3.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 64/13


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 febbraio 2012

che istituisce l’infrastruttura comune in materia di risorse e tecnologie linguistiche in quanto consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC-CLARIN)

[notificata con il numero C(2012) 1018]

(2012/136/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile a un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (1), in particolare l’articolo 6.1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 settembre 2011 l’Austria, la Danimarca, l’Estonia, la Germania, i Paesi Bassi, la Repubblica ceca e l’Unione della lingua neerlandese hanno chiesto alla Commissione di istituire l’infrastruttura comune in materia di risorse e di tecnologie linguistiche come un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC-CLARIN).

(2)

Il Regno dei Paesi Bassi ha presentato una dichiarazione in cui riconosce ERIC CLARIN, fin dalla sua creazione, in quanto organismo internazionale ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell’articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2) e in quanto organizzazione internazionale ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (3).

(3)

La Commissione, in ottemperanza agli obblighi previsti dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa i requisiti stabiliti da tale regolamento.

(4)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È costituito un consorzio per un’infrastruttura di ricerca europea per l’infrastruttura comune in materia di risorse e di tecnologie linguistiche denominato ERIC-CLARIN.

2.   Lo statuto di ERIC-CLARIN, concordato tra i suoi membri, è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 2012

Per la Commissione

Máire GEOGHEGAN-QUINN

Membro della Commissione


(1)   GU L 206 dell’8.8.2009, pag. 1.

(2)   GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(3)   GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1.


ALLEGATO

STATUTO DI ERIC-CLARIN

Indice

CAPO 1 –   DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Denominazione, sede, ubicazione e lingua di lavoro

Articolo 2

Obiettivi e attività

CAPO 2 –   COMPOSIZIONE

Articolo 3

Composizione e soggetto rappresentante

Articolo 4

Ammissione di membri e osservatori

Articolo 5

Ritiro di un membro o di un osservatore/Recesso di un membro o di un osservatore

CAPO 3 –   DIRITTI E OBBLIGHI DEI MEMBRI E DEGLI OSSERVATORI

Articolo 6

Membri

Articolo 7

Osservatori

CAPO 4 –   GOVERNANCE DI ERIC-CLARIN

Articolo 8

Assemblea generale

Articolo 9

Comitato consultivo scientifico

Articolo 10

Forum dei coordinatori nazionali

Articolo 11

Direttore generale

Articolo 12

Consiglio di amministrazione

Articolo 13

Comitato permanente dei centri tecnici CLARIN

Articolo 14

Gruppi di lavoro

CAPO 5 –   FINANZE

Articolo 15

Principi di bilancio e contabilità

Articolo 16

Responsabilità

CAPO 6 –   PRESENTAZIONE DI RELAZIONI ALLA COMMISSIONE

Articolo 17

Presentazione di relazioni alla Commissione

CAPO 7 –   POLITICHE

Articolo 18

Accordi con terzi

Articolo 19

Politiche di accesso per gli utenti

Articolo 20

Politica di valutazione scientifica

Articolo 21

Politica di diffusione

Articolo 22

Politica in materia di diritti di proprietà intellettuale

Articolo 23

Politica in materia di occupazione, comprese le pari opportunità

Articolo 24

Politica in materia di appalti pubblici ed esenzioni fiscali

Articolo 25

Politica in materia di dati

CAPO 8 –   DURATA, SCIOGLIMENTO, CONTROVERSIE, DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COSTITUZIONE

Articolo 26

Durata

Articolo 27

Scioglimento

Articolo 28

Diritto applicabile

Articolo 29

Controversie

Articolo 30

Disponibilità dello statuto

Articolo 31

Disposizioni concernenti la costituzione

ALLEGATO 1

ELENCO DEI MEMBRI E DEGLI OSSERVATORI

ALLEGATO 2

QUOTA ANNUALE

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Denominazione, sede, ubicazione e lingua di lavoro

1.1.

È costituita un’infrastruttura di ricerca europea denominata “Infrastruttura comune in materia di risorse e di tecnologie linguistiche” (Common Language Resources and Technology Infrastructure - “CLARIN”).

1.2.

CLARIN assume la forma giuridica di un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (European Research Infrastructure Consortium – ERIC), previsto dal regolamento (CE) n. 723/2009, con la denominazione “ERIC-CLARIN”.

1.3.

CLARIN è un’infrastruttura di ricerca distribuita presente in tutti i paesi membri di ERIC CLARIN, nonché in altri paesi con i quali l’ERIC-CLARIN ha concluso accordi conformemente all’articolo 18.

1.4.

La sede legale di ERIC-CLARIN è a Utrecht, nei Paesi Bassi.

1.5.

La lingua di lavoro è l’inglese.

Articolo 2

Obiettivi e attività

2.1.

L’obiettivo finale di ERIC-CLARIN è di far progredire la ricerca nelle scienze umane e sociali dando ai ricercatori un accesso unificato ad una piattaforma che integra risorse linguistiche e strumenti avanzati a livello europeo. Tale obiettivo sarà conseguito con la costruzione e la gestione di un’infrastruttura di ricerca distribuita condivisa destinata a mettere risorse, tecnologie e competenze linguistiche a disposizione dell’insieme delle comunità di ricerca nelle scienze umane e sociali.

2.2.

A tal fine ERIC-CLARIN intraprende e coordina varie attività, che comprendono anche (ma non solo):

(a)

la creazione di una federazione di dati e centri di servizi web esistenti per agevolare l’accesso per identificazione unica ai dati e ai servizi tecnologici forniti da questi centri;

(b)

la definizione e il mantenimento di una raccolta di norme ufficiali e di norme di fatto e la definizione delle corrispondenze incrociate tra queste norme al fine di agevolare l’interoperabilità tra dati e servizi;

(c)

il coordinamento e il sostegno di attività destinate all’acquisizione e alla creazione di nuovi dati e di nuovi servizi web;

(d)

il rilevamento delle esigenze e delle buone pratiche degli utenti al fine di fornire loro un supporto efficace;

(e)

l’istituzione di centri di competenza orientati alla valorizzazione delle risorse e delle tecnologie linguistiche per far progredire la ricerca nelle scienze umane e sociali;

(f)

l’organizzazione di azioni di formazione, sensibilizzazione e diffusione al fine di promuovere sia l’uso che lo sviluppo futuro dell’infrastruttura di ricerca;

(g)

la creazione e il mantenimento di un quadro di riferimento in materia di licenze, accesso e autentificazione che garantisca un accesso agevole e, al contempo, assicuri una protezione ragionevole dei diritti di proprietà dei dati e degli strumenti e quella della privacy delle persone;

(h)

il mantenimento e la valorizzazione delle relazioni con organismi e infrastrutture collegati, in Europa e altrove, a fini di collaborazione;

(i)

il contributo alla definizione di politiche destinate a far progredire la ricerca nello Spazio europeo della ricerca (SER), sia nel settore delle scienze umane e sociali che a livello interdisciplinare;

(j)

qualsiasi altra azione collegata che contribuisca a rafforzare la ricerca nel SER.

