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13.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 103/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 12 luglio 2010
relativa alla firma, a nome dell’Unione, della convenzione tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen
(2012/192/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 74, 77 e 79, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
In seguito all’autorizzazione conferita alla Commissione il 15 maggio 2006, sono stati conclusi i negoziati con la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen. |
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(2) |
Fatta salva la sua conclusione a una data successiva, è opportuno firmare la convenzione tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen («la convenzione»), siglata il 30 giugno 2009, e approvare la dichiarazione comune ad essa acclusa. |
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(3) |
La presente decisione non pregiudica la posizione del Regno Unito ai sensi del protocollo sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (1). |
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(4) |
La presente decisione non pregiudica la posizione dell’Irlanda ai sensi del protocollo sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (2). |
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(5) |
La presente decisione non pregiudica la posizione della Danimarca ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma della convenzione tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen («la convenzione») è approvata a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.
Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La dichiarazione comune acclusa alla presente decisione è approvata a nome dell’Unione.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare la convenzione a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2010
Per il Consiglio
La presidente
S. LAURELLE