26.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 139/18


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2011

riguardante gli aiuti di Stato SA.32504 (2011/N) e C 11/10 (ex N 667/09) ai quali l’Irlanda ha dato esecuzione a favore di Anglo Irish Bank e Irish Nationwide Building Society

[notificata con il numero C(2011) 4432]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/269/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo capoverso,

visto l’accordo sullo spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni a norma delle disposizioni menzionate in precedenza (1),

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   Anglo Irish Bank

(1)

Con decisione del 14 gennaio 2009, la Commissione ha approvato temporaneamente una ricapitalizzazione di Anglo Irish Bank (in appresso «Anglo») (2). La ricapitalizzazione non è stata attuata in quanto l’Irlanda ha deciso di nazionalizzare Anglo. Con decisione del 16 febbraio 2009, la Commissione ha concluso che la nazionalizzazione non comportava aiuti di Stato (3).

(2)

Con decisione del 26 giugno 2009, la Commissione ha autorizzato un aiuto di emergenza a favore di Anglo, sotto forma di apporto di capitale per un importo di 4 miliardi di EUR (4 000 milioni), ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato che istituisce la Comunità europea per un periodo di sei mesi e ha preso atto dell’impegno dell’Irlanda di notificare un piano di ristrutturazione alla Commissione entro la fine di novembre 2009 (4).

(3)

Il 30 novembre 2009, l’Irlanda ha notificato un piano di ristrutturazione alla Commissione (5) (in appresso «il piano di ristrutturazione iniziale di Anglo») preparato da Anglo. Il 24 novembre e il 18 dicembre 2009, la Commissione ha inviato richieste di informazioni all’Irlanda per quanto riguarda il piano di ristrutturazione iniziale di Anglo.

(4)

Il 17 febbraio 2010, l’Irlanda ha notificato alla Commissione la sua intenzione di apportare ulteriore capitale per un importo di 10,44 miliardi di EUR in Anglo (in appresso «la seconda ricapitalizzazione»).

(5)

Con decisione del 31 marzo 2010 (6), la Commissione ha approvato la seconda ricapitalizzazione in via temporanea fino al momento dell’adozione della sua decisione finale sul piano di ristrutturazione di Anglo. Nella stessa decisione, la Commissione ha anche stabilito di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (in appresso «il trattato») in merito al piano di ristrutturazione iniziale di Anglo e alle misure di aiuto associate dell’Irlanda (in appresso «la decisione di avvio del procedimento»). La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 7 agosto 2010. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni sull’aiuto. Non sono pervenute osservazioni da parte di terzi.

(6)

Il 31 maggio 2010, l’Irlanda ha presentato un piano di ristrutturazione riveduto per Anglo Irish Bank (in appresso «il secondo piano di ristrutturazione di Anglo»).

(7)

Il 2 giugno 2010, la Commissione ha inviato una richiesta di informazioni riguardo al secondo piano di ristrutturazione di Anglo. Il 24 giugno 2010, tali questioni sono state discusse in una riunione tra funzionari della Commissione, autorità irlandesi e rappresentanti di Anglo. Inoltre, il 9 e il 12 luglio 2010 le autorità irlandesi hanno risposto per iscritto a tali questioni.

(8)

Il 28 giugno 2010, l’Irlanda ha notificato alla Commissione un altro apporto di capitale di importo pari a 10 054 milioni di EUR a favore di Anglo (in appresso «la terza ricapitalizzazione») (7).

(9)

Con decisione del 10 agosto 2010 (8), la Commissione ha approvato la terza ricapitalizzazione in via temporanea fino al momento dell’adozione della sua decisione finale sul piano di ristrutturazione finale di Anglo.

(10)

Il 31 agosto 2010, l’Irlanda ha presentato alla Commissione una nuova proposta relativa alla ristrutturazione di Anglo che prevede la scissione e la liquidazione graduale della banca in un arco di tempo di dieci anni.

(11)

Alla luce della dettagliata valutazione delle prospettive di Anglo, il 30 settembre 2010 il ministro irlandese delle Finanze ha annunciato che la risoluzione di Anglo avrebbe richiesto un apporto di capitale cumulativo di 29,3 miliardi di EUR nello scenario di base e un importo supplementare di 5 miliardi di EUR nello scenario di crisi.

(12)

Il 26 ottobre 2010, l’Irlanda ha presentato un piano di salvataggio per Anglo (in appresso «il terzo piano di ristrutturazione di Anglo»), spiegando in maniera approfondita in quale modo sarebbe stato attuato il salvataggio dell’istituto che era stato presentato per la prima volta nella sua comunicazione del 31 agosto 2010.

(13)

Nelle settimane successive, i servizi della Commissione hanno richiesto alcuni chiarimenti e il 29 ottobre 2010 hanno richiesto ulteriori informazioni. Le autorità irlandesi hanno fornito la loro risposta nell’ambito di una serie di scambi di e-mail e di conferenze.

(14)

L’8 dicembre 2010, l’Irlanda ha notificato alla Commissione un’ulteriore ricapitalizzazione di 4 946 milioni di EUR (in appresso «la quarta ricapitalizzazione») e garanzie statali per talune passività a favore di Anglo.

(15)

Con decisione del 21 dicembre 2010 (9), la Commissione ha approvato la quarta ricapitalizzazione e le garanzie per talune passività a favore di Anglo in via temporanea fino al momento dell’approvazione del piano di ristrutturazione finale di Anglo.

1.2.   Irish Nationwide Building Society

(16)

Con decisione del 30 marzo 2010, la Commissione ha approvato in via temporanea una ricapitalizzazione di 2,7 miliardi di EUR di Irish Nationwide Building Society (in appresso «INBS») per sei mesi a partire dalla data di entrata in vigore della ricapitalizzazione (22 dicembre 2009), oppure, qualora l’Irlanda avesse presentato un piano di ristrutturazione prima di tale data, fino al momento dell’adozione da parte della Commissione di una decisione finale sul piano di ristrutturazione di INBS (in appresso «la prima ricapitalizzazione di INBS») (10).

(17)

Inoltre, il 30 marzo 2010, il ministro irlandese delle Finanze ha annunciato che, alla luce della riduzione del totale di bilancio di INBS derivante dai trasferimenti alla National Asset Management Agency (in appresso «NAMA»), l’istituto non aveva un futuro come entità indipendente a sé stante.

(18)

Il 22 giugno 2010, l’Irlanda ha notificato alla Commissione un piano di ristrutturazione per INBS (in appresso «il piano di ristrutturazione di INBS»). Il piano prevede la prosecuzione dell’attività della società nella prospettiva di una vendita a un acquirente.

(19)

Nelle settimane successive, l’Irlanda ha comunicato informalmente alla Commissione che stava valutando altre soluzioni per il futuro di INBS. In particolare, l’Irlanda intendeva valutare l’interesse del mercato ad acquisire parti di INBS.

(20)

Il 30 settembre 2010, il ministro irlandese delle Finanze ha rilasciato una dichiarazione pubblica sulla situazione del settore bancario in Irlanda e ha annunciato che INBS aveva bisogno di un’ulteriore ricapitalizzazione di 2,7 miliardi di EUR (per una ricapitalizzazione totale di 5,4 miliardi di EUR). L’apporto di capitale (in appresso «la seconda ricapitalizzazione di INBS») è stato notificato alla Commissione il 12 ottobre 2010.

(21)

Con decisione del 21 dicembre 2010, la Commissione ha approvato temporaneamente la seconda ricapitalizzazione di INBS per un periodo di sei mesi o, qualora l’Irlanda avesse presentato un piano di ristrutturazione entro il 31 gennaio 2011, fino al momento dell’adozione da parte della Commissione di una decisione finale sul piano di ristrutturazione della banca in questione (11).

1.3.   Procedimenti riuniti

(22)

Il 28 novembre 2010, è stato raggiunto un accordo tra l’Irlanda, l’Unione europea, la Banca centrale europea (in appresso «BCE») e il Fondo monetario internazionale su un programma di sostegno per l’Irlanda (in appresso «il programma di sostegno»). Nell’ambito del programma di sostegno, l’Irlanda ha deciso di intraprendere alcune misure di riorganizzazione e di ricapitalizzazione per il settore bancario nel quadro di un programma per la ripresa del sistema bancario (in appresso «il programma per il sistema bancario»). Nel contesto del programma per il sistema bancario, il memorandum di politiche economiche e finanziarie (in appresso «MPEF») stabilisce misure che sono necessarie per ripristinare la redditività del settore finanziario in Irlanda (12). Il punto 10 dell’MPEF prevede che si intraprenda un’azione rapida e decisa per risolvere la questione di Anglo Irish Bank (Anglo) e di Irish Nationwide Building Society (INBS) in modo tale da tutelare i depositanti e rafforzare il sistema bancario. A tale scopo, entro la fine di gennaio 2011 avrebbe dovuto essere presentata alla Commissione europea una proposta riveduta in collaborazione con l’FMI per trovare un soluzione per Anglo e INBS (13).

(23)

Il 12 gennaio 2011, l’Irlanda ha fornito alla Commissione informazioni riguardo alla prevista vendita di depositi da parte di Anglo e INBS. Il 2 febbraio 2011 e il 21 febbraio 2011 sono state presentate ulteriori informazioni sulla vendita.

(24)

Il 16 gennaio 2011, l’Irlanda ha trasmesso alla Commissione informazioni sul previsto risanamento delle attività di Anglo e INBS. Il 31 gennaio 2011, l’Irlanda ha notificato alla Commissione un piano di ristrutturazione e di salvataggio comune per Anglo e INBS (in appresso «il piano di ristrutturazione comune»).

(25)

Il 5 aprile 2011, l’Irlanda ha aggiornato il piano di ristrutturazione comune includendo gli effetti del trasferimento dei depositi e delle obbligazioni NAMA che nel frattempo aveva avuto luogo e sostituendo i bilanci e i risultati di Anglo e INBS previsti per il 2010 con quelli effettivi, che nel frattempo erano diventati noti. Il 21 aprile 2010 è pervenuto un ulteriore aggiornamento.

2.   DESCRIZIONE DELL’AIUTO

2.1.   I beneficiari e le loro difficoltà

2.1.1.   Anglo Irish Bank

(26)

Tenuto conto dell’entità del bilancio, Anglo è una delle maggiori banche operanti in Irlanda. Al 31 dicembre 2010, il suo bilancio ammontava a 72,2 miliardi di EUR (14) con un portafoglio di prestiti di […] (15) miliardi di EUR. In termini di modello aziendale, Anglo era una banca «monolinea» specializzata in finanziamenti immobiliari commerciali in tre mercati principali, ossia Irlanda, Regno Unito e Stati Uniti. Dall’inizio della crisi finanziaria, Anglo ha registrato pesanti perdite dovute agli oneri derivanti dalla riduzione di valore del suo portafoglio di prestiti commerciali. Anglo è stata nazionalizzata dall’Irlanda il […] 2009.

(27)

Un descrizione approfondita di Anglo e delle sue difficoltà è stata fornita nelle sezioni 2.2 e 2.3 della decisione di avvio del procedimento del 31 marzo 2010.

(28)

Il modello aziendale di Anglo si è rivelato insostenibile e ha determinato difficoltà e perdite finanziarie senza precedenti nel contesto della crisi finanziaria mondiale. Il modello aziendale di Anglo era eccessivamente incentrato sui finanziamenti immobiliari commerciali e ha comportato un’eccessiva esposizione nei confronti di tale settore dell’economica che è stato particolarmente colpito durante la crisi finanziaria: i prezzi degli immobili commerciali hanno subito una variazione tra valori massimi e minimi di più del 62 % in Irlanda, del 37 % nel Regno Unito e del 45 % negli Stati Uniti (16). Inoltre, i prestiti erogati da Anglo erano in parte finanziati mediante un sistema di finanziamento all’ingrosso. Tale fonte si è esaurita in seguito alla crisi finanziaria.

(29)

La gestione dei rischi in Anglo non era sufficientemente sviluppata e comportava una crescita del bilancio incontrollata e prassi di concessione di prestiti rischiose (come quelle riguardanti i prestiti con elevato rapporto tra somma mutuata e valore della garanzia e i prestiti che prevedono l’ammortamento dei soli interessi), in particolare nel periodo del boom immobiliare in Irlanda. Tra il 1984 e il 2008, il bilancio della banca è cresciuto a un tasso composto annuo di circa il 30 %, fino a raggiungere l’importo di […] miliardi di EUR nel 2008. Il rapporto tra prestiti e crediti è aumentato dal 100 % nel periodo precedente al 1990 a una media del 217 % nel periodo dal 2008 al 2009.

(30)

Anglo ha beneficiato di quattro ricapitalizzazioni, di una misura di sostegno a fronte di attività deteriorate che ha consentito il trasferimento di circa 35 miliardi di EUR di crediti deteriorati alla NAMA e di garanzie statali sulla maggior parte delle sue passività (cfr. considerando 66).

2.1.2.   INBS

(31)

Nella sezione 2.1 della decisione della Commissione del 30 marzo 2010 riguardante la prima ricapitalizzazione di INBS viene fornita una dettagliata descrizione di INBS. Nella presente sezione viene pertanto riportata una breve sintesi.

(32)

INBS è una società di credito il cui bilancio al 31 dicembre 2010 era pari a un totale di 12,1 miliardi di EUR. Prima della crisi finanziaria, era al sesto posto tra i maggiori istituti finanziari irlandesi in termini di entità del bilancio. Offriva si suoi membri i prodotti bancari al dettaglio tradizionali, in particolare risparmi e mutui. Negli anni precedenti la crisi finanziaria, INBS ha aumentato in misura considerevole le sue attività nel settore rischioso dei prestiti immobiliari commerciali, che sono diventati la parte principale della sua attività. INBS era attiva principalmente in Irlanda, dove aveva una rete di 50 succursali e 40 agenti, e nel Regno Unito dove non erano presenti succursali.

(33)

Al 31 dicembre 2010, il portafoglio di presiti di INBS aveva un valore di 1,9 miliardi di EUR dopo il trasferimento di 8,5 miliardi di EUR di prestiti alla NAMA (17). I depositi al dettaglio ammontavano a 3,9 miliardi di EUR. INBS ha registrato una perdita di 3,3 miliardi di EUR nel 2009.

(34)

Le difficoltà di INBS sono state causate dalla sua sovraesposizione in relazione a prestiti immobiliari commerciali irlandesi non adeguatamente sottoscritti (circa l’80 % del portafoglio di prestiti di INBS). Nel consegue che, quando si è verificata la crisi finanziaria e i prezzi degli immobili, soprattutto quelli degli immobili commerciali, hanno subito un crollo in Irlanda e nel Regno Unito, INBS era molto esposta alle perdite nel proprio portafoglio di prestiti. Tali perdite hanno comportato per INBS un considerevole deterioramento delle attività nel 2009 e nel 2010.

(35)

INBS ha beneficiato di due ricapitalizzazioni, di una misura di sostegno a fronte di attività deteriorate che le ha consentito di trasferire circa 8,9 miliardi di EUR di crediti deteriorati alla NAMA e di garanzie statali per la maggior parte delle sue passività (cfr. considerando 67).

(36)

Prima della prima ricapitalizzazione da parte dell’Irlanda, INBS era di proprietà dei suoi membri. In seguito alla prima ricapitalizzazione di INBS, lo Stato ha assunto il pieno controllo della banca. I membri hanno pertanto perso il controllo di INBS e hanno perso tutti i diritti di proprietà economica.

2.2.   I singoli piani di ristrutturazione

2.2.1.   Il piano di ristrutturazione iniziale di Anglo

(37)

Il piano di ristrutturazione iniziale di Anglo è stato notificato alla Commissione il 30 novembre 2009. Nella sezione 2.4 della decisione di avvio del procedimento è riportata una descrizione esaustiva del piano di ristrutturazione iniziale di Anglo, a proposito del quale la Commissione ha sollevato alcuni dubbi riguardo al fatto che rispettasse le condizioni stabilite nella comunicazione relativa alla ristrutturazione (18). In particolare, la Commissione ha espresso dubbi riguardo al fatto che il piano potesse favorire il ripristino della redditività a lungo termine di Anglo, limitare al minimo i costi di ristrutturazione e limitare le distorsioni della concorrenza. La Commissione ha pertanto avviato il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato riguardo al piano. Nel contempo, la Commissione ha richiesto la presentazione di un piano di ristrutturazione riveduto entro il 31 maggio 2010.

2.2.2.   Il secondo piano di ristrutturazione di Anglo

(38)

Il 31 maggio 2010, l’Irlanda ha presentato un piano di ristrutturazione riveduto che riportava una strategia profondamente riveduta per la ristrutturazione di Anglo.

(39)

Come richiesto nella decisione di avvio del procedimento, il secondo piano di ristrutturazione di Anglo presentava alcune possibili ipotesi di ristrutturazione: i) liquidare il 100 % di Anglo in 12 mesi; ii) liquidare gradualmente il 100 % di Anglo in 10 anni; iii) liquidare gradualmente il 100 % di Anglo in 20 anni; iv) stabilizzare interamente Anglo e proseguirne le attività; v) effettuare una scissione comprendente la liquidazione graduale dell’80 % di Anglo attraverso la creazione di una società di gestione patrimoniale, mentre la parte restante avrebbe continuato a svolgere le attività (banca buona).

(40)

L’ipotesi di scissione di cui al punto v) del considerando 39 è stata presentata come l’opzione preferita dalle autorità irlandesi. In tale ipotesi, la società di gestione patrimoniale avrebbe mantenuto le «attività di qualità inferiore» che non sarebbero state trasferite alla NAMA o alla banca buona (portafoglio di 13,6 miliardi di EUR al momento della scissione) e sarebbe stata gestita in modo tale da ottenere il massimo valore di recupero dei beni e da ridurre al minimo i finanziamenti statali. La società di gestione patrimoniale non avrebbe svolto nuove attività e sarebbe stata liquidata nel 2020.

(41)

La banca buona sarebbe diventata una banca commerciale statale di minori dimensioni che avrebbe potuto garantire una redditività a lungo termine con un bilancio nettamente ridotto in quanto avrebbe avuto un profilo di rischio più basso. La banca buona avrebbe dovuto essere privatizzata entro un arco di tempo di cinque anni, compensando in parte lo Stato per i suoi investimenti in Anglo.

2.2.3.   Il terzo piano di ristrutturazione di Anglo

(42)

Il 26 ottobre 2010, facendo seguito alla sua comunicazione del 31 agosto 2010, l’Irlanda ha presentato una proposta sostanzialmente riveduta per la ristrutturazione di Anglo. Il terzo piano di ristrutturazione di Anglo stabilisce gli orientamenti generali per una scissione di Anglo in due entità statali giuridicamente indipendenti, ossia una banca di finanziamento e una banca di recupero, che avrebbe comportato la liquidazione graduale di Anglo in un arco di tempo di circa dieci anni. Sarebbero stati necessari altri aiuti di Stato sotto forma di apporti di capitale, continui finanziamenti da parte della Banca centrale e una struttura generale di garanzie di Stato per tutto il periodo di esistenza delle due banche. Il piano prevedeva un fabbisogno di capitale di 29,3 miliardi di EUR nello scenario di base e di 34 miliardi di EUR nello scenario di crisi.

