti (10), la Commissione ha ritenuto che tale aiuto fosse un aiuto al funzionamento, in linea di massima incompatibile, in quanto ha l’effetto di accrescere la liquidità delle imprese che ne beneficiano, e che sia stato concesso senza imporre obblighi ai beneficiari.

(23)

La Commissione non condivide le argomentazioni delle autorità finlandesi che hanno giustificato tale regime di aiuti qualificandolo come un servizio di interesse economico generale ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE. La Finlandia non ha addotto argomentazioni specifiche che giustifichino che la fornitura di contratti assicurativi ad imprese di pesca possa considerarsi un servizio di questo tipo e la Commissione non ha ritenuto, in base alle caratteristiche del regime, che esso si possa qualificare come tale. In particolare, la Commissione ha osservato che le associazioni di assicuratori del settore della pesca forniscono servizi assicurativi solo ad un particolare gruppo di imprese, la cui attività economica consiste nel vendere sul mercato i prodotti che provengono precisamente dalla loro attività di pesca. La Commissione nutre quindi forti dubbi sul fatto che la fornitura di assicurazioni commerciali ad un gruppo selezionato di imprese commerciali possa essere considerata un servizio di interesse economico generale.

4.   OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ FINLANDESI E DEI TERZI INTERESSATI

4.1.   Osservazioni delle autorità finlandesi

(24)

Le autorità finlandesi hanno ricordato le caratteristiche principali del funzionamento di questo sistema assicurativo. Hanno anche accluso una descrizione dettagliata delle condizioni particolari in cui versa l’industria ittica in Finlandia: condizioni climatiche particolari con ghiaccio e oscurità in inverno, topografia marittima costiera con acque poco profonde e fondali irregolari, presenza di una numerosa popolazione di foche.

(25)

Le autorità finlandesi hanno anche comunicato informazioni relative alla mancanza di offerte di copertura assicurativa da parte di assicurazioni private al settore della pesca con lo stesso livello di copertura per questo tipo di danni. A sostegno della loro posizione, le autorità finlandesi hanno allegato alla risposta una lettera della Confederazione del settore finanziario finlandese Finanssialan Keskusliitto.

(26)

Inoltre le stesse autorità hanno indicato che il valore delle importazioni è di 6,8 volte il valore delle esportazioni. Nel 2009 la Finlandia ha importato 95 046 tonnellate di pesce per un valore di 244,5 milioni di EUR mentre ha esportato 59 905 tonnellate per un valore di 36 milioni di EUR. Solo il 30 % del pesce consumato proviene dalla Finlandia. Tra il 2000 e il 2009 il consumo annuale di pesce finlandese è diminuito da 6,1 kg a 4,5, mentre quello di pesce importato è aumentato da 6,6 kg a 11,2. Secondo le autorità finlandesi questo dimostra che l’aiuto di Stato non può avere nessuna incidenza negativa sulla concorrenza.

(27)

Le autorità finlandesi rammentano che la Commissione, nella sua decisione di avviare il procedimento, ha osservato che la soppressione della norma sugli aiuti di Stato per i premi assicurativi negli orientamenti del 2004 significava che quel genere di aiuti di Stato non era più consentito. Le autorità finlandesi non concordano con tale posizione. Innanzitutto questo regime assicurativo rimane interamente giustificato dalle condizioni geografiche e climatiche particolari delle acque finlandesi. Inoltre tale regime è stato ritenuto compatibile nel 2000, sebbene l’aiuto non fosse tra quelli elencati come compatibili negli orientamenti del 1997 (11) in vigore all’epoca, in un contesto simile a quello esistente dopo il 2004, con gli orientamenti del 2004 e quelli del 2008.

(28)

Tuttavia, in queste osservazioni, la Finlandia indica che è disposta a modificare il regime nel modo seguente:

esclusione dei pescherecci che esercitano attività di pesca in alto mare, il che significa in pratica l’esclusione dei pescherecci che superano i 12 metri di lunghezza,

ammissibilità soltanto per i danni subiti nelle acque territoriali della Finlandia o nella sua zona economica esclusiva,

copertura soltanto dei danni causati dalle condizioni specifiche della Finlandia e quindi dalle condizioni geografiche o climatiche avverse (ghiaccio, neve, forti tempeste, scogliere in acque poco profonde) o dalle foche e dai cormorani, e subiti dai pescherecci e dagli attrezzi da pesca, nonché dai veicoli da trasporto e da alaggio e da altre attrezzature specifiche utilizzate per la pesca invernale.

