6.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 67/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 3 ottobre 2011

relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico meridionale

(2012/130/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione è competente ad adottare misure per la conservazione delle risorse biologiche marine nel quadro della politica comune della pesca e a concludere accordi con paesi terzi e con organizzazioni internazionali.

(2)

A norma della decisione 98/392/CE del Consiglio (2), l’Unione è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, che impone a tutti i membri della comunità internazionale di collaborare ai fini della conservazione e della gestione delle risorse biologiche del mare.

(3)

A norma della decisione 98/414/CE del Consiglio (3), l’Unione è parte contraente dell’accordo ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori.

(4)

Il 17 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome della Comunità, una convenzione concernente un’organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) nel Pacifico meridionale per le risorse alieutiche non ancora interessate da un’ORGP esistente.

(5)

Il 14 novembre 2009 i negoziati si sono positivamente conclusi ad Auckland, Nuova Zelanda, con l’adozione del testo di un progetto di convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico meridionale («convenzione»), che, a norma del suo articolo 36, paragrafo 1, è aperto alla firma per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 1o febbraio 2010. La convenzione è stata firmata a nome dell’Unione il 26 luglio 2010, con riserva della sua conclusione, a norma della decisione 2011/189/UE del Consiglio (4).

(6)

L’obiettivo della convenzione è di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nella zona della convenzione, grazie all’efficace applicazione della stessa.

(7)

Poiché le navi battenti bandiera degli Stati membri dell’Unione sfruttano le risorse alieutiche esistenti nella zona della convenzione, rientra nell’interesse dell’Unione svolgere un ruolo attivo nell’attuazione della convenzione.

(8)

È pertanto opportuno approvare la convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico meridionale («convenzione») è approvata a nome dell’Unione europea.

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a depositare, a nome dell’Unione, lo strumento di approvazione presso il governo della Nuova Zelanda, che funge da depositario della convenzione ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 3, della stessa (5).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

J. FEDAK


(1)  Parere conforme del 13 settembre 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1.

(3)  GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14.

(4)  GU L 81 del 29.3.2011, pag. 1.

(5)  La data di entrata in vigore della convenzione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale dell’Unione europea.



6.3.2012   

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L 67/3


TRADUZIONE

CONVENZIONE

per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico meridionale

LE PARTI CONTRAENTI,

DETERMINATE a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nell’Oceano Pacifico meridionale e a salvaguardare l’ambiente e gli ecosistemi marini che ospitano tali risorse,

RICHIAMANDOSI alle pertinenti norme di diritto internazionale figuranti nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, nell’Accordo ai fini dell’applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 4 dicembre 1995 e dell’Accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 24 novembre 1993, e tenendo conto del Codice di condotta per una pesca responsabile adottato il 31 ottobre 1995 in occasione della ventottesima sessione della conferenza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura,

RICONOSCENDO che, in base al diritto internazionale contenuto nelle pertinenti disposizioni degli accordi summenzionati, gli Stati sono tenuti a cooperare per garantire la conservazione e la gestione delle risorse biologiche nelle zone d’altura e, se del caso, per istituire organizzazioni o accordi regionali o subregionali nel settore della pesca al fine di adottare le misure necessarie per la conservazione di tali risorse,

PRENDENDO ATTO che, in base al diritto internazionale contenuto nelle pertinenti disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, gli Stati costieri hanno acque soggette alla giurisdizione nazionale all’interno delle quali esercitano diritti sovrani ai fini dell’esplorazione, dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse alieutiche e della conservazione delle risorse marine viventi soggette all’impatto delle attività di pesca,

TENENDO PRESENTI le considerazioni economiche e geografiche e le particolari esigenze degli Stati in via di sviluppo, segnatamente di quelli meno avanzati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, territori e possedimenti, nonché delle relative comunità costiere, in relazione alla conservazione, alla gestione e allo sviluppo sostenibile delle risorse alieutiche e alla possibilità di trarre equi benefici da tali risorse,

PRENDENDO ATTO della necessità, per le organizzazioni e gli accordi regionali di gestione della pesca, di effettuare analisi dei risultati al fine di valutare il grado di raggiungimento dei loro obiettivi di conservazione e di gestione,

DETERMINATE a cooperare efficacemente al fine di eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e l’impatto negativo che essa produce sulle risorse alieutiche del pianeta e sugli ecosistemi che le ospitano,

CONSAPEVOLI della necessità di evitare impatti sfavorevoli sull’ambiente marino, preservare la biodiversità, mantenere l’integrità degli ecosistemi marini e ridurre al minimo il rischio di effetti duraturi o irreversibili derivanti dalla pesca,

CONSAPEVOLI che, per essere efficaci, le misure di conservazione e di gestione devono essere basate sulle migliori informazioni scientifiche disponibili e sull’applicazione dell’approccio precauzionale e dell’approccio ecosistemico alla gestione della pesca,

CONVINTE che la conclusione di una convenzione internazionale rappresenti il modo migliore per garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nell’Oceano Pacifico meridionale nonché la protezione degli ecosistemi marini che le ospitano,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

