|
3.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 64/13 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 febbraio 2012
che istituisce l’infrastruttura comune in materia di risorse e tecnologie linguistiche in quanto consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC-CLARIN)
[notificata con il numero C(2012) 1018]
(2012/136/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile a un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (1), in particolare l’articolo 6.1, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 23 settembre 2011 l’Austria, la Danimarca, l’Estonia, la Germania, i Paesi Bassi, la Repubblica ceca e l’Unione della lingua neerlandese hanno chiesto alla Commissione di istituire l’infrastruttura comune in materia di risorse e di tecnologie linguistiche come un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC-CLARIN). |
|
(2) |
Il Regno dei Paesi Bassi ha presentato una dichiarazione in cui riconosce ERIC CLARIN, fin dalla sua creazione, in quanto organismo internazionale ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell’articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2) e in quanto organizzazione internazionale ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (3). |
|
(3) |
La Commissione, in ottemperanza agli obblighi previsti dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa i requisiti stabiliti da tale regolamento. |
|
(4) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. È costituito un consorzio per un’infrastruttura di ricerca europea per l’infrastruttura comune in materia di risorse e di tecnologie linguistiche denominato ERIC-CLARIN.
2. Lo statuto di ERIC-CLARIN, concordato tra i suoi membri, è allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 2012
Per la Commissione
Máire GEOGHEGAN-QUINN
Membro della Commissione
(1) GU L 206 dell’8.8.2009, pag. 1.
ALLEGATO
STATUTO DI ERIC-CLARIN
Indice
CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
|
Articolo 1 |
Denominazione, sede, ubicazione e lingua di lavoro |
|
Articolo 2 |
Obiettivi e attività |
CAPO 2 – COMPOSIZIONE
|
Articolo 3 |
Composizione e soggetto rappresentante |
|
Articolo 4 |
Ammissione di membri e osservatori |
|
Articolo 5 |
Ritiro di un membro o di un osservatore/Recesso di un membro o di un osservatore |
CAPO 3 – DIRITTI E OBBLIGHI DEI MEMBRI E DEGLI OSSERVATORI
|
Articolo 6 |
Membri |
|
Articolo 7 |
Osservatori |
CAPO 4 – GOVERNANCE DI ERIC-CLARIN
|
Articolo 8 |
Assemblea generale |
|
Articolo 9 |
Comitato consultivo scientifico |
|
Articolo 10 |
Forum dei coordinatori nazionali |
|
Articolo 11 |
Direttore generale |
|
Articolo 12 |
Consiglio di amministrazione |
|
Articolo 13 |
Comitato permanente dei centri tecnici CLARIN |
|
Articolo 14 |
Gruppi di lavoro |
CAPO 5 – FINANZE
|
Articolo 15 |
Principi di bilancio e contabilità |
|
Articolo 16 |
Responsabilità |
CAPO 6 – PRESENTAZIONE DI RELAZIONI ALLA COMMISSIONE
|
Articolo 17 |
Presentazione di relazioni alla Commissione |
CAPO 7 – POLITICHE
|
Articolo 18 |
Accordi con terzi |
|
Articolo 19 |
Politiche di accesso per gli utenti |
|
Articolo 20 |
Politica di valutazione scientifica |
|
Articolo 21 |
Politica di diffusione |
|
Articolo 22 |
Politica in materia di diritti di proprietà intellettuale |
|
Articolo 23 |
Politica in materia di occupazione, comprese le pari opportunità |
|
Articolo 24 |
Politica in materia di appalti pubblici ed esenzioni fiscali |
|
Articolo 25 |
Politica in materia di dati |
CAPO 8 – DURATA, SCIOGLIMENTO, CONTROVERSIE, DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COSTITUZIONE
|
Articolo 26 |
Durata |
|
Articolo 27 |
Scioglimento |
|
Articolo 28 |
Diritto applicabile |
|
Articolo 29 |
Controversie |
|
Articolo 30 |
Disponibilità dello statuto |
|
Articolo 31 |
Disposizioni concernenti la costituzione |
|
ALLEGATO 1 |
ELENCO DEI MEMBRI E DEGLI OSSERVATORI |
|
ALLEGATO 2 |
QUOTA ANNUALE |
CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Denominazione, sede, ubicazione e lingua di lavoro
|
1.1. |
È costituita un’infrastruttura di ricerca europea denominata “Infrastruttura comune in materia di risorse e di tecnologie linguistiche” (Common Language Resources and Technology Infrastructure - “CLARIN”). |
|
1.2. |
CLARIN assume la forma giuridica di un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (European Research Infrastructure Consortium – ERIC), previsto dal regolamento (CE) n. 723/2009, con la denominazione “ERIC-CLARIN”. |
|
1.3. |
CLARIN è un’infrastruttura di ricerca distribuita presente in tutti i paesi membri di ERIC CLARIN, nonché in altri paesi con i quali l’ERIC-CLARIN ha concluso accordi conformemente all’articolo 18. |
|
1.4. |
La sede legale di ERIC-CLARIN è a Utrecht, nei Paesi Bassi. |
|
1.5. |
La lingua di lavoro è l’inglese. |
Articolo 2
Obiettivi e attività
|
2.1. |
L’obiettivo finale di ERIC-CLARIN è di far progredire la ricerca nelle scienze umane e sociali dando ai ricercatori un accesso unificato ad una piattaforma che integra risorse linguistiche e strumenti avanzati a livello europeo. Tale obiettivo sarà conseguito con la costruzione e la gestione di un’infrastruttura di ricerca distribuita condivisa destinata a mettere risorse, tecnologie e competenze linguistiche a disposizione dell’insieme delle comunità di ricerca nelle scienze umane e sociali. |
|
2.2. |
A tal fine ERIC-CLARIN intraprende e coordina varie attività, che comprendono anche (ma non solo):
