17.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 78/19


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 13 marzo 2012

che sospende gli impegni del Fondo di coesione a favore dell'Ungheria con effetto al 1o gennaio 2013

(2012/156/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1164/94 (1), in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo quanto dispone l'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale.

(2)

Secondo quanto dispone l'articolo 175 TFUE, gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano al fine di raggiungere gli obiettivi dell'articolo 174 TFUE. L'elaborazione e l'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, nonché l'attuazione del mercato interno tengono conto degli obiettivi dell'articolo 174 TFUE e concorrono alla loro realizzazione.

(3)

L'articolo 121, paragrafo 3, TFUE prevede che il Consiglio, al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri, sorvegli l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nell'Unione, nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione.

(4)

L'articolo 126 TFUE fa obbligo agli Stati membri di evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(5)

A norma dell'articolo 177 TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio definiscono i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione del Fondo di coesione, che eroga contributi finanziari per progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti.

(6)

Secondo quanto convenuto dagli Stati membri nel protocollo (n. 28) sulla coesione economica, sociale e territoriale, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, il Fondo di coesione eroga contributi finanziari dell'Unione a favore di progetti nei settori dell'ambiente e delle reti transeuropee negli Stati membri con un PNL pro capite inferiore al 90 % della media dell'Unione i quali abbiano un programma volto a soddisfare le condizioni di convergenza economica di cui all'articolo 126 TFUE.

(7)

L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1084/2006 stabilisce le condizioni applicabili all'assistenza del Fondo di coesione, per fruire della quale gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi ai sensi dell'articolo 126 TFUE (2). Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1084/2006, il Consiglio può decidere, su proposta della Commissione, di sospendere la totalità o una parte degli stanziamenti d'impegno del Fondo di coesione nei confronti di uno Stato membro beneficiario qualora: i) il Consiglio abbia deciso, conformemente all'articolo 126, paragrafo 6, TFUE (3), che esiste un disavanzo pubblico eccessivo nello Stato membro interessato; e ii) abbia determinato, conformemente all'articolo 126, paragrafo 8, TFUE (4), che lo Stato membro interessato non ha dato seguito effettivo a una sua raccomandazione formulata ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE (5), per correggere il disavanzo pubblico eccessivo entro il termine stabilito. Tale sospensione degli impegni dovrebbe avere luogo con effetto al 1o gennaio dell'anno successivo alla decisione di sospensione

(8)

Il 5 luglio 2004, con decisione 2004/918/CE (6), il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE), che in Ungheria esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha adottato una prima raccomandazione il 5 luglio 2004, una seconda raccomandazione l'8 marzo 2005 e una terza raccomandazione il 10 ottobre 2006, rivolte all'Ungheria a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, del trattato CE. Il 7 luglio 2009 il Consiglio ha adottato la sua quarta raccomandazione all'Ungheria a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, del trattato CE, («raccomandazione del Consiglio del 7 luglio 2009») volta a porre fine alla situazione di disavanzo eccesivo entro il 2011. In particolare, all'Ungheria è stato raccomandato di: i) contenere il deterioramento della posizione di bilancio nel 2009 applicando in modo rigoroso le misure correttive adottate e annunciate per rispettare l'obiettivo del 3,9 % del PIL; ii) mettere in atto in modo rigoroso, a partire dal 2010, le misure di risanamento necessarie per ottenere una riduzione costante del disavanzo strutturale e una nuova diminuzione del disavanzo nominale, con un maggiore ricorso a misure strutturali che garantiscano un miglioramento duraturo delle finanze pubbliche; iii) definire e adottare tempestivamente le misure di risanamento necessarie per correggere il disavanzo eccessivo entro il 2011; iv) garantire almeno uno sforzo di bilancio complessivo pari allo 0,5 % del PIL per il periodo 2010-2011; e v) garantire che il rapporto tra debito pubblico lordo e PIL sia ricondotto a una traiettoria nettamente discendente.