1.   Ai fini della presente Convenzione, si intende per:

a)   «Convenzione del 1982»: la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982;

b)   «Accordo del 1995»: l’Accordo ai fini dell’applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, del 4 dicembre 1995;

c)   «Commissione»: la Commissione dell’Organizzazione regionale di gestione della pesca del Pacifico meridionale istituita dall’articolo 6;

d)   «zona della Convenzione»: la zona alla quale si applica la presente Convenzione in conformità dell’articolo 5;

e)   «Codice di condotta»: il Codice di condotta per una pesca responsabile adottato il 31 ottobre 1995 in occasione della 28a sessione della conferenza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura;

f)   «risorse alieutiche»: i pesci presenti nella zona della Convenzione, compresi molluschi, crostacei e altre risorse marine viventi stabilite dalla Commissione, a esclusione:

g)   «pesca»:

i)

l’azione o il tentativo di ricerca, cattura, prelievo o raccolta di risorse alieutiche;

ii)

l’avvio di qualsiasi altra attività che consenta presumibilmente di localizzare, catturare, prelevare o raccogliere risorse alieutiche per qualsiasi finalità;

iii)

il trasbordo e qualsiasi operazione in mare a sostegno o in preparazione di una delle attività descritte nella presente definizione; e

iv)

l’impiego di qualsiasi imbarcazione, veicolo, aeromobile o aeroscivolante in relazione a una delle attività descritte nella presente definizione;

sono tuttavia escluse le operazioni di emergenza in situazioni che comportano rischi per la salute o la sicurezza dei membri dell’equipaggio o per la sicurezza di un’imbarcazione;

h)   «peschereccio»: qualsiasi imbarcazione adibita o destinata a essere utilizzata per attività di pesca, comprese le navi officina, le navi ausiliarie, le navi da trasporto e qualsiasi altra imbarcazione direttamente impegnata in operazioni di pesca;

i)   «Stato di bandiera»: salvo indicazione contraria,

j)   «pesca INN»: le attività previste al punto 3 del piano d’azione internazionale della FAO per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e altre attività eventualmente decise dalla Commissione;

k)   «soggetti nazionali»: persone fisiche e giuridiche;

l)   «porto»: terminali off-shore e altri impianti per lo sbarco, il trasbordo, la trasformazione, il rifornimento di carburante o l’approvvigionamento;

m)   «organizzazione regionale di integrazione economica»: un’organizzazione regionale di integrazione economica alla quale i relativi Stati membri hanno trasferito la competenza per le materie disciplinate dalla presente Convenzione, inclusa la facoltà di prendere decisioni vincolanti per detti Stati membri su tali materie;

n)   «violazione grave»: qualsiasi violazione specificata all’articolo 21, paragrafo 11, dell’Accordo del 1995, e qualsiasi altra violazione eventualmente stabilita dalla Commissione; e

o)   «trasbordo»: il trasferimento, verso un altro peschereccio in mare o in porto, della totalità o di parte delle risorse alieutiche o dei prodotti da esse derivati presenti a bordo di un peschereccio e ottenuti da attività di pesca praticate nella zona della Convenzione.

2.

a)

L’espressione «Parte contraente» designa ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che abbia accettato di essere vincolato(a) dalla presente Convenzione e per il (la) quale la Convenzione è in vigore.

b)

La presente Convenzione si applica, in quanto compatibile, a qualsiasi entità di cui all’articolo 305, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), della Convenzione del 1982, che divenga parte della presente Convenzione, e, in tale misura, l’espressione «Parte contraente» si riferisce a tale entità.

Articolo 2

Obiettivo

L’obiettivo della presente Convenzione è garantire, attraverso l’applicazione dell’approccio precauzionale e dell’approccio ecosistemico alla gestione della pesca, la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e salvaguardare in questo modo gli ecosistemi marini che le ospitano.

Articolo 3

Principi e strategie in materia di conservazione e di gestione

1.   Ai fini del conseguimento dell’obiettivo della presente Convenzione e dell’adozione delle decisioni a essa pertinenti, le parti contraenti, la Commissione e gli organi ausiliari istituiti dall’articolo 6, paragrafo 2, e dall’articolo 9, paragrafo 1,

a)

applicano, in particolare, i seguenti principi:

i)

la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche devono essere realizzate in modo trasparente, responsabile e non discriminatorio, tenendo conto delle migliori prassi internazionali;

ii)

l’attività di pesca deve essere compatibile con lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche, tenuto conto degli impatti sulle specie non bersaglio e sulle specie associate o dipendenti e dell’obbligo generale di proteggere e preservare l’ambiente marino;

iii)

la pesca eccessiva e l’eccessiva capacità di pesca devono essere evitate o eliminate;

iv)

devono essere raccolti, verificati, comunicati e condivisi, in tempo utile e in modo adeguato, dati esaustivi e accurati sulla pesca, anche per quanto riguarda gli impatti sugli ecosistemi marini che ospitano le risorse alieutiche;

v)

le decisioni devono essere basate sulle migliori informazioni scientifiche disponibili e sui pareri di tutti gli organi ausiliari competenti;

vi)

devono essere promossi la cooperazione e il coordinamento tra le parti contraenti al fine di garantire che le misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione siano compatibili con le misure di conservazione e di gestione applicate per le medesime risorse alieutiche nelle zone soggette a giurisdizione nazionale;

vii)

devono essere protetti gli ecosistemi marini e in particolare gli ecosistemi che, se perturbati, richiedono tempi lunghi di ricostituzione;