(43)

L’Irlanda ha specificato che i nuovi criteri di ristrutturazione di Anglo, secondo i quali quest’ultima avrebbe smesso di operare come erogatrice di prestiti, erano stati determinati dal deterioramento della situazione di mercato. L’Irlanda ha sostenuto che le condizioni di finanziamento per Anglo e l’atteggiamento verso lo Stato (sovrano) erano peggiorati dopo la presentazione del secondo piano di ristrutturazione di Anglo, mentre il disaggio sui prestiti trasferiti alla NAMA e le perdite sul portafoglio di prestiti non trasferiti alla NAMA erano superiori a quelli previsti.

2.2.4.   Il piano di ristrutturazione di INBS

(44)

Il piano di ristrutturazione di INBS è stato presentato alla Commissione il 22 giugno 2010. In linea con quanto richiesto nella prima decisione di ricapitalizzazione di INBS, il piano di ristrutturazione di INBS ha valutato varie opzioni per la banca: i) ristrutturazione e continuazione dell’attività nella prospettiva di una vendita attorno al 2013; ii) liquidazione immediata; iii) liquidazione graduale da completare entro il 2020. La vendita richiedeva l’importo di aiuto di Stato più basso oltre ai 2,7 miliardi di EUR già forniti dallo Stato al momento della presentazione del piano.

(45)

Nell’ottica di una vendita, era previsto che INBS diventasse un piccolo istituto di risparmio e prestito che avrebbe trasferito una parte considerevole del suo portafoglio di prestiti commerciali esistente alla NAMA e avrebbe cessato l’attività di erogazione di prestiti commerciali, fornendo soltanto prestiti ipotecari residenziali e conti di risparmio ai suoi clienti.

(46)

Il piano di ristrutturazione di INBS non prevedeva alcuna misura particolare per limitare le distorsioni della concorrenza create dall’aiuto.

2.3.   Il piano di ristrutturazione comune per Anglo e INBS

2.3.1.   Descrizione del piano di ristrutturazione comune

(47)

Il 31 gennaio 2011, l’Irlanda ha presentato alla Commissione il piano di ristrutturazione comune e il piano di salvataggio per Anglo e INBS. Il piano di ristrutturazione comune prevede la fusione di Anglo e INBS, dopo la vendita dei rispettivi portafogli di depositi, in un’unica entità (in appresso «l’entità conseguente alla fusione») che sarà data in licenza, pienamente regolamentata e interamente di proprietà dello Stato. Il bilancio iniziale comune dopo la fusione sarà pari a [60-70] miliardi di EUR.

(48)

L’entità risultante dalla fusione procederà a quanto segue: i) liquidazione del portafoglio di prestiti immobiliari commerciali di Anglo entro un arco di tempo di dieci anni mediante rimborsi e vendite; ii) liquidazione del portafoglio di prestiti ipotecari al dettaglio di INBS in un arco di tempo di […] anni […] e iii) affidamento […]. La banca risultante dalla fusione deterrà soltanto una quantità limitata di depositi e non intraprenderà nuove attività di concessione di prestiti o altre attività.

(49)

L’entità risultante dalla fusione deterrà i pagherò cambiari utilizzati per ricapitalizzare Anglo e INBS. Tutti i pagherò cambiari saranno saldati secondo il relativo scadenzario dei pagamenti (19). […]. L’entità risultante dalla fusione possiede anche titoli di debito secondario, che corrisponderanno all’importo non gestito dall’entità per effettuare riacquisti nel quadro di successive attività di gestione delle passività.

(50)

L’obiettivo del piano di ristrutturazione comune proposto è evitare il rischio di ulteriori perdite nell’ambito della concessione di nuovi prestiti, gestire in maniera efficace la liquidazione dei portafogli di prestiti e mantenere al minimo il fabbisogno di aiuti di Stato. Liquidare i due portafogli di prestiti in un’unica entità risultante da una fusione consente di ottenere sinergie per quanto riguarda capacità, infrastrutture e procedure.

2.3.1.1.   Depositi

(51)

Conformemente al programma di sostegno, l’Irlanda si è impegnata a trasferire, prima della fusione, i depositi (iscritti nella sezione del passivo del bilancio) e le obbligazioni NAMA (iscritte nella sezione dell’attivo del bilancio) di Anglo e INBS a istituti redditizi in un procedimento aperto. È stata indetta una gara d’appalto sul pacchetto di depositi e di obbligazioni NAMA. La vendita di circa 12,2 miliardi di EUR di depositi e di circa 15,9 miliardi di EUR di obbligazioni NAMA di entrambe le entità è stata portata a termine (20) il 24 febbraio 2011.

(52)

Rispetto alle precedenti versioni dei piani di ristrutturazione di Anglo, in linea di principio l’entità risultante dalla fusione non deterrà depositi per finanziare le proprie attività, ma uscirà dal mercato dei depositi.

(53)

Tuttavia, conformemente agli impegni assunti (cfr. sezione 2.2.5.1), l’entità risultante dalla fusione potrà conservare una piccola parte dei depositi di imprese che sarà utilizzata come garanzia per i prestiti concessi a varie istituzioni imprenditoriali (prestiti garantiti ereditati dal passato o depositi legati ai conti dei mutuatari). Il piano di ristrutturazione comune parte dal presupposto che al momento della fusione i depositi ammonteranno a un importo massimo di 1 miliardo di EUR.

2.3.1.2.   Finanziamenti

(54)

Il piano di ristrutturazione comune è basato sui seguenti presupposti:

i)

[…];

ii)

finanziamenti all’ingrosso esistenti di […] miliardi di EUR che giungeranno a scadenza entro i termini in vigore (la maggior parte entro cinque anni), […].

2.3.1.3.   Garanzie

(55)

L’entità risultante dalla fusione rende necessaria una serie completa di garanzie statali (cfr. anche considerando 69), a copertura delle esposizioni di seguito specificate:

i)

una garanzia statale sui depositi e le obbligazioni ancora esistenti. La garanzia sarebbe necessaria per tutta la durata del piano di ristrutturazione comune e attualmente viene fornita nell’ambito del regime di garanzia delle passività a breve (in appresso «il regime ELG»). Alla scadenza del regime ELG, la garanzia dovrà essere fornita su una base ad hoc;

ii)

una garanzia statale alla CBI sulla parte garantita delle passività e attività a breve di Anglo/INBS, che consentirebbe all’entità risultante dalla fusione di avere accesso a finanziamenti CBI/ELA secondo quanto necessario […];

iii)

una garanzia statale su alcune passività per le operazioni fuori bilancio, i servizi e le capacità operative […] (21).

(56)

In base al piano di ristrutturazione comune, l’entità risultante dalla fusione non effettuerà alcun pagamento per le garanzie statali, fatta eccezione per le garanzie sui depositi (50 punti base) per la durata del regime ELG e sulle obbligazioni esistenti già garantite (per le quali sarà pagato un compenso compreso tra 95 e 125 punti base nel corso della durata del regime ELG fino alla loro scadenza).

2.3.1.4.   Capitale

(57)

Nello scenario di base, il piano di ristrutturazione comune parte dal presupposto che non sarà necessario altro capitale oltre a quello effettivamente apportato finora, ossia 34,7 miliardi di EUR (29,3 miliardi di EUR per Anglo e 5,4 miliardi di EUR per INBS) (22). Tali importi corrispondono a quelli già autorizzati in base alle quattro decisioni di salvataggio per Anglo e delle due decisioni di salvataggio per INBS (23). Secondo il piano di ristrutturazione comune, in uno scenario di crisi (che implica in particolare diminuzioni del valore e perdite più elevate sulle cessioni dei crediti) il fabbisogno di capitale aumenterebbe a 38 miliardi di EUR, corrispondenti a un ulteriore importo di 3,3 miliardi di EUR di capitale […] nel periodo di durata del piano (ossia dieci anni). Oltre al rischio di diminuzioni del valore e perdite più elevate sulle cessioni dei crediti, il piano di ristrutturazione comune individua inoltre vari altri rischi che potrebbero costringere l’entità risultante dalla fusione a far ricorso a […] 3,3 miliardi di EUR di capitale in uno scenario di crisi.

2.3.1.5.   Principali rischi supplementari associati al piano di ristrutturazione comune

(58)

In primo luogo, il piano di ristrutturazione comune individua un rischio di aumento del costo di finanziamento e un rischio di cambio. […] (24). In totale, l’entità risultante dalla fusione avrà bisogno di accedere a circa […] di finanziamenti della Banca centrale al momento della fusione. Il fabbisogno di finanziamenti diminuirebbe gradualmente a […]. Se il ricorso ai finanziamenti della Banca centrale non fosse fattibile nella misura e per la durata previste (25), l’entità risultante dalla fusione dovrà affidarsi ad altre fonti di finanziamenti, se esistono, che potrebbero essere più costose.

(59)

Inoltre, alcune delle attività dell’entità risultante dalla fusione sono attività a lungo termine a tasso di interesse fisso (di norma, pagherò cambiari) finanziate con fondi a brevissimo termine […].

(60)

[…].

(61)

Inoltre, il piano di ristrutturazione comune sottolinea i rischi associati alle difficoltà dell’entità risultante dalla fusione nella gestione delle sue attività sulla base della continuità aziendale in una modalità di risoluzione. […]. Infine, il processo di fusione può comportare un aumento dei rischi operativi, che a loro volta potrebbero rendere necessari altri apporti di capitale.

(62)

La probabilità che tali rischi si concretizzino è difficile da valutare. Tali rischi e incertezze non sono stati considerati per il fabbisogno di capitale previsto nello scenario di crisi.

2.3.2.   Gli impegni

(63)

L’Irlanda ha assunto alcuni impegni relativi all’entità risultante dalla fusione per limitare in modo specifico le distorsioni della concorrenza derivanti dal sostegno statale ricevuto da Anglo e INBS. Tali impegni sono riportati nella loro integralità nell’allegato I della presente decisione. Ai fini della presente decisione, la Commissione ha riportato una sintesi non esaustiva nei considerando da 63 a 66.

i)

Durata degli impegni: salvo diversamente specificato, tutti gli impegni assunti dalle autorità irlandesi resteranno validi e applicabili fino al completamento della liquidazione delle attività dell’entità risultante dalla fusione, ivi compresi i pagherò cambiari.

ii)

Divieto di intraprendere nuove attività e di entrare in nuovi mercati: l’entità risultante dalla fusione non intraprenderà nuove attività e non entrerà in nuovi mercati, ossia l’entità risultante dalla fusione non svolgerà attività diverse da quelle coerenti con la gestione della liquidazione del portafoglio di prestiti ereditato dal passato di Anglo e INBS (ivi compresa la vendita dei prestiti, ove opportuno, per aumentare al massimo il valore dei recuperi). In particolare, l’entità risultante dalla fusione conserverà è utilizzerà la propria licenza bancaria soltanto per tutto il tempo necessario per la liquidazione dei portafogli di prestiti e non vi farà ricorso per intraprendere nuove attività. […].

iii)

Gestione delle attività esistenti: l’entità risultante dalla fusione gestirà le attività commerciali esistenti in modo tale da aumentare al massimo il valore attuale netto (in appresso «VAN») delle attività conformemente alle normali prassi commerciali. Nello specifico, se un cliente non può rispettare i termini del proprio prestito, l’entità risultante dalla fusione ristrutturerà i termini di concessione dei prestiti soltanto se tale ristrutturazione consentirà di rafforzare il VAN (ossia, se il VAN dei flussi di cassa che potrebbe derivare dalla ristrutturazione è superiore al valore attuale dei flussi di cassa che potrebbe derivare dalla liquidazione). In sintesi, l’entità risultante dalla fusione gestirà il proprio portafoglio di attività commerciali nello stesso modo in cui un gestore di patrimoni privati tratterebbe la liquidazione di un portafoglio simile.

Per quanto riguarda le attività ipotecarie dell’entità risultante dalla fusione, si applicano mutatis mutandis gli stessi obblighi previsti per le attività commerciali.

iv)

Divieto di acquisizioni: l’entità risultante dalla fusione non effettuerà acquisizioni né assumerà partecipazioni in altre aziende, salvo in caso di previo consenso della Commissione.

v)

Divieto di pagamento di cedole e di esercizio di opzioni call sui titoli di debito subordinato e sugli strumenti di capitale ibridi: l’entità risultante dalla fusione non potrà pagare cedole o esercitare opzioni call sugli strumenti di debito subordinato e sugli strumenti di capitale ibridi, salvo che vi sia tenuta sotto il profilo giuridico.

vi)

Limite sui nuovi prestiti concessi: il portafoglio netto di prestiti commerciali dell’entità risultante dalla fusione non potrà superare quello previsto nel piano di ristrutturazione comune di più di […] in ogni anno del periodo del piano. Per quanto riguarda il portafoglio di prestiti ipotecari, l’ente risultante dalla fusione limiterà gli ulteriori anticipi agli importi contrattuali già impegnati e agli importi derivanti dalla ristrutturazione dei mutui ipotecari esistenti. Il totale aggregato di ulteriori anticipi di mutui ipotecari è limitato a un massimo di […] per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 e a […] all’anno successivamente.

vii)

Inoltre, al portafoglio di prestiti commerciali si applicano anche i seguenti impegni di concessione di prestiti:

a)

importi contrattuali impegnati ma non ancora pagati: l’entità risultante dalla fusione potrà anticipare fondi nell’ambito delle linee di credito contrattuali impegnate ma non ancora pagate. Tuttavia, tali pagamenti non potranno essere superiori a un importo cumulativo di […] in tutto il periodo del piano di ristrutturazione comune per quanto riguarda il portafoglio di prestiti dell’entità risultante dalla fusione;

b)

ulteriori finanziamenti per i mutuatari esistenti: l’entità risultante dalla fusione non potrà fornire ulteriori finanziamenti che non siano contrattualmente impegnati al momento dell’approvazione del piano di ristrutturazione comune [in linea con l’impegno di cui al punto ii)].

In deroga a tale divieto, l’entità risultante dalla fusione potrà finanziare piccoli importi supplementari per i gruppi di mutuatari se ciò è conforme all’impegno di cui al punto iii), ossia se

è strettamente necessario per preservare il valore delle garanzie per i prestiti (per esempio, per coprire i costi di gestione, assicurazione, sicurezza, insolvenza, fiscali o giuridici delle garanzie), o se

è altrimenti legato al rafforzamento del valore di recupero previsto di un prestito o di altre attività sulla base del valore attuale netto (per esempio, per soddisfare i fabbisogni di liquidità o di capitale circolante essenziale per gli investimenti per le attività sottostanti).

L’entità risultante dalla fusione potrà fornire finanziamenti supplementari soltanto nel modo di seguito specificato:

se l’esposizione nominale interessata è inferiore a […], il finanziamento supplementare non potrà essere superiore a […] dell’esposizione nominale,

se l’esposizione nominale interessata è compresa tra […] e […], il finanziamento supplementare non potrà essere superiore a […],

se l’esposizione nominale interessata è superiore a […], il finanziamento supplementare non potrà essere superiore a […] dell’esposizione nominale;

c)

nuovi mutuatari: l’entità risultante dalla fusione potrà concedere prestiti a un nuovo mutuatario (o a un gruppo di mutuatari) soltanto se saranno soddisfatte le seguenti condizioni:

i proventi saranno utilizzati per ridurre l’esposizione di un mutuatario o di un gruppo di mutuatari esistente,

l’operazione nel complesso non aumenterà l’esposizione netta totale nei confronti dell’entità risultante dalla fusione,

la concessione di nuovi prestiti aumenterà i valori di recupero previsti (sulla base del VAN) rispetto ad altre strategie di ristrutturazione o di pignoramento,

assenza di qualsiasi capitalizzazione di interessi.

viii)

Impegni di concessione di prestiti specifici relativi al portafoglio di prestiti ipotecari: l’entità risultante dalla fusione non potrà fornire finanziamenti non contrattualmente impegnati al momento dell’approvazione del piano di ristrutturazione comune. In deroga a tale regola, l’entità risultante dalla fusione potrà, qualora l’importo del prestito sia superiore al valore del bene ipotecato, facilitarne il rimborso attraverso la vendita del bene fornendo ulteriori finanziamenti al venditore per consentire la restituzione dell’importo non rimborsato se la concessione di finanziamenti è in linea con l’impegno di cui al punto iii).

ix)

Ulteriori deroghe nell’interesse nazionale: in via eccezionale e nell’interesse nazionale, l’Irlanda può stabilire che possono essere necessarie altre deroghe alle limitazioni alla concessione di prestiti di cui ai punti vii) e viii) per rafforzare i valori di recupero previsti sulla base del VAN. Tali decisioni sono subordinate alla previa approvazione della Commissione.

x)

Depositi — trasferimento di depositi di Anglo e INBS: in seguito al trasferimento di depositi ereditati dal passato di Anglo e INBS, all’entità risultante dalla fusione saranno lasciate alcune categorie di depositi e conti, non presi in considerazione per il trasferimento. L’importo complessivo dei depositi dei clienti esistenti alla data della concentrazione non potrà mai essere superiore a […] miliardi di EUR. L’entità risultante dalla fusione potrà ridurre i suoi depositi in linea di massima allo stesso tasso al quale viene liquidato il portafoglio di prestiti netto complessivo. Inoltre, il portafoglio di depositi dell’entità risultante dalla fusione non potrà superare le previsioni del piano di ristrutturazione comune di più di 200 milioni di EUR in qualsiasi momento. Le categorie di depositi prese in considerazione dall’entità risultante dalla fusione sono elencate nelle seguenti lettere da a) a h):

a)

depositi che al momento del trasferimento dei depositi ereditati dal passato di Anglo e INBS a istituzioni redditizie sono detenuti da qualsiasi filiale di Anglo o INBS o per loro conto, tranne la filiale di Anglo dell’Isola di Man;

b)

conti (a favore di Anglo o INBS o di qualsiasi altra persona) e depositi garantiti relativi a un gruppo di mutuatari di Anglo e INBS o ad esso connessi o conti obbligazionari legati all’andamento di indici (panieri) azionari al momento del trasferimento dei depositi di Anglo e di INBS ad altre due banche irlandesi (26);

c)

depositi denominati in valute diverse dall’euro, dai dollari statunitensi o dalle sterline al momento del trasferimento dei depositi. Non saranno sostituiti alla scadenza;

d)

depositi detenuti o riservati in filiali a Jersey, Düsseldorf (Germania) o Vienna (Austria). Non saranno sostituiti alla scadenza;

e)

qualsiasi conto con saldo negativo;

f)

conti di controllo interni;

g)

conti per i quali il conto o il cliente al quale il conto si riferisce è stato oggetto di notifica o di indagine da parte di autorità di polizia, antifrode o investigative;

h)

tutti i conti di INBS individuati nei registri contabili del cedente dalla filiale «[…]».

xi)

Fiduciario di controllo: l’entità risultante dalla fusione nominerà un fiduciario di controllo, previa approvazione della Commissione, che verificherà il rispetto da parte dell’entità risultante dalla fusione degli impegni descritti nell’allegato I. Il fiduciario di controllo sarà nominato per un periodo di tre anni.

