5.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 99/33


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2012

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese, limitato a due produttori esportatori cinesi, Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited

(2012/185/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

(1)

In data 3 gennaio 2011 la Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell’articolo 5 del regolamento di base secondo la quale le importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese («RPC») e prodotto da Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited («il gruppo Fang Da») sarebbero oggetto di dumping e contribuirebbero quindi al notevole pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione.

(2)

La denuncia è stata presentata da Productos Aditivos SA («il denunziante»), l’unico produttore di ciclamato di sodio dell’Unione, che rappresenta il 100 % della produzione dell’Unione del prodotto in questione.

(3)

In data 17 febbraio 2011, dopo una consultazione con il comitato consultivo, la Commissione ha annunciato, tramite avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2), l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di ciclamato di sodio originario della RPC, limitato al gruppo Fang Da.

(4)

La Commissione ha inviato questionari al denunziante, al gruppo Fang Da e a tutti gli importatori e utilizzatori noti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

(5)

Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

B.   RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(6)

Con una lettera del 17 gennaio 2012 indirizzata alla Commissione, il denunziante ha formalmente ritirato la denuncia.

(7)

Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la denuncia, tranne qualora tale chiusura sia contraria all’interesse dell’Unione.

(8)

La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento potesse essere chiuso poiché l’inchiesta non aveva portato alla luce alcuna considerazione indicante che tale chiusura fosse contraria all’interesse dell’Unione. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni. Non sono state ricevute osservazioni indicanti che la chiusura non sarebbe nell’interesse dell’Unione.

(9)

La Commissione è quindi giunta alla conclusione che il procedimento antidumping riguardante le importazioni di ciclamato di sodio originario della RPC, limitato al gruppo Fang Da, deve essere chiuso.

(10)

Anche il riesame fondato sull’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio (3) può essere chiuso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese, limitato a due produttori esportatori cinesi, Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited è chiuso.

Articolo 2

Il riesame fondato sull’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1515/2001 è chiuso.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU C 50 del 17.2.2011, pag. 9.

(3)  GU L 201 del 26.7.2001, pag. 10.