2.3.

ERIC-CLARIN istituisce l’infrastruttura CLARIN e la gestisce senza scopo di lucro, per promuovere ulteriormente l’innovazione e il trasferimento tecnologico e di conoscenze; può tuttavia svolgere attività economiche limitate, a condizione che queste non rimettano in discussione le attività principali.

CAPO 2

COMPOSIZIONE

Articolo 3

Composizione e soggetto rappresentante

3.1.

I seguenti soggetti possono diventare membri di ERIC-CLARIN o osservatori senza diritto di voto:

(a)

Stati membri;

(b)

paesi associati;

(c)

paesi terzi diversi dai paesi associati;

(d)

organizzazioni intergovernative.

Le condizioni per la partecipazione di membri e osservatori sono precisate all’articolo 4.1 e 4.2 del presente statuto.

3.2.

L’ERIC-CLARIN conta tra i suoi membri almeno tre Stati membri.

3.3.

Gli Stati membri detengono congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea generale.

3.4.

I membri e gli osservatori possono farsi rappresentare da un soggetto pubblico o un soggetto privato con una missione di servizio pubblico, di loro scelta, nominato secondo le proprie regole e procedure.

3.5.

I membri attuali, gli osservatori e i soggetti che li rappresentano sono elencati nell’allegato 1. I membri esistenti al momento della presentazione della domanda ERIC sono definiti “membri fondatori”.

Articolo 4

Ammissione di membri e osservatori

4.1.

Le condizioni per l’ammissione di nuovi membri sono specificate qui di seguito:

(a)

l’ammissione di nuovi membri presuppone l’assenso dell’assemblea generale;

(b)

i richiedenti presentano una domanda scritta al presidente dell’assemblea generale;

(c)

nella domanda il richiedente deve spiegare in che modo contribuirà agli obiettivi e alle attività di CLARIN, di cui all’articolo 2, e come soddisferà gli obblighi di cui all’articolo 6.2.

4.2.

I soggetti elencati all’articolo 3.1, che intendono contribuire a ERIC-CLARIN, ma che non possiedono ancora i requisiti per partecipare in qualità di membri, possono richiedere lo statuto di osservatori. Le condizioni per l’ammissione degli osservatori sono specificate qui di seguito:

(a)

gli osservatori sono ammessi per un periodo massimo di tre anni; un osservatore può ricandidarsi una sola volta. Eccezionalmente l’assemblea generale può approvare un’ulteriore proroga del mandato di osservatore;

(b)

l’ammissione o la riammissione di osservatori presuppone l’assenso dell’assemblea generale;

(c)

i richiedenti inviano una domanda scritta alla sede legale di ERIC-CLARIN;

(d)

nella domanda il richiedente spiega in che modo contribuirà agli obiettivi e alle attività di CLARIN, di cui all’articolo 2, e come soddisferà gli obblighi di cui all’articolo 7.2.

Articolo 5

Ritiro di un membro o di un osservatore/Recesso di un membro o di un osservatore

5.1.

Nei primi cinque anni della costituzione di ERIC-CLARIN nessun membro può recedere unilateralmente, a meno che la sua adesione sia stata autorizzata per un periodo più breve.

5.2.

Dopo i primi cinque anni della costituzione di ERIC-CLARIN, un membro può recedere al termine di un esercizio finanziario, previa domanda trasmessa 12 mesi prima del recesso.

5.3.

Gli osservatori possono recedere al termine di un esercizio finanziario, previa domanda trasmessa 6 mesi prima del recesso

5.4.

Prima che un recesso sia approvato, l’interessato deve adempiere ai suoi obblighi finanziari e di altro tipo.

5.5.

L’assemblea generale è abilitata a porre termine all’adesione di un membro o allo statuto di osservatore di un osservatore qualora:

(a)

il membro o l’osservatore siano gravemente inadempienti per inosservanza degli obblighi sanciti dallo statuto;

(b)

il membro o l’osservatore non abbiano posto rimedio a questa inadempienza entro un termine di sei mesi.

Il membro o l’osservatore hanno la possibilità di contestare la decisione di recesso e di presentare una memoria difensiva all’assemblea generale.

CAPO 3

DIRITTI E OBBLIGHI DEI MEMBRI E DEGLI OSSERVATORI

Articolo 6

Membri

6.1.

I membri godono dei seguenti diritti:

(a)

accordare alla loro comunità di ricerca l’accesso a CLARIN e a tutti i suoi servizi;

(b)

assistere all’assemblea generale e partecipare alle sue votazioni in modo da esercitare la loro influenza;

(c)

partecipare all’elaborazione di strategie e politiche;

(d)

cooperare strettamente con altri paesi per mettere risorse, strumenti e servizi a disposizione dei ricercatori dei rispettivi paesi;

(e)

consentire alla propria comunità di ricerca di partecipare alla selezione delle norme e delle raccomandazioni in materia di buone pratiche CLARIN pertinenti;

(f)

permettere alla propria comunità di ricerca di partecipare ad eventi CLARIN come corsi estivi, seminari, conferenze e corsi di formazione, a tariffe preferenziali;

(g)

utilizzare il marchio CLARIN;

(h)

partecipare a proposte di progetto cui ERIC CLARIN partecipa in quanto consorzio proponente.

6.2.