(64)

L’Irlanda garantirà che l’entità risultante dalla fusione si attenga agli impegni descritti nell’allegato I. L’Irlanda presenterà relazioni periodiche sulle misure adottate per rispettare tali impegni. La prima relazione sarà presentata alla Commissione entro sei mesi dalla data di notifica della presente decisione e le successive relazioni saranno presentate a intervalli di sei mesi.

2.4.   Le misure di Stato valutate nella presente decisione

(65)

Anglo e INBS hanno ricevuto entrambe consistenti importi di aiuti di Stato. Dopo la fusione, l’entità risultante dalla fusione beneficerà anche di varie misure di Stato. Questa sezione presenta tali misure (cfr. anche tabella 1).

(66)

Nel corso del periodo di salvataggio, Anglo ha ricevuto varie misure di aiuto di Stato approvate dalla Commissione in varie decisioni riguardanti il caso in esame (27), e alle quali si fa riferimento alle lettere da a) a v) di questo considerando e nei considerando 67, 68 e 69:

a)

una garanzia statale nell’ambito del regime CIFS a copertura di depositi (al dettaglio, commerciali, istituzionali e interbancari), obbligazioni garantite, crediti privilegiati e crediti subordinati datati di Anglo per il periodo dal 1o ottobre 2008 al 30 settembre 2010 (28);

b)

una prima ricapitalizzazione di Anglo per un importo di 4 miliardi di EUR (29);

c)

garanzie di Stato nell’ambito del regime ELG a copertura di depositi, certificati di deposito non garantiti privilegiati, documenti commerciali non garantiti privilegiati, obbligazioni e altri titoli di debito non garantiti privilegiati (30);

d)

una misura di sostegno a fronte di attività deteriorate sotto forma di trasferimento di 35 miliardi di EUR (31) di prestiti immobiliari commerciali deteriorati alla NAMA a un disaggio medio di [50-70] % (32);

e)

una seconda ricapitalizzazione per un importo di 10,44 miliardi di EUR, di cui 10,3 miliardi di EUR sono statti effettivamente concessi dall’Irlanda (33);

f)

una terza ricapitalizzazione per un importo di 10 054 milioni di EUR, di cui 8 580 milioni di EUR sono stati concessi previa approvazione mentre il resto (1 474 milioni di EUR) è stato fornito insieme al quarto apporto di capitale, cfr. misura h) (34);

g)

una garanzia statale sulle passività a breve di Anglo in seguito alla riapplicazione del regime ELG per tali titoli, in particolare documenti commerciali, certificati di deposito, depositi interbancari e depositi di imprese con una scadenza inferiore a tre mesi (l’importo garantito è pari a circa […] miliardi di EUR al 31 dicembre 2010) (35);

h)

è stata concessa un’ulteriore ricapitalizzazione di 4 946 milioni di EUR per coprire altre perdite derivanti dal trasferimento accelerato di prestiti deteriorati per sviluppo industriale alla NAMA e perdite sul portafoglio di prestiti non trasferito alla NAMA fino […]. L’importo restante della terza ricapitalizzazione [misura f)] pari a 1 474 milioni di EUR è già stato erogato insieme a 4 946 miliardi di EUR (36);

i)

una garanzia sul alcune operazioni fuori bilancio a copertura di un importo stimato a circa […] miliardi di EUR (37).

(67)

INBS, durante il periodo di salvataggio, ha ricevuto le seguenti misure da j) a o) che sono state approvate dalla Commissione:

j)

una garanzia statale nell’ambito del sistema CIFS a copertura di depositi (al dettaglio, commerciali, istituzionali e interbancari), obbligazioni garantite, crediti privilegiati e crediti subordinati datati di INBS per il periodo dal 1o ottobre 2008 al 30 settembre 2010 (38);

k)

una prima ricapitalizzazione per un importo di 2,7 miliardi di EUR (39);

l)

garanzie di Stato nell’ambito del regime ELG a copertura di depositi, certificati di deposito non garantiti privilegiati, documenti commerciali non garantiti privilegiati, obbligazioni e altri titoli di debito non garantiti privilegiati (40);

m)

una misura di sostegno a fronte di attività deteriorate sotto forma di trasferimento di 8,9 miliardi di EUR (41) di prestiti immobiliari commerciali deteriorati alla NAMA a un disaggio medio del 64 % (42);

n)

una garanzia statale sulle passività a breve di INBS in seguito alla riapplicazione del regime ELG per tali titoli, in particolare documenti commerciali, certificati di deposito, depositi interbancari e depositi di imprese con una scadenza inferiore a tre mesi (l’importo garantito al 31 dicembre 2010 è di circa […] milioni di EUR) (43);

o)

una seconda ricapitalizzazione per un importo di 2,7 miliardi di EUR (44).

(68)

Oltre alle misure di aiuto di Stato da a) a o) di cui ai considerando 66 e 67, prima della concentrazione Anglo e INBS hanno ricevuto altre misure di salvataggio indicate alle seguenti lettere p) e q):

p)

Anglo ha ricevuto una garanzia statale su una parte della liquidità di emergenza concessa ad Anglo dalla CBI da marzo 2009 alla dato della fusione con INBS. Tale garanzia copre un importo di […] miliardi di EUR di liquidità di emergenza (45);

q)

anche INBS ha ricevuto una garanzia statale su una parte della liquidità di emergenza concessa a INBS dalla CBI dal 24 febbraio 2011 alla data della fusione con Anglo. Tale garanzia copre un importo di […] miliardi di EUR.

(69)

Dopo la fusione, l’entità risultante dalla fusione sarà destinataria delle seguenti misure da r) a v):

r)

una garanzia statale per i restanti depositi dei clienti, per un importo massimo di 1 […] miliardo di EUR;

s)

la continuazione della garanzia statale sulle operazioni fuori bilancio a copertura di un importo stimato di circa […] miliardi di EUR;

t)

una garanzia statale sulla parte della liquidità di emergenza concessa dalla CBI all’entità risultante dalla fusione, che unisce essenzialmente entrambe le garanzie sulla liquidità di emergenza concessa ad Anglo e a ISBN separatamente. Si calcola che tale garanzia sia pari a […] miliardi di EUR all’inizio della fusione, con una successiva riduzione […];

u)

un’ulteriore ricapitalizzazione, […] per coprire altre perdite in caso di ulteriori crisi per un importo di 3,3 miliardi di EUR;

v)

una garanzia statale sui finanziamenti all’ingrosso coperti dalla garanzia sulle passività a breve in sospeso trasferiti da Anglo all’entità risultante dalla fusione per un importo di […] miliardi di EUR (46).

2.4.1.   Misure di salvataggio approvate dalla Commissione

(70)

Le misure da a) a o) descritte nei considerando 66 e 67 sono già state valutate dalla Commissione nel contesto di precedenti decisioni riguardanti Anglo e INBS e sono state considerate un aiuto al salvataggio. Oltre alle misure di salvataggio, l’Irlanda ha notificato alla Commissione misure supplementari intese a consentire la risoluzione di Anglo e INBS, ossia le misure da p) a v) descritte nei considerando 68 e 69.

(71)

Per quanto riguarda le misure già approvate dalla Commissione [in particolare le misure da a) a o) descritte nei considerando 66 e 67], va sottolineato che il regime CIFS non è più in vigore dal 30 settembre 2010 [misure a) e j) descritte nei considerando 66 e 67] ed è stato sostituito dal regime ELG e dalla riapplicazione del regime ELG alle passività a breve [misure c), g), l) e n) descritte nei considerando 66 e 67]. Dopo la fusione, i regimi menzionati saranno sostituiti da singole garanzie statali [misure r) e v) descritte nel considerando 69], dopo la scadenza del regime ELG (cfr. considerando 77 e 81].

(72)

Come indicato nelle misure da d) e m) descritte nei considerando 66 e 67, il trasferimento di […] prestiti alla NAMA è stato completato nel novembre 2010 con uno scarto di garanzia del 62 % per Anglo e del 64 % per INBS.

(73)

Insieme alle quattro ricapitalizzazioni, Anglo ha anche ricevuto una garanzia statale sulle sue operazioni fuori bilancio [misura i) descritta nel considerando 66]. La garanzia, per la quale Anglo non paga alcuna commissione, fornisce essenzialmente un’assicurazione alle controparti di Anglo riguardo alle operazioni su derivati (principalmente contratti di copertura) e ai meccanismi di compensazione.

2.4.2.   Ulteriori misure di salvataggio

(74)

Anglo e INBS hanno entrambe ricevuto ulteriori misure di salvataggio prima della fusione e pertanto della effettiva ristrutturazione [misure p) e q) descritte nel considerando 68]. Da marzo 2009 fino alla fusione, Anglo ha già ricevuto liquidità di emergenza dalla CBI in parte garantita dallo Stato [misura p)]. La parte garantita dallo Stato della liquidità di emergenza concessa è variata da […] miliardi di EUR nel settembre 2010 a […] miliardi di EUR nel marzo 2011. Anglo versa a CBI un tasso di interesse costituito dal tasso di base della BCE (attualmente 125 punti base) più […] punti base (in appresso «pb») per la liquidità di emergenza concessa, tuttavia non paga un compenso per la garanzia.

(75)

INBS ha anche ricevuto una garanzia statale su parte della liquidità di emergenza concessa dalla CBI [misura q) descritta nel considerando 68]. In totale, INBS ha ricevuto una garanzia statale sulla liquidità di emergenza ad essa concessa di […] miliardi di EUR dal 24 febbraio 2011 alla data della fusione con Anglo. INBS versa inoltre alla CBI un tasso di interesse costituito dal tasso di base della BCE (attualmente 125 pb) più […] pb per la liquidità di emergenza concessa, tuttavia non paga un compenso per la garanzia statale.

2.4.3.   Misure per l’entità risultante dalla fusione

(76)

L’entità risultante dalla fusione […] di varie garanzie statali e di un apporto di capitale di 3,3 miliardi di EUR in uno scenario di crisi [misure da r) a v) descritte nel considerando 69].

(77)

L’entità risultante dalla fusione usufruirà di una garanzia statale sui depositi che le saranno trasferiti da Anglo e da INBS [misura r) descritta nel considerando 69]. L’importo massimo di tali depositi sarà di 1,05 miliardi di EUR. Sono costituiti in particolare da depositi garantiti o connessi al conto di un mutuatario trasferiti all’entità risultante dalla fusione, e pertanto non sono stati trasferiti all’esterno di Anglo e INBS. L’entità risultante dalla fusione pagherà un compenso forfettario di 50 pb per la durata del regime ELG e nulla successivamente.

(78)

L’entità risultante dalla fusione beneficerà inoltre di una misura concessa ad Anglo prima della fusione, in particolare la continuazione della garanzia statale sulle operazioni fuori bilancio per un importo stimato a circa […] miliardi di EUR (47) [misura s) descritta nel considerando 69]. L’entità risultante dalla fusione non pagherà un compenso per tale garanzia.

(79)

Per finanziare la risoluzione di Anglo e INBS, il piano di ristrutturazione comune prevede che l’entità risultante dalla fusione benefici di una garanzia statale su parte della liquidità di emergenza che riceverà [misura t) descritta nel considerando 69]. In totale, l’entità risultante dalla fusione avrà accesso a liquidità di emergenza per un importo di […] miliardi di EUR, all’inizio della fusione, con una successiva riduzione […]. L’entità risultante dalla fusione pagherà alla CBI un tasso di interesse di […] pb per i finanziamenti in euro e di […] pb per i finanziamenti in valuta estera, tuttavia non pagherà alcun compenso per la garanzia statale.

(80)

In base al piano di ristrutturazione comune, […] in caso di ulteriore deterioramento della sua situazione finanziaria [caso di crisi — misura u) descritta nel considerando 69]. In tale caso, […] fino a 3,3 miliardi di EUR di capitale […]. In questo modo, l’entità risultante dalla fusione potrà soddisfare i requisiti patrimoniali minimi fissati dall’autorità di regolamentazione finanziaria irlandese (attualmente un coefficiente patrimoniale complessivo dell’8 %).

(81)

Infine, l’entità risultante dalla fusione beneficerà di una garanzia statale sui finanziamenti all’ingrosso esistenti di circa 3 miliardi di EUR che saranno trasferiti da Anglo all’entità risultante dalla fusione [misura v) descritta nel considerando 69]. L’entità risultante dalla fusione pagherà un compenso compreso tra 95 e 125 pb nel corso della durata del regime ELG, mentre non pagherà alcun compenso successivamente.

Panoramica delle misure concesse ad Anglo, a INBS e all’entità risultante dalla fusione (descritte nei considerando da 66 a 69)

Misure concesse ad Anglo, banca di recupero e banca di finanziamento

Nr

Tipo di misura

Importo (miliardi di EUR)

Remunerazione

Misure di salvataggio approvate

Anglo Irish Bank

a

Garanzia nell'ambito del regime CIFS

Picco di […] miliardi di EUR a settembre 2008 (48)

compenso forfettario di 18,5 pb con aumento a 32 pb

b

Prima ricapitalizzazione

4 miliardi di EUR

nessuna remunerazione

c

Garanzia nell'ambito del regime ELG

[…] miliardi di EUR (49)

raccomandazione BCE + 40 pb (50)

d

Misura di sostegno a fronte di attività deteriorate - trasferimento di presiti a breve a NAMA

35 miliardi di EUR trasferiti

n/d

e

Seconda ricapitalizzazione

10,44 miliardi di EUR (51) (10.3 miliardi di EUR)

nessuna remunerazione

f

Terza ricapitalizzazione

10 054 miliardi di EUR

nessuna remunerazione

g

Garanzia sulle passività a breve

circa […] miliardi di EUR a dicembre 2010

160 pb a dicembre 2010 (50)

h

Quarta ricapitalizzazione

4 946 miliardi di EUR

nessuna remunerazione

i

Garanzia su talune passività fuori bilancio

massimo […] miliardi di EUR stimati lordi (52)

nessun compenso

Irish Nationwide Building Society

j

Garanzia nell'ambito del regime CIFS

Picco di […] miliardi di EUR a ottobre 2008 (48)

compenso forfettario di 18,5 pb con aumento a 25.6 pb

k

Prima ricapitalizzazione

2,7 miliardi di EUR

Secured the rights to the net surplus assets of the Society

l

Garanzia nell'ambito del regime ELG

[…] miliardi di EUR (49)

raccomandazione BCE + 40 pb (50)

m

Misura di sostegno a fronte di attività deteriorate - trasferimento di presiti a breve a NAMA

8,9 miliardi di EUR trasferiti

n/d

n

Garanzia sulle passività a breve

circa […] miliardi di EUR a dicembre 2010

160 pb a dicembre 2010 (50)

o

Seconda ricapitalizzazione

2,7 miliardi di EUR

nessuna remunerazione

Ulteriori misure di salvataggio

Anglo Irish Bank

p

Garanzia su liquidità di emergenza

Picco di […] miliardi di EUR garantiti fino al 16 marzo 2011 (53)

,[…] nessun compenso per la garanzia

Irish Nationwide Building Society

q

Garanzia su liquidità di emergenza

[…] miliardi di EUR garantiti

[…], nessun compenso per la garanzia

Misure di ristrutturazione

Entità risultante dalla fusione

r

Continuazione della garanzia sui depositi rimanenti

massimo […] miliardi di EUR

Garantita per la durata della liquidazione, prima nell'ambito del regime ELG E dopo la sua scadenza su una base ad hoc a 50 pb

s

Continuazione della garanzia sulle operazioni fuori bilancio

estimated at around EUR […] billion (52)

nessun compenso

t

Continuazione della garanzia sulla liquidità di emergenza o altre linee di credito simili

stimato a […] miliardi di EUR

3

u

Ricapitalizzazione nello scenario di crisi

3,2 miliardi di EUR

nessuna remunerazione

v

Garanzia sui finanziamenti all'ingrosso coperti dal regime ELG

circa […] miliardi di EUR

compenso in linea con il regime ELG per la sua durata, nessun compenso in seguito

3.   MOTIVI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(82)

Il 31 marzo 2010 la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale sul piano di ristrutturazione iniziale di Anglo con l’adozione della decisione di parere. Da allora, l’Irlanda ha modificato sostanzialmente il piano di ristrutturazione di Anglo varie volte prima di presentare il piano di ristrutturazione comune per Anglo e INBS il 31 gennaio 2011. La maggior parte dei dubbi sollevati nella decisione di avvio del procedimento [cfr. sezione 4.3.1 della decisione (54)] riguardavano in modo specifico il piano di ristrutturazione iniziale di Anglo, che era basato sul presupposto che Anglo sarebbe stata scissa in una banca buona e in una banca cattiva. Tali dubbi non sono pertanto più pertinenti in quanto Anglo non intraprenderà più nuove attività e sarà fusa con INBS e si concentrerà sulla liquidazione progressiva del suo portafoglio di prestiti.

(83)

A fini di completezza, nella sezione 3.1 viene tuttavia fornita una sintesi dei dubbi sollevati dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento.

3.1.   La decisione di avvio del procedimento

(84)

Per quanto riguarda il ripristino della redditività della banca buona (cui nella decisione di avvio del procedimento si fa riferimento come «NewCo») e la liquidazione graduale della banca cattiva (cui nella decisione di avvio del procedimento si fa riferimento come «Old Anglo»), la Commissione ha espresso dubbi in quanto al momento della decisione non erano disponibili informazioni sufficienti sui piani aziendali di entrambe le entità. La Commissione ha messo in dubbio che la stima delle perdite di valore dei prestiti trasferiti alla NAMA e dei prestiti non trasferiti alla NAMA fosse sufficiente. Inoltre, i presupposti macroeconomici forniti nel piano di ristrutturazione iniziale di Anglo sembravano essere incompleti, suscitando quindi dubbi sulla loro ragionevolezza. La Commissione ha anche espresso dubbi riguardo ad alcune nuove attività che la banca buona avrebbe intrapreso in settori in cui non aveva alcuna esperienza precedente. La Commissione nutriva anche dubbi sul fatto che il fabbisogno di finanziamenti e di liquidità della banca buona potesse essere soddisfatto sulla base del piano.