|
|
2.3. |
ERIC-CLARIN istituisce l’infrastruttura CLARIN e la gestisce senza scopo di lucro, per promuovere ulteriormente l’innovazione e il trasferimento tecnologico e di conoscenze; può tuttavia svolgere attività economiche limitate, a condizione che queste non rimettano in discussione le attività principali. |
CAPO 2
COMPOSIZIONE
Articolo 3
Composizione e soggetto rappresentante
|
3.1. |
I seguenti soggetti possono diventare membri di ERIC-CLARIN o osservatori senza diritto di voto:
Le condizioni per la partecipazione di membri e osservatori sono precisate all’articolo 4.1 e 4.2 del presente statuto. |
|
3.2. |
L’ERIC-CLARIN conta tra i suoi membri almeno tre Stati membri. |
|
3.3. |
Gli Stati membri detengono congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea generale. |
|
3.4. |
I membri e gli osservatori possono farsi rappresentare da un soggetto pubblico o un soggetto privato con una missione di servizio pubblico, di loro scelta, nominato secondo le proprie regole e procedure. |
|
3.5. |
I membri attuali, gli osservatori e i soggetti che li rappresentano sono elencati nell’allegato 1. I membri esistenti al momento della presentazione della domanda ERIC sono definiti “membri fondatori”. |
Articolo 4
Ammissione di membri e osservatori
|
4.1. |
Le condizioni per l’ammissione di nuovi membri sono specificate qui di seguito:
|
|
4.2. |
I soggetti elencati all’articolo 3.1, che intendono contribuire a ERIC-CLARIN, ma che non possiedono ancora i requisiti per partecipare in qualità di membri, possono richiedere lo statuto di osservatori. Le condizioni per l’ammissione degli osservatori sono specificate qui di seguito:
|
Articolo 5
Ritiro di un membro o di un osservatore/Recesso di un membro o di un osservatore
|
5.1. |
Nei primi cinque anni della costituzione di ERIC-CLARIN nessun membro può recedere unilateralmente, a meno che la sua adesione sia stata autorizzata per un periodo più breve. |
|
5.2. |
Dopo i primi cinque anni della costituzione di ERIC-CLARIN, un membro può recedere al termine di un esercizio finanziario, previa domanda trasmessa 12 mesi prima del recesso. |
|
5.3. |
Gli osservatori possono recedere al termine di un esercizio finanziario, previa domanda trasmessa 6 mesi prima del recesso |
|
5.4. |
Prima che un recesso sia approvato, l’interessato deve adempiere ai suoi obblighi finanziari e di altro tipo. |
|
5.5. |
L’assemblea generale è abilitata a porre termine all’adesione di un membro o allo statuto di osservatore di un osservatore qualora:
Il membro o l’osservatore hanno la possibilità di contestare la decisione di recesso e di presentare una memoria difensiva all’assemblea generale. |
CAPO 3
DIRITTI E OBBLIGHI DEI MEMBRI E DEGLI OSSERVATORI
Articolo 6
Membri
|
6.1. |
I membri godono dei seguenti diritti:
|
|
6.2. |
Ciascun membro:
|
|
6.3. |
I membri che hanno aderito a ERIC-CLARIN riservandosi il diritto di recedere prima della fine dei primi cinque anni dell’istituzione di ERIC-CLARIN pagano una quota annuale più elevata, conformemente alle disposizioni dell’allegato 2. |
|
6.4. |
I contributi diversi dalla quota annuale versata a ERIC-CLARIN possono essere versati dai membri, a titolo individuale o in collaborazione con altri membri, osservatori o terzi. Tali contributi possono essere in denaro o in natura. |
|
6.5. |
I membri autorizzano il loro soggetto rappresentante o il soggetto che rappresenta il consorzio nazionale ad espletare gli obblighi di cui all’articolo 6.2, lettera a) e lettere da d) a l). ERIC-CLARIN conclude un accordo CLARIN con tale soggetto al fine di stabilire le condizioni e le specifiche in base alle quali soddisfare gli obblighi o apportare i propri contributi. |
Articolo 7
Osservatori
|
7.1. |
Gli osservatori possono:
|
|
7.2. |
Ogni osservatore:
|
|
7.3. |
Gli osservatori possono apportare contributi diversi dalla quota annuale versata a ERIC-CLARIN, a titolo individuale o in collaborazione con altri membri, osservatori o terzi. Tali contributi possono essere in denaro o in natura. |
|
7.4. |
Gli osservatori autorizzano il proprio soggetto rappresentante ad adempiere agli obblighi di cui all’articolo 7.2, lettere b) e c). ERIC CLARIN conclude un accordo di osservatore CLARIN con tale soggetto al fine di stabilire le condizioni e le specifiche in base alle quali l’obbligo è soddisfatto o il contributo apportato. |
CAPO 4
GOVERNANCE DI ERIC-CLARIN
Articolo 8
Assemblea generale
|
8.1. |
L’assemblea generale è l’organismo di ERIC-CLARIN con pieni poteri decisionali e rappresenta i membri di ERIC-CLARIN. Ciascun membro dispone di un voto. Ogni soggetto che rappresenta un membro designa un rappresentante ufficiale. Inoltre ogni membro può essere accompagnato da un esperto. Ciascuna delegazione può pertanto consistere di al massimo due persone, ma il rappresentante ufficiale gode del diritto di voto. |
|
8.2. |
L’assemblea generale si riunisce almeno una volta l’anno e deve quantomeno:
|
|
8.3. |
L’assemblea generale è convocata dal presidente con un preavviso di almeno quattro settimane e l’ordine del giorno viene comunicato almeno due settimane prima della riunione. I membri hanno facoltà di aggiungere punti all’ordine del giorno fino a tre settimane prima della riunione. Una riunione dell’assemblea generale può essere chiesta da almeno il 50% dei membri, e la riunione è organizzata il più rapidamente possibile, con almeno due settimane di anticipo. |
