24.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 134/3 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2012
relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall’altra
(2012/272/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo 3, gli articoli 91 e 100, l’articolo 191, paragrafo 4, e gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 25 novembre 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con la Repubblica delle Filippine un accordo quadro di partenariato e cooperazione («accordo»). |
(2) |
Le disposizioni dell’accordo che rientrano nell’ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vincolano il Regno Unito e l’Irlanda, in quanto parti contraenti distinte e non in quanto parte dell’Unione europea, a meno che l’Unione europea e il Regno Unito e/o l’Irlanda non abbiano notificato congiuntamente alla Repubblica delle Filippine che il Regno Unito o l’Irlanda sono vincolati in quanto parte dell’Unione europea, conformemente al protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Se il Regno Unito e/o l’Irlanda non sono più vincolati in quanto parte dell’Unione europea, conformemente all’articolo 4 bis del protocollo (n. 21), l’Unione europea e il Regno Unito e/o l’Irlanda devono informare immediatamente la Repubblica delle Filippine di qualsiasi cambiamento intervenuto nella loro posizione, nel qual caso devono restare vincolati dalle disposizioni dell’accordo a titolo individuale. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato ai suddetti trattati. |
(3) |
Qualora il Regno Unito e/o l’Irlanda non abbiano proceduto alla notifica di cui all’articolo 3 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, essi non partecipano all’adozione da parte del Consiglio della presente decisione, nella misura in cui essa riguarda disposizioni a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Le stesse disposizioni si applicano alla Danimarca ai sensi del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea. |
(4) |
È opportuno firmare l’accordo, con riserva della sua conclusione, in una data successiva, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma dell’accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall’altra, è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale accordo (1).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2012
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
(1) Il testo dell’accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.