viii)

devono essere riconosciuti gli interessi degli Stati in via di sviluppo, segnatamente di quelli meno avanzati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, territori e possedimenti, nonché delle relative comunità costiere;

ix)

deve essere garantito l’effettivo rispetto delle misure di conservazione e di gestione e le sanzioni applicate in caso di mancata osservanza devono essere sufficientemente severe da scoraggiare le violazioni, ovunque esse si verifichino, e in particolare devono privare i trasgressori dei benefici derivanti dalle loro attività illecite;

x)

devono essere ridotti al minimo l’inquinamento e i rifiuti prodotti dai pescherecci, i rigetti, le catture con attrezzi persi o abbandonati e gli impatti su altre specie e sugli ecosistemi marini;

b)

applicano l’approccio precauzionale e l’approccio ecosistemico in conformità del paragrafo 2.

2.

a)

L’approccio precauzionale quale descritto nell’Accordo del 1995 e nel Codice di condotta è generalmente applicato alla conservazione e alla gestione delle risorse alieutiche al fine di tutelare tali risorse e di preservare gli ecosistemi marini che le ospitano; in particolare, le parti contraenti, la Commissione e gli organi ausiliari

i)

usano maggiore prudenza quando le informazioni sono incerte, inattendibili o inadeguate;

ii)

non invocano la mancanza di dati scientifici adeguati come giustificazione per rinviare o non adottare misure di conservazione e di gestione; e

iii)

tengono conto delle migliori prassi internazionali per quanto riguarda l’applicazione dell’approccio precauzionale, compreso l’allegato II dell’Accordo del 1995 e il Codice di condotta.

b)

Un approccio ecosistemico è generalmente applicato alla conservazione e alla gestione delle risorse alieutiche, secondo una prospettiva integrata in cui le decisioni riguardanti la gestione delle risorse alieutiche sono valutate tenendo conto del funzionamento degli ecosistemi marini più ampi che le ospitano, al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile di tali risorse e salvaguardare in questo modo gli ecosistemi marini.

Articolo 4

Compatibilità delle misure di conservazione e di gestione

1.   Le parti contraenti riconoscono la necessità di garantire la compatibilità delle misure di conservazione e di gestione adottate per le risorse alieutiche transzonali presenti nelle zone soggette alla giurisdizione nazionale di uno Stato costiero parte contraente e nelle acque d’altura adiacenti della zona della Convenzione e riconoscono il loro dovere di cooperare a questo fine.

2.   Le misure di conservazione e di gestione stabilite per le acque d’altura e quelle adottate per le zone soggette a giurisdizione nazionale devono essere compatibili al fine di assicurare la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche transzonali nel loro insieme. Nell’elaborare misure di conservazione e di gestione compatibili per le risorse alieutiche transzonali, le parti contraenti:

a)

tengono conto dell’unità biologica e delle altre caratteristiche biologiche delle risorse alieutiche, delle relazioni tra distribuzione delle risorse, attività di pesca su queste esercitate e particolarità geografiche della regione interessata, nonché dell’abbondanza di risorse alieutiche e del relativo grado di sfruttamento nelle zone soggette a giurisdizione nazionale;

b)

tengono conto della rispettiva dipendenza degli Stati costieri e degli Stati che praticano la pesca d’altura dalle risorse alieutiche in questione; e

c)

provvedono affinché tali misure non producano un impatto negativo sull’insieme delle risorse marine viventi nella zona della Convenzione.

3.   Le misure iniziali di conservazione e di gestione della Commissione tengono in debito conto le misure di conservazione e di gestione esistenti adottate da Stati costieri parti contraenti per le zone soggette a giurisdizione nazionale e da parti contraenti per i pescherecci battenti la loro bandiera operanti nelle acque d’altura adiacenti della zona della Convenzione e non compromettono l’efficacia di tali misure.

Articolo 5

Zona di applicazione

1.   Salvo diversa disposizione, la presente Convenzione si applica alle acque dell’Oceano Pacifico al di là delle zone soggette a giurisdizione nazionale in conformità del diritto internazionale:

a)

a est di una linea che si estende in direzione sud lungo il 120° meridiano di longitudine est, dal limite esterno della giurisdizione nazionale dell’Australia al largo della costa meridionale dell’Australia occidentale fino all’intersezione con il 55° parallelo di latitudine sud; quindi prosegue diritta verso est lungo il 55° parallelo di latitudine sud fino all’intersezione con il 150° meridiano di longitudine est; da qui in direzione sud lungo il 150° meridiano di longitudine est fino all’intersezione con il 60° parallelo di latitudine sud;

b)

a nord di una linea che si estende in direzione est lungo il 60° parallelo di latitudine sud, dal 150° meridiano di longitudine est fino all’intersezione con il meridiano 67° 16′ di longitudine ovest;

c)

a ovest di una linea che si estende verso nord lungo il meridiano 67° 16′ di longitudine ovest, dal 60° parallelo di latitudine sud fino all’intersezione con il limite esterno della giurisdizione nazionale del Cile, quindi lungo i limiti esterni delle giurisdizioni nazionali di Cile, Perù, Ecuador e Colombia fino all’intersezione con il 2° parallelo di latitudine nord; e

d)

a sud di una linea che si estende in direzione ovest lungo il 2° parallelo di latitudine nord — escluse le zone soggette alla giurisdizione nazionale dell’Ecuador (Isole Galapagos) — fino all’intersezione con il 150° meridiano di longitudine ovest; prosegue dritta verso nord lungo il 150° meridiano di longitudine ovest fino all’intersezione con il 10° parallelo di latitudine nord, poi in direzione ovest lungo il 10° parallelo di latitudine nord fino all’intersezione con i limiti esterni della giurisdizione nazionale delle Isole Marshall, quindi in direzione sud lungo i limiti esterni delle giurisdizioni nazionali degli Stati e territori del Pacifico, della Nuova Zelanda e dell’Australia, fino a ricongiungersi con il punto di partenza della linea descritta alla precedente lettera a).