Ciascun membro:

(a)

paga la quota annuale come specificato all’allegato 2;

(b)

designa un soggetto rappresentante ai sensi dell’articolo 3.4 e tiene l’assemblea generale costantemente informata in merito;

(c)

delega il soggetto rappresentante a votare a suo nome su tutte le questioni affrontate nell’ambito dell’assemblea generale e iscritte all’ordine del giorno;

(d)

crea un consorzio nazionale per l’esecuzione degli obblighi nazionali derivanti dal presente statuto;

(e)

nomina un coordinatore nazionale responsabile del consorzio nazionale;

(f)

fornisce perlomeno un centro dati e servizi;

(g)

fornisce un sistema di autentificazione e di autorizzazione degli utenti;

(h)

fornisce il o i servizi concordati;

(i)

promuove l’adozione di norme pertinenti nei progetti nazionali di creazione di risorse e strumenti;

(j)

mette a disposizione l’infrastruttura tecnica necessaria per consentire l’accesso;

(k)

promuove il ricorso ai servizi CLARIN tra i ricercatori nel proprio paese, e raccoglie il feedback e le esigenze degli utenti;

(l)

sostiene i centri CLARIN nel paese membro facilitandone l’integrazione nelle infrastrutture nazionali o in altre infrastrutture pertinenti.

6.3.

I membri che hanno aderito a ERIC-CLARIN riservandosi il diritto di recedere prima della fine dei primi cinque anni dell’istituzione di ERIC-CLARIN pagano una quota annuale più elevata, conformemente alle disposizioni dell’allegato 2.

6.4.

I contributi diversi dalla quota annuale versata a ERIC-CLARIN possono essere versati dai membri, a titolo individuale o in collaborazione con altri membri, osservatori o terzi. Tali contributi possono essere in denaro o in natura.

6.5.

I membri autorizzano il loro soggetto rappresentante o il soggetto che rappresenta il consorzio nazionale ad espletare gli obblighi di cui all’articolo 6.2, lettera a) e lettere da d) a l). ERIC-CLARIN conclude un accordo CLARIN con tale soggetto al fine di stabilire le condizioni e le specifiche in base alle quali soddisfare gli obblighi o apportare i propri contributi.

Articolo 7

Osservatori

7.1.

Gli osservatori possono:

(a)

partecipare all’assemblea generale senza partecipare al voto;

(b)

in funzione delle disponibilità, permettere alla propria comunità di ricerca di partecipare a tariffe preferenziali ad eventi CLARIN tra cui corsi estivi, seminari, conferenze e corsi di formazione.

(c)

permettere alla loro comunità di ricerca di beneficiare dell’assistenza di ERIC CLARIN per lo sviluppo di sistemi, processi e servizi appropriati.

7.2.

Ogni osservatore:

(a)

designa un soggetto rappresentante ai sensi dell’articolo 3.4 e tiene l’assemblea generale costantemente informata in merito;

(b)

versa paga la quota annuale come specificato all’allegato 2;

(c)

descrive il contributo agli obiettivi di ERIC CLARIN di cui all’articolo 2.

7.3.

Gli osservatori possono apportare contributi diversi dalla quota annuale versata a ERIC-CLARIN, a titolo individuale o in collaborazione con altri membri, osservatori o terzi. Tali contributi possono essere in denaro o in natura.

7.4.

Gli osservatori autorizzano il proprio soggetto rappresentante ad adempiere agli obblighi di cui all’articolo 7.2, lettere b) e c). ERIC CLARIN conclude un accordo di osservatore CLARIN con tale soggetto al fine di stabilire le condizioni e le specifiche in base alle quali l’obbligo è soddisfatto o il contributo apportato.

CAPO 4

GOVERNANCE DI ERIC-CLARIN

Articolo 8

Assemblea generale

8.1.

L’assemblea generale è l’organismo di ERIC-CLARIN con pieni poteri decisionali e rappresenta i membri di ERIC-CLARIN. Ciascun membro dispone di un voto. Ogni soggetto che rappresenta un membro designa un rappresentante ufficiale. Inoltre ogni membro può essere accompagnato da un esperto. Ciascuna delegazione può pertanto consistere di al massimo due persone, ma il rappresentante ufficiale gode del diritto di voto.

8.2.

L’assemblea generale si riunisce almeno una volta l’anno e deve quantomeno:

(a)

designare, sospendere o revocare il direttore esecutivo e il consiglio di amministrazione, ad eccezione dei membri di diritto di cui all’articolo 10.3 e all’articolo 13.2;

(b)

confermare i membri di diritto del consiglio di amministrazione;

(c)

nominare il comitato consultivo scientifico;

(d)

decidere sulle strategie per la costruzione e la valorizzazione di CLARIN ed eventuali altre questioni ritenute pertinenti dal consiglio di amministrazione o da un membro o un gruppo di membri che ne faccia richiesta, ai sensi dell’articolo 8.3;

(e)

approvare il programma di lavoro e il bilancio annuale di ERIC-CLARIN

(f)

adottare, almeno ogni cinque anni, una decisione sui criteri per il calcolo della quota annuale di ciascun membro, e fissare l’importo di tale quota. Questi criteri e gli importi corrispondenti sono stabiliti nell’allegato 2 del presente statuto;

(g)

approvare le relazioni annuali e la contabilità di ERIC-CLARIN;

(h)

approvare il contributo di ogni membro di ERIC-CLARIN;

(i)

approvare l’adesione di nuovi membri e la partecipazione di nuovi osservatori;

(j)

decidere sul recesso dei membri e degli osservatori;

(k)

decidere sullo scioglimento di ERIC-CLARIN, a norma dell’articolo 27.

8.3.

L’assemblea generale è convocata dal presidente con un preavviso di almeno quattro settimane e l’ordine del giorno viene comunicato almeno due settimane prima della riunione. I membri hanno facoltà di aggiungere punti all’ordine del giorno fino a tre settimane prima della riunione. Una riunione dell’assemblea generale può essere chiesta da almeno il 50% dei membri, e la riunione è organizzata il più rapidamente possibile, con almeno due settimane di anticipo.

8.4.

L’assemblea generale elegge un presidente a maggioranza semplice dei voti. Il presidente è il rappresentante ufficiale di un membro. Il presidente è eletto per un periodo di due anni, e in nessuno caso può rimanere in carica per più di due mandati consecutivi. Qualora il presidente si ritiri prima della fine del mandato, l’assemblea generale elegge un nuovo presidente.

8.5.

L’assemblea generale elegge un vicepresidente a maggioranza semplice dei voti. Il vicepresidente è il rappresentante ufficiale di un membro. Il vicepresidente è eletto per un periodo di due anni, e in nessuno caso può rimanere in carica per più di due mandati consecutivi. Qualora il vicepresidente si ritiri prima della fine del mandato, l’assemblea generale elegge un nuovo presidente. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza di quest’ultimo e qualora si configuri un conflitto di interessi.

