13.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 103/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2010

relativa alla firma, a nome dell’Unione, della convenzione tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen

(2012/192/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 74, 77 e 79, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito all’autorizzazione conferita alla Commissione il 15 maggio 2006, sono stati conclusi i negoziati con la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen.

(2)

Fatta salva la sua conclusione a una data successiva, è opportuno firmare la convenzione tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen («la convenzione»), siglata il 30 giugno 2009, e approvare la dichiarazione comune ad essa acclusa.

(3)

La presente decisione non pregiudica la posizione del Regno Unito ai sensi del protocollo sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (1).

(4)

La presente decisione non pregiudica la posizione dell’Irlanda ai sensi del protocollo sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (2).

(5)

La presente decisione non pregiudica la posizione della Danimarca ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma della convenzione tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen («la convenzione») è approvata a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La dichiarazione comune acclusa alla presente decisione è approvata a nome dell’Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare la convenzione a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2010

Per il Consiglio

La presidente

S. LAURELLE


(1)   GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(2)   GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.