2.   La Convenzione si applica inoltre alle acque dell’Oceano Pacifico al di là delle zone soggette a giurisdizione nazionale delimitate dal 10° parallelo di latitudine nord e dal 20° parallelo di latitudine sud e dal 135° meridiano di longitudine est e dal 150° meridiano di longitudine ovest.

3.   Se ai fini della presente Convenzione è necessario determinare la posizione di un punto, di una linea o di una zona sulla superficie terrestre, detta posizione è determinata sulla base del Sistema di Riferimento Internazionale Terrestre gestito dal Servizio internazionale di rotazione della terra, che per la maggior parte delle applicazioni pratiche è equivalente al Sistema Geodetico Mondiale (World Geodetic System 1984 — WGS84).

4.   Nessuna disposizione della presente Convenzione costituisce il riconoscimento delle rivendicazioni o della posizione di qualsivoglia parte contraente della Convenzione in merito alla situazione giuridica e all’estensione delle acque e delle zone rivendicate da tale parte contraente.

Articolo 6

L’organizzazione

1.   Le parti contraenti convengono di istituire, mantenere e consolidare l’Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (di seguito «l’Organizzazione»), che svolgerà le funzioni definite nella presente Convenzione al fine di conseguire l’obiettivo da essa previsto.

2.   L’Organizzazione si compone:

a)

di una Commissione;

b)

di un comitato scientifico;

c)

di un comitato tecnico e di applicazione;

d)

di un comitato di gestione della subregione orientale;

e)

di un comitato di gestione della subregione occidentale;

f)

di un comitato finanziario e amministrativo;

g)

di un segretariato;

e di eventuali altri organi ausiliari che la Commissione potrà all’occorrenza designare in conformità dell’articolo 9, paragrafo 1, per assisterla nel suo lavoro.

3.   L’Organizzazione ha personalità giuridica in conformità del diritto internazionale e, nelle relazioni con altre organizzazioni internazionali e sul territorio delle parti contraenti, gode della capacità giuridica necessaria per lo svolgimento delle sue funzioni e il conseguimento dell’obiettivo della presente Convenzione. Le immunità e i privilegi di cui godono l’Organizzazione e i suoi funzionari sul territorio di una parte contraente formano oggetto di un accordo tra l’Organizzazione e la parte contraente, che comprende in particolare un accordo tra l’Organizzazione e la parte contraente che ospita il segretariato.

4.   Il segretariato dell’Organizzazione ha sede in Nuova Zelanda o in qualsiasi altro luogo stabilito dalla Commissione.

Articolo 7

La Commissione

1.   Ogni parte contraente è membro della Commissione e vi nomina un rappresentante che può essere accompagnato da supplenti, esperti e consulenti.

2.   La Commissione elegge tra le parti contraenti un presidente e un vicepresidente, i quali hanno un mandato di due anni e possono essere rieletti, ma non possono esercitare lo stesso incarico per più di due mandati consecutivi. Il presidente e il vicepresidente non possono essere rappresentanti della stessa parte contraente.

3.   La prima riunione della Commissione si tiene entro i 12 mesi successivi all’entrata in vigore della presente Convenzione. In seguito il presidente della Commissione convoca una riunione annuale, salvo decisione diversa della Commissione, alla data e nel luogo da questa stabiliti. La Commissione tiene ulteriori riunioni nella misura necessaria all’espletamento delle sue funzioni ai sensi della presente Convenzione.

4.   La frequenza, la durata e il calendario delle riunioni della Commissione e dei suoi organi ausiliari sono stabiliti in base al principio dell’efficacia rispetto ai costi.

Articolo 8

Funzioni della Commissione

La Commissione, in conformità dell’obiettivo, dei principi e degli approcci nonché delle disposizioni specifiche della presente Convenzione, esercita le seguenti funzioni:

a)

adotta misure di conservazione e di gestione al fine di conseguire l’obiettivo della presente Convenzione, comprese, se del caso, misure di conservazione e di gestione per determinati stock ittici;

b)

stabilisce la natura e l’entità della partecipazione alla pesca delle risorse alieutiche, compreso, se del caso, per determinati stock ittici;

c)

elabora norme in materia di raccolta, verifica, comunicazione, memorizzazione e divulgazione dei dati;

d)

promuove la realizzazione di ricerche scientifiche volte a migliorare le conoscenze sulle risorse alieutiche e sugli ecosistemi marini nella zona della Convenzione e sulle stesse risorse alieutiche presenti nelle acque adiacenti soggette a giurisdizione nazionale e, in collaborazione con il comitato scientifico, definisce procedure per l’esercizio della pesca di risorse alieutiche a fini scientifici nella zona della Convenzione;

