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22.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 131/7 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 maggio 2012
che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese
(2012/265/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
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(1) |
Il 16 giugno 2011 la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia riguardante il presunto pregiudizio causato dalle importazioni in dumping di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti, originari della Repubblica popolare cinese («RPC»), presentata in conformità all’articolo 5 del regolamento di base dalla Glass Fibre Fabrics Defence Coalition (GFFDC o «il denunziante»), per conto di produttori che rappresentano una quota considerevole, in questo caso oltre il 25 %, della produzione totale dell’Unione, di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti. |
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(2) |
La denuncia conteneva elementi di prova prima facie relativi all’esistenza di pratiche di dumping e al conseguente notevole pregiudizio da esse derivante, tali da giustificare l’apertura di un procedimento antidumping. |
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(3) |
Il 28 luglio 2011, dopo aver sentito il comitato consultivo, la Commissione ha annunciato, tramite avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2), l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della RPC. |
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(4) |
La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del procedimento i produttori esportatori della RPC, gli importatori, gli utilizzatori e le associazioni notoriamente interessate, le autorità della RPC e tutti i produttori noti dell’Unione. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura. |
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(5) |
Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta, dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione. |
B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
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(6) |
Con una lettera del 12 marzo 2012 indirizzata alla Commissione, il denunziante ha formalmente ritirato la denuncia. |
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(7) |
Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la denuncia, tranne qualora tale chiusura sia contraria all’interesse dell’Unione. |
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(8) |
Dall’inchiesta non erano emerse considerazioni indicanti che tale chiusura fosse contraria all’interesse dell’Unione. La Commissione ha quindi ritenuto che il presente procedimento dovesse essere chiuso. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni. Sono state ricevute osservazioni da una parte interessata, ma non tali da alterare le conclusioni in base alle quali la chiusura del procedimento non sarebbe contraria all’interesse dell’Unione. |
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(9) |
La Commissione ha pertanto concluso che si debba chiudere il procedimento antidumping riguardante le importazioni nell’Unione di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della RPC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) di fibra di vetro a filamento continuo, tessuti o cuciti oppure tessuti e cuciti, a eccezione dei tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati al codice NC ex 7019 39 00 , ex 7019 40 00 ed ex 7019 90 00 .
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO