30.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/1 |
DECISIONE N. 281/2012/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 29 marzo 2012
che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 78, paragrafo 2, lettera g),
vista la proposta della Commissione europea,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Alla luce dell’istituzione di un programma comune di reinsediamento UE volto ad aumentare l’impatto degli sforzi dell’Unione in materia di reinsediamento, ossia nel fornire protezione ai rifugiati, e a massimizzare l’impatto strategico del reinsediamento attraverso una migliore individuazione delle persone le cui esigenze di reinsediamento sono più pressanti, si dovrebbero formulare a livello di Unione priorità comuni in questo settore. |
(2) |
L’articolo 80 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede che le politiche dell’Unione di cui al capo relativo ai controlli alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione e la loro attuazione siano governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario, e che, ogniqualvolta necessario, gli atti dell’Unione adottati in virtù del suddetto capo contengano misure appropriate ai fini dell’applicazione di tale principio. |
(3) |
A tale scopo sono stabilite priorità comuni specifiche dell’Unione in materia di reinsediamento per il 2013, quali figurano nell’allegato aggiunto alla decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) dalla presente decisione, in base a due categorie, la prima delle quali dovrebbe comprendere le persone appartenenti a una specifica categoria rientrante nei criteri di reinsediamento dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e la seconda dovrebbe comprendere le persone provenienti da regioni o paesi indicati nelle previsioni annuali di reinsediamento dell’UNHCR e per cui l’azione comune dell’Unione contribuirebbe in misura significativa a rispondere alle esigenze di protezione. |
(4) |
In considerazione delle esigenze di reinsediamento stabilite nell’allegato, aggiunto alla decisione n. 573/2007/CE dalla presente decisione, che elenca le priorità comuni specifiche dell’Unione in materia di reinsediamento, è altresì necessario fornire un supporto finanziario supplementare per il reinsediamento di persone in relazione a regioni geografiche e cittadinanze specifiche, nonché a categorie specifiche di rifugiati da reinsediare, qualora il reinsediamento sia considerato lo strumento più adatto a soddisfare le loro esigenze particolari. |
(5) |
Data l’importanza dell’uso strategico del reinsediamento di persone provenienti da paesi o regioni designati per l’attuazione dei programmi di protezione regionale, è necessario prevedere un sostegno finanziario supplementare per il reinsediamento delle persone provenienti dalla Tanzania, dall’Europa orientale (Bielorussia, Repubblica di Moldova e Ucraina), dal Corno d’Africa (Gibuti, Kenya e Yemen), dal Nord Africa (Egitto, Libia e Tunisia), o da qualsiasi altro paese o regione designati in futuro. |
(6) |
Al fine di incoraggiare un maggior numero di Stati membri ad avviare misure di reinsediamento, è ugualmente necessario fornire un ulteriore sostegno finanziario agli Stati membri che decidono di procedere al reinsediamento di persone per la prima volta. |
(7) |
È inoltre necessario stabilire le norme relative all’ammissibilità delle spese per il sostegno finanziario supplementare ai fini del reinsediamento. |
(8) |
A norma dell’articolo 3 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione della presente decisione. |
(9) |
A norma degli articoli 1 e 2 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
(10) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea ed al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione n. 573/2007/CE è così modificata:
1) |
l’articolo 13 è così modificato:
|
2) |
all’articolo 35 è aggiunto il paragrafo seguente: «5. L’importo fisso assegnato agli Stati membri per ogni persona reinsediata è concesso a titolo di somma forfettaria per ogni persona effettivamente reinsediata.»; |
3) |
il testo di cui all’allegato della presente decisione è aggiunto quale allegato alla decisione n. 573/2007/CE. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2012
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
N. WAMMEN
(1) Posizione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 (GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 161) e decisione del Consiglio in prima lettura dell’8 marzo 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1.
ALLEGATO
«ALLEGATO
Elenco delle priorità comuni specifiche dell’Unione in materia di reinsediamento per il 2013
1) |
Rifugiati congolesi della regione dei Grandi Laghi (Burundi, Malawi, Rwanda, Zambia); |
2) |
rifugiati provenienti dall’Iraq in Turchia, Siria, Libano e Giordania; |
3) |
rifugiati afghani in Turchia, Pakistan e Iran; |
4) |
rifugiati somali in Etiopia; |
5) |
rifugiati birmani in Bangladesh, Malaysia e Thailandia; |
6) |
rifugiati eritrei nel Sudan orientale.» |