|
8.4. |
L’assemblea generale elegge un presidente a maggioranza semplice dei voti. Il presidente è il rappresentante ufficiale di un membro. Il presidente è eletto per un periodo di due anni, e in nessuno caso può rimanere in carica per più di due mandati consecutivi. Qualora il presidente si ritiri prima della fine del mandato, l’assemblea generale elegge un nuovo presidente. |
|
8.5. |
L’assemblea generale elegge un vicepresidente a maggioranza semplice dei voti. Il vicepresidente è il rappresentante ufficiale di un membro. Il vicepresidente è eletto per un periodo di due anni, e in nessuno caso può rimanere in carica per più di due mandati consecutivi. Qualora il vicepresidente si ritiri prima della fine del mandato, l’assemblea generale elegge un nuovo presidente. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza di quest’ultimo e qualora si configuri un conflitto di interessi. |
|
8.6. |
Se un rappresentante ufficiale non può partecipare all’assemblea generale, il membro può autorizzare un altro rappresentante della stessa entità, l’esperto nazionale o un rappresentante ufficiale di un altro membro a votare a suo nome mediante un’autorizzazione scritta debitamente firmata che deve essere consegnata al presidente prima dell’inizio della riunione. Un rappresentante non può presentare più di tre autorizzazioni. |
|
8.7. |
L’assemblea generale è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente. Il presidente, o una persona autorizzata dal presidente, è responsabile dell’aggiornamento dell’allegato 1, in modo che sia sempre disponibile un elenco preciso dei membri, degli osservatori e dei loro soggetti rappresentanti. |
|
8.8. |
Tutte le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi, salvo le decisioni riguardanti:
|
|
8.9. |
Per le decisioni elencate qui di seguito occorrono due terzi dei voti:
Qualsiasi modifica dello statuto è soggetta alle disposizioni di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 723/2009. |
|
8.10. |
La decisione di porre fine all’adesione di un membro o allo status di osservatore richiede un voto unanime, senza tener conto del voto del membro in questione o delle astensioni. |
|
8.11. |
Il voto si svolge a scrutinio segreto in caso di richiesta in tal senso di un rappresentante. In caso di parità, prevale il voto del presidente. |
|
8.12. |
Il quorum richiesto per l’assemblea generale è di due terzi dei voti. I rappresentanti possono essere presenti fisicamente o per autorizzazione, come indicato all’articolo 8.6. L’assemblea generale può decidere di avvalersi di sistemi tecnologici per le riunioni, come le videoconferenze. |
|
8.13. |
Il presidente può decidere di utilizzare una procedura scritta per l’adozione delle decisioni. In tal caso, il presidente, o una persona autorizzata dal presidente, trasmette la proposta a tutti i rappresentanti ufficiali dell’assemblea generale, che a loro volta notificano, entro i termini previsti, le loro obiezioni, le modifiche proposte o la loro intenzione di astenersi. Il termine non può essere inferiore a 14 giorni di calendario. Nei casi urgenti, e qualora le misure da adottare debbano essere applicate immediatamente, il presidente può ridurre questo termine a cinque giorni di calendario. In assenza di obiezioni, modifiche o intenzioni di astenersi notificate entro i termini stabiliti, la proposta è tacitamente adottata. Se un rappresentante ufficiale ha obiezioni o suggerimenti di modifiche, il presidente può decidere di modificare la proposta e ripresentarla per procedura scritta, o inserire la questione nell’ordine del giorno della riunione successiva dell’assemblea generale. |
Articolo 9
Comitato consultivo scientifico
|
9.1. |
I membri del comitato consultivo scientifico sono nominati dall’assemblea generale. Il comitato scientifico consultivo ad alto livello è composto da ricercatori indipendenti (1) da ERIC CLARIN. La comunità dei fornitori e quella degli utenti di ERIN-CLARIC sono rappresentate in seno al comitato consultivo scientifico. |
|
9.2. |
Il numero dei membri del comitato consultivo scientifico è stabilito dall’assemblea generale. Questo numero non dovrebbe essere inferiore a cinque né superiore a dieci. |
|
9.3. |
La durata del mandato dei membri del comitato consultivo scientifico è tre anni, con possibilità di un secondo mandato, previa decisione dell’assemblea generale. |
|
9.4. |
Il comitato consultivo scientifico fornisce contributi all’assemblea generale mediante consulenze richieste e non sollecitate su questioni strategiche, anche in materia di prospettive, nuove iniziative, piani di lavoro e assicurazione della qualità. Il comitato consultivo scientifico può fornire un contributo all’assemblea generale per la valutazione dei progressi dei lavori e dei servizi offerti da ERIC-CLARIN. |
|
9.5. |
Il presidente del comitato consultivo scientifico è nominato dall’assemblea generale. Il regolamento interno del comitato consultivo scientifico si fonda sul modello generale di regolamento interno del consiglio di amministrazione. Il regolamento interno è approvato dal consiglio di amministrazione. |
Articolo 10
Forum dei coordinatori nazionali
|
10.1. |
Ogni paese dotato di statuto di membro deve designare un coordinatore nazionale. Il coordinatore nazionale deve costituire il principale collegamento tra l’ERIC CLARIN e il consorzio nazionale.