e)

coopera ed effettua scambi di dati con i membri della Commissione e con le organizzazioni competenti, gli Stati costieri, i territori e possedimenti;

f)

promuove la compatibilità delle misure di conservazione e di gestione nella zona della Convenzione, nelle zone adiacenti soggette a giurisdizione nazionale e nelle zone adiacenti d’alto mare;

g)

elabora e istituisce procedure efficaci di monitoraggio, controllo, sorveglianza, conformità e attuazione delle norme, comprese misure commerciali e di mercato non discriminatorie;

h)

elabora sistemi compatibili con il diritto internazionale intesi a valutare il grado di conformità degli Stati di bandiera agli obblighi a essi imposti dalla presente Convenzione e, se del caso, adotta proposte volte a promuovere l’attuazione di tali obblighi;

i)

adotta misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN;

j)

elabora norme riguardanti lo statuto di parte non contraente cooperante nell’ambito della presente Convenzione;

k)

riesamina l’efficacia delle disposizioni della presente Convenzione e delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione ai fini del conseguimento dell’obiettivo della Convenzione stessa;

l)

sorveglia gli affari organizzativi, amministrativi, finanziari e altri affari interni dell’Organizzazione, comprese le relazioni tra gli organismi che la costituiscono;

m)

dirige l’operato degli organi ausiliari della Commissione;

n)

adotta all’unanimità il bilancio dell’Organizzazione, il regolamento finanziario dell’Organizzazione ed eventuali modifiche e il suo regolamento interno, che può comprendere procedure per l’adozione e la registrazione delle decisioni nei periodi che intercorrono tra le riunioni;

o)

adotta e modifica, se del caso, qualsiasi altro regolamento necessario per l’esercizio delle sue funzioni o di quelle dei suoi organi ausiliari; e

p)

esercita qualsiasi altra funzione e adotta qualsiasi altra decisione necessarie per conseguire l’obiettivo della presente Convenzione.

Articolo 9

Organi ausiliari

1.   Oltre al comitato scientifico, al comitato tecnico e di applicazione, al comitato di gestione della subregione orientale, al comitato di gestione della subregione occidentale e al comitato finanziario e amministrativo, la Commissione può istituire altri organi ausiliari in funzione delle necessità. Tali organi ausiliari possono essere istituiti su base permanente o temporanea tenendo conto delle implicazioni in termini di costi.

2.   Quando istituisce tali organi ausiliari, la Commissione definisce metodi di lavoro e termini di riferimento specifici; questi ultimi devono essere in ogni caso compatibili con l’obiettivo della presente Convenzione e con i principi e gli approcci da essa stabiliti in materia di conservazione e di gestione, con la Convenzione del 1982 e con l’Accordo del 1995. Tali termini di riferimento e metodi di lavoro possono essere periodicamente riesaminati e, se del caso, modificati dalla Commissione.

3.   Tutti gli organi ausiliari riferiscono, forniscono consulenza e presentano raccomandazioni alla Commissione e contribuiscono alla realizzazione di valutazioni periodiche dell’efficacia delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione.

4.   Nell’espletamento delle loro funzioni tutti gli organi ausiliari tengono conto delle pertinenti attività svolte da altri organi ausiliari istituiti dalla Commissione e, se del caso, da altre organizzazioni di gestione della pesca, nonché dell’operato di altri organismi tecnici e scientifici competenti.

5.   Gli organi ausiliari possono istituire gruppi di lavoro. Possono altresì richiedere consulenze esterne in funzione delle necessità, conformemente agli orientamenti generali o specifici forniti dalla Commissione.

6.   Tutti gli organi ausiliari operano in conformità del regolamento interno della Commissione, salvo diversa decisione della medesima.

Articolo 10

Comitato scientifico

1.   Ogni membro della Commissione designa un rappresentante nel comitato scientifico, che può essere accompagnato da supplenti e consulenti.

2.   Il comitato scientifico esercita le seguenti funzioni:

a)

pianifica, elabora e riesamina le valutazioni scientifiche dello stato delle risorse alieutiche nonché, in cooperazione con lo Stato o gli Stati costieri interessati che sono parti contraenti, delle risorse alieutiche transzonali presenti nella zona della Convenzione e nelle zone soggette a giurisdizione nazionale;

b)

presenta alla Commissione e ai suoi organi ausiliari pareri e raccomandazioni basati su tali valutazioni, nonché, se del caso:

i)

parametri di riferimento, compresi parametri di riferimento precauzionali quali descritti nell’allegato II dell’Accordo del 1995;

ii)

strategie o piani di gestione delle risorse alieutiche basati sui parametri di riferimento; e

iii)

analisi delle alternative esistenti in materia di conservazione e di gestione, quali la fissazione del totale ammissibile di cattura o dello sforzo di pesca totale ammissibile a diversi livelli; tali analisi valutano il grado di raggiungimento dell’obiettivo o degli obiettivi previsti dalle strategie o dai piani di gestione adottati o in fase di studio da parte della Commissione;

c)

presenta alla Commissione e ai suoi organi ausiliari pareri e raccomandazioni riguardanti l’impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini nella zona della Convenzione, e segnatamente pareri e raccomandazioni riguardanti l’identificazione e la distribuzione degli ecosistemi marini vulnerabili, gli impatti probabili della pesca su tali ecosistemi e le misure intese a evitare impatti negativi significativi sui medesimi;

d)

incoraggia e promuove la cooperazione nel settore della ricerca scientifica al fine di migliorare le conoscenze sullo stato delle risorse alieutiche e degli ecosistemi marini nella zona della Convenzione, con particolare riguardo alle risorse alieutiche transzonali presenti nella zona della Convenzione e nelle zone soggette a giurisdizione nazionale; e

e)

presenta alla Commissione e ai suoi organi ausiliari eventuali altri pareri scientifici che ritiene pertinenti o che possono essere richiesti dalla Commissione.

