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24.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 110/38 |
DECISIONE DELEGATA DELLA COMMISSIONE
dell'8 febbraio 2012
che modifica l’allegato III della decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia dell’Unione in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori dell’Unione e che abroga la decisione n. 633/2009/CE, per quanto riguarda la Siria
(2012/207/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia dell’Unione in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori dell’Unione e che abroga la decisione n. 633/2009/CE (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
le conclusioni del Consiglio del 23 maggio 2011 (2) sulla Siria invitano la Banca europea per gli investimenti (BEI) a non approvare, per il momento, nuove operazioni di finanziamento in Siria. |
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(2) |
Nella risoluzione del 7 luglio 2011 sulla situazione in Siria, Yemen e Bahrein nel contesto della situazione nel mondo arabo e in Nord Africa, il Parlamento europeo accoglie con favore le conclusioni del Consiglio di imporre alla Siria misure restrittive e soprattutto di invitare la BEI a non approvare, per il momento, nuove operazioni di finanziamento in Siria. |
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(3) |
Dopo l’adozione della decisione n. 1080/2011/UE la situazione politica ed economica della Siria si è ulteriormente deteriorata. |
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(4) |
Nelle conclusioni del 14 novembre 2011 (3) sulla Siria, il Consiglio ha deciso di imporre al regime siriano nuove misure restrittive sospendendo le erogazioni o altri pagamenti nell’ambito di accordi di prestito della BEI esistenti con la Siria o connessi agli stessi. |
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(5) |
In questo contesto il Consiglio ha adottato una serie di misure restrittive, compreso il divieto di erogazioni da parte della BEI nell’ambito di accordi di prestito esistenti tra la Siria e la BEI, adesso consolidate nella decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC (4) e nel regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (5). |
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(6) |
La Commissione, con la partecipazione del SEAE, ha valutato che la situazione del contesto economico e politico generale impone di depennare la Siria dall’allegato III della decisione n. 1080/2011/UE, che contiene l’elenco dei paesi ammissibili al finanziamento della BEI con garanzia UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto B, paragrafo 1, dell’allegato III della decisione n. 1080/2011/UE, la parola «Siria» è soppressa.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 280 del 27.10.2011, pag. 1.
(2) 3091a sessione del Consiglio «Affari esteri».
(3) 3124a sessione del Consiglio «Affari esteri».