I coordinatori nazionali devono assicurare il rispetto da parte del loro paese delle politiche e delle strategie adottate dall’assemblea generale per lo sviluppo e la valorizzazione di CLARIN. |
|
10.1.1. |
Ogni organizzazione intergovernativa dotata di una struttura operativa e dello statuto di membro è tenuta a designare un coordinatore. Il coordinatore funge da collegamento principale tra ERIC-CLARIN e le unità operative dell’organizzazione intergovernativa. Il coordinatore deve assicurare il rispetto da parte della propria organizzazione delle politiche e delle strategie dell’assemblea generale per lo sviluppo e la valorizzazione di CLARIN. Nel resto del presente statuto il termine “coordinatore nazionale” comprende anche i coordinatori nominati da organizzazioni intergovernative. |
|
10.2. |
Del Forum dei coordinatori nazionali fanno parte tutti i coordinatori nazionali. Spetta al Forum dei coordinatori nazionali coordinare l’attuazione delle strategie messe a punto dall’assemblea generale. Il Forum garantisce la coerenza e la coesione in seno a CLARIN e la collaborazione tra i membri. |
|
10.3. |
Il presidente del Forum dei coordinatori nazionali è eletto secondo il regolamento interno del Forum. Il presidente è membro di diritto del consiglio d’amministrazione. |
|
10.4. |
Il regolamento interno del Forum dei coordinatori nazionali si basa sul modello generale di regolamento interno messo a punto dal consiglio di amministrazione. Il regolamento interno è approvato dal consiglio di amministrazione. |
Articolo 11
Direttore esecutivo
|
11.1. |
Il direttore esecutivo di ERIC-CLARIN è nominato dall’assemblea generale in base a una procedura da questa definita. Il direttore esecutivo e il consiglio di amministrazione esercitano congiuntamente la rappresentanza legale di ERIC-CLARIN. Il direttore esecutivo provvede alla gestione corrente di ERIC-CLARIN. Ad esso compete la responsabilità di attuare eventuali decisioni adottate dall’assemblea generale volte a modificare l’allegato 2. |
|
11.2. |
Il mandato del direttore esecutivo ha durata quinquennale e può essere oggetto di una proroga amministrativa, vale a dire in assenza di concorso, stabilita dall’assemblea generale per un periodo massimo di due anni. Alla scadenza del mandato quinquennale o del periodo di proroga è bandito un nuovo invito a manifestare interesse. |
Articolo 12
Consiglio di amministrazione
|
12.1. |
Il consiglio di amministrazione è composto da esperti di alto livello nominati dall’assemblea generale. Il numero di amministratori è deciso dall’assemblea generale. La procedura di nomina è definita dall’assemblea generale. Nelle competenze collettive del consiglio di amministrazione rientrano la gestione, l’infrastruttura tecnica, le risorse e gli strumenti linguistici e le esigenze degli utenti. |
|
12.2. |
L’assemblea generale nomina vicedirettore uno dei membri del consiglio di amministrazione. Il vicedirettore sostituisce il direttore esecutivo in sua assenza o in caso di conflitto di interessi. |
|
12.3. |
Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione ha durata triennale, rinnovabile per un ulteriore mandato su decisione dell’assemblea generale. |
|
12.4. |
Il consiglio di amministrazione costituisce, insieme al direttore esecutivo, l’organo esecutivo di ERIC-CLARIN. Il consiglio di amministrazione è responsabile del corretto funzionamento di ERIC-CLARIN, tenuto conto delle istruzioni e decisioni dell’assemblea generale e del ritorno di informazioni di altri consigli e comitati. |
|
12.5. |
Il consiglio di amministrazione stabilisce un modello generale di regolamento interno ad uso di tutti i consigli e i comitati menzionati nel presente statuto e approva il regolamento interno di ciascun consiglio e comitato. Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno sulla base del modello generale. |
|
12.6. |
Il direttore esecutivo presiede il consiglio di amministrazione. |
Articolo 13
Comitato permanente dei centri tecnici CLARIN
|
13.1. |
È istituito un comitato permanente dei centri tecnici CLARIN. Detto comitato è composto dai direttori (o dai rappresentanti da questi designati) dei centri CLARIN che sono stati ritenuti essenziali per il funzionamento di CLARIN sulla base di criteri definiti dal consiglio di amministrazione. La decisione di riconoscere un centro tecnico come essenziale per il funzionamento di CLARIN compete all’assemblea generale. |
|
13.2. |
Il comitato permanente dei centri CLARIN ha il compito di garantire la coerenza, la conformità e la stabilità dei servizi d’infrastruttura attraverso decisioni di attuazione, nonché il coordinamento tra i centri e i membri. Esso risponde al Forum dei coordinatori nazionali e al consiglio di amministrazione. Il presidente del comitato permanente è eletto in conformità del regolamento interno del comitato. Il presidente è membro di diritto del consiglio d’amministrazione. |
|
13.3. |
Il comitato permanente costituisce per i centri CLARIN una sede per lo scambio di idee e di esperienze. Il ruolo del comitato permanente è fornire consulenza e formulare richieste e proposte ad ERIC-CLARIN e ai coordinatori nazionali al fine di garantire la coerenza, la conformità e la stabilità di servizi. |
|
13.4. |
Il regolamento interno del comitato permanente è basato sul modello generale elaborato dal consiglio di amministrazione. Il regolamento interno è approvato dal consiglio di amministrazione. |
Articolo 14
Gruppi di lavoro
|
14.1. |