3.   Il regolamento interno della Commissione dispone che, nei casi in cui il comitato scientifico non è in grado di formulare un parere unanime, la relazione del comitato deve illustrare il punto di vista di ciascuno dei suoi membri. Le relazioni del comitato scientifico devono essere rese accessibili al pubblico.

4.   La Commissione, tenendo conto delle raccomandazioni del comitato scientifico, può avvalersi dei servizi di esperti scientifici per ottenere informazioni e pareri sulle risorse alieutiche e sugli ecosistemi marini presenti nella zona della Convenzione e su questioni che possono avere attinenza con le misure di conservazione e di gestione che la Commissione è chiamata a esaminare.

5.   La Commissione adotta opportune disposizioni volte a garantire che i rapporti, i pareri e le raccomandazioni del comitato scientifico siano regolarmente sottoposti a revisione indipendente tra pari.

Articolo 11

Comitato tecnico e di applicazione

1.   Ogni membro della Commissione designa un rappresentante nel comitato tecnico e di applicazione, che può essere accompagnato da supplenti e consulenti.

2.   Il comitato tecnico e di applicazione esercita le seguenti funzioni:

a)

sorveglia ed esamina l’attuazione e il rispetto delle misure di conservazione e di gestione adottate nell’ambito della presente Convenzione e presenta pareri e raccomandazioni alla Commissione;

b)

fornisce altre informazioni, pareri tecnici e raccomandazioni che ritiene pertinenti o che la Commissione può richiedere in relazione all’attuazione e al rispetto delle disposizioni della presente Convenzione e delle misure di conservazione e di gestione adottate o in fase di studio da parte della Commissione; e

c)

esamina l’attuazione delle misure di cooperazione adottate dalla Commissione in materia di monitoraggio, controllo, sorveglianza e attuazione delle norme e presenta pareri e raccomandazioni alla Commissione.

Articolo 12

Comitati di gestione delle subregioni orientale e occidentale

1.   I comitati di gestione delle subregioni orientale e occidentale, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, elaborano e presentano raccomandazioni alla Commissione sulle misure di conservazione e di gestione in conformità dell’articolo 20 e sulla partecipazione alla pesca di risorse alieutiche in conformità dell’articolo 21 per le parti della zona della Convenzione descritte nell’allegato I. Tali raccomandazioni sono compatibili con le misure di applicazione generale adottate dalla Commissione e sono subordinate al consenso dello Stato o degli Stati costieri interessati che sono parti contraenti per le questioni per le quali tale consenso è richiesto ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, e dell’articolo 21, paragrafo 2. Ove del caso, i comitati si adoperano per coordinare le rispettive raccomandazioni.

2.   La Commissione può, all’unanimità, modificare in qualsiasi momento l’allegato I al fine di adeguare le coordinate geografiche ivi contenute. La modifica prende effetto a decorrere dalla data della sua adozione, o in qualsiasi altra data specificata nella modifica stessa.

3.   La Commissione può decidere di affidare a uno dei comitati di gestione subregionali la responsabilità primaria di elaborare e presentare raccomandazioni alla Commissione in conformità del presente articolo per una specifica risorsa alieutica, anche nel caso in cui l’area di distribuzione di tale risorsa vada al di là della parte della zona della Convenzione per cui tale comitato è competente in conformità dell’allegato I.

4.   Ciascun comitato elabora le proprie raccomandazioni sulla base dei pareri e delle raccomandazioni del comitato scientifico.

5.

a)

I membri della Commissione il cui territorio è adiacente alla parte della zona della Convenzione per la quale il comitato è competente in conformità del presente articolo o i cui pescherecci:

i)

pescano attualmente in tale zona; oppure

ii)

hanno pescato in tale zona nel corso degli ultimi due anni; oppure

iii)

pescano una risorsa alieutica assegnata a tale comitato ai sensi del paragrafo 3, ivi compreso in zone soggette a giurisdizione nazionale adiacenti alla zona della Convenzione

sono membri di tale comitato.

b)

Qualsiasi membro della Commissione che non appartenga a un comitato in conformità della lettera a) e che notifichi al segretariato l’intenzione di praticare attività di pesca, entro due anni dalla notifica, nella parte della zona della Convenzione per la quale il comitato è competente in conformità del presente articolo, diventa membro di tale comitato. Se il membro della Commissione che effettua la notifica non pratica attività di pesca nella suddetta parte della zona della Convenzione entro due anni dalla notifica, esso cessa di essere membro di tale comitato.

c)

Qualsiasi membro della Commissione che non appartenga a un comitato in conformità delle lettere a) o b) può designare un rappresentante che partecipi ai lavori del comitato.

d)

Ai fini del presente paragrafo, la «pesca» comprende unicamente le attività descritte all’articolo 1, paragrafo 1, lettera g), punti i) e ii).