8.6.

Se un rappresentante ufficiale non può partecipare all’assemblea generale, il membro può autorizzare un altro rappresentante della stessa entità, l’esperto nazionale o un rappresentante ufficiale di un altro membro a votare a suo nome mediante un’autorizzazione scritta debitamente firmata che deve essere consegnata al presidente prima dell’inizio della riunione. Un rappresentante non può presentare più di tre autorizzazioni.

8.7.

L’assemblea generale è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente. Il presidente, o una persona autorizzata dal presidente, è responsabile dell’aggiornamento dell’allegato 1, in modo che sia sempre disponibile un elenco preciso dei membri, degli osservatori e dei loro soggetti rappresentanti.

8.8.

Tutte le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi, salvo le decisioni riguardanti:

(a)

la modifica dello statuto di ERIC-CLARIN;

(b)

dopo i primi cinque anni, la modifica dell’allegato 2 “Quota annuale ”;

(c)

la cessazione dell’attività di ERIC-CLARIN;

(d)

la fine all’adesione di un membro o dello status di osservatore;

(e)

la sospensione o la revoca del direttore esecutivo e del consiglio di amministrazione.

8.9.

Per le decisioni elencate qui di seguito occorrono due terzi dei voti:

(a)

modifica dello statuto,

(b)

modifica dell’allegato 2,

(c)

sospensione o revoca del direttore esecutivo e del consiglio di amministrazione,

(d)

cessazione di ERIC CLARIN.

Qualsiasi modifica dello statuto è soggetta alle disposizioni di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 723/2009.

8.10.

La decisione di porre fine all’adesione di un membro o allo status di osservatore richiede un voto unanime, senza tener conto del voto del membro in questione o delle astensioni.

8.11.

Il voto si svolge a scrutinio segreto in caso di richiesta in tal senso di un rappresentante. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

8.12.

Il quorum richiesto per l’assemblea generale è di due terzi dei voti. I rappresentanti possono essere presenti fisicamente o per autorizzazione, come indicato all’articolo 8.6. L’assemblea generale può decidere di avvalersi di sistemi tecnologici per le riunioni, come le videoconferenze.

8.13.

Il presidente può decidere di utilizzare una procedura scritta per l’adozione delle decisioni. In tal caso, il presidente, o una persona autorizzata dal presidente, trasmette la proposta a tutti i rappresentanti ufficiali dell’assemblea generale, che a loro volta notificano, entro i termini previsti, le loro obiezioni, le modifiche proposte o la loro intenzione di astenersi. Il termine non può essere inferiore a 14 giorni di calendario. Nei casi urgenti, e qualora le misure da adottare debbano essere applicate immediatamente, il presidente può ridurre questo termine a cinque giorni di calendario. In assenza di obiezioni, modifiche o intenzioni di astenersi notificate entro i termini stabiliti, la proposta è tacitamente adottata. Se un rappresentante ufficiale ha obiezioni o suggerimenti di modifiche, il presidente può decidere di modificare la proposta e ripresentarla per procedura scritta, o inserire la questione nell’ordine del giorno della riunione successiva dell’assemblea generale.

Articolo 9

Comitato consultivo scientifico

9.1.

I membri del comitato consultivo scientifico sono nominati dall’assemblea generale. Il comitato scientifico consultivo ad alto livello è composto da ricercatori indipendenti (1) da ERIC CLARIN. La comunità dei fornitori e quella degli utenti di ERIN-CLARIC sono rappresentate in seno al comitato consultivo scientifico.

9.2.

Il numero dei membri del comitato consultivo scientifico è stabilito dall’assemblea generale. Questo numero non dovrebbe essere inferiore a cinque né superiore a dieci.

9.3.

La durata del mandato dei membri del comitato consultivo scientifico è tre anni, con possibilità di un secondo mandato, previa decisione dell’assemblea generale.

9.4.

Il comitato consultivo scientifico fornisce contributi all’assemblea generale mediante consulenze richieste e non sollecitate su questioni strategiche, anche in materia di prospettive, nuove iniziative, piani di lavoro e assicurazione della qualità. Il comitato consultivo scientifico può fornire un contributo all’assemblea generale per la valutazione dei progressi dei lavori e dei servizi offerti da ERIC-CLARIN.

9.5.

Il presidente del comitato consultivo scientifico è nominato dall’assemblea generale. Il regolamento interno del comitato consultivo scientifico si fonda sul modello generale di regolamento interno del consiglio di amministrazione. Il regolamento interno è approvato dal consiglio di amministrazione.

Articolo 10

Forum dei coordinatori nazionali

10.1.

Ogni paese dotato di statuto di membro deve designare un coordinatore nazionale. Il coordinatore nazionale deve costituire il principale collegamento tra l’ERIC CLARIN e il consorzio nazionale.

I coordinatori nazionali devono assicurare il rispetto da parte del loro paese delle politiche e delle strategie adottate dall’assemblea generale per lo sviluppo e la valorizzazione di CLARIN.

10.1.1.

Ogni organizzazione intergovernativa dotata di una struttura operativa e dello statuto di membro è tenuta a designare un coordinatore. Il coordinatore funge da collegamento principale tra ERIC-CLARIN e le unità operative dell’organizzazione intergovernativa. Il coordinatore deve assicurare il rispetto da parte della propria organizzazione delle politiche e delle strategie dell’assemblea generale per lo sviluppo e la valorizzazione di CLARIN. Nel resto del presente statuto il termine “coordinatore nazionale” comprende anche i coordinatori nominati da organizzazioni intergovernative.

10.2.

Del Forum dei coordinatori nazionali fanno parte tutti i coordinatori nazionali. Spetta al Forum dei coordinatori nazionali coordinare l’attuazione delle strategie messe a punto dall’assemblea generale. Il Forum garantisce la coerenza e la coesione in seno a CLARIN e la collaborazione tra i membri.

10.3.

Il presidente del Forum dei coordinatori nazionali è eletto secondo il regolamento interno del Forum. Il presidente è membro di diritto del consiglio d’amministrazione.

10.4.

Il regolamento interno del Forum dei coordinatori nazionali si basa sul modello generale di regolamento interno messo a punto dal consiglio di amministrazione. Il regolamento interno è approvato dal consiglio di amministrazione.