(29)

La Finlandia ritiene che questa modifica potrebbe essere effettuata entro il 31 dicembre 2012. Questo lasso di tempo è necessario per due motivi: innanzitutto al fine di modificare la legislazione attuale che costituisce la base giuridica del regime (legge n. 331 del 23 luglio 1958) e, in secondo luogo, per porre fine ai contratti in corso in base al regime vigente. Il nuovo regime di assicurazione per il settore della pesca entrerebbe in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2013.

(30)

Come sopra indicato (12), le autorità finlandesi hanno confermato, con lettera del 19 settembre 2011, il loro impegno a modificare la legislazione che costituisce la base giuridica del regime precisando che, se la Commissione adotterà la decisione definitiva entro tempi ragionevoli, riusciranno a presentare una proposta al Parlamento già nel 2012, cioè in tempo affinché la legge possa entrare in vigore il 1o gennaio 2013. Tuttavia, hanno sottolineato che, per introdurre le nuove norme, è necessario un periodo transitorio al fine di inserire le modifiche indispensabili nelle clausole dei contratti assicurativi in vigore. A tal fine ritengono che le modifiche dei contratti si potrebbero effettuare entro il 1o gennaio 2014 in modo che condizioni modificate si possano applicare agli aiuti accordati agli assicuratori a decorrere da tale data.

4.2.   Osservazioni dei terzi interessati

(31)

Due associazioni di pescatori hanno inviato osservazioni alla Commissione: Suoman Ammattikalastajaliitto e Katatalouden Keskuliitto. Analogamente alle autorità finlandesi, entrambe le associazioni hanno evidenziato le condizioni specifiche della pesca in Finlandia e la mancanza di offerta assicurativa per i danni in questione. Una delle due (Suoman Ammattikalastajaliitto) ha osservato che la Commissione non ha fornito prove del fatto che il presente regime di aiuti è tale da incidere sulla concorrenza tra Stati membri, facendo rilevare, in particolare, che la pesca professionale attualmente fornisce soltanto il 7 % del pesce consumato nel paese e che l’industria ittica e il mercato ittico finlandese sono pertanto dipendenti dal pesce d’importazione. Per questo motivo l’associazione ritiene infondata la conclusione preliminare espressa nell’avvio del procedimento.

(32)

Anche le associazioni di assicuratori del settore della pesca sostengono la posizione espressa dalle autorità finlandesi facendo inoltre notare che l’industria della pesca nelle acque finlandesi si trova ad affrontare condizioni geografiche e climatiche molto particolari. Esse indicano che tale regime assicurativo è stato istituito per mancanza di offerta da parte del settore assicurativo privato che non era disposto a coprire tali rischi per l’attività di pesca che è d’importanza marginale. Inoltre le associazioni di assicuratori sono costrette ad assicurare tutti i pescatori stabiliti nella regione di loro competenza.

5.   VALUTAZIONE DELL’AIUTO

5.1.   Esistenza di un aiuto di Stato

(33)

L’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, recita: «Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidono sugli scambi fra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o taluni produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.»

(34)

Le compensazioni versate alle imprese di pesca dalle associazioni di assicuratori nel settore della pesca provengono in parte da fondi concessi a tali associazioni dallo Stato. Questi importi provengono dal bilancio dello Stato. Poiché tale compensazione apporta un vantaggio finanziario alle imprese del settore della pesca, si tratta di un vantaggio ad un settore concesso mediante risorse statali.

(35)

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il semplice fatto di rafforzare la posizione competitiva di un’impresa rispetto ad altre imprese concorrenti, concedendo a questa un vantaggio economico che non avrebbe ricevuto nel corso normale della sua attività, indica una possibile distorsione di concorrenza (13). Inoltre, gli aiuti ad un’impresa che opera in un mercato aperto al commercio intraunionale sono tali da incidere sugli scambi tra Stati membri (14).

(36)

Poiché vi sono notevoli scambi di prodotti della pesca nell’ambito dell’Unione europea, tale misura rafforza la posizione delle imprese in questione sul mercato dell’Unione ed è quindi atta a falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi all’interno dell’Unione (15). Il fatto che le importazioni siano state superiori alle esportazioni o che la maggior parte del pesce consumato provenga da altri paesi non è pertinente. Al contrario, ciò dimostra che il mercato dei prodotti della pesca in Finlandia è in effetti molto aperto e risulta quindi che gli aiuti alle imprese finlandesi ne sostengono la posizione nei confronti delle imprese stabilite in altri Stati membri e falsano o minacciano di falsare la concorrenza. Anche il fatto che possa essere aumentata la quantità del pesce d’importazione consumato rispetto a quella del pesce nazionale consumato non cambia nulla sotto questo profilo; questo fatto potrebbe solo indicare che le imprese finlandesi non hanno effettuato gli adeguamenti necessari per seguire l’evoluzione delle condizioni economiche relative al mercato dei prodotti della pesca in Finlandia. In ogni caso tali imprese beneficiano di aiuti che sostengono la loro posizione sul mercato interno rispetto alle imprese straniere.