6.   I comitati di gestione delle subregioni orientale e occidentale si adoperano per adottare le loro raccomandazioni alla Commissione all’unanimità. Esauriti tutti gli sforzi per pervenire a una decisione unanime, le raccomandazioni sono adottate con la maggioranza di due terzi dei membri del comitato di gestione subregionale competente. Le relazioni alla Commissione possono riportare le opinioni maggioritarie e minoritarie.

7.   Le raccomandazioni formulate in conformità del presente articolo costituiscono la base delle misure di conservazione e di gestione e delle decisioni contemplate, rispettivamente, all’articolo 20 e all’articolo 21, che sono adottate dalla Commissione.

8.   Le spese straordinarie connesse alle attività dei comitati di gestione subregionali sono a carico dei membri del comitato in questione.

Articolo 13

Comitato finanziario e amministrativo

1.   Ciascun membro della Commissione ha la facoltà di designare un rappresentante nel comitato finanziario e amministrativo, che può essere accompagnato da supplenti e consulenti.

2.   Il comitato finanziario e amministrativo presta consulenza alla Commissione sul bilancio, sulla data e sul luogo delle riunioni della Commissione, sulle pubblicazioni della Commissione, su questioni riguardanti il segretario esecutivo e il personale del segretariato e su altre questioni finanziarie e amministrative che possono essergli sottoposte dalla Commissione.

Articolo 14

Segretariato

1.   Il segretariato svolge le funzioni a esso delegate dalla Commissione.

2.   Il responsabile amministrativo del segretariato è il segretario esecutivo, che è nominato con l’accordo delle parti contraenti secondo le modalità da queste stabilite.

3.   Il personale del segretariato è nominato dal segretario esecutivo in conformità dello statuto del personale adottato dalla Commissione.

4.   Il segretario esecutivo assicura l’efficace funzionamento del segretariato.

5.   Il segretariato istituito nell’ambito della presente Convenzione deve rispondere a criteri di efficienza ed efficacia economica. Nell’istituire e gestire il segretariato si terrà conto, ove del caso, della capacità di altre istituzioni regionali esistenti di svolgere determinate funzioni tecniche di segretariato e in particolare della disponibilità di servizi nell’ambito di accordi contrattuali.

Articolo 15

Bilancio

1.   Nella sua prima riunione, la Commissione adotta un bilancio destinato a finanziare la Commissione e i suoi organi ausiliari e adotta il regolamento finanziario. Tutte le decisioni riguardanti il bilancio e il regolamento finanziario, comprese le decisioni riguardanti i contributi dei membri della Commissione e la formula di calcolo di tali contributi, sono adottate all’unanimità.

2.   Ciascun membro della Commissione contribuisce al bilancio. L’ammontare del contributo annuo di ciascun membro della Commissione è composto da una quota variabile, calcolata sulla base delle catture totali delle risorse alieutiche da esso effettuate, specificate dalla Commissione, e da una quota di base; tale ammontare tiene conto dello status economico di ciascun membro della Commissione. Per i membri della Commissione le cui uniche catture nella zona della Convenzione sono quelle praticate nei rispettivi territori adiacenti alla zona della Convenzione, lo status economico è quello del territorio considerato. La Commissione adotta e può modificare una formula per il calcolo di tali contributi, che figura nel regolamento finanziario della Commissione.

3.   La Commissione può chiedere e accettare contributi finanziari e altre forme di aiuto da organizzazioni, individui e altre fonti per finalità connesse all’espletamento delle sue funzioni.

4.   Almeno 60 giorni prima della riunione del comitato finanziario e amministrativo in cui il comitato adotterà le proprie raccomandazioni alla Commissione, il segretario esecutivo presenta a ciascun membro della Commissione un progetto di bilancio annuale per i due esercizi finanziari successivi, corredato di una tabella riepilogativa dei contributi. Nell’elaborare il progetto di bilancio il segretariato tiene debitamente conto della necessità di soddisfare criteri di efficienza ed efficacia economica e degli orientamenti forniti dalla Commissione riguardo alle riunioni degli organi ausiliari che possono essere necessarie nel corso dell’esercizio finanziario. In occasione di ogni riunione annuale, la Commissione approva il bilancio per l’esercizio finanziario successivo.

5.   Se la Commissione non perviene a una decisione sul bilancio, i contributi ai costi amministrativi della medesima sono calcolati in base al bilancio dell’esercizio precedente, in modo da far fronte alle spese amministrative dell’esercizio successivo fino a quando non sia possibile adottare il nuovo bilancio all’unanimità.

6.   A seguito della riunione annuale della Commissione, il segretario esecutivo notifica a ciascun membro della Commissione il contributo da esso dovuto, calcolato in base alla formula adottata dalla Commissione in conformità del paragrafo 2; ciascun membro della Commissione versa il proprio contributo all’Organizzazione quanto prima possibile dopo la notifica.

7.   I contributi sono esigibili nella valuta del paese in cui ha sede il segretariato dell’Organizzazione, salvo diversa autorizzazione della Commissione.

