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25.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 113/8 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 13 marzo 2012
che modifica la decisione 2011/734/UE indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo
(2012/211/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 9, e l’articolo 136,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 136, paragrafo 1, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), prevede la possibilità di adottare misure specifiche concernenti gli Stati membri la cui moneta è l’euro al fine di rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio. |
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(2) |
L’articolo 126 TFUE stabilisce che gli Stati membri debbano evitare disavanzi pubblici eccessivi e prevede a questo fine la procedura per i disavanzi eccessivi. Il patto di stabilità e crescita, che nella sua parte correttiva attua la procedura per i disavanzi eccessivi, costituisce il quadro che sostiene le politiche governative per un rapido ritorno a solide posizioni di bilancio tenendo conto della situazione economica. |
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(3) |
Il 27 aprile 2009 il Consiglio ha deciso, a norma dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea, che in Grecia esisteva un disavanzo eccessivo. |
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(4) |
Il 10 maggio 2010 il Consiglio ha adottato, a norma dell’articolo 126, paragrafo 9, e dell’articolo 136 TFUE, la decisione 2010/320/UE (1) indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima di adottare le misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo entro il 2014. Il Consiglio ha fissato al 2014 il termine per la correzione della situazione di disavanzo eccessivo e ha indicato gli obiettivi per il disavanzo pubblico. |
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(5) |
La decisione 2010/320/UE è stata più volte modificata in modo sostanziale. Il 12 luglio 2011, vista la necessità di ulteriori modifiche, è stata rifusa a fini di chiarezza nella decisione 2011/734/UE (2). |
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(6) |
Secondo le attuali stime e proiezioni l’attività economica nel periodo 2011-2014 sarà nettamente più debole rispetto a quanto atteso al momento dell’adozione delle decisioni 2010/320/UE e 2011/734/UE. Secondo le stime, nel 2011 l’attività economica si è ridotta del 6,9 %. Secondo le attuali previsioni della Commissione il PIL reale della Grecia dovrebbe ridursi del 4,7 % nel 2012 e stagnare nel 2013, per poi riprendere a crescere del 2,5 % nel 2014. Il PIL è diminuito del 5,2 % in termini nominali nel 2011 e dovrebbe ridursi del 5,4 % e dello 0,4 % rispettivamente nel 2012 e 2013, prima di risalire del 2,5 % nel 2014. |
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(7) |
Nel febbraio 2012 il governo greco ha annunciato misure volte a ridurre il disavanzo primario nel 2012, compresa l’adozione di un bilancio suppletivo. Intense discussioni su tali misure hanno avuto luogo tra le autorità greche e i servizi della Commissione. Le discussioni si sono incentrate non solo sulle misure di risanamento del bilancio, ma anche sulla necessità di accentuare il carattere di incentivo alla crescita delle misure e di ridurre al minimo l’eventuale impatto sociale. |
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(8) |
Nel marzo 2012 la Grecia ha effettuato un’operazione di ristrutturazione del debito che riduce sensibilmente il livello del debito e la spesa per interessi nel 2012 e negli anni successivi e che contribuisce alla sostenibilità del debito pubblico. |
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(9) |
Alla luce di quanto precede, appare opportuno modificare la decisione 2011/734/UE per quanto riguarda vari aspetti, tra cui il percorso di aggiustamento di bilancio, mantenendo invariato il termine per la correzione del disavanzo eccessivo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2011/734/UE è così modificata:
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1) |
all’articolo 1, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. Il percorso di aggiustamento verso la correzione del disavanzo eccessivo mira a raggiungere un disavanzo primario delle amministrazioni pubbliche (disavanzo al netto delle spese per interessi) non superiore a 2 037 milioni di EUR (1,0 % del PIL) nel 2012 e un avanzo primario di almeno 3 652 milioni di EUR (1,8 % del PIL) nel 2013 e 9 352 milioni di EUR (4,5 % del PIL) nel 2014. A seguito della ristrutturazione del debito, questi obiettivi per il disavanzo primario e per l’avanzo primario sono compatibili con un disavanzo complessivo di 14 811 milioni di EUR (7,3 % del PIL) nel 2012, 9 462 milioni di EUR (4,7 % del PIL) nel 2013 e 4 499 milioni di EUR (2,2 % del PIL) nel 2014. A tal fine nel periodo 2009-2014 dovrà essere conseguito un miglioramento del saldo strutturale pari ad almeno il 10 % del PIL. I proventi derivanti dalla privatizzazione di attività (attività finanziarie e non finanziarie), nonché tutti i traferimenti connessi alla decisione dell’Eurogruppo del 21 febbraio 2012 con riguardo al reddito spettante alle banche centrali nazionali dell’area euro, compresa la Bank of Greece, derivante dal portafoglio di titoli di Stato greci da esse detenuti, non devono ridurre i necessari sforzi di risanamento del bilancio e non saranno presi in considerazione nella valutazione degli obiettivi. 3. Il percorso di aggiustamento di cui al paragrafo 2 è compatibile con una variazione annua del debito consolidato delle amministrazioni pubbliche pari a – 26 954 milioni di EUR nel 2012, 6 775 milioni di EUR nel 2013 e 1 492 milioni di EUR nel 2014.»; |
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2) |
all’articolo 2, è inserito il seguente paragrafo: «7 bis. La Grecia adotta senza indugio le seguenti misure:
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3) |
all’articolo 2, il paragrafo 8 è così modificato:
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4) |
all’articolo 2, paragrafo 9, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:
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5) |
all’articolo 2, sono aggiunti i seguenti paragrafi: «10. La Grecia adotta le seguenti misure entro la fine di settembre del 2012:
11. La Grecia adotta le seguenti misure entro la fine di dicembre del 2012:
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Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della sua notificazione.
Articolo 3
La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2012
Per il Consiglio
Il presidente
N. WAMMEN