Articolo 11

Direttore esecutivo

11.1.

Il direttore esecutivo di ERIC-CLARIN è nominato dall’assemblea generale in base a una procedura da questa definita. Il direttore esecutivo e il consiglio di amministrazione esercitano congiuntamente la rappresentanza legale di ERIC-CLARIN. Il direttore esecutivo provvede alla gestione corrente di ERIC-CLARIN. Ad esso compete la responsabilità di attuare eventuali decisioni adottate dall’assemblea generale volte a modificare l’allegato 2.

11.2.

Il mandato del direttore esecutivo ha durata quinquennale e può essere oggetto di una proroga amministrativa, vale a dire in assenza di concorso, stabilita dall’assemblea generale per un periodo massimo di due anni. Alla scadenza del mandato quinquennale o del periodo di proroga è bandito un nuovo invito a manifestare interesse.

Articolo 12

Consiglio di amministrazione

12.1.

Il consiglio di amministrazione è composto da esperti di alto livello nominati dall’assemblea generale. Il numero di amministratori è deciso dall’assemblea generale. La procedura di nomina è definita dall’assemblea generale. Nelle competenze collettive del consiglio di amministrazione rientrano la gestione, l’infrastruttura tecnica, le risorse e gli strumenti linguistici e le esigenze degli utenti.

12.2.

L’assemblea generale nomina vicedirettore uno dei membri del consiglio di amministrazione. Il vicedirettore sostituisce il direttore esecutivo in sua assenza o in caso di conflitto di interessi.

12.3.

Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione ha durata triennale, rinnovabile per un ulteriore mandato su decisione dell’assemblea generale.

12.4.

Il consiglio di amministrazione costituisce, insieme al direttore esecutivo, l’organo esecutivo di ERIC-CLARIN. Il consiglio di amministrazione è responsabile del corretto funzionamento di ERIC-CLARIN, tenuto conto delle istruzioni e decisioni dell’assemblea generale e del ritorno di informazioni di altri consigli e comitati.

12.5.

Il consiglio di amministrazione stabilisce un modello generale di regolamento interno ad uso di tutti i consigli e i comitati menzionati nel presente statuto e approva il regolamento interno di ciascun consiglio e comitato. Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno sulla base del modello generale.

12.6.

Il direttore esecutivo presiede il consiglio di amministrazione.

Articolo 13

Comitato permanente dei centri tecnici CLARIN

13.1.

È istituito un comitato permanente dei centri tecnici CLARIN. Detto comitato è composto dai direttori (o dai rappresentanti da questi designati) dei centri CLARIN che sono stati ritenuti essenziali per il funzionamento di CLARIN sulla base di criteri definiti dal consiglio di amministrazione. La decisione di riconoscere un centro tecnico come essenziale per il funzionamento di CLARIN compete all’assemblea generale.

13.2.

Il comitato permanente dei centri CLARIN ha il compito di garantire la coerenza, la conformità e la stabilità dei servizi d’infrastruttura attraverso decisioni di attuazione, nonché il coordinamento tra i centri e i membri. Esso risponde al Forum dei coordinatori nazionali e al consiglio di amministrazione. Il presidente del comitato permanente è eletto in conformità del regolamento interno del comitato. Il presidente è membro di diritto del consiglio d’amministrazione.

13.3.

Il comitato permanente costituisce per i centri CLARIN una sede per lo scambio di idee e di esperienze. Il ruolo del comitato permanente è fornire consulenza e formulare richieste e proposte ad ERIC-CLARIN e ai coordinatori nazionali al fine di garantire la coerenza, la conformità e la stabilità di servizi.

13.4.

Il regolamento interno del comitato permanente è basato sul modello generale elaborato dal consiglio di amministrazione. Il regolamento interno è approvato dal consiglio di amministrazione.

Articolo 14

Gruppi di lavoro

14.1.

Il consiglio di amministrazione può istituire e sciogliere gruppi di lavoro incaricati di trattare argomenti che richiedono particolare attenzione e che non possono essere trattati dal consiglio di amministrazione.

14.2.

Il regolamento interno dei gruppi di lavoro è basato sul modello generale elaborato dal consiglio di amministrazione. Il regolamento interno è approvato dal consiglio di amministrazione.

CAPO 5

ASPETTI FINANZIARI

Articolo 15

Principi di bilancio e contabilità

15.1.

L’esercizio finanziario di ERIC-CLARIN inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

15.2.

Tutte le voci di entrata e di spesa di ERIC-CLARIN sono incluse in stime che devono essere redatte per ciascun esercizio finanziario e che figurano nel bilancio annuale. Il bilancio annuale è conforme ai principi di trasparenza.

15.3.

I conti di ERIC-CLARIN sono corredati di una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio finanziario trascorso.

15.4.

ERIC-CLARIN è soggetto agli obblighi previsti dal diritto nazionale applicabile per quanto riguarda la preparazione, la presentazione, la revisione e la pubblicazione dei conti.

15.5.

ERIC-CLARIN assicura che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi di buona gestione finanziaria.

15.6.

ERIC-CLARIN tiene conti separati delle spese e degli introiti connessi alle proprie attività economiche.

Articolo 16

Responsabilità

16.1.

ERIC-CLARIN è responsabile dei propri debiti.

16.2.

I membri non sono responsabili in solido per i debiti di ERI-CLARIN.

16.3.

La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti di ERIC-CLARIN è limitata ai rispettivi contributi annuali individuali specificati nell’allegato 2.

16.4.

ERIC-CLARIN sottoscrive opportune assicurazioni a copertura dei rischi inerenti alla costruzione e al funzionamento di CLARIN.

CAPO 6

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI ALLA COMMISSIONE

Articolo 17

Presentazione di relazioni alla Commissione

17.1.

ERIC-CLARIN elabora una relazione annuale di attività che rende conto in particolare degli aspetti scientifici, operativi e finanziari delle sue attività. Tale relazione è approvata dall’assemblea generale e trasmessa alla Commissione nonché alle autorità pubbliche interessate entro i sei mesi successivi al termine dell’esercizio finanziario corrispondente. La relazione è resa pubblica.

17.2.

ERIC-CLARIN informa la Commissione di qualsiasi circostanza che rischi di mettere seriamente a repentaglio il corretto assolvimento delle sue funzioni o di impedire la sua capacità di soddisfare le condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 723/2009.

