13.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 103/49 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
dell'11 aprile 2012
che modifica la decisione 2008/961/CE sull’uso da parte di emittenti di titoli di paesi terzi di principi contabili nazionali di determinati paesi terzi e di International Financial Reporting Standard per la redazione dei loro bilanci consolidati
[notificata con il numero C(2012) 2256]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2012/194/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 4, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 23 della direttiva 2004/109/CE gli emittenti di paesi terzi possono essere esentati dall’obbligo di redigere conti consolidati conformemente agli International Financial Reporting Standards (IFRS) adottati nell’Unione nel caso in cui i Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) del paese terzo in oggetto prevedano obblighi equivalenti. Al fine di valutare l’equivalenza dei GAAP di tale paese terzo con gli IFRS adottati, il regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione (2) definisce il concetto di equivalenza e stabilisce un meccanismo per determinare l’equivalenza dei GAAP di un paese terzo. |
(2) |
È importante valutare l’impegno dei paesi che hanno preso iniziative per far convergere i loro principi contabili verso gli IFRS o di adottarli. Pertanto il regolamento (CE) n. 1569/2007 è stato modificato in modo da estendere il periodo in cui è temporaneamente riconosciuta l’equivalenza al 31 dicembre 2014. |
(3) |
La decisione 2008/961/CE della Commissione (3) dispone che a decorrere dal 1o gennaio 2009 gli emittenti di paesi terzi possono redigere i propri bilanci consolidati anche conformemente agli IFRS. In base a tale decisione, prima degli esercizi finanziari con inizio al 1o gennaio 2012 o successivamente a tale data, gli emittenti di paesi terzi sono autorizzati a redigere i loro bilanci consolidati annuali e semestrali conformemente ai GAAP della Repubblica popolare cinese, del Canada, della Repubblica di Corea o della Repubblica d’India. |
(4) |
In giugno 2010 la Commissione ha chiesto all’allora Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR), in seguito sostituito dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) per mezzo del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (4), di fornire una valutazione tecnica e un aggiornamento sugli sviluppi della convergenza verso gli IFRS in Cina, Canada, Corea del Sud e India. La Commissione ha tenuto pienamente conto della relazione trasmessa dal CESR nel novembre 2010 e degli aggiornamenti su Cina e India, trasmessi dall’Aesfem nel maggio 2011 in seguito ad una verifica in loco da essa effettuata nel gennaio 2011. |
(5) |
In aprile 2010 il ministro delle Finanze cinese ha adottato la «Roadmap for Continuing Convergence of the Accounting Standards for Business Enterprises with IFRS» (ASBE), in cui ribadisce l’impegno a proseguire nel processo di convergenza verso gli IFRS. Da ottobre 2010 tutti i principi attualmente in uso e le interpretazioni emesse dall’International Accounting Standards Board (IASB) sono stati integrati nei principi ASBE. L’AESFEM ha ritento soddisfacente il livello di convergenza e per gli emittenti dell’Unione che redigono i loro bilanci conformemente agli IFRS non vi è alcun obbligo di riconciliazione. Pertanto, a partire dal 1o gennaio 2012, è opportuno considerare gli ASBE cinesi come equivalenti agli IFRS adottati. |
(6) |
In gennaio 2006 l’«Accounting Standards Board of Canada» si è impegnato pubblicamente ad adottare gli IFRS entro il 31 dicembre 2011. Esso ha approvato, a partire dal 2011, l’integrazione degli IFRS nel «Canadian Institute of Chartered Accountants Handbook» alla stregua dei GAAP canadesi per tutte le società a scopo di lucro tenute a rendere conto al pubblico. Pertanto, a partire dal 1o gennaio 2012, è opportuno considerare i GAAP canadesi come equivalenti agli IFRS adottati. |
(7) |
In marzo 2007 la «Korean Financial Supervisory Commission» e il «Korean Accounting Institute» si sono impegnati pubblicamente ad adottare gli IFRS entro il 31 dicembre 2011. Il Korean Accounting Standards Board ha adottato gli IFRS come IFRS coreani (K-IFRS). I K-IFRS sono identici agli IFRS emessi dall’IASB e dal 2011 sono vincolanti per tutte le società quotate nella Corea del Sud. L’obbligo di applicare i K-IFRS si estende anche agli enti finanziari non quotati e alle società di proprietà statale. Anche altre società non quotate hanno la facoltà di utilizzare tali principi. Pertanto, a partire dal 1o gennaio 2012, è opportuno considerare i GAAP della Corea del Sud come equivalenti agli IFRS adottati. |
(8) |
In luglio 2007 il governo indiano e l’«Indian Institute of Chartered Accountants» si sono impegnati pubblicamente ad adottare gli IFRS entro il 31 dicembre 2011, con l’obiettivo di conformare pienamente i GAAP indiani agli IFRS entro la fine del programma. Da una verifica in loco effettuata nel gennaio 2011, l’AESFEM ha constatato che i principi contabili indiani sembrano discostarsi dagli IFRS in diversi punti. Permangono le incertezze sui tempi di realizzazione di un sistema di rendicontazione conforme agli IFRS. |
(9) |
Di conseguenza è opportuno estendere il periodo transitorio di al massimo tre anni, ossia fino al 31 dicembre 2014, in modo da consentire agli emittenti dei paesi terzi di redigere conformemente ai GAAP indiani i loro bilanci annuali e semestrali all’interno dell’Unione. |
(10) |
Visto che il periodo transitorio per il quale la decisione 2008/961/CE ha riconosciuto l’equivalenza ai GAAP di Cina, Canada, Corea del Sud e India scade il 31 dicembre 2011, per assicurare la certezza del diritto è necessario che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2012. |
(11) |
È pertanto opportuno modificare la decisione 2008/961/CE di conseguenza. |
(12) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 1 della decisione 2008/961/CE è modificato come segue:
1) |
il secondo comma è sostituito dal testo seguente: «Dal 1o gennaio 2012, per quanto riguarda i bilanci consolidati annuali e semestrali, i seguenti principi sono considerati equivalenti agli IFRS adottati conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002:
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2) |
il terzo comma seguente è inserito: «Gli emittenti di paesi terzi sono autorizzati a redigere i propri bilanci consolidati annuali e semestrali conformemente ai Generally Accepted Accounting Principles della Repubblica d’India per gli esercizi finanziari che hanno inizio prima del 1o gennaio 2015.» |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.
Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2012
Per la Commissione
Michel BARNIER
Membro della Commissione
(1) GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.
(2) GU L 340 del 22.12.2007, pag. 66.