(85)

Per quanto riguarda la condivisione degli oneri e il contributo di Anglo, la Commissione dubitava che il contributo proprio alla ristrutturazione di Anglo fosse di per sé sufficiente, tenuto conto del fatto che la banca buona doveva estendere il suo ambito a nuove attività che non avrebbero richiesto considerevoli investimenti. Inoltre, la Commissione ha sottolineato che nel piano di ristrutturazione iniziale di Anglo le autorità irlandesi non avevano considerato se Anglo poteva contribuire alla sua ristrutturazione mediante la vendita di attività o con altri mezzi.

(86)

Riguardo alle misure di limitazione delle distorsioni della concorrenza dovute ai considerevoli aiuti di Stato concessi ad Anglo, la Commissione ha precisato che aveva dubbi sul fatto che le misure presentate nel piano fossero sufficienti per compensare gli effetti distorsivi dell’aiuto a favore di Anglo.

4.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(87)

La Commissione non ha ricevuto osservazioni da parte di terzi in seguito alla pubblicazione della decisione di avvio del procedimento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.   OSSERVAZIONI DELL’IRLANDA

(88)

L’Irlanda non ha fornito osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento, presentando invece il secondo piano di ristrutturazione di Anglo e quindi il terzo piano di ristrutturazione di Anglo il 26 ottobre 2010.

(89)

Il terzo piano di ristrutturazione è stato sostituito dal piano di ristrutturazione comune presentato il 31 gennaio 2011 dall’Irlanda.

6.   VALUTAZIONE

6.1.   Esistenza di aiuti

(90)

Si deve valutare se le misure previste dal piano di ristrutturazione comune costituiscono aiuti di Stato. L’articolo 107, paragrafo 1, del trattato stabilisce che sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

6.1.1.   Misure già temporaneamente approvate

(91)

Per quanto riguarda le misure già approvate temporaneamente dalla Commissione come aiuti al salvataggio nelle sue decisioni precedenti relative ad Anglo e INBS [ossia le misure da a) a o) descritte nei considerando 66) e 67], la Commissione ha già concluso che tali misure costituiscono aiuti di Stato a favore di Anglo e INBS. Ne consegue che nella presente decisione non è necessario valutare nuovamente se costituiscono aiuti di Stato.

(92)

Le misure che devono essere valutate nella presente decisione per stabilire se costituiscono aiuti di Stato sono già state descritte nei considerando 68 e 69. Le misure pertinenti sono: la misura p) per Anglo, la misura q) per INBS e le misure da r) a v) per l’entità risultante dalla fusione. In tale contesto, va sottolineato che l’Irlanda ammette che le misure rappresentano aiuti di Stato.

6.1.2.   Risorse statali

(93)

Le misure da p) a v) descritte nei considerando 68 e 69 sono finanziate con risorse statali in quanto sono costituite da garanzie statali e da sovvenzioni dirette finanziate con aiuti di Stato e pertanto devono essere considerate aiuti di Stato.

6.1.3.   Selettività

(94)

È necessario anche valutare se le misure descritte nei considerando da 66 a 69 conferiscono un vantaggio selettivo al beneficiario o ai beneficiari dell’aiuto di Stato. Le misure in questione sono selettive in quanto ne beneficiano soltanto Anglo, INBS e l’entità risultante dalla fusione.

6.1.4.   Vantaggio

(95)

Le misure descritte nei considerando da 66 a 69 conferiscono un vantaggio per l’attività economica di Anglo e INBS da loro svolta fino al momento della fusione e successivamente dall’entità risultante dalla fusione.

(96)

Anglo beneficia di una garanzia statale per un importo di […] miliardi di EUR relativa a liquidità di emergenza che riceve dalla CBI [misura p) descritta nel considerando 68] e che le consente di finanziare le proprie attività. La garanzia rappresenta un vantaggio per Anglo in quanto una garanzia non sarebbe disponibile sul mercato e […]. Inoltre, la garanzia statale sulla liquidità di emergenza concessa viene fornita senza che Anglo debba pagare una remunerazione per averla. Tale assenza di remunerazione presenta un ulteriore vantaggio per Anglo in quanto evita i costi associati alla garanzia.

(97)

Per gli stessi motivi, la garanzia statale relativa alla liquidità di emergenza che INBS ha ricevuto dal 24 febbraio 2011 in poi per un importo di […] miliardi di EUR conferisce un vantaggio a INBS [misura q) descritta nel considerando 68].

(98)

Per quanto riguarda le misure a favore dell’entità risultante dalla fusione, tale entità beneficerà del mantenimento di varie garanzie statali, in particolare sui depositi restanti [misura r) descritta nel considerando 68], sulle operazioni fuori bilancio [misura s) descritta nel considerando 69], sulla liquidità di emergenza concessa [misura t) descritta nel considerando 69] e sui finanziamenti all’ingrosso [misura v) descritta nel considerando 69]. L’entità risultante dalla fusione paga soltanto un compenso per la garanzia […], i depositi e i finanziamenti all’ingrosso per la durata del regime ELG (successivamente non sarà versato alcun compenso), tuttavia non paga un compenso per le altre garanzie. Tali garanzie conferiscono un vantaggio per l’entità risultante dalla fusione contribuendo ad evitare che essa non sia in grado di adempiere ai propri obblighi. In effetti, senza i finanziamenti necessari mediante la concessione di liquidità di emergenza garantita, i depositi restanti e i finanziamenti all’ingrosso restanti e senza la garanzia sulle passività fuori bilancio, non è possibile una risoluzione ordinata. Inoltre, il fatto che l’entità risultante dalla fusione non debba pagare un compenso per molte di tali garanzie conferisce un ulteriore vantaggio all’entità in quanto evita costi di finanziamento più elevati e quindi maggiori perdite.

(99)

Infine, […] 3,3 miliardi di EUR nello scenario di crisi per coprire le ulteriori perdite derivanti dalla liquidazione del portafoglio di prestiti. […] La ricapitalizzazione […] un vantaggio all’entità risultante dalla fusione in quanto garantisce che soddisfi i requisiti normativi in materia di fondi propri durante il periodo di risoluzione. […].

6.1.5.   Distorsioni della concorrenza e incidenza sugli scambi tra gli Stati membri

(100)

Si deve concludere che le misure da p) a v) descritte nei considerando 66 e 67 possono creare distorsioni della concorrenza e avere un’incidenza sugli scambi tra gli Stati membri.

(101)

Come indicato nella sezione 6.1.4, senza le misure di aiuto di Stato, Anglo e INBS non sarebbero state in grado di adempiere ai loro obblighi e sarebbero uscite completamente dai mercati in cui erano attive. Grazie ai consistenti aiuti di Stato di cui hanno usufruito, sono rimaste attive sul mercato dei depositi (fino al trasferimento dei loro depositi ad Allied Irish Bank e Irish LIFE & Permanent nel febbraio 2011) e in misura molto limitata sul mercato dei prestiti immobiliari commerciali e sul mercato dei prestiti ipotecari residenziali (servizio dei prestiti esistenti). L’aiuto di Stato ha pertanto creato una distorsione della concorrenza. In tali mercati, Anglo e INBS erano in concorrenza non soltanto con le banche irlandesi, ma anche con gli operatori stranieri attivi in Irlanda. Anglo era attiva (per i depositi e i prestiti commerciali) anche nel Regno Unito e quindi è stata in concorrenza con gli operatori britannici nazionali e con operatori di altri Stati membri attivi sul mercato in questione. Va tuttavia sottolineato che l’attività delle due entità è stata sempre più limitata negli ultimi due anni, riducendo quindi gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi.

(102)

Per quanto riguarda l’entità risultante dalla fusione, essa svolgerà alcune attività economiche limitate in un mercato in cui restano attive banche irlandesi e straniere. In particolare, potrà mantenere una piccola quantità di depositi e concedere alcuni prestiti ai clienti esistenti per aumentare il valore attuale netto dei prestiti in questione in linea con gli impegni assunti dall’Irlanda (cfr. sezione 2.3.2). Senza le misure di aiuto di Stato, non potrebbe svolgere le attività menzionate. Va sottolineato che, siccome il bilancio dell’entità risultante dalla fusione sarà ridotto in seguito alla sua risoluzione, le distorsioni della concorrenza e l’incidenza sugli scambi si ridurranno in misura considerevole tenuto conto delle operazioni molto limitate che l’entità risultante dalla fusione continuerà a svolgere sui mercati concorrenziali.

6.1.6.   Applicazione del principio dell’investitore in un’economia di mercato

(103)

Infine, il principio dell’investitore in un’economia di mercato non si applica alle misure menzionate nei considerando da 66 a 69 in quanto fanno parte di un pacchetto sostanziale di misure di salvataggio a favore di Anglo e INBS. Inoltre, anche se fossero applicabili, tali misure non sono in linea con il normale comportamento sul mercato. Nessun investiture in un’economia di mercato applicherebbe tutte le misure in questione per salvare Anglo e INBS per poi procedere alla loro fusione per liquidare il portafoglio di prestiti in quanto le possibilità di recuperare i propri investimenti (le ricapitalizzazioni totali garantite ad Anglo e INBS ammontano complessivamente a 34,7 miliardi di EUR in uno scenario di base) sono scarse. Nessun operatore in un’economia di mercato che si trovi in una situazione analoga a quella dello Stato avrebbe potuto fornire il capitale e i finanziamenti necessari per facilitare la risoluzione di Anglo e INBS. Tenendo conto della situazione sui mercati e dell’interesse per le attività e le passività irlandesi, un operatore di mercato non potrebbe ottenere tali finanziamenti.

6.1.7.   Identificazione del beneficiario dell’aiuto

(104)

L’Irlanda intende introdurre nuove misure di aiuto [misure da r) a v) descritte nel considerando 69] per facilitare la risoluzione di Anglo e INBS. Le misure consentiranno la fusione di Anglo e INBS in un’unica entità. L’obiettivo principale dell’entità risultante dalla fusione è liquidare i portafogli di prestiti di Anglo e INBS allo scopo di aumentare al massimo i proventi e ridurre il costo per i contribuenti irlandesi.

(105)

In base al piano di ristrutturazione comune, l’entità risultante dalla fusione svolgerà soltanto una limitata attività di concessione di prestiti per adempiere agli obblighi contrattuali e successivamente per garantire la salvaguardia del valore attuale netto del portafoglio di prestiti, limitando quindi al minimo le situazioni in cui l’entità è in concorrenza con altre banche. Secondo l’Irlanda, l’entità risultante dalla fusione realizzerà le sue attività soltanto alla loro scadenza o mettendole in vendita sul mercato. L’entità risultante dalla fusione utilizzerà il prodotto di tali vendite per rimborsare i suoi debiti quando giungeranno a scadenza e per finanziare i suoi costi di gestione correnti, nonché eventuali passività storiche. Si è pertanto concluso che l’entità risultante dalla fusione continuerà a esercitare alcune attività economiche limitate dopo la fusione e che, a questo titolo, può pertanto essere considerata come un beneficiario delle misure di aiuto di Stato.

(106)

Per quanto riguarda Anglo e INBS, prima della fusione prevista, sono state entrambe in grado di continuare ad esercitare le loro attività grazie alle garanzie statali sulle loro passività, alle ricapitalizzazioni e a una misura di sostegno a fronte di attività deteriorate [misure da a) a o) descritte nei considerando 67 e 68]. Anglo e INBS sono quindi i beneficiari di tali misure.

6.1.8.   Conclusione

(107)

Sulla base di quanto precede, si conclude che le misure da a) e v) descritte nei considerando 68 e 69 costituiscono un aiuto di Stato.

6.2.   Importo dell’aiuto

6.2.1.   Ricapitalizzazioni di Anglo e INBS

(108)

Anglo e INBS hanno ricevuto singoli aiuti di Stato sotto forma di varie ricapitalizzazioni. Anglo ha ricevuto un importo totale di 29,3 miliardi di EUR attraverso quattro apporti di capitale (55). INBS ha ricevuto un importo totale di 5,4 miliardi di EUR attraverso due apporti di capitale.

6.2.2.   Misura di sostegno a fronte di attività deteriorate per Anglo e INBS

(109)

Anglo e INBS hanno partecipato alla NAMA [misure da d) e m) descritte nei considerando 66 e 67]. Per quanto riguarda l’importo dell’aiuto incluso nella misura di sostegno a fronte di attività deteriorate, ossia il trasferimento degli attivi alla NAMA, va sottolineato che la nota 2 del paragrafo 20, lettera a), della comunicazione sulle attività deteriorate (56) definisce l’importo dell’aiuto di una misura di sostegno a fronte di attività deteriorate come la differenza tra il valore di trasferimento delle attività e il prezzo di mercato. Tuttavia, è molto difficile stimare il valore di mercato delle attività coperte in quanto si tratta nella maggior parte dei casi di prestiti non venduti. Inoltre, l’importo effettivo dell’aiuto potrà essere determinato soltanto dopo che la valutazione dell’Irlanda relativa agli attivi trasferiti sarà completata in linea con la decisione della Commissione nel caso N 725/09 (57) con la formulazione di conclusioni finali riguardo all’importo dell’aiuto. In tale contesto, sono state messe a disposizione della Commissione informazioni sull’importo dell’aiuto associato alla prima e alla seconda quota dei prestiti trasferiti alla NAMA, mentre non sono ancora pervenute le informazioni sulle quote finali.

(110)

Sulla base delle informazioni disponibili per la prima e la seconda quota trasferite alla NAMA, possono essere tratte alcune conclusioni. Innanzitutto, la prima quota di prestiti immobiliari commerciali trasferita da Anglo alla NAMA aveva un valore nominale di 9 251 milioni di EUR. Tale trasferimento conteneva un aiuto per un importo di 870 milioni di EUR, che rappresenta il 9,4 % del valore nominale dei prestiti trasferiti. In secondo luogo, nella seconda quota Anglo ha trasferito prestiti con un valore nominale di 6 747 milioni di EUR alla NAMA. Tale trasferimento conteneva un aiuto per un importo di 427 milioni di EUR, che rappresenta il 6,3 % del valore nominale dei prestiti trasferiti. Ne consegue che la percentuale media dell’aiuto rispetto al valore nominale dei prestiti per le due quote è pari al 7,9 %. Quando si applica la percentuale media alle quote ancora in sospeso (19 miliardi di EUR), l’importo dell’aiuto per tali quote sarebbe pari a circa 1,5 miliardi di EUR. In totale, l’importo dell’aiuto di Stato associato al trasferimento di prestiti immobiliari commerciali e di prestiti immobiliari di Anglo alla NAMA può pertanto essere stimato a circa 2 797 milioni di EUR (58).

(111)

INBS ha trasferito prestiti con un valore nominale di 669 milioni di EUR nella prima quota. Tale trasferimento conteneva un aiuto per un importo di 70 milioni di EUR, che rappresenta il 10,5 % del valore nominale dei prestiti trasferiti. Nell’ambito della seconda quota, INBS ha trasferito prestiti con un valore nominale di 591 milioni di EUR. Tale trasferimento ha comportato un auto per un importo di 43,7 milioni di EUR, che rappresenta il 7,4 % del valore nominale dei prestiti trasferiti. Ne consegue che la percentuale media dell’aiuto rispetto al valore nominale dei prestiti per le due quote è pari al 9 %. Quando si applica la percentuale media alle quote ancora in sospeso (7,7 miliardi di EUR), l’importo dell’aiuto associato può pertanto essere stimato a circa 693 milioni di EUR. In totale, l’importo dell’aiuto di Stato associato al trasferimento di prestiti immobiliari commerciali e di prestiti immobiliari alla NAMA può pertanto essere stimato a circa 806 milioni di EUR (59).

(112)

Sebbene sia previsto che l’importo esatto dell’aiuto di Stato per le quote ancora in sospeso venga verificato in una fase successiva, non è necessario sapere l’importo esatto dell’aiuto contenuto nelle ultime quote per valutare la compatibilità del piano di ristrutturazione comune con il trattato in quanto: i) il modo in cui sarà determinato il prezzo del trasferimento è già stato concordato dalla Commissione nella sua decisione sulla NAMA (60); ii) eventuali modifiche dell’importo dell’aiuto non influiranno sulla valutazione dell’aiuto espressa dalla Commissione nella presente decisione tenuto conto dei considerevoli importi già implicati e del fatto che Anglo e INBS usciranno completamente dal mercato; iii) in particolare, un aumento dell’aiuto non comporterebbe un aumento delle distorsioni della concorrenza create dalla risoluzione dell’entità risultante dalla fusione in quanto non significherebbe che l’entità risultante dalla fusione svolgerebbe altre attività concorrenziali.

6.2.3.   Garanzie per Anglo e INBS

(113)

Anglo e INBS hanno anche partecipato al regime CIFS e al regime ELG [misure a), c), g), j), l) e n) descritte nei considerando 66 e 67]. L’importo delle passività coperte per ciascuna istituzione in entrambi i sistemi è variato nel corso del tempo. Per esempio, nel caso di Anglo, le passività coperte nell’ambito del regime CIFS sono arrivate a un picco di […] miliardi di EUR nel settembre 2008, diminuendo a […] miliardi di EUR al 30 giugno 2010, in parte in seguito all’introduzione del regime ELG. Inoltre, le passività di Anglo coperte dal regime ELG, diminuite a […] miliardi di EUR al 31 marzo 2011 da un picco di […] miliardi di EUR al 30 giugno 2010 in seguito al trasferimento dei suoi depositi a Allied Irish Banks. Per INBS può essere osservata la stessa tendenza.

(114)

Inoltre, Anglo e INBS hanno entrambe ricevuto garanzie statali sulle passività a breve e liquidità di emergenza, mentre Anglo ha anche ricevuto una garanzia statale […] sulle sue passività fuori bilancio.

(115)

Va sottolineato che, per quanto riguarda le imprese in difficoltà finanziarie, se una banca non è in grado di reperire debiti non garantiti sufficienti per tutti i suoi fabbisogni di finanziamenti, l’elemento di aiuto di tali garanzie potrebbe arrivare al livello del loro valore nominale. Ciò è proprio quanto si è verificato quando Anglo e INBS hanno iniziato a utilizzare il regime CIFS nel 2008 e il regime ELG, la garanzia sulle passività a breve nel 2010 e la garanzia sulla liquidità di emergenza, mentre Anglo ha anche ricevuto una garanzia statale sulle passività fuori bilancio. In questo contesto, si è verificata una considerevole sovrapposizione tra le varie garanzie, più specificamente il regime CIFS e il regime ELG, che potrebbe comportare un doppio conteggio. Nel contempo, gli importi coperti dalle varie garanzie sono variati nel corso del tempo (regime CIFS, regime ELG e liquidità di emergenza). Va anche rammentato che la partecipazione delle due banche in questione a regimi di garanzia statali non viene presa in considerazione per il calcolo dell’importo dell’aiuto relativo alle attività ponderate per il rischio (in appresso «RWA») per stabilire se è necessaria una profonda ristrutturazione. D’altro canto, l’elemento di aiuto delle garanzie sarà preso in considerazione nel contesto della ristrutturazione. Per questi motivi, la Commissione non ha calcolato l’importo dell’aiuto associato alle garanzie statali in questione.