(9)

Il 24 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/139/UE (7) a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE, nella quale stabilisce che l'Ungheria non ha preso misure efficaci in risposta alla raccomandazione del Consiglio del 7 luglio 2009. In tale decisione il Consiglio afferma che l'Ungheria ha formalmente rispettato il valore di riferimento del 3 % del PIL entro il 2011, ma non ha ottenuto questo risultato grazie a una correzione strutturale e sostenibile. L'eccedenza di bilancio del 2011 è dovuta a consistenti entrate straordinarie di ammontare superiore al 10 % del PIL ed è stata accompagnata da un deterioramento strutturale cumulato del 2,75 % del PIL nel 2010 e nel 2011, mentre il miglioramento cumulato del saldo di bilancio raccomandato era dello 0,5 % del PIL. Inoltre, mentre le autorità intendono attuare nel 2012 misure strutturali sostanziali per ridurre il disavanzo strutturale al 2,6 % del PIL, il valore di riferimento del 3 % del PIL sarebbe nuovamente rispettato solo grazie a misure straordinarie di quasi l'1 % del PIL. Infine, si prevede che nel 2013 il disavanzo (pari al 3,25 % del PIL) supererà ancora una volta il valore di riferimento stabilito dal TFUE, anche tenendo conto delle misure aggiuntive annunciate dopo le previsioni formulate nell'autunno 2011 dai servizi della Commissione. L'aumento del disavanzo nel 2013 sarebbe dovuto principalmente al fatto che le entrate straordinarie sono state, come previsto, soppresse, mentre non tutte le riforme strutturali programmate sono state sufficientemente precisate. Nel complesso, il Consiglio è giunto alla conclusione che la risposta delle autorità ungheresi alla raccomandazione del Consiglio del 7 luglio 2009 ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE è stata insufficiente.

(10)

Pertanto, nel caso dell'Ungheria si danno le due condizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1084/2006. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può quindi sospendere la totalità o una parte degli stanziamenti d'impegno del Fondo di coesione con effetto al 1o gennaio 2013. La decisione relativa all'importo degli impegni da sospendere dovrebbe garantire che la sospensione sia efficace e proporzionata, tenuto conto dell'attuale situazione economica generale nell'Unione europea e della relativa importanza del Fondo di coesione per l'economia dello Stato membro interessato. Di conseguenza, è opportuno, nel caso di una prima applicazione a uno Stato membro dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1084/2006, fissare tale importo al 50 % della dotazione dei fondi di coesione per il 2013, senza superare il livello massimo dello 0,5 % del PIL nominale dello Stato membro interessato previsto dai servizi della Commissione.

(11)

Poiché la sospensione riguarda solo gli impegni, la realizzazione di progetti nei settori dei trasporti e dell'ambiente o gli impegni già presi al momento della sospensione non saranno compromessi se saranno rapidamente attuate le misure correttive necessarie. Poiché la sospensione degli impegni prende effetto l'anno seguente, la realizzazione dei progetti in corso potrà proseguire per un periodo prolungato e le autorità disporranno del tempo necessario per adottare misure dirette a ripristinare condizioni macroeconomiche e di bilancio che favoriscano la crescita sostenibile e l'occupazione.

(12)

In conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1084/2006, qualora entro il 22 giugno 2012, o successivamente, constati che l'Ungheria ha adottato le necessarie misure correttive, il Consiglio deciderà senza indugi di porre fine alla sospensione degli stanziamenti in questione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli impegni del Fondo di coesione a favore dell'Ungheria sono sospesi per un importo di 495 184 000 EUR (a prezzi correnti) con effetto dal 1o gennaio 2013.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

Articolo 3

L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2012

Per il Consiglio

La presidente

M. VESTAGER


(1)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 79.

(2)  Che sostituisce l'articolo 104 del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE), cui fa riferimento l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1084/2006.

(3)  Che sostituisce l'articolo 104, paragrafo 6, del trattato CE, cui fa riferimento l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1084/2006.

(4)  Che sostituisce l'articolo 104, paragrafo 8, del trattato CE, cui fa riferimento l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1084/2006.

(5)  Che sostituisce l'articolo 104, paragrafo 7, del trattato CE, cui fa riferimento l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1084/2006.

(6)  GU L 389 del 30.12.2004, pag. 27.

(7)  GU L 66 del 6.3.2012, pag. 6.