CAPO 7

POLITICHE

Articolo 18

Accordi con terzi

18.1.

Laddove lo ritenga utile, ERIC-CLARIN può contrarre accordi con terzi, quali singole istituzioni, regioni e paesi non membri.

18.2.

ERIC-CLARIN può stipulare accordi con istituzioni di paesi non membri o altre parti di cui all’articolo 18.1 che desiderino contribuire alle sue attività fornendo consulenza, servizi, risorse linguistiche e tecnologia. Tali accordi definiscono il servizio/contributo fornito dalla parte e specificano i diritti di accesso, la quota di sottoscrizione e altre condizioni in relazione al suddetto contributo. È indispensabile che gli utenti di dati, strumenti e servizi di CLARIN facciano parte di un sistema di autenticazione e autorizzazione.

Articolo 19

Politiche di accesso per gli utenti

19.1.

Nel caso di ricercatori di paesi membri di CLARIN, potranno accedere ai dati, strumenti e servizi offerti da ERIC-CLARIN, conformemente all’autorizzazione dei fornitori di contenuti e previa autenticazione approvata da ERIC-CLARIN, tutti i dipendenti e gli studenti di istituti di ricerca quali università, centri di ricerca, musei e biblioteche di ricerca.

19.2.

Nel caso di ricercatori di paesi non membri, potranno accedere ai dati, strumenti e servizi di CLARIN tutti i dipendenti e gli studenti di un istituto di ricerca che abbia versato una quota di sottoscrizione secondo i principi stabiliti nell’allegato 2. È indispensabile che gli utenti di dati, strumenti e servizi di CLARIN facciano parte di un sistema di autenticazione e autorizzazione conforme ai requisiti di CLARIN e approvato da ERIC-CLARIN.

19.3.

Nel caso di altre istituzioni, imprese e analoghi tipi di utenti specifici, nonché di singoli ricercatori non appartenenti a un’istituzione, l’accesso può essere concesso previo pagamento di una tassa. È indispensabile che gli utenti di dati, strumenti e servizi di CLARIN facciano parte di un sistema di autenticazione e autorizzazione conforme ai requisiti di CLARIN e approvato da ERIC-CLARIN.

19.4.

L’accesso del pubblico è autorizzato salvo nel caso di risorse o servizi soggetti a condizioni di licenza imposte dai proprietari. È autorizzato l’accesso a metadati, risorse a codice sorgente aperto e risorse ad accesso aperto.

19.5.

Anche in caso di accesso autorizzato ai sensi dell’articolo da 19.1 a 19.4, determinati servizi o risorse possono essere soggetti al pagamento di una tassa su richiesta del proprietario.

Articolo 20

Politica di valutazione scientifica

20.1.

In quanto facilitatore delle attività di ricerca, ERIC-CLARIN incoraggia di norma la massima libertà di accesso ai dati di ricerca. A prescindere da questo principio, ERIC-CLARIN promuove una ricerca di qualità e sostiene una cultura di buone pratiche mediante attività di formazione.

Se, per motivi di capacità, occorre limitare l’accesso ai dati o agli strumenti di ricerca di CLARIN e operare una selezione dei progetti, l’eccellenza scientifica dei progetti proposti è giudicata nell’ambito di valutazioni inter pares effettuate da esperti indipendenti; l’assemblea generale, sentito il parere del comitato scientifico consultivo, stabilisce i criteri e le procedure da seguire al riguardo. Tali criteri devono tener conto anche della necessità di riservare parte della capacità a idee totalmente nuove, che possono non avere ancora raggiunto una piena maturazione o la cui eccellenza scientifica non sia ampiamente riconosciuta. I valutatori sono selezionati dal consiglio di amministrazione in conformità della politica in materia di valutazione.

20.2.

La valutazione di ERIC-CLARIN e dei suoi risultati rientrano fra le competenze del comitato scientifico ai sensi dell’articolo 9.4.

Articolo 21

Politica di diffusione

21.1.

ERIC-CLARIN promuove l’infrastruttura CLARIN e incoraggia i ricercatori ad intraprendere progetti nuovi e innovativi e ad avvalersi di CLARIN nel loro percorso di istruzione superiore.

21.2.

In linea generale, ERIC-CLARIN incoraggia i ricercatori a mettere a disposizione del pubblico i risultati delle loro ricerche e chiede ai ricercatori di paesi membri di rendere disponibili i loro risultati attraverso l’infrastruttura CLARIN.

21.3.

La politica di diffusione identifica i vari gruppi di destinatari e CLARIN si avvale di diversi canali, come il portale web, la newsletter, seminari, conferenze, pubblicazioni di articoli su riviste e quotidiani, per raggiungere il pubblico interessato.

Articolo 22

Politica in materia di diritti di proprietà intellettuale

22.1.

I diritti di proprietà intellettuale dei risultati generati da ERIC-CLARIN appartengono a ERIC-CLARIN e sono gestiti dal consiglio di amministrazione.

22.2.

In linea generale si privilegiano i principi di codice sorgente aperto e accesso aperto.

22.3.

ERIC-CLARIN fornisce ai ricercatori (in particolare attraverso il sito web) orientamenti volti a garantire che l’attività di ricerca realizzata con materiale messo a disposizione da ERIC-CLARIN si svolga nel rispetto dei diritti dei proprietari dei dati e della vita privata delle persone.

22.4.

ERIC-CLARIN garantisce che gli utenti accettino i termini e le condizioni di accesso e che siano predisposte idonee misure di sicurezza con riguardo alle procedure interne di archiviazione e trattamento.

22.5.

ERIC-CLARIN predispone modalità ben definite per indagare su presunte violazioni della sicurezza e della riservatezza per quanto riguarda i dati di ricerca.

Articolo 23

Politica in materia di occupazione, comprese le pari opportunità

23.1.

ERIC-CLARIN applica al proprio personale una politica di pari opportunità. I contratti di lavoro rispettano la normativa nazionale del paese nel cui territorio è impiegato il personale.

23.2.

ERIC-CLARIN seleziona il miglior candidato per ciascuna funzione, a prescindere dall’origine, dalla nazionalità, dalla religione o dal genere.

Articolo 24

Politica in materia di appalti pubblici ed esenzioni fiscali

24.1.