6.2.4.   Misure di aiuto per l’entità risultante dalla fusione

(116)

L’entità risultante dalla fusione […] un ulteriore importo di 3,3 miliardi di EUR di capitale in caso si verifichi lo scenario di crisi.

(117)

L’entità risultante dalla fusione beneficia inoltre di garanzie statali sui suoi depositi rimanenti che arrivano a un massimo di 1 miliardo di EUR e sulle operazioni fuori bilancio stimate a un importo massimo di circa […] e della continuazione di una garanzia statale sulla liquidità di emergenza concessa o di altri strumenti simili stimati a […] all’inizio della fusione. Per il calcolo dell’importo dell’aiuto di Stato, la Commissione ritiene che, per quanto riguarda le garanzie fornite all’entità risultante dalla fusione, si applica quanto riportato nel considerando 115.

6.2.5.   Conclusione riguardo all’importo dell’aiuto

(118)

Sulla base di quanto precede, si deve concludere che Anglo ha ricevuto aiuti di Stato sotto forma di ricapitalizzazioni e di una misura di sostegno a fronte di attività deteriorate per un importo di almeno 32 miliardi di EUR (43,9 % delle RWA). INBS ha ricevuto aiuti di Stato sotto forma di ricapitalizzazioni e di una misura di sostegno a fronte di attività deteriorate per un importo di almeno 6,2 miliardi di EUR (59 % delle RWA). Tali livelli sono sostanzialmente superiori alla soglia del 2 % indicata nella comunicazione relativa alla ricapitalizzazione (61) e nella comunicazione sulle attività deteriorate.

(119)

Infine, si deve concludere che l’importo totale dell’aiuto di Stato, aggiungendo gli importi delle ricapitalizzazioni e della misura di sostegno a fronte di attività deteriorate a favore di Anglo e INBS, nonché la ricapitalizzazione dell’entità risultante dalla fusione in uno scenario di crisi, può essere stimato almeno a 41,5 miliardi di EUR (62).

6.3.   Compatibilità dell’aiuto

(120)

Quando si verifica la compatibilità del piano di ristrutturazione comune di Anglo e INBS, prima di valutare se il piano soddisfa i requisiti della comunicazione sulla ricapitalizzazione e della comunicazione relativa alla ristrutturazione è necessario verificare se è applicabile l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato.

6.3.1.   Base giuridica per la valutazione della compatibilità

(121)

L’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato attribuisce alla Commissione il potere di dichiarare un aiuto compatibile con il mercato interno se è inteso a «porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro». A questo proposito, le condizioni di mercato sono difficili in tutto il mondo dall’ultimo trimestre del 2008. L’Irlanda in particolare è stata pesantemente colpita dalla crisi finanziaria. La recessione economica unita al crollo dei prezzi degli immobili e all’esposizione delle banche irlandesi ai prestiti fondiari e immobiliari ha comportato considerevoli riduzioni di valore per le banche irlandesi, le quali hanno anche dovuto far fronte a persistenti difficoltà a ottenere finanziamenti e capitale dai mercati dovute alle incertezze associate al mercato immobiliare in Irlanda. Ne consegue che anche lo Stato irlandese (sovrano) è stato messo sotto pressione e alla fine è stato deciso di adottare il programma di sostegno.

(122)

La Commissione ha riconosciuto che la crisi finanziaria mondiale può creare un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro e che misure a sostegno delle banche possono porre rimedio a tale turbamento; questo punto di vista è stato ribadito nella comunicazione relativa alle banche (63), nella comunicazione relativa alla ricapitalizzazione, nella comunicazione sulle attività deteriorate e nella comunicazione relativa alla ristrutturazione. Riguardo all’economia irlandese, è stato ribadito nelle varie decisioni con cui la Commissione ha approvato le misure intraprese dall’Irlanda per combattere la crisi finanziaria (64).

(123)

Tenuto conto della situazione specifica esistente in Irlanda, unita alla situazione migliorata ma non stabilizzata sui mercati finanziari, la Commissione ritiene che le misure possono essere esaminate ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato.

6.3.2.   Valutazione della compatibilità

(124)

Anglo, INBS e l’entità risultante dalla fusione hanno beneficiate e beneficeranno di varie misure di aiuto di Stato di cui in precedenza la Commissione non ha valutato la compatibilità. Sono comprese la garanzia statale sulla liquidità di emergenza concessa ad Anglo e INBS [misure p) e q) descritte nel considerando 68] e la garanzia statale e la ricapitalizzazione nello scenario di crisi […] [misure da r) a v) descritte nel considerando 69]. Inoltre, Anglo e INBS hanno ricevuto misure che la Commissione ha ritenuto compatibili come aiuto al salvataggio [misure da a) a o) descritte nei considerando 66 e 67], ma che dovranno essere valutate per stabilire se sono compatibili come aiuto alla ristrutturazione. È necessario valutare la compatibilità di tali misure e del piano di ristrutturazione comune nel contesto della comunicazione relativa alle banche, della comunicazione relativa alla ricapitalizzazione e della comunicazione relativa alla ristrutturazione.

(125)

Sebbene Anglo e INBS abbiano usufruito di misure di sostegno a fronte di attività deteriorate mentre trasferivano le attività alla NAMA, la risoluzione di Anglo e INBS non costituisce di per sé un aiuto di Stato sotto forma di misura di sostegno a fronte di attività deteriorate. Tutte le attività e le passività di Anglo e INBS saranno riunite in un’unica entità esclusivamente per la loro liquidazione totale. Ne consegue che non è necessario valutare la fusione e la risoluzione delle attività in base alla comunicazione sulle attività deteriorate.

6.3.3.   L’applicazione della comunicazione relativa alle banche e della comunicazione relativa alla ristrutturazione alle misure da p) e v) descritte nei considerando 68 e 69

(126)

In linea con il punto 15 della comunicazione relativa alle banche, per essere compatibile ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato, un aiuto o un regime di aiuto deve essere conforme ai criteri generali per la compatibilità ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato, che implica la conformità alle seguenti condizioni:

i)

adeguatezza: la misura di aiuto deve essere ben mirata per poter raggiungere in maniera efficace l’obiettivo di porre rimedio a un grave turbamento dell’economia. Ciò non accadrebbe se la misura non fosse atta a porre rimedio al turbamento;

ii)

necessità: la misura d’aiuto deve essere necessaria, nell’importo e nella forma, al conseguimento dell’obiettivo previsto. Tale requisito implica che l’importo della misura deve essere quello minimo necessario al conseguimento dell’obiettivo e che la misura deve assumere la forma più appropriata per porre rimedio al turbamento;

iii)

proporzionalità: gli effetti positivi della misura devono essere correttamente bilanciati rispetto alle distorsioni della concorrenza, onde limitare queste ultime al minimo necessario per raggiungere gli obiettivi delle misure stesse.

(127)

Tali criteri generali si applicano alle ricapitalizzazioni e alle garanzie. La comunicazione relativa alla ricapitalizzazione insiste ulteriormente sui tre principi della comunicazione relativa alle banche e stabilisce che le ricapitalizzazioni possono contribuire al ripristino della stabilità finanziaria. In particolare, la comunicazione relativa alla ricapitalizzazione stabilisce al punto 6 che anche la ricapitalizzazione può costituire una risposta adeguata ai problemi delle istituzioni finanziarie che rischiano l’insolvenza.

i)   Adeguatezza delle misure

(128)

La ricapitalizzazione dell’entità risultante dalla fusione nello scenario di crisi [misura u) descritta nel considerando 69] ha lo scopo di garantire che l’entità disponga di capitale sufficiente per soddisfare i requisiti patrimoniali normativi durante la liquidazione dei portafogli di prestiti di Anglo e INBS. Un apporto di capitale è la misura più semplice ed efficace per affrontare possibili riduzioni di capitale che potrebbero verificarsi nello scenario di crisi in quanto migliora direttamente il coefficiente patrimoniale dell’entità risultante dalla fusione.

(129)

[…]

(130)

Le garanzie statali concesse ad Anglo e INBS sulla liquidità di emergenza da esse ricevuta [misure p) e q) descritte nel considerando 68] e all’entità risultante dalla fusione sui suoi depositi rimanenti [misura r) descritta nel considerando 69] e i suoi finanziamenti all’ingrosso [misura v) descritta nel considerando 69], la garanzia statale sulla liquidità di emergenza da esse ricevuta [misura t) descritta nel considerando 69] e le passività fuori bilancio [misura s) descritta nel considerando 69] hanno lo scopo di garantire che i finanziamenti ricevuti dall’entità risultante dalla fusione siano sicuri e che l’entità risultante dalla fusione non rischi di non essere in grado di adempiere ai suoi obblighi. Tali finanziamenti sono necessari per garantire che Anglo e INBS dispongano di fondi sufficienti per coprire le proprie attività, mentre i finanziamenti che l’entità risultante dalla fusione riceve le consentiranno di liquidare i portafogli di prestiti di Anglo e INBS nel corso del tempo. […].

(131)

La ricapitalizzazione dell’entità risultante dalla fusione in caso di crisi è appropriata in quanto risponde effettivamente al suo obiettivo di garantire che l’entità risultante dalla fusione rispetti i requisiti patrimoniali normativi. La misura risponde pertanto effettivamente all’obiettivo di prevenire il mancato adempimento degli obblighi dell’entità risultante dalla fusione.

(132)

Le misure di garanzia sono adeguate in quanto garantiscono che Anglo e INBS prima della fusione e l’entità risultante dalla fusione dispongano di finanziamenti sufficienti per svolgere i loro compiti, evitando inoltre la possibilità che l’entità risultante dalla fusione non sia in grado di adempiere ai suoi obblighi.

(133)

Inoltre, le varie misure di aiuto di Stato garantiscono il mantenimento della stabilità finanziaria in Irlanda.

ii)   Necessità — limitazione dell’aiuto al minimo

(134)

Secondo la comunicazione relativa alle banche, la misura d’aiuto deve essere necessaria, nell’importo e nella forma, al conseguimento dell’obiettivo dell’aiuto. Tale requisito implica che l’importo dell’apporto di capitale e delle garanzie deve essere il minimo necessario per conseguire l’obiettivo. In questo contesto, si può osservare che l’apporto di capitale si verifica soltanto nello scenario di crisi ed è limitato a un importo di 3,3 miliardi di EUR. La ricapitalizzazione garantisce che l’entità risultante dalla fusione possa soddisfare i requisiti patrimoniali normativi pertinenti. Le garanzie statali assicurano la disponibilità di finanziamenti per l’entità risultante dalla fusione in modo che possa adempiere ai suoi obblighi come impresa in attività.

(135)

Per quanto riguarda la remunerazione che l’entità risultante dalla fusione deve pagare per la ricapitalizzazione, lo Stato non riceverà una remunerazione fissa sulla ricapitalizzazione. Neanche Anglo, INBS e l’entità risultante dalla fusione devono pagare un compenso per la garanzia sulla liquidità di emergenza, mentre l’entità risultante dalla fusione non paga un compenso per la garanzia sulle passività fuori bilancio. L’entità risultante dalla fusione cesserà anche di pagare un compenso per la garanzia sui finanziamenti all’ingrosso e i depositi alla scadenza del regime ELG.

(136)

Per quanto riguarda la ricapitalizzazione, i punti 15 e 44 della comunicazione relativa alla ricapitalizzazione spiegano che nel caso di banche in difficoltà e in casi debitamente giustificati, può essere necessario accettare una remunerazione inferiore a breve termine, con la condizione che la mancanza di remunerazione si rifletta nel piano di ristrutturazione. L’entità risultante dalla fusione è essenzialmente un tramite che consentirà di facilitare la risoluzione ordinata di Anglo e INBS. Non svolgerà attività economiche oltre a quelle necessarie per la liquidazione del portafoglio di prestiti. L’Irlanda ha assunto gli impegni necessari al riguardo (cfr. sezione 2.3.2). Anglo e INBS scompariranno entrambe dai mercati dei prestiti e dei depositi irlandesi. Si può concludere che la ristrutturazione in tale forma compensa la mancanza di remunerazione. Infine, Anglo e INBS sono state completamente nazionalizzate e i rispettivi azionisti hanno perso i diritti e le partecipazioni in entrambi gli istituti. Ne consegue che eventuali entrate realizzate al termine della risoluzione dell’entità risultante dalla fusione dovranno essere versate interamente allo Stato.

(137)

Secondo il punto 26 della comunicazione relativa alle banche, per i regimi di garanzia deve essere versato un compenso adeguato. Il compenso dovrebbe avvicinarsi il più possibile a quanto potrebbe essere considerato un prezzo di mercato, viste le difficoltà potenziali che affronterebbero i beneficiari per sostenere gli importi che potrebbero essere correttamente addebitati. Come indicato nel considerando 135, va sottolineato che l’entità risultante dalla fusione sarà tenuta al pagamento di oneri con la risoluzione di Anglo e INBS. Tenuto conto di tali circostanze, si deve concludere che il fatto che l’entità risultante dalla fusione non paghi un compenso per la garanzia è giustificato.

(138)

Si deve concludere che la ricapitalizzazione dell’entità risultante dalla fusione in uno scenario di crisi e le garanzie statali concesse ad Anglo, a INBS e all’entità risultante dalla fusione sono necessarie per garantire l’adeguatezza patrimoniale di quest’ultima e per assicurare la disponibilità di finanziamenti sufficienti, riducendo il possibile rischio di inadempimento da parte dell’entità risultante dalla fusione. Riguardo alla remunerazione delle misure di aiuto per mantenere l’aiuto al minimo, è giustificato che non sia versata alcuna remunerazione tenuto conto della risoluzione di Anglo e INBS da parte dell’entità risultante dalla fusione.

iii)   Proporzionalità — misure che limitano le ricadute negative

(139)

L’entità risultante dalla fusione garantirà la risoluzione di Anglo e INBS e, di conseguenza, l’uscita di entrambi gli istituti dai mercati dei prestiti e dei depositi irlandesi. Come stabilito nel considerando 105, l’entità risultante dalla fusione svolgerà soltanto alcune limitate attività economiche per liquidare i portafogli di prestiti di Anglo e INBS. La Commissione prende atto con favore che l’Irlanda ha assunto gli impegni necessari per garantire che le attività economiche svolte dall’entità risultante dalla fusione siano limitate al minimo. La concessione di prestiti da parte dell’entità risultante dalla fusione si svolgerà esclusivamente nel contesto della gestione dei portafogli di prestiti ereditati dal passato di Anglo e INBS (ristrutturazione dei prestiti, salvaguardia del valore delle garanzie) e sarà subordinata a rigorose limitazioni. L’entità risultante dalla fusione non raccoglierà depositi né intraprenderà nuove attività. Ne consegue che le distorsioni della concorrenza dovute ai consistenti aiuti concessi a favore di Anglo e INBS e dell’entità risultante dalla fusione saranno limitate.

(140)

Si deve concludere che: i) la ricapitalizzazione dell’entità risultante dalla fusione in uno scenario di crisi e le garanzia sono atte ad assicurare la risoluzione di Anglo e INBS; ii) Anglo e INBS usciranno dai mercati dei prestiti e dei depositi irlandesi; iii) il fatto che gli investimenti in Anglo, in INBS e nell’entità risultante dalla fusione non forniranno alcuna remunerazione o utile positivo è giustificato nella fattispecie; iv) vi sono misure sufficienti per limitare le ricadute negative per gli altri concorrenti.

6.3.4.   L’applicazione della comunicazione relativa alla ristrutturazione

(141)

La comunicazione relativa alla ristrutturazione illustra le norme sugli aiuti di Stato applicabili alla ristrutturazione degli istituti finanziari nel contesto dell’attuale crisi finanziaria. In base a detta comunicazione, per essere compatibile con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato, la ristrutturazione di un istituto finanziario nel contesto dell’attuale crisi finanziaria deve:

i)

consentire il ripristino della redditività o la liquidazione a condizioni normali della banca;

ii)

includere un contributo proprio sufficiente da parte del beneficiario (condivisione degli oneri);

iii)

prevedere misure sufficienti che limitino le distorsioni della concorrenza.

6.3.4.1.   Risoluzione ordinata dell’entità risultante dalla fusione

(142)

Il piano di ristrutturazione comune mira alla risoluzione di Anglo e INBS da parte dell’entità risultante dalla fusione in maniera ordinata. Ne consegue che non è necessario valutare la redditività dell’entità risultante dalla fusione.

(143)

Il piano di ristrutturazione comune presenta una risoluzione ordinata di Anglo e INBS basata sul sostegno dello Stato. I portafogli di prestiti ereditati dal passato di entrambe le banche saranno liquidati in un arco di tempo di dieci anni. L’Irlanda ha stimato gli apporti di capitale necessari in […] per tutelare l’entità risultante dalla fusione contro il rischio di inadempimento. Inoltre, l’entità risultante dalla fusione beneficerà di garanzie statali per proseguire le operazioni necessarie alla liquidazione delle attività di Anglo e INBS.

(144)

Ne consegue che esistono le condizioni per una liquidazione ordinata delle attività dell’entità risultante dalla fusione.

6.3.4.2.   Contributo proprio/condivisione degli oneri

(145)

La comunicazione relativa alla ristrutturazione specifica che per limitare l’aiuto al minimo necessario e per affrontare le distorsioni della concorrenza e il rischio morale il beneficiario deve fornire un contributo adeguato. A tale scopo: a) devono essere limitati i costi di ristrutturazione e l’importo di aiuto; e b) è necessario un contributo proprio significativo.

a)   Limitazione dei costi di ristrutturazione e dell’importo di aiuto

(146)

In base ai principi della comunicazione relativa alla ristrutturazione, l’importo di aiuto deve essere limitato al minimo e le banche dovrebbero innanzitutto utilizzare le proprie risorse per finanziare la ristrutturazione.

(147)

L’Irlanda ha deciso che Anglo e INBS non proseguano le loro attività tenuto conto delle pesanti perdite subite da entrambi gli istituti e dell’incertezza che la continuazione delle loro attività trasmetterebbe al mercato. In particolare, lo Stato rischierebbe di dover apportare continuamente capitale in Anglo e INBS finché entrambe le banche resteranno in attività per coprire le perdite e garantire che entrambi gli istituti soddisfino i nuovi requisiti patrimoniali fissati dall’autorità di regolamentazione finanziaria. Optando per la risoluzione di entrambe, l’Irlanda ha posto fine alle speculazioni di mercato su Anglo e INBS e ha chiarito il costo del sostegno dello Stato ad esse fornito.