Il consiglio di amministrazione può istituire e sciogliere gruppi di lavoro incaricati di trattare argomenti che richiedono particolare attenzione e che non possono essere trattati dal consiglio di amministrazione. |
|
14.2. |
Il regolamento interno dei gruppi di lavoro è basato sul modello generale elaborato dal consiglio di amministrazione. Il regolamento interno è approvato dal consiglio di amministrazione. |
CAPO 5
ASPETTI FINANZIARI
Articolo 15
Principi di bilancio e contabilità
|
15.1. |
L’esercizio finanziario di ERIC-CLARIN inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. |
|
15.2. |
Tutte le voci di entrata e di spesa di ERIC-CLARIN sono incluse in stime che devono essere redatte per ciascun esercizio finanziario e che figurano nel bilancio annuale. Il bilancio annuale è conforme ai principi di trasparenza. |
|
15.3. |
I conti di ERIC-CLARIN sono corredati di una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio finanziario trascorso. |
|
15.4. |
ERIC-CLARIN è soggetto agli obblighi previsti dal diritto nazionale applicabile per quanto riguarda la preparazione, la presentazione, la revisione e la pubblicazione dei conti. |
|
15.5. |
ERIC-CLARIN assicura che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi di buona gestione finanziaria. |
|
15.6. |
ERIC-CLARIN tiene conti separati delle spese e degli introiti connessi alle proprie attività economiche. |
Articolo 16
Responsabilità
|
16.1. |
ERIC-CLARIN è responsabile dei propri debiti. |
|
16.2. |
I membri non sono responsabili in solido per i debiti di ERI-CLARIN. |
|
16.3. |
La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti di ERIC-CLARIN è limitata ai rispettivi contributi annuali individuali specificati nell’allegato 2. |
|
16.4. |
ERIC-CLARIN sottoscrive opportune assicurazioni a copertura dei rischi inerenti alla costruzione e al funzionamento di CLARIN. |
CAPO 6
PRESENTAZIONE DI RELAZIONI ALLA COMMISSIONE
Articolo 17
Presentazione di relazioni alla Commissione
|
17.1. |
ERIC-CLARIN elabora una relazione annuale di attività che rende conto in particolare degli aspetti scientifici, operativi e finanziari delle sue attività. Tale relazione è approvata dall’assemblea generale e trasmessa alla Commissione nonché alle autorità pubbliche interessate entro i sei mesi successivi al termine dell’esercizio finanziario corrispondente. La relazione è resa pubblica. |
|
17.2. |
ERIC-CLARIN informa la Commissione di qualsiasi circostanza che rischi di mettere seriamente a repentaglio il corretto assolvimento delle sue funzioni o di impedire la sua capacità di soddisfare le condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 723/2009. |
CAPO 7
POLITICHE
Articolo 18
Accordi con terzi
|
18.1. |
Laddove lo ritenga utile, ERIC-CLARIN può contrarre accordi con terzi, quali singole istituzioni, regioni e paesi non membri. |
|
18.2. |
ERIC-CLARIN può stipulare accordi con istituzioni di paesi non membri o altre parti di cui all’articolo 18.1 che desiderino contribuire alle sue attività fornendo consulenza, servizi, risorse linguistiche e tecnologia. Tali accordi definiscono il servizio/contributo fornito dalla parte e specificano i diritti di accesso, la quota di sottoscrizione e altre condizioni in relazione al suddetto contributo. È indispensabile che gli utenti di dati, strumenti e servizi di CLARIN facciano parte di un sistema di autenticazione e autorizzazione. |
Articolo 19
Politiche di accesso per gli utenti
|
19.1. |
Nel caso di ricercatori di paesi membri di CLARIN, potranno accedere ai dati, strumenti e servizi offerti da ERIC-CLARIN, conformemente all’autorizzazione dei fornitori di contenuti e previa autenticazione approvata da ERIC-CLARIN, tutti i dipendenti e gli studenti di istituti di ricerca quali università, centri di ricerca, musei e biblioteche di ricerca. |
|
19.2. |
Nel caso di ricercatori di paesi non membri, potranno accedere ai dati, strumenti e servizi di CLARIN tutti i dipendenti e gli studenti di un istituto di ricerca che abbia versato una quota di sottoscrizione secondo i principi stabiliti nell’allegato 2. È indispensabile che gli utenti di dati, strumenti e servizi di CLARIN facciano parte di un sistema di autenticazione e autorizzazione conforme ai requisiti di CLARIN e approvato da ERIC-CLARIN. |
|
19.3. |
Nel caso di altre istituzioni, imprese e analoghi tipi di utenti specifici, nonché di singoli ricercatori non appartenenti a un’istituzione, l’accesso può essere concesso previo pagamento di una tassa. È indispensabile che gli utenti di dati, strumenti e servizi di CLARIN facciano parte di un sistema di autenticazione e autorizzazione conforme ai requisiti di CLARIN e approvato da ERIC-CLARIN. |
|
19.4. |
L’accesso del pubblico è autorizzato salvo nel caso di risorse o servizi soggetti a condizioni di licenza imposte dai proprietari. È autorizzato l’accesso a metadati, risorse a codice sorgente aperto e risorse ad accesso aperto. |
|
19.5. |
Anche in caso di accesso autorizzato ai sensi dell’articolo da 19.1 a 19.4, determinati servizi o risorse possono essere soggetti al pagamento di una tassa su richiesta del proprietario. |
Articolo 20
Politica di valutazione scientifica
|
20.1. |
In quanto facilitatore delle attività di ricerca, ERIC-CLARIN incoraggia di norma la massima libertà di accesso ai dati di ricerca. A prescindere da questo principio, ERIC-CLARIN promuove una ricerca di qualità e sostiene una cultura di buone pratiche mediante attività di formazione.
