24.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/90


DECISIONE 2012/169/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 marzo 2012

che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC (1).

(2)

Il 12 aprile 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (2).

(3)

Le misure contenute nella decisione 2010/413/PESC rispecchiano le preoccupazioni del Consiglio circa la natura del programma nucleare iraniano, mentre quelle contenute nella decisione 2011/235/PESC riflettono le preoccupazioni del Consiglio sul deteriorarsi della situazione dei diritti umani in Iran.

(4)

In considerazione dei suoi obiettivi, il divieto di fornitura, vendita o trasferimento di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna sarà incluso nella decisione 2011/235/PESC. Detta decisione sarà quindi modificata di conseguenza

(5)

Al tempo stesso, la decisione 2010/413/PESC non dovrebbe più comprendere il divieto di fornitura, vendita o trasferimento di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna e dovrebbe essere modificata in conseguenza.

(6)

Inoltre, si dovrebbe precisare che le restrizioni in materia di ammissione e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche si applicano alle persone che agiscono per conto dell'IRGC o dell'IRISL,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/413/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c)

armi e materiale connesso di ogni tipo, compresi armi e munizioni, veicoli e attrezzature militari, attrezzature paramilitari e pezzi di ricambio per tali armi e materiale connesso. Tale divieto non si applica ai veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'UE e degli Stati membri in Iran;";

2)

all'articolo 19, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b)

delle altre persone non menzionate dall'allegato I che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati, o delle persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o delle persone che hanno assistito persone o entità indicate per eludere o violare le disposizioni dell'UNSCR 1737(2006), dell'UNSCR 1747(2007), dell'UNSCR 1803(2008) e dell'UNSCR 1929 (2010) ovvero la presente decisione, nonché di altri membri dell'IRGC e di persone che agiscono per conto dell'IRGC o dell'IRISL, di cui all'elenco nell'allegato II.";

3)

all'articolo 20, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b)

dalle persone e entità non menzionate dall'allegato I che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati, o dalle persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o dalle entità da esse possedute o controllate, anche attraverso mezzi illeciti, o dalle persone e entità che hanno assistito persone o entità indicate per eludere o violare le disposizioni dell'UNSCR 1737(2006), dell'UNSCR 1747(2007), dell'UNSCR 1803(2008) e dell'UNSCR 1929 (2010) ovvero la presente decisione nonché da altri membri e entità dell'IRGC e della IRISL o da entità da essi possedute o controllate, o da persone e entità che agiscono per loro conto, di cui all'elenco nell'allegato II.".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.

(2)  GU L 100 del 14.4.2011, pag. 51.