(148)

La decisione dell’Irlanda, unita agli impegni descritti nella sezione 2.3.2, garantirà che l’aiuto non sia utilizzato per intraprendere nuove attività, per le quali sarebbero necessari capitali e finanziamenti, contribuendo a limitare l’importo di aiuto al minimo. In particolare, l’entità risultante dalla fusione non concederà nuovi prestiti e limiterà le sue attività alla gestione del portafoglio di prestiti ereditato dal passato di Anglo e INBS in base a rigorose limitazioni.

(149)

Nell’ambito della risoluzione di Anglo e INBS, l’Irlanda ha deciso di procedere alla fusione delle due entità per gestire un unico tramite della risoluzione. Tale soluzione dovrebbe creare sinergie in termini di liquidazione dei portafogli di prestiti e gestione di risorse umane e finanziamenti. Sebbene siano limitate, tali sinergie faciliteranno la liquidazione delle attività. […] La fusione delle due entità in questo caso specifico limita il capitale che l’Irlanda deve apportare in tali banche.

(150)

Più in generale, la fusione delle due banche semplificherà la struttura di risoluzione e potrà ridurre i costi strutturali, anche se in misura limitata.

(151)

In alternativa, l’Irlanda potrebbe valutare la possibilità di liquidare immediatamente Anglo e INBS. La Commissione è tuttavia del parere che una liquidazione immediata sarebbe più costosa di una risoluzione ordinata e richiederebbe maggiori aiuti di Stato. […].

(152)

Riguardo ai prestiti commerciali trasferiti all’entità risultante dalla fusione da Anglo, il piano di ristrutturazione comune prevede perdite sul valore nominale di […] (65). Considerando i livelli di disaggio stimati nel maggio 2010 dai consulenti di Anglo in materia di mercati, la svendita di prestiti non trasferiti alla NAMA da Anglo avrebbe comportato perdite molto più elevate rispetto a una liquidazione graduale del portafoglio di prestiti ([…]) (66). Nel complesso, le perdite subite in caso di liquidazione immediata di Anglo avrebbero comportato perdite maggiori di quelle derivanti dai prestiti liquidati gradualmente in un arco di tempo molto lungo. Va sottolineato che, per quanto riguarda i prestiti irlandesi in particolare, non è stata effettuata alcuna operazione di portata pari a quella di cui trattasi nel presente documento. Ne consegue che tutte le cifre sono stime basate sulla valutazione di esperti e che, in caso di rapida vendita, non è affatto sicuro che sia possibile trovare un acquirente per un tale volume di attività, anche a prezzi molto bassi.

(153)

In una procedura di liquidazione, i proventi derivanti dalla vendita delle attività sarebbero distribuiti per rimborsare gli obbligazionisti privilegiati, i depositanti e i finanziamenti BCE/CBI garantiti dallo Stato. […].

(154)

In Anglo, circa […] miliardi di EUR di titoli di debito non garantiti non sono coperti dalla garanzia statale (67). […]. Il resto dei titoli di debito non garantiti in Anglo (circa 3 miliardi di EUR) è garantito dallo Stato e i detentori di titoli di debito interessati sarebbero rimborsati al valore nominale dallo Stato. In totale, in caso di liquidazione, i detentori di obbligazioni non garantite privilegiate contribuirebbero alle perdite con un importo netto massimo di […] miliardi di EUR. Tale importo è superato dalle ulteriori perdite che deriverebbero dalla svendita delle attività di Anglo.

(155)

Inoltre, in caso di liquidazione, i detentori di titoli di debito subordinati dovrebbero assumersi le perdite. Tuttavia, poiché i titoli di debito subordinati sono stati riacquistati negli ultimi anni e i titoli di debito restanti in sospeso sono limitati, le perdite non compenserebbero gli ulteriori aiuti di Stato necessari per rimborsare gli altri detentori di titoli di debito più privilegiati (68).

(156)

In conclusione, una rapida liquidazione del portafoglio di prestiti, supponendo che sia fattibile, e ciò è tutt’altro che sicuro, cristallizzerebbe un costo per l’Irlanda superiore ai costi sostenuti per una liquidazione graduale prevista in un arco di tempo di dieci anni delle attività di Anglo e INBS, in cui saranno vendute innanzitutto le attività più facili da vendere, mentre le attività per le quali non esiste un mercato saranno trattenute per vari anni.

(157)

Riguardo a INBS, valgono considerazioni simili a quelle relative ad Anglo in relazione al portafoglio di prestiti commerciali ereditati dal passato della banca (quasi interamente trasferito alla NAMA). Anche la maggior parte delle passività di INBS è garantita dall’Irlanda (69).

(158)

Riguardo al portafoglio di prestiti ipotecari ereditati dal passato di INBS, nel piano di ristrutturazione di INBS l’Irlanda ha specificato che, sulla base della qualità del portafoglio e delle informazioni di mercato disponibili sulle operazioni che comportano attività simili di qualità migliore in Irlanda e nel Regno Unito, […], è ragionevole prevedere un disaggio elevato sulle operazioni a breve termine relative al portafoglio di prestiti ipotecari di INBS.

(159)

Il piano di ristrutturazione comune prevede perdite totali sul portafoglio di prestiti ipotecari di INBS di circa […], sulla base delle perdite di valore di […]. In caso di vendita del portafoglio di prestiti ipotecari nel 2011, […]. Il vantaggio di una risoluzione ordinata di INBS potrebbe essere ridotto in caso di offerta di un disaggio più elevato del previsto per il portafoglio di prestiti ipotecari. Tuttavia, è probabile che il disaggio […].

(160)

Si deve concludere che la risoluzione ordinata di Anglo e INBS, mediante l’entità risultante dalla fusione, limita i costi di ristrutturazione e l’importo dell’aiuto di Stato al minimo necessario.

b)   Contributo proprio significativo

(161)

I principi relativi al contributo proprio della banca beneficiaria nella fase di ristrutturazione prevedono che: i) la banca beneficiaria faccia ricorso nel limite del possibile a risorse proprie per finanziare la ristrutturazione, per esempio mediante la vendita di attività; ii) che i costi connessi con la ristrutturazione siano a carico anche di coloro che hanno investito nella banca, assorbendo le perdite con il capitale disponibile ed erogando una remunerazione adeguata per gli interventi statali. L’obiettivo della condivisione degli oneri è duplice: limitare le distorsioni della concorrenza e affrontare il rischio morale (70).

i)   Contributo proprio degli istituti interessati

(162)

Nella presente risoluzione di Anglo e INBS, il contributo proprio di entrambi gli istituti alla loro ristrutturazione è aumentato al massimo in quanto tutte le attività sono state individuate e i proventi sono destinati al finanziamento della risoluzione. Tuttavia, il valore delle attività è deprezzato in misura tale che i proventi della vendita sono modesti rispetto al capitale apportato in entrambe le banche.

(163)

Entrambe le banche hanno inoltre venduto i rispettivi portafogli di depositi.

ii)   Condivisione degli oneri da parte degli azionisti e dei creditori subordinati

(164)

Per quanto riguarda la condivisione degli oneri, la comunicazione relativa alla ristrutturazione prevede che i costi connessi con la ristrutturazione non siano soltanto a carico dallo Stato ma anche di coloro che hanno investito nella banca in passato e dei vecchi azionisti.

(165)

Nel caso particolare di Anglo, gli azionisti privati sono stati tutti «spazzati via» e la banca è stata completamente nazionalizzata.

(166)

Riguardo a INBS, prima della sua ricapitalizzazione da parte dello Stato era di proprietà dei suoi membri. In particolare, i «membri azionisti» (persone che hanno un conto di deposito in INBS) avevano diritto agli utili su eventuali eccedenze di attività realizzato in caso di demutualizzazione (trasformazione di INBS in una banca ordinaria), di liquidazione o di scioglimento. In seguito alla prima ricapitalizzazione di INBS, lo Stato ha assunto il pieno controllo di INBS con l’emissione di speciali quote di investimento, dopo la quale i membri hanno perso tutti i diritti agli utili su eventuali eccedenze di attività realizzate a vantaggio dello Stato (per esempio, in caso di una vendita di INBS). Ne consegue che i diritti dei membri azionisti sono stati completamente «spazzati via».

(167)

Gli azionisti di Anglo e i membri di INBS hanno quindi contribuito nella massima misura possibile cedendo allo Stato il controllo e la proprietà degli istituti.

(168)

Anche i detentori di titoli di debito subordinati hanno contribuito in misura considerevole alla ristrutturazione mediante due interventi di gestione delle passività in Anglo e uno in INBS. I due interventi in Anglo sono stati effettuati rispettivamente nell’agosto 2009 e nel dicembre 2010, hanno cristallizzato considerevoli perdite per gli obbligazionisti, hanno prodotto utili al lordo delle imposte di circa 3,5 miliardi di EUR e hanno fornito capitale di classe 1 di base alla banca (71). INBS ha effettuato un intervento di gestione delle passività nel 2009, nel cui ambito gli obbligazionisti hanno scambiato i loro titoli a un prezzo scontato del 42 % rispetto al valore nominale, rendendo disponibile per l’istituto 112 milioni di EUR di capitale di classe 1 di base netto.

(169)

In totale, l’entità risultante dalla fusione deterrà 500 milioni di EUR di titoli di debito subordinati (al 31 dicembre 2010), ossia un importo di gran lunga inferiore a quello dei titoli di debito subordinati detenuti da Anglo e INBS al 31 dicembre 2008 (rispettivamente 5 miliardi di EUR e 300 milioni di EUR), a dimostrazione delle pesanti perdite assunte dai titolari di obbligazioni subordinate. L’Irlanda ha anche precisato che, inoltre, l’entità risultante dalla fusione non pagherà cedole né eserciterà opzioni call sugli strumenti di debito subordinati e sugli strumenti di capitale ibridi, salvo che vi sia tenuta sotto il profilo giuridico.

(170)

Tenuto conto dell’importo estremamente elevato dell’aiuto di Stato ricevuto dai due istituti rispetto alle loro dimensioni e del corrispondente costo per lo Stato, è lecito valutare se non era possibile attuare la condivisione degli oneri da parte dei creditori privilegiati. In questo contesto, in Irlanda gli obbligazionisti privilegiati hanno lo stesso livello di privilegio rispetto ai titolari di conti di deposito. […]. Come già indicato, la liquidazione delle banche comporterebbe la necessità di un aiuto di Stato e costi finali per i contribuenti considerevolmente più elevati. Finora la Commissione non ha ricevuto una proposta dettagliata sulle modalità di partecipazione dei creditori privilegiati […] alla condivisione degli oneri senza aumentare il costo della risoluzione per lo Stato.

(171)

Nel complesso, si deve concludere che, nel quadro giuridico attuale, il contributo proprio di Anglo e INBS alla loro risoluzione ordinata rispetta le condizioni stabilite nella comunicazione relativa alla ristrutturazione.

6.3.4.3.   Misure che limitano le distorsioni della concorrenza

(172)

La comunicazione relativa alla ristrutturazione prevede che le misure che limitano le distorsioni della concorrenza devono essere in funzione dell’importo di aiuto e della presenza dell’istituto beneficiario dell’aiuto sui mercati dopo la ristrutturazione.

(173)

Come descritto in precedenza nella sezione 6.2.5, l’importo ricevuto da Anglo, INBS e dall’entità risultante dalla fusione ad esse subentrata, è estremamente elevato in termini assoluti e in confronto alle dimensioni e alle attività ponderate per il rischio degli istituti. Rispecchia la portata del fallimento di tali istituti.

(174)

Al contempo, le distorsione della concorrenza sono limitate in quanto gli istituti usciranno quasi completamente dai mercati in cui erano presenti. Le attività commerciali dell’entità risultante dalla fusione saranno limitate per quanto possibile dagli impegni assunti dall’Irlanda descritti nella sezione 2.3.2. L’entità risultante dalla fusione procederà alla liquidazione del portafoglio di prestiti ereditati dal passato di Anglo e INBS e non intraprenderà nuove attività. Cesserà inoltre la raccolta di depositi (72). Tutti gli impegni assunti dall’Irlanda resteranno applicabili fino alla completa liquidazione delle attività.

(175)

I considerando che seguono spiegano i motivi per cui gli impegni dell’Irlanda garantiscono che le distorsioni della concorrenza siano limitate al minimo.

(176)

La Commissione prende atto con favore che l’Irlanda ha stabilito che l’entità risultante dalla fusione non intraprenderà nuove attività e non entrerà in nuovi mercati. L’entità risultante dalla fusione procederà esclusivamente alla liquidazione del portafoglio di prestiti ereditati dal passato di Anglo e INBS e sarà liquidata al termine di tale operazione.

(177)

Inoltre, l’entità risultante dalla fusione non sarà autorizzata ad acquisire partecipazioni in altre imprese, impedendo quindi che possa utilizzare risorse statali per espandere le sue attività.

(178)

L’entità risultante dalla fusione non concederà prestiti a nuovi clienti e limiterà le sue attività di concessione di prestiti alla gestione del portafoglio di prestiti ereditati dal passato di Anglo e INBS. In quanto tale, l’entità risultante dalla fusione gestirà attivamente il portafoglio di prestiti in modo da aumentare al massimo il valore attuale netto degli attivi, secondo la prassi commerciale normalmente seguita per tutte le banche in attività.

(179)

Per quanto riguarda il portafoglio di prestiti commerciali, la gestione attiva può anche implicare una limitata concessione di ulteriori prestiti a un mutuatario per completare o migliorare un immobile quando mantiene o aumenta il valore attuale netto delle attività. La gestione attiva è tuttavia limitata, nel senso che il portafoglio di prestiti commerciali dell’entità risultante dalla fusione non può essere superiore alle previsioni del piano di ristrutturazione comune di più di […] in ogni singolo anno della durata del piano. Inoltre, il limite complessivo all’aumento del portafoglio di prestiti commerciali è integrato da vari limiti addizionali che si applicano a specifici mutuatari secondo quanto descritto nella sezione 2.3.2.

(180)

L’Irlanda ha inoltre stabilito che non saranno concessi altri prestiti ipotecari residenziali in relazione al portafoglio di prestiti ipotecari ereditati dal passato di INBS (salvo che la banca abbia l’obbligo contrattuale di farlo). Il portafoglio di prestiti ipotecari sarà gestito in modo da aumentare al massimo il valore attuale netto, e la concessione di nuovi prestiti sarà rigorosamente limitata, con un limite di 20 milioni di EUR per gli anticipi di prestiti immobiliari residenziali per il periodo dal 2011 al 2012 e di 5 milioni di EUR all’anno successivamente. Questi limiti (media annuale di 10 milioni di EUR nel 2011 e nel 2012 e di 5 milioni di EUR successivamente) sono pari a meno dell’1 % del valore nominale del portafoglio di prestiti ipotecari dell’entità risultante dalla fusione, impedendo quindi che quest’ultima espanda le sue attività nel mercato dei prestiti ipotecari.

(181)

Nel complesso, il limite al portafoglio di prestiti e gli impegni assunti dall’Irlanda garantiranno che i portafogli di prestiti ereditati dal passato di Anglo e INBS siano gestiti in maniera prudente allo scopo di ottenerne il massimo rendimento e di impedire che l’entità risultante dalla fusione intraprenda attività di concessione di prestiti effettivamente nuove con clienti nuovi o esistenti. Le attività commerciali dell’entità risultante dalla fusione saranno quindi limitate al minimo necessario, e gli impegni dell’Irlanda garantiranno che le attività dell’entità risultante dalla fusione non suscitino molte preoccupazioni riguardo alle distorsioni della concorrenza.

(182)

In conformità al programma di sostegno, il 24 febbraio 2011 è stata completata la vendita di circa 12,2 miliardi di EUR di depositi di Anglo e INBS e di circa 15,9 miliardi di EUR di obbligazioni NAMA di entrambi gli istituti (cfr. sezione 2.3.1.1).

(183)

L’entità risultante dalla fusione ha tuttavia mantenuto 1 miliardo di EUR di depositi alla data del trasferimento dei depositi.

(184)

In particolare, alcuni dei depositi di imprese sono conservati come garanzia per i prestiti concessi a varie istituzioni imprenditoriali (conti vincolati a favore della banca agente). La conservazione di tali depositi rientra nelle disposizioni contrattuali per la concessione di prestiti stabilite tra gli istituti e i loro clienti, e in quanto tale rientra nella liquidazione ordinata dei portafogli di prestiti di Anglo e INBS. Tuttavia, le attività dell’entità risultante dalla fusione saranno limitate in quanto non saranno raccolti depositi da nuovi clienti e i depositi che continueranno a essere conservati saranno progressivamente rimborsati.

(185)

L’entità risultante dalla fusione diminuirà i depositi in essa restanti in linea di massima allo stesso ritmo con cui saranno ridotte le loro attività collegate o connesse (o, in mancanza di attività collegate o connesse, in linea di massima allo stesso ritmo con cui sarà ridotto il portafoglio di prestiti netto complessivo). Inoltre, l’Irlanda ha stabilito che il portafoglio di depositi dell’entità risultante dalla fusione non supererà le previsioni del piano di ristrutturazione comune di più di 200 milioni di EUR in qualsiasi momento.

(186)

Per concludere, le attività commerciali dell’entità risultante dalla fusione nel mercato dei depositi hanno subito una netta riduzione e una limitazione allo stretto necessario per la liquidazione ordinata dei portafogli di prestiti ereditati dal passato di Anglo e INBS. Gli impegni dell’Irlanda garantiranno quindi che le attività inerenti ai depositi dell’entità risultante dalla fusione non comportino una significativa distorsione della concorrenza nel mercato dei depositi irlandese.

(187)

Si deve concludere che gli importi di aiuto di Stato considerevolmente elevati non comportano un’indebita distorsione della concorrenza in quanto sono compensati da una corrispondente netta riduzione della presenza sul mercato. Le misure intese a far fronte alle distorsioni della concorrenza soddisfano i requisiti della comunicazione relativa alla ristrutturazione in quanto l’entità risultante dalla fusione non intraprenderà nuove attività e cesserà la raccolta di depositi, mentre le sue attività di concessione di prestiti saranno limitate alla normale gestione e liquidazione del portafoglio di prestiti ereditato dal passato di Anglo e INBS. L’entità risultante dalla fusione alla fine scomparirà completamente dai mercati dei prestiti e dei depositi irlandesi e pertanto non determinerà più distorsioni della concorrenza. Inoltre, l’entità risultante dalla fusione applicherà un divieto di acquisizioni.

6.3.4.4.   Monitoraggio

(188)

Il punto 46 della comunicazione relativa alla ristrutturazione stabilisce che, per verificare che il piano di ristrutturazione sia attuato correttamente, sono necessarie regolari relazioni dettagliate degli Stati membri. Ne consegue che l’Irlanda deve presentare alla Commissione tali relazioni ogni sei mesi, a iniziare dalla data di notifica della presente decisione.