Se, per motivi di capacità, occorre limitare l’accesso ai dati o agli strumenti di ricerca di CLARIN e operare una selezione dei progetti, l’eccellenza scientifica dei progetti proposti è giudicata nell’ambito di valutazioni inter pares effettuate da esperti indipendenti; l’assemblea generale, sentito il parere del comitato scientifico consultivo, stabilisce i criteri e le procedure da seguire al riguardo. Tali criteri devono tener conto anche della necessità di riservare parte della capacità a idee totalmente nuove, che possono non avere ancora raggiunto una piena maturazione o la cui eccellenza scientifica non sia ampiamente riconosciuta. I valutatori sono selezionati dal consiglio di amministrazione in conformità della politica in materia di valutazione. |
|
20.2. |
La valutazione di ERIC-CLARIN e dei suoi risultati rientrano fra le competenze del comitato scientifico ai sensi dell’articolo 9.4. |
Articolo 21
Politica di diffusione
|
21.1. |
ERIC-CLARIN promuove l’infrastruttura CLARIN e incoraggia i ricercatori ad intraprendere progetti nuovi e innovativi e ad avvalersi di CLARIN nel loro percorso di istruzione superiore. |
|
21.2. |
In linea generale, ERIC-CLARIN incoraggia i ricercatori a mettere a disposizione del pubblico i risultati delle loro ricerche e chiede ai ricercatori di paesi membri di rendere disponibili i loro risultati attraverso l’infrastruttura CLARIN. |
|
21.3. |
La politica di diffusione identifica i vari gruppi di destinatari e CLARIN si avvale di diversi canali, come il portale web, la newsletter, seminari, conferenze, pubblicazioni di articoli su riviste e quotidiani, per raggiungere il pubblico interessato. |
Articolo 22
Politica in materia di diritti di proprietà intellettuale
|
22.1. |
I diritti di proprietà intellettuale dei risultati generati da ERIC-CLARIN appartengono a ERIC-CLARIN e sono gestiti dal consiglio di amministrazione. |
|
22.2. |
In linea generale si privilegiano i principi di codice sorgente aperto e accesso aperto. |
|
22.3. |
ERIC-CLARIN fornisce ai ricercatori (in particolare attraverso il sito web) orientamenti volti a garantire che l’attività di ricerca realizzata con materiale messo a disposizione da ERIC-CLARIN si svolga nel rispetto dei diritti dei proprietari dei dati e della vita privata delle persone. |
|
22.4. |
ERIC-CLARIN garantisce che gli utenti accettino i termini e le condizioni di accesso e che siano predisposte idonee misure di sicurezza con riguardo alle procedure interne di archiviazione e trattamento. |
|
22.5. |
ERIC-CLARIN predispone modalità ben definite per indagare su presunte violazioni della sicurezza e della riservatezza per quanto riguarda i dati di ricerca. |
Articolo 23
Politica in materia di occupazione, comprese le pari opportunità
|
23.1. |
ERIC-CLARIN applica al proprio personale una politica di pari opportunità. I contratti di lavoro rispettano la normativa nazionale del paese nel cui territorio è impiegato il personale. |
|
23.2. |
ERIC-CLARIN seleziona il miglior candidato per ciascuna funzione, a prescindere dall’origine, dalla nazionalità, dalla religione o dal genere. |
Articolo 24
Politica in materia di appalti pubblici ed esenzioni fiscali
|
24.1. |
ERIC-CLARIN tratta i candidati e gli offerenti di un appalto in modo imparziale e non discriminatorio, indipendentemente dal fatto che siano o no stabiliti nell’Unione europea. La politica di ERIC-CLARIN in materia di appalti pubblici rispetta i principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza. Essendo CLARIN un’infrastruttura distribuita, l’aggiudicazione degli appalti è effettuata in parte dai singoli membri, in conformità delle rispettive norme e procedure nazionali in materia di appalti pubblici, e in parte dalla stessa ERIC-CLARIN. |
|
24.2. |
Il consiglio di amministrazione è responsabile di tutti gli appalti di ERIC-CLARIN. Tutte le gare d’appalto sono adeguatamente pubblicizzate sul sito web di ERIC-CLARIN e nei territori dei membri e degli osservatori. Per gli appalti di importo superiore a 200 000 EUR ERIC-CLARIN rispetta i principi stabiliti dalle direttive UE sugli appalti pubblici e dalla conseguente legislazione nazionale applicabile. Le decisioni di aggiudicazione sono pubblicate e comprendono una giustificazione esaustiva. L’assemblea generale adotta modalità di esecuzione volte a definire in modo dettagliato i criteri e le procedure in materia di appalti. |
|
24.3. |
Nell’aggiudicazione di appalti connessi ad attività di CLARIN, i membri e gli osservatori tengono in debito conto le esigenze, i requisiti tecnici e le specifiche di ERIC-CLARIN definiti dagli organismi competenti. |
|
24.4. |
Le esenzioni fiscali ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell’articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE (2) e in conformità degli articoli 50 e 51 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio (3) sono limitate all’imposta sul valore aggiunto dei beni e servizi che sono destinati ad uso ufficiale da parte di ERIC-CLARIN, il cui valore supera i 250 EUR, e che sono interamente aggiudicati e retribuiti da ERIC-CLARIN. Gli appalti aggiudicati da singoli membri non possono beneficiare di tali esenzioni. Non si applicano ulteriori limitazioni. |
Articolo 25
Politica in materia di dati
|
25.1. |
In linea generale ERIC-CLARIN privilegia i principi di codice sorgente aperto e accesso aperto, nel rispetto tuttavia delle licenze esistenti. |
|
25.2. |
ERIC-CLARIN rende visibili al pubblico le risorse e gli strumenti linguistici mediante descrizioni di metadati di base. |
CAPO 8
DURATA, SCIOGLIMENTO, CONTROVERSIE, DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COSTITUZIONE
Articolo 26
Durata
|
26.1. |
ERIC-CLARIN è istituita per una durata indeterminata. |
Articolo 27
Scioglimento
|
27.1. |
Lo scioglimento di ERIC-CLARIN avviene per decisione dell’assemblea generale in conformità dell’articolo 8.2 e 8.8. |
|
27.2. |
L’eventuale decisione di scioglimento è notificata da ERIC-CLARIN alla Commissione senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla data dell’adozione. |
|
27.3. |
Le attività restanti dopo l’estinzione dei debiti di ERIC-CLARIN sono ripartite tra i membri proporzionalmente all’importo cumulato dei rispettivi contributi annuali ad ERIC-CLARIN specificati nell’allegato 2. In conformità dell’articolo 16.3, le passività restanti previa inclusione delle attività di ERIC-CLARIN sono ripartite tra i membri proporzionalmente ai rispettivi contributi annuali ad ERIC CLARIN di cui all’allegato 2. |
|
27.4. |
ERIC-CLARIN ne dà notifica alla Commissione senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di scioglimento. |
|
27.5. |
ERIC-CLARIN cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l’avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
Articolo 28
Diritto applicabile
|
28.1. |
A ERIC-CLARIN si applicano, in ordine di precedenza, le seguenti disposizioni:
|
Articolo 29
Vertenze
|
29.1. |
La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a statuire sulle vertenze tra i membri riguardo a ERIC-CLARIN o tra questi ed ERIC-CLARIN, nonché in ordine a qualsiasi vertenza in cui l’Unione sia parte in causa. |
|
29.2. |
Alle vertenze tra ERIC-CLARIN e i terzi si applica la normativa dell’Unione in materia di competenza giurisdizionale. Nei casi non contemplati dalla legislazione dell’Unione, la legge olandese determina la giurisdizione competente per la risoluzione di tali vertenze. |
Articolo 30
Disponibilità dello statuto
|
30.1. |
Una versione aggiornata dello statuto è messa in permanenza a disposizione del pubblico sul sito web e presso la sede legale di ERIC-CLARIN. |
Articolo 31
Disposizioni concernenti la costituzione
|
31.1. |
Una riunione costitutiva dell’assemblea generale è convocata dal paese ospitante non appena possibile e comunque entro 45 giorni di calendario dall’entrata in vigore della decisione della Commissione di istituire ERIC-CLARIN. |
|
31.2. |
Il paese ospitante notifica ai membri fondatori qualsiasi azione legale urgente specifica che debba essere attuata a nome di ERIC-CLARIN prima della riunione costitutiva. Se nessun membro fondatore solleva obiezioni entro cinque giorni lavorativi dalla data della notifica, l’azione legale è intrapresa da una persona debitamente autorizzata dal paese ospitante. |
Allegato 1
ELENCO DEI MEMBRI E DEGLI OSSERVATORI
Nel presente allegato è riportato l’elenco dei membri, degli osservatori, e dei soggetti che li rappresentano.
