8.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 121/16 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell'8 marzo 2012
relativa alla conclusione di un memorandum di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile, che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata, e che stabilisce relative modalità procedurali
(2012/243/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), l’articolo 218, paragrafo 7, e l’articolo 218, paragrafo 8, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
La Commissione ha negoziato un memorandum di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata («memorandum di cooperazione») conformemente al mandato adottato dal Consiglio il 17 dicembre 2009 che autorizzava la Commissione all’apertura dei negoziati. |
(2) |
Il memorandum di cooperazione è stato firmato a nome dell’Unione il 4 maggio 2011 e applicato a titolo provvisorio a partire da tale data, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva. |
(3) |
Il memorandum di cooperazione dovrebbe essere concluso a nome dell’Unione. |
(4) |
È necessario stabilire le modalità procedurali per la partecipazione dell’Unione al comitato misto istituito dal memorandum di cooperazione, alla risoluzione delle controversie, all’adozione di nuovi allegati, nonché alla modifica degli allegati del memorandum, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il memorandum di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata è approvato a nome dell’Unione (1).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a effettuare la notifica di cui all’articolo 9.2 del memorandum di cooperazione.
Articolo 3
Il Consiglio stabilisce la posizione che l’Unione deve assumere in sede di comitato misto istituito ai sensi dell’articolo 7.1 del memorandum di cooperazione («comitato misto») per quanto riguarda l’adozione di nuovi allegati del memorandum e relative modifiche, conformemente all’articolo 7.3, lettera c), del memorandum.
Articolo 4
1. La Commissione, previa consultazione di un comitato speciale nominato dal Consiglio e tenuto pienamente conto del suo parere, stabilisce la posizione che l’Unione deve adottare in sede di comitato misto riguardo alle decisioni di cui all’articolo 7.3, lettere a), b) e c), del memorandum di cooperazione in relazione agli accordi di lavoro e riguardo alle decisioni di cui all’articolo 7.3, lettere d) ed e), del memorandum di cooperazione.
2. La Commissione, previa consultazione del comitato speciale di cui al paragrafo 1, può adottare i provvedimenti opportuni a norma degli articoli 4 e 5 del memorandum di cooperazione.
3. Nell’ambito del comitato misto l’Unione è rappresentata dalla Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri.
4. La Commissione rappresenta l’Unione nelle consultazioni condotte a norma dell’articolo 8 del memorandum di cooperazione.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2012
Per il Consiglio
Il presidente
M. BØDSKOV
(1) Il memorandum di cooperazione è stato pubblicato nella GU L 232 del 9.9.2011, pag. 2, unitamente alla decisione relativa alla sua firma.