ERIC-CLARIN tratta i candidati e gli offerenti di un appalto in modo imparziale e non discriminatorio, indipendentemente dal fatto che siano o no stabiliti nell’Unione europea. La politica di ERIC-CLARIN in materia di appalti pubblici rispetta i principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza. Essendo CLARIN un’infrastruttura distribuita, l’aggiudicazione degli appalti è effettuata in parte dai singoli membri, in conformità delle rispettive norme e procedure nazionali in materia di appalti pubblici, e in parte dalla stessa ERIC-CLARIN.

24.2.

Il consiglio di amministrazione è responsabile di tutti gli appalti di ERIC-CLARIN. Tutte le gare d’appalto sono adeguatamente pubblicizzate sul sito web di ERIC-CLARIN e nei territori dei membri e degli osservatori. Per gli appalti di importo superiore a 200 000 EUR ERIC-CLARIN rispetta i principi stabiliti dalle direttive UE sugli appalti pubblici e dalla conseguente legislazione nazionale applicabile. Le decisioni di aggiudicazione sono pubblicate e comprendono una giustificazione esaustiva. L’assemblea generale adotta modalità di esecuzione volte a definire in modo dettagliato i criteri e le procedure in materia di appalti.

24.3.

Nell’aggiudicazione di appalti connessi ad attività di CLARIN, i membri e gli osservatori tengono in debito conto le esigenze, i requisiti tecnici e le specifiche di ERIC-CLARIN definiti dagli organismi competenti.

24.4.

Le esenzioni fiscali ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell’articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE (2) e in conformità degli articoli 50 e 51 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio (3) sono limitate all’imposta sul valore aggiunto dei beni e servizi che sono destinati ad uso ufficiale da parte di ERIC-CLARIN, il cui valore supera i 250 EUR, e che sono interamente aggiudicati e retribuiti da ERIC-CLARIN. Gli appalti aggiudicati da singoli membri non possono beneficiare di tali esenzioni. Non si applicano ulteriori limitazioni.

Articolo 25

Politica in materia di dati

25.1.

In linea generale ERIC-CLARIN privilegia i principi di codice sorgente aperto e accesso aperto, nel rispetto tuttavia delle licenze esistenti.

25.2.

ERIC-CLARIN rende visibili al pubblico le risorse e gli strumenti linguistici mediante descrizioni di metadati di base.

CAPO 8

DURATA, SCIOGLIMENTO, CONTROVERSIE, DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COSTITUZIONE

Articolo 26

Durata

26.1.

ERIC-CLARIN è istituita per una durata indeterminata.

Articolo 27

Scioglimento

27.1.

Lo scioglimento di ERIC-CLARIN avviene per decisione dell’assemblea generale in conformità dell’articolo 8.2 e 8.8.

27.2.

L’eventuale decisione di scioglimento è notificata da ERIC-CLARIN alla Commissione senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla data dell’adozione.

27.3.

Le attività restanti dopo l’estinzione dei debiti di ERIC-CLARIN sono ripartite tra i membri proporzionalmente all’importo cumulato dei rispettivi contributi annuali ad ERIC-CLARIN specificati nell’allegato 2. In conformità dell’articolo 16.3, le passività restanti previa inclusione delle attività di ERIC-CLARIN sono ripartite tra i membri proporzionalmente ai rispettivi contributi annuali ad ERIC CLARIN di cui all’allegato 2.

27.4.

ERIC-CLARIN ne dà notifica alla Commissione senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di scioglimento.

27.5.

ERIC-CLARIN cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l’avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 28

Diritto applicabile

28.1.

A ERIC-CLARIN si applicano, in ordine di precedenza, le seguenti disposizioni:

(a)

il diritto dell’Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 723/2009;

(b)

il diritto dei Paesi Bassi per gli aspetti non contemplati (o solo parzialmente contemplati) dal diritto dell’Unione;

(c)

il presente statuto.

Articolo 29

Vertenze

29.1.

La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a statuire sulle vertenze tra i membri riguardo a ERIC-CLARIN o tra questi ed ERIC-CLARIN, nonché in ordine a qualsiasi vertenza in cui l’Unione sia parte in causa.

29.2.

Alle vertenze tra ERIC-CLARIN e i terzi si applica la normativa dell’Unione in materia di competenza giurisdizionale. Nei casi non contemplati dalla legislazione dell’Unione, la legge olandese determina la giurisdizione competente per la risoluzione di tali vertenze.

Articolo 30

Disponibilità dello statuto

30.1.

Una versione aggiornata dello statuto è messa in permanenza a disposizione del pubblico sul sito web e presso la sede legale di ERIC-CLARIN.

Articolo 31

Disposizioni concernenti la costituzione

31.1.

Una riunione costitutiva dell’assemblea generale è convocata dal paese ospitante non appena possibile e comunque entro 45 giorni di calendario dall’entrata in vigore della decisione della Commissione di istituire ERIC-CLARIN.

31.2.

Il paese ospitante notifica ai membri fondatori qualsiasi azione legale urgente specifica che debba essere attuata a nome di ERIC-CLARIN prima della riunione costitutiva. Se nessun membro fondatore solleva obiezioni entro cinque giorni lavorativi dalla data della notifica, l’azione legale è intrapresa da una persona debitamente autorizzata dal paese ospitante.

Allegato 1

ELENCO DEI MEMBRI E DEGLI OSSERVATORI

Nel presente allegato è riportato l’elenco dei membri, degli osservatori, e dei soggetti che li rappresentano.

Ultimo aggiornamento: 20 settembre 2010

Membri

Paese o organizzazione intergovernativa

Soggetto rappresentante

Repubblica d’Austria

Ministero federale austriaco della scienza e della ricerca (BMWF)

Repubblica di Bulgaria

Ministero dell’istruzione, della gioventù e delle scienze

Repubblica ceca

Ministero dell’istruzione, della gioventù e dello sport (MEYS)

Regno di Danimarca

Agenzia danese per la scienza, la tecnologia e l’innovazione (DASTI)

Unione della lingua neerlandese

Segretario generale

Repubblica di Estonia

Ministero dell’istruzione e della ricerca

Repubblica federale di Germania

Ministero federale tedesco dell’istruzione e della ricerca (BMBF)

Regno dei Paesi Bassi

Ente olandese per la ricerca scientifica (NWO)

Repubblica di Polonia

 


Osservatori

Paese o organizzazione intergovernativa

Rappresentante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2

QUOTA ANNUALE

Criteri

Per il primo quinquennio i contributi di cassa annuali versati da membri, osservatori e singole istituzioni di paesi non membri che intendono aderire a ERIC-CLARIN sono calcolati in base ai criteri di seguito specificati. L’assemblea generale può inoltre concludere specifici accordi di cooperazione con parti terze. Prima della scadenza dei cinque anni l’assemblea stabilisce il metodo di calcolo per i periodi successivi.