Ultimo aggiornamento: 20 settembre 2010
Membri
|
Paese o organizzazione intergovernativa |
Soggetto rappresentante |
|
Repubblica d’Austria |
Ministero federale austriaco della scienza e della ricerca (BMWF) |
|
Repubblica di Bulgaria |
Ministero dell’istruzione, della gioventù e delle scienze |
|
Repubblica ceca |
Ministero dell’istruzione, della gioventù e dello sport (MEYS) |
|
Regno di Danimarca |
Agenzia danese per la scienza, la tecnologia e l’innovazione (DASTI) |
|
Unione della lingua neerlandese |
Segretario generale |
|
Repubblica di Estonia |
Ministero dell’istruzione e della ricerca |
|
Repubblica federale di Germania |
Ministero federale tedesco dell’istruzione e della ricerca (BMBF) |
|
Regno dei Paesi Bassi |
Ente olandese per la ricerca scientifica (NWO) |
|
Repubblica di Polonia |
|
Osservatori
|
Paese o organizzazione intergovernativa |
Rappresentante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Allegato 2
QUOTA ANNUALE
Criteri
Per il primo quinquennio i contributi di cassa annuali versati da membri, osservatori e singole istituzioni di paesi non membri che intendono aderire a ERIC-CLARIN sono calcolati in base ai criteri di seguito specificati. L’assemblea generale può inoltre concludere specifici accordi di cooperazione con parti terze. Prima della scadenza dei cinque anni l’assemblea stabilisce il metodo di calcolo per i periodi successivi.
I criteri applicabili sono i seguenti:
|
(a) |
il bilancio iniziale indicativo è pari a 1 000 000 EUR/anno, sulla base di una partecipazione stimata di due terzi dei 26 paesi rappresentati nel consorzio della fase preparatoria di CLARIN; se il numero di membri è più elevato, l’assemblea generale può decidere di ridurre l’ammontare delle quote o di innalzare il livello di attività; |
|
(b) |
per i Paesi Bassi, paese ospitante, la quota per l’anno 1 è pari a 250 000 EUR |
|
(c) |
per gli altri membri la quota massima per l’anno 1 è pari a 200 000 EUR; |
|
(d) |
la quota minima dei membri per l’anno 1 è pari a 11 800 EUR; |
|
(e) |
la quota di ogni membro è fissata per cinque anni ed è maggiorata ogni anno del 2% per compensare l’inflazione e l’aumento dei costi. L’importo esatto per ciascun membro è specificato nella tabella riportata di seguito; |
|
(f) |
ai membri che aderiscono negli anni successivi è applicata la quota indicizzata fissata per l’anno in questione; |
|
(g) |
agli osservatori è applicata la quota di adesione minima indicizzata specificata nella tabella riportata di seguito; |
|
(h) |
alle istituzioni individuali di paesi non membri è applicata la quota minima indicizzata specificata nella tabella riportata di seguito; |
|
(i) |
il contributo a carico dell’Unione della lingua neerlandese è pari a 28 600 EUR; tale importo è calcolato in base alla quota relativa alle Fiandre del prodotto interno lordo dell’Unione (che corrisponde a 23 600 EUR), maggiorata di un ulteriore contributo specifico dell’Unione della lingua neerlandese pari a 5 000 EUR (in quanto organizzazione internazionale); |
|
(j) |
alle entità che aderiscono nel corso dell’anno è applicato un contributo proporzionale al numero di mesi rimanenti dell’anno in questione, a decorrere dal primo giorno del mese di adesione; |
|
(k) |
il calcolo delle quote è effettuato in base al PIL del paese per il 2010, in percentuale del prodotto interno lordo dell’Unione nel corso di tale anno (in base ai dati di Eurostat), secondo la formula seguente: |
la percentuale del prodotto interno lordo dell’Unione è arrotondata all’unità più vicina (all’unità superiore, se inferiore a 5, a quella inferiore negli altri casi) e moltiplicata per il contributo minimo, come indicato nella seguente tabella:
|
% del PIL dell’UE |
Arrotondamento |
Quota in EUR |
|
≤ 1 |
1 |
11 800 |
|
> 1 e ≤ 2 |
2 |
23 600 |
|
> 2 e ≤ 3 |
3 |
35 400 |
|
> 3 e ≤ 4 |
4 |
47 200 |
|
> 5 e ≤ 6 |
5 |
59 000 |
|
> 6 e ≤ 7 |
6 |
70 800 |
|
Ecc. |
… |
… |
|
≥ 16 e < 17 |
16 |
188 800 |
|
≥ 17 |
n.d. |
200 000 |
Per i membri che non si impegnano inizialmente per un periodo di cinque anni, l’importo della quota annuale è maggiorato del 25% fino a quando non abbiano contratto un impegno per il periodo restante. Se il membro contrae un impegno per la parte rimanente del quinquennio, o se mantiene la propria adesione per cinque anni, si prendono opportune disposizioni per garantire che l’importo complessivo da esso versato per tale quinquennio non superi l’importo corrispondente alla quota normale.