(37)

Alla luce di quanto precede, si può concludere che le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 1, sono soddisfatte e che le compensazioni versate alle imprese di pesca e provenienti dal bilancio dello Stato configurano un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

5.2.   Compatibilità con il mercato interno

5.2.1.   Natura del regime di aiuto

(38)

Il regime assicurativo del settore della pesca è inteso a coprire spese che sono parzialmente coperte dai premi assicurativi. Non è, di per sé, un aiuto per i premi assicurativi; non è destinato a coprire una parte dei premi assicurativi, ma a coprire parte delle richieste di indennizzo presentate dalle imprese alle associazioni di assicuratori del settore della pesca.

(39)

Tuttavia, poiché tali richieste d’indennizzo sono presentate alle associazioni, che devono versare l’importo ammissibile per il danno subito, la Commissione ritiene che l’effetto dell’aiuto sia quello di diminuire i premi che le imprese avrebbero dovuto pagare se le associazioni di assicuratori in questione non avessero potuto contare sui fondi provenienti dallo Stato. Pertanto, l’aiuto in esame ha lo stesso effetto di un regime di aiuti ai premi assicurativi. Il regime può essere quindi considerato come un regime di aiuto ai premi assicurativi.

5.2.2.   Compatibilità con il mercato interno

(40)

La Commissione non può quindi concordare con il parere delle autorità finlandesi quando affermano che la situazione per quanto riguarda gli orientamenti del 2004 e del 2008 è comparabile alla situazione rispetto agli orientamenti del 1997, visto che in nessun caso erano state stabilite norme in materia di aiuti ai premi assicurativi. La soppressione, nel 2004, della disposizione specifica riguardante tali aiuti, contenuta nei precedenti orientamenti del 2001 (16), indica che la Commissione, con la revisione del 2004, ha chiaramente ritenuto che tali aiuti non potessero più beneficiare di una deroga al principio dell’incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno ed essere quindi considerati compatibili con esso a decorrere dalla data di entrata in vigore degli orientamenti del 2004. Tale decisione politica è rimasta invariata nella successiva revisione, ossia gli orientamenti del 2008.

(41)

Inoltre è cambiato il quadro generale nell’ambito del quale la Commissione valuta gli aiuti di Stato per i premi assicurativi. Il presente regime di aiuti di Stato era stato ritenuto compatibile dalla Commissione nel 2000 (17) limitatamente all’indennizzo derivante dalle condizioni eccezionali dovute alla particolare situazione meteorologica finlandese e alle sue zone costiere. Per adottare tale decisione la Commissione, nel suo ragionamento, si è riferita alla situazione nel settore agricolo per il quale negli orientamenti non erano previste disposizioni applicabili, ma per il quale la Commissione era solita decidere positivamente, caso per caso, su misure di aiuto relative ad assicurazioni contro calamità naturali ed altri eventi eccezionali. Nel 2000, sia per il settore agricolo che per il settore della pesca, la Commissione ha chiarito la propria politica elaborando i criteri da seguire per la valutazione (18) di tale tipo di aiuti nei rispettivi orientamenti. Da allora, tali criteri continuano ad esistere negli orientamenti agricoli (19), mentre non esistono più negli orientamenti per la pesca. Pertanto, nel settore agricolo, la Commissione ha fissato criteri precisi per considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti ai premi assicurativi, mentre tali criteri sono stati soppressi negli orientamenti per la pesca. Per il settore della pesca la Commissione è tenuta a ritornare al principio generale di incompatibilità degli aiuti di Stato e a valutare la compatibilità o incompatibilità di un regime di questo genere sulla base delle disposizioni applicabili.

(42)

La disposizione applicabile degli attuali orientamenti è il punto 4.9 che prevede che le misure di aiuto per le quali non sono previste disposizioni applicabili negli altri punti, che elencano le diverse categorie di aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno, non possono, in linea di massima, essere considerate compatibili.