(189)

Nel caso della ristrutturazione di Anglo e INBS, sarà anche nominato un fiduciario di controllo per un periodo di tre anni per controllare l’attuazione degli impegni assunti dall’Irlanda. Il fiduciario di controllo avrà il compito di monitorare tutti gli impegni (cfr. allegato II). In particolare, il fiduciario di controllo verificherà regolarmente se l’entità risultante dalla fusione gestisce i portafogli di prestiti ereditati dal passato di Anglo e INBS in linea con i termini degli impegni e garantirà che la gestione dei portafogli di prestiti di Anglo e INBS non crei distorsioni della concorrenza nel mercato.

6.3.4.5.   Conclusione

(190)

Si deve concludere che il piano di ristrutturazione comune di Anglo e INBS soddisfa i requisiti della comunicazione relativa alla ristrutturazione. Il piano prevede una liquidazione ordinata delle attività di Anglo e INBS. Il contributo proprio delle banche è sufficiente, mentre la condivisione degli oneri è sostanziale e l’aiuto di Stato è limitato al minimo. Le misure intese a far fronte alle distorsioni della concorrenza sono appropriate, e infine sarà attuato un corretto monitoraggio.

7.   CONCLUSIONE

(191)

Le misure da a) a v) descritte nei considerando da 66 a 69 e riportate nella tabella 1 sono considerate un aiuto alla ristrutturazione. Per quanto riguarda le misure di aiuto oggetto della decisione di avvio del procedimento del 31 marzo 2010, la Commissione ritiene, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (73), che tali misure sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. Per quanto riguarda le misure restanti oggetto della presente decisione, la Commissione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999, non solleva obiezioni riguardo a tali misure in quanto sono compatibili con il mercato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I seguenti aiuti, ai quale l’Irlanda ha dato esecuzione a favore di Anglo Irish Bank e Irish Nationwide Building Society o ai quali intende dare esecuzione a favore dell’entità risultante dalla fusione delle due banche di cui trattasi, sono compatibili con il mercato interno, alla luce degli impegni dell’Irlanda descritti nell’allegato I:

a)

[…] ricapitalizzazioni di Anglo Irish Bank per un importo di 29,44 miliardi di EUR;

b)

ricapitalizzazioni attuate di Irish Nationwide Building Society per un importo di 5,4 miliardi di EUR;

c)

garanzie statali attuate per Anglo Irish Bank, ivi compresi il regime di garanzia per gli istituti di credito irlandesi (CIFS), il regime di garanzia sulle passività a breve (ELG), la concessione di liquidità di emergenza (ELA) e le garanzie sulle passività a breve e sulle passività fuori bilancio;

d)

garanzie statali attuate per Irish Nationwide Building Society, ivi compresi CIFS, ELG, ELA e garanzie sulle passività a breve;

e)

misura di sostegno a fronte di attività deteriorate attuata per Anglo Irish Bank, in particolare trasferimenti di prestiti a breve alla National Asset Management Agency (NAMA) per un importo di 35 miliardi di EUR;

f)

misura di sostegno a fronte di attività deteriorate attuata per Irish Nationwide Building Society, in particolare trasferimenti di prestiti a breve alla NAMA per un importo di 8,9 miliardi di EUR;

g)

[…] ricapitalizzazione dell’entità risultante dalla fusione per un importo di 3,3 miliardi di EUR in uno scenario di crisi;

h)

garanzie previste per l’entità risultante dalla fusione sui suoi finanziamenti all’ingrosso, depositi e passività fuori bilancio.

Articolo 2

L’Irlanda comunica alla Commissione, entro il termine di due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, le misure previste per conformarsi alla medesima. Inoltre, l’Irlanda, dalla data della notifica della presente decisione, presenta relazioni semestrali sulle misure previste per conformarsi alla medesima.

Articolo 3

L’Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2011

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)  GU C 214 del 7.8.2010, pag. 3.

(2)  Decisione della Commissione nel caso N 9/09, Ricapitalizzazione di Anglo Irish Bank da parte dello Stato irlandese (GU C 177 del 30.7.2009, pag. 1).

(3)  Decisione della Commissione nel caso N 61/09, Cambiamento di proprietà di Anglo Irish Bank (GU C 177 del 30.7.2009, pag. 2).

(4)  Decisione della Commissione nel caso N 356/09, Ricapitalizzazione di Anglo Irish Bank da parte dello Stato irlandese (GU C 235 del 30.9.2009, pag. 3).

(5)  In base al considerando 40 della decisione della Commissione nel caso N 356/09 (cfr. nota 4 della presente decisione), l’adozione di un piano di ristrutturazione è coerente con il paragrafo 28 del regime di garanzia irlandese per gli istituti di credito (regime CIFS) e con il paragrafo 30 del documento di approvazione del regime CIFS da parte della Commissione (cfr. anche decisione della Commissione nel caso NN 48/08, Irlanda — Regime di garanzia per le banche in Irlanda (GU C 312 del 6.12.2008, pag. 2). Nel contesto del regime CIFS, il ministero delle Finanze ha richiesto la presentazione di un piano di ristrutturazione se il coefficiente di solvibilità scende al di sotto dei livelli normativi minimi ad esso applicabili su una base materiale.

(6)  Decisione della Commissione nel caso NN 12/10 e C11/10 (ex N 667/09), Seconda misura di salvataggio a favore di Anglo Irish Bank (GU C 214 del 7.8.2010, pag. 3).

(7)  Originariamente, la notifica riguardava anche una singola garanzia statale sulle passività a breve di Anglo (applicata dopo la scadenza del regime irlandese di garanzia delle passività a breve il 29 settembre 2010). Tuttavia, il 4 agosto 2010, l’Irlanda ha ritirato la notifica della singola garanzia statale e ha mantenuto soltanto la notifica della terza ricapitalizzazione.

(8)  Decisione della Commissione nel caso NN 35/10 (ex N 279/10), Irlanda — Approvazione temporanea della terza ricapitalizzazione a favore di Anglo Irish Bank (GU C 290 del 27.10.2010, pag. 4).

(9)  Decisione della Commissione nel caso SA.32057 (2010/NN), Irlanda — Approvazione temporanea della quarta ricapitalizzazione e di garanzie per talune passività a favore di Anglo Irish Bank (GU C 76 del 10.3.2011, pag. 4).

(10)  Decisione della Commissione nel caso NN 11/10, Irlanda — Misure di salvataggio a favore di INBS (GU C 143 del 2.6.2010, pag. 23).

(11)  Decisione della Commissione nel caso NN 50/10 (ex N 441/01) Irlanda — Seconda ricapitalizzazione di emergenza a favore di Irish Nationwide Building Society (GU C 60 del 25.2.2011, pag. 6).

(12)  I documenti che costituiscono il programma di sostegno per l’Irlanda sono disponibili sul seguente sito Internet: http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2010-12-01-financial-assistance-irconcessione di liquidità di emergenzand_en.htm

(13)  Punto 10 dell’MPEF del 28 novembre 2010.

(14)  Rispetto a 101 miliardi di EUR alla fine del 2008.

(15)  Informazione riservata.

(16)  Dati riportati nei piani di ristrutturazione.

(17)  INBS trasferirà in totale 8,9 miliardi di prestiti alla NAMA. Finora sono stati trasferiti 8,5 miliardi di EUR, mentre 400 milioni di EUR sono in attesa di trasferimento.

(18)  Comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell’attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9).

(19)  Cfr. punto 35 della decisione della Commissione nel caso NN 12/10 e C 11/10 (ex N667/09), (nota della presente decisione).

(20)  http://www.ntma.ie/Publications/2011/NTMACompletesTransferAngloAndINBSDeposits.pdf

(21)  Cfr. decisione della Commissione nel caso SA.32057 (cfr. nota 9 della presente decisione).

(22)  La Commissione ha approvato ricapitalizzazioni per Anglo per un importo totale di 29,44 miliardi di EUR. L’Irlanda ha effettivamente concesso 29,3 miliardi di EUR (ossia 0,14 miliardi di EUR in meno).

(23)  Decisioni della Commissione nei casi N 356/09, C 11/10, NN 35/10 e SA.32057 per Anglo e decisioni della Commissione nei casi NN11/10 e SA.31714 per INBS, (cfr. note 4 e 6 e note da 8 a 11 della presente decisione).

(24)  […]

(25)  […] La BCE ha ricevuto una copia del piano di ristrutturazione comune.

(26)  Il 24 febbraio 2011, Allied Irish Banks ha acquisito 8,6 miliardi di EUR di depositi da Anglo e Irish LIFE & Permanent plc ha acquisito 3,6 miliardi di EUR di depositi da INBS.

(27)  Quando descriverà e valuterà le misure, la Commissione, a fini di chiarezza, utilizzerà gli stessi termini impiegati per la descrizione delle misure nei considerando da 66 e 69 nella parte restante della presente decisione.

(28)  Cfr. decisione della Commissione nel caso NN48/08 (cfr. nota5 della presente decisione).

(29)  Decisione della Commissione nel caso N 356/09 (cfr. nota4 della presente decisione).

(30)  Cfr. decisione della Commissione nel caso N 349/09, Irlanda — Regime di garanzia delle passività a breve per gli istituti di credito (GU C 72 del 20.3.2010, pag. 6), successivamente prorogato fino al 30 giugno 2010 con decisione della Commissione nel caso N 198/10, Irlanda — Proroga del regime di garanzia delle passività a breve (GU C 191 del 15.7.2010, pag. 1), esteso fino al 31 dicembre 2010 con decisione della Commissione nel caso N 254/10, Irlanda — Estensione del regime ELG fino al 31 dicembre 2010 (GU C 238 del 3.9.2010, pag. 2) e nuovamente esteso fino al 30 giugno 2011 con decisione della Commissione nel caso N 487/10, Estensione del regime ELG fino a giugno 2011, non ancora pubblicata, e con decisione della Commissione nel caso SA.33006, Proroga del regime ELG fino a dicembre 2011, non ancora pubblicata.

(31)  Dei 35 miliardi di EUR di prestiti che devono essere trasferiti alla NAMA, finora sono stati trasferiti 34 miliardi di EUR, mentre 1 miliardo di EUR è in attesa di trasferimento.

(32)  Decisione della Commissione nel caso N 725/09, Irlanda — Istituzione di un regime nazionale di sostegno alla gestione delle attività per le banche in Irlanda — NAMA, (GU C 94 del 14.4.2010, pag. 10).

(33)  Decisione della Commissione nel caso C11/10 (cfr. nota 6 della presente decisione).

(34)  Decisione della Commissione nel caso NN 35/10 (cfr. nota 8 della presente decisione).

(35)  Decisione della Commissione nel caso N 347/10, Proroga della garanzia per alcune passività a breve e depositi interbancari (GU C 37 del 5.2.2011, pag. 4).

(36)  Decisione della Commissione nel caso SA.32057 (cfr. nota 9 della presente decisione).

(37)  Cfr. nota 33.

(38)  Cfr. nota 26.

(39)  Decisione della Commissione nel caso NN 11/10 (cfr. nota 10 della presente decisione).

(40)  Cfr. nota 28.

(41)  Degli 8,9 miliardi di EUR di prestiti che devono essere trasferiti alla NAMA, finora sono stati trasferiti 8,5 miliardi di EUR, mentre 400 milioni di EUR sono in attesa di trasferimento.

(42)  Cfr. nota 29.

(43)  Cfr. nota 32.

(44)  Decisione della Commissione nel caso NN 50/10 (cfr. nota 11 della presente decisione).

(45)  È importante sottolineare che l’importo fornito ad Anglo nell’ambito della concessione di liquidità di emergenza coperta da una garanzia statale è variato nel corso del tempo. La garanzia statale che è stata attuata nel settembre 2010 e inizialmente copriva un importo di […] miliardi di EUR è aumentata a […] miliardi di EUR entro dicembre 2010. La garanzia statale è stata ulteriormente aumentata a […] miliardi di EUR per far fronte al fabbisogno di finanziamenti di Anglo in seguito al trasferimento di depositi alla Allied Irish Banks nel febbraio 2011 e dovrebbe diminuire successivamente a circa […] miliardi di EUR prima della fusione con INBS.

(46)  Poiché i depositi sono stati trasferiti da Anglo e INBS (fatta eccezione per l’importo di 1 miliardo di EUR), si riferisce al finanziamento di titoli di debito garantiti dal regime ELG e riguarda interamente Anglo.

(47)  Si tratta di un massimo lordo stimato che dovrebbe essere coperto dalla garanzia statale; l’esposizione netta a dicembre 2010 era di […] miliardi di EUR.

(48)  Il regime CIFS è scaduto il 30 settembre 2010

(49)  I dati riportati sono al 31 dicembre 2010 (tuttavia, il livello massimo garantito dal regime ELG era di […] miliardi di EUR ad aprile 2010 per Anglo e di […] miliardi di EUR per INBS a settembre 2010).

(50)  Come risulta dall'ultima decisione della Commissione sul regime, la remunerazione può essere adeguata in caso di proroga del regime oltre il 30 giugno 2011.

(51)  Importo effettivamente concesso dalle autorità irlandesi tra (parentesi).

(52)  Questo dato di […] miliardi di EUR è un massimo lordo stimato che dovrebbe essere coperto dalla garanzia statale, l'esposizione netta a dicembre 2010 era di […] miliardi di EUR.

(53)  Importo di […] miliardi di EUR necessario in seguito al trasferimento di depositi di Anglo/INBS, ridotto a […] miliardi di EUR il 16 marzo 2011.

(54)  Cfr. nota 4.

(55)  La Commissione osserva che ha effettivamente approvato le ricapitalizzazioni per Anglo per un importo di 29 440 milioni di EUR. L’importo di 140 milioni di EUR della seconda ricapitalizzazione approvato il 31 marzo 2010 con la decisione di avvio del procedimento non è stato tuttavia mai concesso e, tenuto conto della struttura di tale ricapitalizzazione, non può più essere concesso. Per questo motivo, è più opportuno utilizzare l’importo di 29,3 miliardi di EUR della ricapitalizzazione totale, che tiene conto dell’importo effettivamente ricevuto da Anglo prima della fusione con INBS.

(56)  Comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario (GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1).

(57)  Cfr. nota 29.

(58)  870 milioni di EUR + 427 milioni di EUR + 1,5 miliardi di EUR = 2 797 miliardi di EUR.

(59)  70 milioni di EUR + 43,7 milioni di EUR + 693 milioni di EUR = 806,7 milioni di EUR.

(60)  Decisione della Commissione nel caso N 725/09 (cfr. nota 30).

(61)  Comunicazione della Commissione — La ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza (GU C 10 del 15.1.2009, pag. 2).

(62)  32 miliardi di EUR (Anglo) + 6,2 miliardi di EUR (INBS) + 3,3 miliardi di EUR (limite nello scenario di crisi per l’entità risultante dalla fusione) = 41,5 miliardi di EUR

(63)  Comunicazione della Commissione — L’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria mondiale (GU C 270 del 25.10.2008, pag. 8).

(64)  Cfr., tra gli altri, altre decisioni della Commissione cui si fa riferimento nelle note da 26 a 33.

(65)  Tale livello di perdita di valore è più conservativo di quello previsto da […] nel maggio 2010 () nel caso di una liquidazione ordinata del portafoglio di prestiti.

(66)  Il portafoglio di prestiti ereditato dal passato di Anglo ha un valore di […] miliardi di EUR; se si applicassero i livelli di disaggio stimati da […] per una liquidazione al portafoglio di prestiti ereditato dal passato, ne deriverebbe un perdita superiore a […]. Considerando il deterioramento della situazione in Irlanda da quando sono state effettuate tali stime, la perdita sarebbe molto maggiore.

(67)  Al 18 febbraio 2011, Anglo aveva i) obbligazioni privilegiate non garantite non subordinate per un importo di […] milioni di EUR; ii) obbligazioni privilegiate garantite non subordinate per un importo di […] milioni di EUR; iii) […] obbligazioni privilegiate non garantite subordinate.

(68)  Al 18 febbraio 2011, le passività subordinate di Anglo erano pari ad appena […] milioni di EUR.

(69)  Al 18 febbraio 2011, INBS aveva obbligazioni privilegiate non garantite non subordinate per un importo di […] milioni di EUR, nessuna obbligazione privilegiata garantita non subordinata e nessuna obbligazione privilegiata non garantita subordinata.

(70)  Cfr. punto 22 della comunicazione relativa alla ristrutturazione.

(71)  Il 22 luglio 2009, Anglo ha bandito una gara a prezzo fisso per vari titoli di classe 1, di classe 2 superiore e inferiore. Il prezzo di acquisto era compreso tra il 27 % e il 55 % del valore nominale degli strumenti. Nella gara sono stati inclusi titoli per un importo totale di 2,5 miliardi di EUR (tasso di successo medio ponderato del 77 %) e l’operazione ha consentito di ottenere un utile al lordo delle imposte di 1,8 miliardi di EUR per la banca.

Il 21 ottobre 2010, Anglo ha intrapreso un intervento di gestione delle passività per titoli di classe 2 inferiore, offrendo 20 centesimi di EUR per un cambio in titoli garantiti dallo Stato di nuova emissione con scadenza nel dicembre 2011. I detentori di obbligazioni hanno votato in maggioranza a favore del cambio, il cui tasso (20 centesimi) era inferiore al valore di mercato, e dell’inserimento di un’opzione call nei titoli pertinenti con i quali Anglo avrebbe potuto riacquistare i titoli pertinenti a un prezzo di 1 centesimo (applicabile ai detentori di obbligazioni che non avevano accettato il cambio a 20 centesimi). L’operazione riguardava strumenti di classe 2 con un valore nominale di 1 890 milioni di EUR e ha consentito di ottenere un utile al lordo delle imposte si 1 588 milioni di EUR. Inoltre, i titoli detenuti da privati statunitensi che non hanno partecipato all’intervento di gestione delle passività sono stati acquistati a un prezzo di 25 centesimi, per un valore nominale di 200 milioni di dollari statunitensi e hanno consentito di ottenere un utile al lordo delle imposte di 150 milioni di dollari statunitensi.

(72)  A questo proposito, il dipartimento di gestione del patrimonio di Anglo sarà venduto nel 2011 o liquidato gradualmente in un arco di tempo di cinque anni.

(73)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.


ALLEGATO I

IMPEGNI ASSUNTI DALL’IRLANDA

Caso di aiuto di Stato C 11/10 — ristrutturazione di Anglo Irish Bank e INBS (congiuntamente «l’entità risultante dalla fusione»)

1)

Durata degli impegni. Salvo diversamente specificato, tutti gli impegni assunti dalle autorità irlandesi resteranno validi e applicabili fino al completamento della liquidazione delle attività dell’entità risultante dalla fusione, ivi compresi i pagherò cambiari.