I criteri applicabili sono i seguenti:

(a)

il bilancio iniziale indicativo è pari a 1 000 000 EUR/anno, sulla base di una partecipazione stimata di due terzi dei 26 paesi rappresentati nel consorzio della fase preparatoria di CLARIN; se il numero di membri è più elevato, l’assemblea generale può decidere di ridurre l’ammontare delle quote o di innalzare il livello di attività;

(b)

per i Paesi Bassi, paese ospitante, la quota per l’anno 1 è pari a 250 000 EUR

(c)

per gli altri membri la quota massima per l’anno 1 è pari a 200 000 EUR;

(d)

la quota minima dei membri per l’anno 1 è pari a 11 800 EUR;

(e)

la quota di ogni membro è fissata per cinque anni ed è maggiorata ogni anno del 2% per compensare l’inflazione e l’aumento dei costi. L’importo esatto per ciascun membro è specificato nella tabella riportata di seguito;

(f)

ai membri che aderiscono negli anni successivi è applicata la quota indicizzata fissata per l’anno in questione;

(g)

agli osservatori è applicata la quota di adesione minima indicizzata specificata nella tabella riportata di seguito;

(h)

alle istituzioni individuali di paesi non membri è applicata la quota minima indicizzata specificata nella tabella riportata di seguito;

(i)

il contributo a carico dell’Unione della lingua neerlandese è pari a 28 600 EUR; tale importo è calcolato in base alla quota relativa alle Fiandre del prodotto interno lordo dell’Unione (che corrisponde a 23 600 EUR), maggiorata di un ulteriore contributo specifico dell’Unione della lingua neerlandese pari a 5 000 EUR (in quanto organizzazione internazionale);

(j)

alle entità che aderiscono nel corso dell’anno è applicato un contributo proporzionale al numero di mesi rimanenti dell’anno in questione, a decorrere dal primo giorno del mese di adesione;

(k)

il calcolo delle quote è effettuato in base al PIL del paese per il 2010, in percentuale del prodotto interno lordo dell’Unione nel corso di tale anno (in base ai dati di Eurostat), secondo la formula seguente:

la percentuale del prodotto interno lordo dell’Unione è arrotondata all’unità più vicina (all’unità superiore, se inferiore a 5, a quella inferiore negli altri casi) e moltiplicata per il contributo minimo, come indicato nella seguente tabella:

% del PIL dell’UE

Arrotondamento

Quota in EUR

≤ 1

1

11 800

> 1 e ≤ 2

2

23 600

> 2 e ≤ 3

3

35 400

> 3 e ≤ 4

4

47 200

> 5 e ≤ 6

5

59 000

> 6 e ≤ 7

6

70 800

Ecc.

≥ 16 e < 17

16

188 800

≥ 17

n.d.

200 000

Per i membri che non si impegnano inizialmente per un periodo di cinque anni, l’importo della quota annuale è maggiorato del 25% fino a quando non abbiano contratto un impegno per il periodo restante. Se il membro contrae un impegno per la parte rimanente del quinquennio, o se mantiene la propria adesione per cinque anni, si prendono opportune disposizioni per garantire che l’importo complessivo da esso versato per tale quinquennio non superi l’importo corrispondente alla quota normale.

Nella tabella che segue figurano 33 potenziali membri europei e i relativi importi totali.

Importi calcolati per i membri che contraggono un impegno quinquennale

Membro

(potenziale)

% PIL

UE 2010

Quota di base

con incremento annuo del 2 %

Totale

a 2012

a 2013

a 2014

a 2015

a 2016

a 2012-16

Islanda

0,10

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Cipro

0,10

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Estonia

0,10

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Malta

0,10

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Lettonia

0,10

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Lituania

0,20

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Bulgaria

0,30

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Lussemburgo

0,30

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Slovenia

0,30

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Croazia

0,40

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Slovacchia

0,50

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Ungheria

0,80

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Romania

1,00

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Repubblica ceca

1,20

23 600

23 600

24 072

24 553

25 045

25 545

122 815

Irlanda

1,30

23 600

23 600

24 072

24 553

25 045

25 545

122 815

Portogallo

1,40

23 600

23 600

24 072

24 553

25 045

25 545

122 815

Finlandia

1,50

23 600

23 600

24 072

24 553

25 045

25 545

122 815

ULN/Fiandre

1,68

28 600

28 600

29 172

29 755

30 351

30 958

148 836

Danimarca

1,90

23 600

23 600

24 072

24 553

25 045

25 545

122 815

Grecia

1,90

23 600

23 600

24 072

24 553

25 045

25 545

122 815

Austria

2,30

35 400

35 400

36 108

36 830

37 567

38 318

184 223

Norvegia

2,60

35 400

35 400

36 108

36 830

37 567

38 318

184 223

Belgio

2,90

35 400

35 400

36 108

36 830

37 567

38 318

184 223

Svezia

2,90

35 400

35 400

36 108

36 830

37 567

38 318

184 223

Polonia

2,90

35 400

35 400

36 108

36 830

37 567

38 318

184 223

Svizzera

3,30

35 400

35 400

36 108

36 830

37 567

38 318

184 223

Turchia

4,70

59 000

59 000

60 180

61 384

62 611

63 863

307 038

Paesi Bassi

4,80

250 000

250 000

255 000

260 100

265 302

270 608

1 301 010

Spagna

8,70

94 400

94 400

96 288

98 214

100 178

102 182

491 261

Italia

12,80

141 600

141 600

144 432

147 321

150 267

153 272

736 892

Regno Unito

14,00

165 200

165 200

168 504

171 874

175 312

178 818

859 707

Francia

16,10

188 800

188 800

192 576

196 428

200 356

204 363

982 523

Germania

20,60

200 000

200 000

204 000

208 080

212 242

216 486

1 040 808

TOTALE

1 635 000

1 635 000

1 667 700

1 701 054

1 735 075

1 769 777

8 508 606


(1)  Indipendente nel senso che non esiste un conflitto di interessi.

(2)   GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(3)   GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1.