(43)

In deroga a questo, un regime di aiuto può tuttavia essere considerato compatibile se lo Stato membro dimostra che soddisfa i vari principi fissati in tali orientamenti ed è conforme agli obiettivi della politica comune della pesca.

(44)

Nella risposta all’avvio della procedimento, la Finlandia ha formulato proposte concrete intese a modificare il regime in senso restrittivo (20) e inoltre ha giustificato il mantenimento dell’aiuto con una carenza del mercato, nel settore assicurativo, per quanto riguarda la copertura di una parte ingente dei danni in questione.

(45)

Nella lettera allegata a quella risposta, la Confederazione finlandese del settore finanziario, Finanssialan Keskusliitto, riconosce che non riuscirebbe a coprire tutti i danni come fa normalmente l’associazione di assicuratori del settore della pesca. La copertura sarebbe molto parziale o addirittura, in alcuni casi, ad esempio per i danni agli attrezzi, non sarebbe possibile. Le compagnie di assicurazione non possono considerare assicurabili tali danni o, se lo facessero, i premi assicurativi supererebbero un importo ragionevole.

(46)

Questo dimostra che le associazioni di assicuratori nel settore della pesca non sono in grado di falsare la concorrenza nei confronti delle compagnie di assicurazione private e rivela altresì una carenza del mercato in Finlandia per quanto attiene alla copertura di tali danni da parte di compagnie private.

(47)

La Commissione ritiene che una misura di aiuto di Stato che pone rimedio ad una carenza del mercato si possa considerare compatibile con il mercato interno quando soddisfa obiettivi di interesse comune. Questa soddisfa i requisisti di cui al punto 4.9 degli orientamenti riguardanti la conformità con i principi enunciati negli orientamenti stessi e con gli obiettivi della politica comune della pesca.

(48)

Gli obiettivi della politica comune della pesca consistono nel garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista sia economico che ambientale e sociale (21). La Commissione ritiene che il presente regime, con l’inserimento delle modifiche descritte dalla Finlandia, contribuirebbe a realizzare tali condizioni e, insieme alle norme in materia di conservazione e gestione dello sfruttamento di tali risorse, il regime consentirebbe di continuare la pesca nelle condizioni particolari delle acque costiere della Finlandia, includendo i danni alle attrezzature (reti da pesca) causati dalle foche e, talvolta, dai cormorani. In questo modo si garantirebbero condizioni economiche, ambientali e sociali corrette alle imprese alieutiche che devono affrontare le difficoltà particolari dell’attività di pesca in quelle acque e si contribuirebbe utilmente a mantenere il tessuto socioeconomico delle comunità costiere interessate.

(49)

La Commissione osserva inoltre che il presente regime di aiuto in esame, una volta modificato, non offrirebbe comunque un indennizzo pieno dei danni in questione. Rimarrà in vigore il sistema attuale, che prevede innanzitutto una franchigia e il rimborso soltanto parziale delle compensazioni versate (22). Rimane pertanto anche la contropartita necessaria da parte dei beneficiari del presente regime di aiuto, secondo quanto richiesto al punto 3.3 degli orientamenti.

(50)

Infine la Commissione ritiene accettabile il periodo che la Finlandia giudica necessario per modificare il regime (23). Tenendo conto della procedura legislativa necessaria, il termine del 1o gennaio 2013 per l’entrata in vigore della legge che modifica la base giuridica attuale del regime è ragionevole. Inoltre in quel momento i contratti assicurativi tra le imprese e le associazioni di assicuratori del settore della pesca saranno già stati rinnovati nel corso del 2012 alle condizioni che si applicheranno a tale data, con scadenza nel corso del 2013. È ragionevole consentire a tali contratti di giungere alla scadenza secondo i termini concordati. Saranno poi rinnovati nel 2013 conformemente alle nuove condizioni applicabili. Pertanto è giustificato il termine ultimo del 31 dicembre 2013 con l’entrata in vigore dei contratti adattati il giorno successivo, ossia il 1o gennaio 2014.

6.   CONCLUSIONE

(51)

Alla luce dell’analisi che precede la Commissione conclude che il regime assicurativo del settore della pesca può essere considerato compatibile con il mercato interno se è modificato conformemente ai seguenti principi:

esclusione dei pescherecci che esercitano attività di pesca in alto mare, il che significa in pratica l’esclusione dei pescherecci che superano i 12 metri di lunghezza;

ammissibilità soltanto per i danni subiti nelle acque territoriali della Finlandia o nella sua zona economica esclusiva;

copertura soltanto dei danni causati dalle condizioni specifiche alla Finlandia e quindi dalle condizioni geografiche o climatiche avverse (ghiaccio, neve, forti tempeste, scogliere in acque poco profonde) o dalle foche e dai cormorani, e subiti dai pescherecci e dagli attrezzi da pesca, nonché dai veicoli da trasporto e da alaggio e da altre attrezzature specifiche utilizzate per la pesca invernale.

