9.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 123/42 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 7 maggio 2012
che modifica le decisioni 2005/692/CE, 2005/734/CE, 2007/25/CE e 2009/494/CE per quanto riguarda l’influenza aviaria
[notificata con il numero C(2012) 2947]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2012/248/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l’articolo 18, paragrafo 7,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l’articolo 22, paragrafo 6,
visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (4), in particolare l’articolo 18,
considerando quanto segue:
(1) |
A seguito dei focolai di influenza aviaria insorti a metà del 2003 nel sud-est asiatico, provocati dal virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1, la Commissione ha adottato diverse misure di protezione contro tale malattia. |
(2) |
Tali misure sono stabilite, in particolare, nella decisione 2005/692/CE della Commissione, del 6 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria in diversi paesi terzi (5), nella decisione 2005/734/CE della Commissione, del 19 ottobre 2005, che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio (6), nella decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all’interno della Comunità (7) e nella decisione 2009/494/CE della Commissione, del 25 giugno 2009, recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in Croazia e Svizzera (8). |
(3) |
Le misure di cui alle decisioni summenzionate si applicano fino al 30 giugno 2012. Tuttavia, focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 continuano a manifestarsi nel pollame e nei volatili selvatici nei paesi terzi, costituendo così un rischio anche per la salute umana e animale nell’Unione. |
(4) |
Data la situazione epidemiologica relativa all’influenza aviaria, è opportuno continuare a limitare i rischi causati dalle importazioni di pollame, di prodotti a base di pollame, di uccelli da compagnia e di altri prodotti disciplinati da tali decisioni, nonché mantenere le misure di biosicurezza, i sistemi di individuazione precoce e talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1. |
(5) |
Occorre pertanto prorogare fino al 31 dicembre 2013 l’applicazione delle decisioni 2005/692/CE, 2005/734/CE, 2007/25/CE e 2009/494/CE. |
(6) |
Nel 2004 sono stati rilevati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Thailandia. Di conseguenza, la Commissione ha adottato misure di protezione in merito alle importazioni dalla Thailandia di alcuni prodotti derivati dal pollame e dai volatili. |
(7) |
Di conseguenza, l’articolo 1 della decisione 2005/692/CE prevede la sospensione da parte degli Stati membri delle importazioni dalla Thailandia di taluni prodotti inclusa carne di pollame, ratiti di allevamento, selvaggina da penna selvatica e uova. |
(8) |
La Thailandia ha messo in atto una rigorosa politica di abbattimento totale per eradicare l’influenza aviaria ad alta patogenicità dal proprio territorio. L’ultimo focolaio epidemico è stato segnalato nel novembre 2008 e la Thailandia si è dichiarata indenne da influenza aviaria ad alta patogenicità a decorrere dall’11 febbraio 2009. |
(9) |
Gli esperti della Commissione hanno effettuato diverse missioni di ispezione in Thailandia per valutare la situazione zoosanitaria e i sistemi di lotta contro la malattia adottati in questo paese terzo. Dall’ultima missione effettuata in Thailandia è stata tratta la conclusione che il sistema generale offre garanzie sufficienti circa la conformità dei prodotti in questione alle prescrizioni dell’Unione in materia. |
(10) |
Tenuto conto della situazione zoosanitaria favorevole, in particolare per quanto riguarda il controllo dell’influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame e le garanzie fornite dalla Thailandia, la sospensione delle importazioni di cui all’articolo 1 della decisione 2005/692/CE non deve più applicarsi. |
(11) |
Le decisioni 2005/692/CE, 2005/734/CE, 2007/25/CE e 2009/494/CE vanno quindi modificate di conseguenza. |
(12) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2005/692/CE è così modificata:
1) |
l’articolo 1 è soppresso; |
2) |
all’articolo 7, la data del «30 giugno 2012» è sostituita da quella del «31 dicembre 2013». |
Articolo 2
All’articolo 4 della decisione 2005/734/CE, la data del «30 giugno 2012» è sostituita da quella del «31 dicembre 2013».
Articolo 3
All’articolo 6 della decisione 2007/25/CE, la data del «30 giugno 2012» è sostituita da quella del «31 dicembre 2013».
Articolo 4
All’articolo 3 della decisione 2009/494/CE, la data del «30 giugno 2012» è sostituita da quella del «31 dicembre 2013».
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2012
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(2) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.
(3) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
(4) GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.
(5) GU L 263 dell’8.10.2005, pag. 20.
(6) GU L 274 del 20.10.2005, pag. 105.
(7) GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29.
(8) GU L 166 del 27.6.2009, pag. 74.