Nella tabella che segue figurano 33 potenziali membri europei e i relativi importi totali.
Importi calcolati per i membri che contraggono un impegno quinquennale
|
Membro (potenziale) |
% PIL UE 2010 |
Quota di base |
con incremento annuo del 2 % |
Totale |
||||
|
a 2012 |
a 2013 |
a 2014 |
a 2015 |
a 2016 |
a 2012-16 |
|||
|
Islanda |
0,10 |
11 800 |
11 800 |
12 036 |
12 277 |
12 522 |
12 773 |
61 408 |
|
Cipro |
0,10 |
11 800 |
11 800 |
12 036 |
12 277 |
12 522 |
12 773 |
61 408 |
|
Estonia |
0,10 |
11 800 |
11 800 |
12 036 |
12 277 |
12 522 |
12 773 |
61 408 |
|
Malta |
0,10 |
11 800 |
11 800 |
12 036 |
12 277 |
12 522 |
12 773 |
61 408 |
|
Lettonia |
0,10 |
11 800 |
11 800 |
12 036 |
12 277 |
12 522 |
12 773 |
61 408 |
|
Lituania |
0,20 |
11 800 |
11 800 |
12 036 |
12 277 |
12 522 |
12 773 |
61 408 |
|
Bulgaria |
0,30 |
11 800 |
11 800 |
12 036 |
12 277 |
12 522 |
12 773 |
61 408 |
|
Lussemburgo |
0,30 |
11 800 |
11 800 |
12 036 |
12 277 |
12 522 |
12 773 |
61 408 |
|
Slovenia |
0,30 |
11 800 |
11 800 |
12 036 |
12 277 |
12 522 |
12 773 |
61 408 |
|
Croazia |
0,40 |
11 800 |
11 800 |
12 036 |
12 277 |
12 522 |
12 773 |
61 408 |
|
Slovacchia |
0,50 |
11 800 |
11 800 |
12 036 |
12 277 |
12 522 |
12 773 |
61 408 |
|
Ungheria |
0,80 |
11 800 |
11 800 |
12 036 |
12 277 |
12 522 |
12 773 |
61 408 |
|
Romania |
1,00 |
11 800 |
11 800 |
12 036 |
12 277 |
12 522 |
12 773 |
61 408 |
|
Repubblica ceca |
1,20 |
23 600 |
23 600 |
24 072 |
24 553 |
25 045 |
25 545 |
122 815 |
|
Irlanda |
1,30 |
23 600 |
23 600 |
24 072 |
24 553 |
25 045 |
25 545 |
122 815 |
|
Portogallo |
1,40 |
23 600 |
23 600 |
24 072 |
24 553 |
25 045 |
25 545 |
122 815 |
|
Finlandia |
1,50 |
23 600 |
23 600 |
24 072 |
24 553 |
25 045 |
25 545 |
122 815 |
|
ULN/Fiandre |
1,68 |
28 600 |
28 600 |
29 172 |
29 755 |
30 351 |
30 958 |
148 836 |
|
Danimarca |
1,90 |
23 600 |
23 600 |
24 072 |
24 553 |
25 045 |
25 545 |
122 815 |
|
Grecia |
1,90 |
23 600 |
23 600 |
24 072 |
24 553 |
25 045 |
25 545 |
122 815 |
|
Austria |
2,30 |
35 400 |
35 400 |
36 108 |
36 830 |
37 567 |
38 318 |
184 223 |
|
Norvegia |
2,60 |
35 400 |
35 400 |
36 108 |
36 830 |
37 567 |
38 318 |
184 223 |
|
Belgio |
2,90 |
35 400 |
35 400 |
36 108 |
36 830 |
37 567 |
38 318 |
184 223 |
|
Svezia |
2,90 |
35 400 |
35 400 |
36 108 |
36 830 |
37 567 |
38 318 |
184 223 |
|
Polonia |
2,90 |
35 400 |
35 400 |
36 108 |
36 830 |
37 567 |
38 318 |
184 223 |
|
Svizzera |
3,30 |
35 400 |
35 400 |
36 108 |
36 830 |
37 567 |
38 318 |
184 223 |
|
Turchia |
4,70 |
59 000 |
59 000 |
60 180 |
61 384 |
62 611 |
63 863 |
307 038 |
|
Paesi Bassi |
4,80 |
250 000 |
250 000 |
255 000 |
260 100 |
265 302 |
270 608 |
1 301 010 |
|
Spagna |
8,70 |
94 400 |
94 400 |
96 288 |
98 214 |
100 178 |
102 182 |
491 261 |
|
Italia |
12,80 |
141 600 |
141 600 |
144 432 |
147 321 |
150 267 |
153 272 |
736 892 |
|
Regno Unito |
14,00 |
165 200 |
165 200 |
168 504 |
171 874 |
175 312 |
178 818 |
859 707 |
|
Francia |
16,10 |
188 800 |
188 800 |
192 576 |
196 428 |
200 356 |
204 363 |
982 523 |
|
Germania |
20,60 |
200 000 |
200 000 |
204 000 |
208 080 |
212 242 |
216 486 |
1 040 808 |
|
TOTALE |
1 635 000 |
1 635 000 |
1 667 700 |
1 701 054 |
1 735 075 |
1 769 777 |
8 508 606 |
|
(1) Indipendente nel senso che non esiste un conflitto di interessi.