Divieto di intraprendere nuove attività e di entrare in nuovi mercati. L’entità risultante dalla fusione non svolgerà attività diverse da quelle coerenti con la gestione della liquidazione del portafoglio di prestiti ereditato dal passato dell’entità risultante dalla fusione (ivi comprese le vendite di prestiti, se necessarie per ottenere il massimo valore e ridurre al minimo le perdite di capitale). L’entità risultante dalla fusione non intraprenderà nuove attività e non entrerà in nuovi mercati. L’entità risultante dalla fusione conserverà e utilizzerà la propria licenza bancaria soltanto per tutto il tempo necessario per la liquidazione dei portafogli di prestiti e non vi farà ricorso per intraprendere nuove attività. L’entità risultante dalla fusione sarà liquidata una volta completata la liquidazione delle sue attività.

2)

Gestione delle attività esistenti. L’entità risultante dalla fusione gestirà le attività commerciali esistenti in modo tale da ottenere il massimo valore attuale netto delle attività secondo le normali prassi commerciali e gli obblighi fiduciari. Nello specifico, se un cliente non può rispettare i termini del proprio prestito, l’entità risultante dalla fusione si limiterà a ristrutturare i termini di concessione dei prestiti (dilazione o parziale rinuncia ai rimborsi, conversione del (di parte del) credito in capitale e simili) se tale ristrutturazione consentirà di aumentare il valore attuale del prestito (ossia se il valore attuale dei flussi di cassa che potrebbe derivare dalla ristrutturazione è più elevato del valore attuale dei flussi di cassa che potrebbe derivare dalla liquidazione). In sintesi, l’entità risultante dalla fusione gestirà il proprio portafoglio di prestiti commerciali nello stesso modo in cui un gestore di patrimoni privati tratterebbe la liquidazione di un portafoglio simile.

Per quanto riguarda le attività ipotecarie dell’entità risultante dalla fusione, si applicano mutatis mutandis gli stessi obblighi previsti per le attività commerciali. L’entità risultante dalla fusione, in particolare, potrà ristrutturare i propri portafogli di prestiti ipotecari mediante le seguenti variazioni dei termini dei prestiti ipotecari esistenti: i) una modifica del contratto (per esempio, offrendo un nuovo tasso fisso); ii) il trasferimento dei prestiti ipotecari esistenti a nuovi immobili; iii) il trasferimento di capitale proprio (per esempio, aggiungendo o un mutuatario al prestito ipotecario o togliendone uno).

3)

Divieto di acquisizioni. L’entità risultante dalla fusione non effettuerà acquisti né acquisirà partecipazioni in altre imprese, salvo in caso di previo consenso della Commissione europea. Il divieto di acquisizioni non si applica alle partecipazioni al capitale acquisite dall’entità risultante dalla fusione nel quadro della ristrutturazione di un’esposizione esistente nei confronti di un gruppo di mutuatari (1) in difficoltà (per esempio, mediante una conversione del debito in titoli), purché tale ristrutturazione sia conforme ai principi stabiliti nell’impegno 3 di cui sopra.

4)

Divieto di pagamento di cedole e di esercizio di opzioni call sui titoli di debito subordinato e sugli strumenti di capitale ibridi. L’entità risultante dalla fusione non potrà pagare cedole o esercitare opzioni call sugli strumenti di debito subordinati e sugli strumenti di capitale ibridi, salvo che vi sia tenuta sotto il profilo giuridico.

5)

Limite sui nuovi prestiti concessi. Coerentemente con l’obiettivo di liquidare il portafoglio di prestiti dell’entità risultante dalla fusione dopo il trasferimento alla NAMA in un arco di tempo di 10 anni e con l’impegno 3 di cui sopra, il portafoglio netto di prestiti commerciali dell’entità risultante dalla fusione non potrà superare quello previsto dal piano di più di […] in ogni anno del periodo del piano, esclusi i movimenti di valuta. Il limite si applica a tutte le attività di concessione di prestiti commerciali dell’entità risultante dalla fusione, ivi compresa l’attività di concessione di prestiti descritta al punto 7.

Inoltre, al portafoglio di prestiti ipotecari si applica il seguente impegno inerente all’attività di concessione di prestiti: l’entità risultante dalla fusione limiterà gli ulteriori anticipi agli importi contrattuali già impegnati e agli importi derivanti dalla ristrutturazione dei prestiti ipotecari esistenti. Il totale aggregato di ulteriori anticipi di prestiti ipotecari è limitato a un massimo di […] per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 e a […] all’anno successivamente.

Impegni di concessione di prestiti relativi al portafoglio di prestiti commerciali. Al portafoglio di prestiti commerciali si applicano anche i seguenti impegni di concessione di prestiti.

a)

Importi contrattuali impegnati ma non ancora pagati: l’entità risultante dalla fusione potrà anticipare fondi nell’ambito delle linee di credito contrattuali impegnate ma non ancora pagate. Tuttavia, tali pagamenti non possono essere superiori a un importo cumulativo di 1,4 miliardi di EUR in tutto il periodo del piano per quanto riguarda il portafoglio di prestiti ereditati dal passato dell’entità risultante dalla fusione, costituito da linee di credito contrattuali già impegnate, ma non utilizzate per un importo di 1,1 miliardi di EUR e da garanzie per operazioni fuori bilancio contrattuali già impegnate per 0,3 miliardi di EUR (bilancio provvisorio al 30 giugno 2010). Le linee di credito rinnovabili saranno calcolate sulla base dell’importo limite complessivo anziché dei singoli utilizzi.

b)

Ulteriori finanziamenti per i gruppi di mutuatari esistenti: l’entità risultante dalla fusione non può fornire ulteriori finanziamenti che non siano contrattualmente impegnati al momento dell’approvazione del piano di ristrutturazione (in linea con l’impegno di cui al punto 2 di cui sopra). In deroga a tale divieto, l’entità risultante dalla fusione può fornire importi supplementari per i gruppi di mutuatari esistenti se ciò è conforme all’impegno di cui al punto 3, e se

è strettamente necessario per preservare il valore delle garanzie per i prestiti (per esempio, per coprire i costi di gestione, assicurazione, sicurezza, insolvenza, fiscali o giuridici delle garanzie), o

è altrimenti legato alla riduzione al minimo delle perdite di capitale e/o al rafforzamento del valore di recupero previsto di un prestito o di altri attivi sulla base del VAN (per esempio, soddisfare i fabbisogni di liquidità o di capitale circolante essenziale per gli investimenti per le attività sottostanti/il gruppo di mutuatari).

I finanziamenti supplementari sono subordinati alla seguenti limitazioni:

se l’esposizione nominale nei confronti del gruppo di mutuatari interessato è inferiore a […], il finanziamento supplementare non sarà superiore a […] dell’esposizione nominale,

se l’esposizione nominale nei confronti del gruppo di mutuatari interessato è compresa tra […] e […], il finanziamento supplementare non sarà superiore a […];

se l’esposizione nominale nei confronti del gruppo di mutuatari interessato è superiore a […] milioni di EUR, il finanziamento supplementare non sarà superiore al […] % dell’esposizione nominale.

c.

Nuovi gruppi di mutuatari

Concessione di nuovi prestiti a nuovi gruppi di mutuatari: l’entità risultante dalla fusione può concedere prestiti a un nuovo gruppo di mutuatari soltanto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

 

i proventi sono utilizzati per ridurre l’esposizione di un gruppo di mutuatari esistente; e

 

l’operazione nel complesso non aumenta l’esposizione netta totale nei confronti dell’entità risultante dalla fusione; e

 

la concessione di nuovi prestiti riduce al minimo le perdite di capitale e/o aumenta i valori di recupero previsti (sulla base del VAN) rispetto ad altre strategie di ristrutturazione o di pignoramento; e

 

non vi è alcuna capitalizzazione di interessi.

6)

Impegni di concessione di prestiti specifici sul portafoglio di prestiti ipotecari. Alla ristrutturazione dei prestiti ipotecari esistenti si applicano anche i seguenti impegni specifici di concessione di prestiti. Quando l’importo del prestito è superiore al valore del bene ipotecato, l’entità risultante dalla fusione può facilitarne il rimborso attraverso la vendita del bene fornendo ulteriori finanziamenti al venditore per consentire la restituzione dell’importo non rimborsato; e è conforme all’impegno di cui al punto 3.

7)

In via eccezionale e nell’interesse nazionale, le autorità nazionali irlandesi possono stabilire che sono necessarie deroghe alle limitazioni alla concessione di prestiti di cui ai punti 7 e 8 per rafforzare i valori di recupero previsti sulla base del VAN. Tali decisioni sono subordinate alla previa approvazione della Commissione.

8)

Trasferimento di depositi ereditati dal passato di Anglo e INBS. In seguito al trasferimento di tutti i depositi ereditati dal passato di Anglo e INBS (nel cui ambito i depositi non comprendono depositi tra gruppi, depositi interbancari, finanziamenti all’ingrosso, titoli di debito in fase di emissione o finanziamenti forniti da banche centrali e/o istituti equivalenti), all’entità risultante dalla fusione saranno lasciate le categorie di depositi e i conti di seguito specificati (escluse le passività) che possono restare nell’entità risultante dalla fusione, nel rispetto di eventuali impegni associati:

i depositi che al momento del trasferimento dei depositi sono detenuti da qualsiasi filiale di Anglo o INBS o per loro conto, tranne la filiale di dell’Isola di Man;

a)

conti (a favore del cedente o di qualsiasi altra persona) e depositi garantiti relativi a un gruppo di mutuatari del cedente o ad esso connessi o conti obbligazionari legati all’andamento di indici (panieri) azionari al momento del trasferimento;

b)

depositi denominati in valute diverse dall’euro, dai dollari statunitensi o dalle sterline al momento del trasferimento dei depositi. Non saranno sostituiti alla scadenza;

c)

depositi detenuti o riservati in filiali a Jersey, Düsseldorf (Germania) o Vienna (Austria). Non saranno sostituiti alla scadenza;

d)

qualsiasi conto con saldo negativo;

e)

conti di controllo interni;

f)

conti per i quali il conto o il cliente al quale il conto si riferisce è stato oggetto di notifica o di indagine da parte di autorità di polizia, antifrode o investigative;

g)

tutti i conti di INBS individuati nei registri contabili del cedente dalla filiale […].

9)

Limiti sui depositi e passività escluse. L’entità risultante dalla fusione non raccoglierà depositi da nuovi clienti. L’importo totale dei depositi dei clienti esistenti alla data della fusione non potrà mai essere superiore a 1 miliardo di EUR e non sarà costituito da depositi diversi da quelli di cui al precedente punto 10. L’entità risultante dalla fusione potrà liquidare i depositi in linea di massima allo stesso tasso al quale vengono liquidate le attività collegate o connesse (o, in mancanza di attività collegate o connesse, in linea di massima allo stesso tasso al quale viene liquidato il portafoglio di prestiti netto complessivo) escludendo i movimenti di valuta e gli impegni contrattuali di mantenere i depositi. Inoltre, il portafoglio di depositi dell’entità risultante dalla fusione non potrà superare le previsioni del piano di ristrutturazione comune di più di 200 milioni di EUR in qualsiasi momento.

(10)

Fiduciario di controllo: l’entità risultante dalla fusione nominerà un fiduciario di controllo, previa approvazione della Commissione, che verificherà il rispetto degli impegni di cui sopra.

Il fiduciario di controllo sarà nominato per un periodo di tre anni. Le norme relative alla nomina del fiduciario di controllo e i suoi compiti sono indicati nell’allegato II. Il fiduciario di controllo dovrà in particolare dimostrare di avere esperienza nel settore della ristrutturazione e della gestione dei prestiti per verificare gli impegni 3 e 6.

(11)

Applicazione e comunicazione. Le autorità irlandesi garantiranno che l’entità risultante dalla fusione si attenga agli impegni descritti in precedenza. Le autorità irlandesi presenteranno relazioni periodiche sulle misure adottate per rispettare tali impegni. La prima relazione sarà presentata alla Commissione entro sei mesi dalla data di notifica della decisione e le successive relazioni saranno presentate a intervalli di sei mesi.


(1)  A fini di chiarezza, un gruppo di mutuatari può comprendere un unico mutuatario o vari clienti ai quali l’entità risultante dalla fusione ha concesso un prestito. Se un gruppo di mutuatari è costituito da vari clienti, possono essere presenti vari prestiti coperti da garanzie incrociate. Quando si cerca di ridurre al minimo le perdite di capitale o di aumentare al massimo i recuperi, la concessione di prestiti può essere considerata a livello di gruppo di mutuatari anziché di singolo mutuatario.


ALLEGATO II

NOMINA E COMPITI DEL FIDUCIARIO DI CONTROLLO

Anglo Irish Bank e INBS sono definite congiuntamente «l’entità risultante dalla fusione».

I.   Il fiduciario di controllo

1.

Le autorità irlandesi stabiliscono che l’entità risultante dalla fusione nomini un fiduciario di controllo per un periodo di tre anni.

2.

Il fiduciario di controllo è una o più persone fisiche o giuridiche indipendenti dall’entità risultante dalla fusione che sono approvate dalla Commissione e nominate dall’entità risultante dalla fusione e hanno il compito di verificare se l’entità risultante dalla fusione adempie agli obblighi che ad essa incombono nei confronti della Commissione e attua il piano di ristrutturazione e di liquidazione.

3.

Il fiduciario di controllo deve essere indipendente dall’entità risultante dalla fusione e deve essere in possesso delle qualifiche necessarie per svolgere i suoi compiti, per esempio come consulente o revisore di una banca per gli investimenti, e non deve avere un conflitto di interessi né esservi esposto. In particolare, il fiduciario di controllo deve avere esperienza nel settore della ristrutturazione e della gestione dei prestiti per verificare il rispetto degli impegni 2 e 5. Il fiduciario di controllo deve essere remunerato dall’entità risultante dalla fusione, che non deve impedire lo svolgimento dei suoi compiti in maniera indipendente ed efficace.

II.   Nomina del fiduciario di controllo

Proposta delle autorità irlandesi

Entro quattro settimane dalla data di presentazione della decisione di approvazione del piano di ristrutturazione e di liquidazione dell’entità risultante dalla fusione, le autorità irlandesi sottopongono all’approvazione della Commissione i nomi di due o più persone come fiduciari di controllo e indicano quali di loro sono la loro prima scelta. La proposta deve contenere informazioni sufficienti per consentire alla Commissione di verificare che il fiduciario di controllo proposto corrisponda ai requisiti di cui al paragrafo 3 e che comprendono:

 

tutti i termini del mandato proposto e tutte le disposizioni necessarie per consentire al fiduciario di controllo di svolgere i suoi compiti conformemente ai presenti impegni;

 

una descrizione del programma di lavoro che illustri il modo in cui il fiduciario di controllo intende svolgere i compiti ad esso assegnati.

Approvazione o rifiuto della Commissione

La Commissione ha il potere discrezionale di approvare o rifiutare il fiduciario di controllo proposto e di approvare il mandato proposto, con la possibilità di apportare le modifiche che ritiene necessarie per lo svolgimento dei compiti del fiduciario di controllo. Il fiduciario di controllo viene nominato entro una settimana dall’approvazione della Commissione, conformemente al mandato approvato dalla Commissione.

Nuova proposta da parte della autorità irlandesi

4.

In caso di rifiuto di tutti i fiduciari di controllo proposti, le autorità irlandesi devono comunicare i nomi di almeno altre due persone o istituzioni entro una settimana dalla data in cui viene comunicato il rifiuto, in base alle condizioni e alla procedura di cui ai paragrafi 1 e 5.

Fiduciario di controllo nominato dalla Commissione

5.

Se anche tutti gli altri fiduciari di controllo proposti sono rifiutati dalla Commissione, la Commissione nomina uno o più fiduciari di controllo, ai quali l’entità risultante dalla fusione affiderà l’incarico in base a un mandato fiduciario approvato dalla Commissione.

III.   I compiti del fiduciario di controllo

6.

Spetta al fiduciario di controllo garantire il rispetto delle condizioni e degli obblighi connessi alla decisione e l’attuazione del piano di ristrutturazione e di liquidazione.

Doveri e obblighi del fiduciario di controllo

7.

Il fiduciario di controllo

i)

propone alla Commissione entro quattro settimane dalla nomina un programma di lavoro dettagliato che descriva il modo in cui intende controllare il rispetto degli impegni nei confronti della Commissione e l’attuazione del piano di ristrutturazione e di liquidazione;

ii)

controlla il rispetto di tutti gli impegni assunti dalle autorità irlandesi per conto dell’entità risultante dalla fusione e l’attuazione del piano di ristrutturazione e di liquidazione;

iii)

propone misure, che il fiduciario di controllo ritiene necessarie per garantire il rispetto da parte delle autorità irlandesi degli impegni nei confronti della Commissione;

iv)

presenta alla Commissione, all’entità risultante dalla fusione e alle autorità irlandesi un progetto di relazione scritto in lingua inglese entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre. La relazione riguarda lo svolgimento dei compiti del fiduciario di controllo nell’ambito del mandato, il rispetto di tutti gli impegni e l’attuazione del piano di ristrutturazione e di liquidazione. Tutti i destinatari del progetto di relazione devono poter presentare le loro osservazioni entro cinque giorni lavorativi. Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione delle osservazioni, il fiduciario di controllo prepara una relazione finale e la presenta alla Commissione, tenendo conto, se possibile e a sua discrezione, delle osservazioni pervenute. Il fiduciario invia una copia della relazione finale anche alle autorità irlandesi e all’entità risultante dalla fusione. Qualora il progetto di relazione o la relazione finale contenga informazioni che non devono essere comunicate all’entità risultante dalla fusione o alle autorità irlandesi, l’entità risultante dalla fusione o le autorità irlandesi devono ricevere soltanto la versione non riservata del progetto di relazione o della relazione finale. Il fiduciario di controllo non presenta alcuna versione della relazione all’entità risultante dalla fusione e/o alle autorità irlandesi prima di trasmetterla alla Commissione.

La Commissione può fornire al fiduciario di controllo istruzioni o indicazioni per garantire il rispetto degli impegni nei confronti della Commissione e l’attuazione del piano di ristrutturazione e di liquidazione.

Le autorità irlandesi e l’entità risultante dalla fusione forniscono tutta la collaborazione, il sostegno e le informazioni che il fiduciario di controllo può ragionevolmente richiedere per svolgere i suoi compiti. Il fiduciario di controllo ha accesso illimitato a libri, registri, documenti, dirigenti e altri membri del personale, archivi, locali e informazioni tecniche dell’entità risultante dalla fusione che sono necessari per lo svolgimento dei suoi compiti nel rispetto degli impegni.