(52)

La Commissione prende atto dell’impegno delle autorità finlandesi di modificare la base giuridica dell’aiuto entro e non oltre il 1o gennaio 2013, in modo che i termini dei contratti assicurativi siano modificati entro e non oltre il 1o gennaio 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il regime di aiuti «Regime assicurativo per il settore della pesca» che è stato oggetto di una proposta di opportune misure a seguito della revisione degli orientamenti per l’esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura è compatibile con il mercato interno purché sia modificato conformemente ai seguenti impegni assunti dalla Finlandia:

esclusione dei pescherecci che esercitano attività di pesca in alto mare, il che significa in pratica l’esclusione dei pescherecci che superano i 12 metri di lunghezza;

ammissibilità soltanto per i danni subiti nelle acque territoriali della Finlandia o nella sua zona economica esclusiva;

copertura soltanto dei danni causati dalle condizioni specifiche alla Finlandia e quindi dalle condizioni geografiche o climatiche avverse (ghiaccio, neve, forti tempeste, scogliere in acque poco profonde) o dalle foche e dai cormorani, e subiti dai pescherecci e dagli attrezzi da pesca, nonché dai veicoli da trasporto e da alaggio e da altre attrezzature specifiche utilizzate per la pesca invernale.

2.   Le norme giuridiche che modificano il presente regime entrano in vigore entro e non oltre il 1o gennaio 2013 e i relativi contratti di assicurazione conclusi su tale base entrano in vigore entro e non oltre il 1o gennaio 2014.

Articolo 2

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’11 gennaio 2012

Per la Commissione

Maria DAMANAKI

Membro della Commissione


(1)   GU C 273 del 9.10.2010, pag. 6.

(2)   GU C 229 del 14.9.2004, pag. 5.

(3)  L’accettazione degli orientamenti del 2004 è stata pubblicata nella GU C 278 dell’11.11.2005, pag. 14.

(4)   GU C 84 del 3.4.2008, pag. 10.

(5)  L’accettazione degli orientamenti del 2008 è stata pubblicata nella GU C 115 del 20.5.2009, pag. 15.

(6)   GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(7)  Cfr. nota 1.

(8)  Quest’ultima modifica è l’unica che ha modificato la legge dall’adesione della Finlandia all’Unione europea. La modifica è dovuta all’istituzione dell’Agenzia finlandese per il controllo del settore assicurativo. Non ha comportato conseguenze per quanto riguarda precisamente il regime di aiuti di Stato.

(9)  Cfr. punto 2.

(10)  Cfr. il punto 3.7 degli orientamenti del 2004 e il punto 3.4 degli orientamenti del 2008.

(11)   GU C 100 del 27.3.1997, pag. 12.

(12)  Cfr. considerando 10.

(13)  Sentenza della Corte del 17 settembre 1980 nella causa C-730/79, Philip Morris Holland BV contro Commissione delle Comunità europee, Raccolta 1980, pag. 2671.

(14)  Cfr. in particolare la sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1988 nella causa n. 102/87 Repubblica francese contro Commissione delle Comunità europee, Racc. 1988, pag. 4067.

(15)  Dai dati di Eurostat risulta che la Finlandia abbia importato dagli altri Stati membri una media di 30 000 tonnellate di prodotti della pesca l’anno negli anni 2007-2009, per un valore medio di 90 milioni l’anno ed abbia esportato verso gli altri Stati membri nello stesso periodo una media di 20 000 tonnellate l’anno per un valore medio di 15 milioni l’anno.

(16)   GU C 19 del 20.1.2001, pag. 7.

(17)  Decisione comunicata alla Finlandia con lettera dell’11 maggio 2000.

(18)  Per il settore agricolo, GU C 28 dell’1.2.2000, pag. 2 (cfr. punto 11.5.1); per il settore della pesca orientamenti 2001 (cfr. precedente nota 14).

(19)   GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1. Cfr. il punto 140 che si riferisce all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3).

(20)  Cfr. punto 28.

(21)  Articolo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca, GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(22)  Cfr. considerando 15.

(23)  Cfr. considerando 30.