8.   Una parte contraente che aderisca alla presente Convenzione nel corso di un esercizio finanziario versa, per l’esercizio in questione, una quota del contributo calcolata in conformità delle disposizioni del presente articolo e proporzionale al numero di mesi interi rimanenti per l’esercizio in questione a partire dalla data in cui la Convenzione entra in vigore per detta parte.

9.   Salvo diversa decisione della Commissione, un membro della Commissione che registri, per il pagamento dei suoi contributi all’Organizzazione, un ritardo superiore a due anni, non partecipa al processo decisionale della Commissione fino al momento in cui avrà versato tutti i contributi dovuti alla Commissione.

10.   Le attività finanziarie dell’Organizzazione sono condotte in conformità del regolamento finanziario adottato dalla Commissione e sono sottoposte a un controllo annuale effettuato da revisori indipendenti nominati dalla Commissione.

Articolo 16

Processo decisionale

1.   In linea di principio le decisioni della Commissione sono adottate all’unanimità. Ai fini del presente articolo si intende per «unanimità» l’assenza di obiezioni formali al momento dell’adozione della decisione.

2.   Salvo qualora la presente Convenzione preveda espressamente che una decisione debba essere adottata all’unanimità, se il presidente ritiene che siano stati esauriti tutti gli sforzi per pervenire a una decisione unanime:

a)

le decisioni della Commissione relative a questioni procedurali sono adottate a maggioranza dei suoi membri votanti in senso favorevole o contrario; e

b)

le decisioni riguardTanti questioni di fondo sono adottate a maggioranza di tre quarti dei membri della Commissione votanti in senso favorevole o contrario.

3.   In caso di dubbio sulla natura di una questione, questa sarà considerata come una questione di fondo.

Articolo 17

Attuazione delle decisioni della Commissione

1.   Le decisioni adottate dalla Commissione su questioni di fondo diventano vincolanti per i membri della Commissione secondo le seguenti modalità:

a)

il segretario esecutivo trasmette senza indugio ogni decisione a tutti i membri della Commissione; e

b)

fatto salvo il paragrafo 2, la decisione diventa vincolante per tutti i membri della Commissione trascorsi 90 giorni dalla data di trasmissione specificata nella notifica ai sensi della lettera a) («data di notifica»).

2.

a)

Qualsiasi membro della Commissione può presentare al segretario esecutivo un’obiezione a una decisione entro 60 giorni dalla data di notifica («periodo di obiezione»). In tal caso la decisione non diventa vincolante per tale membro della Commissione per quanto attiene all’ambito dell’obiezione, se non secondo quanto disposto al paragrafo 3 e all’allegato II.

b)

Un membro della Commissione che presenti un’obiezione deve contestualmente:

i)

precisare in modo circostanziato i motivi dell’obiezione;

ii)

adottare misure alternative aventi un effetto equivalente a quello della decisione contestata e la medesima data di applicazione; e

iii)

comunicare al segretario esecutivo le modalità di tali misure alternative.

c)

Un’obiezione è fondata su motivi ammissibili solo se la decisione, per la forma o il contenuto, costituisce una discriminazione ingiustificata nei confronti del membro della Commissione, oppure è in contrasto con le disposizioni della presente Convenzione o di altre norme pertinenti di diritto internazionale contenute nella Convenzione del 1982 o nell’Accordo del 1995.

3.   Un membro della Commissione che abbia presentato un’obiezione a una decisione può ritirarla in qualsiasi momento. In tal caso la decisione diventa vincolante per tale membro in conformità del paragrafo 1, lettera b), oppure alla data in cui l’obiezione è ritirata, se tale data è successiva.

4.   Il segretario esecutivo notifica senza indugio a tutti i membri della Commissione:

a)

il ricevimento e il ritiro di ogni obiezione; e

b)

i motivi dell’obiezione e le misure alternative adottate, o di cui è proposta l’adozione, ai sensi del paragrafo 2.

5.

a)

Se un membro della Commissione presenta un’obiezione ai sensi del paragrafo 2, un comitato di revisione è istituito entro 30 giorni dal termine del periodo di obiezione. Il comitato di revisione è istituito in conformità delle procedure descritte nell’allegato II.

b)

Il segretario esecutivo notifica senza indugio a tutti i membri della Commissione la costituzione del comitato di revisione.

c)

Se due o più membri della Commissione presentano obiezioni fondate sugli stessi motivi, tali obiezioni sono esaminate dal medesimo comitato di revisione, la cui composizione è conforme a quanto specificato nell’allegato II, paragrafo 2.

d)

Se due o più membri della Commissione presentano obiezioni fondate su motivi diversi, tali obiezioni, previo consenso dei membri della Commissione, possono essere esaminate dal medesimo comitato di revisione, la cui composizione è conforme a quanto specificato nell’allegato II, paragrafo 2. In mancanza di tale consenso, le obiezioni basate su motivi diversi sono esaminate da comitati di revisione distinti.

e)

Entro 45 giorni dalla sua costituzione, il comitato di revisione trasmette al segretario esecutivo le sue conclusioni e raccomandazioni volte a stabilire se i motivi dell’obiezione presentata dal membro o dai membri della Commissione sono giustificati e se le misure alternative adottate hanno un effetto equivalente alla decisione nei confronti della quale è stata presentata l’obiezione.

f)

Il segretario esecutivo notifica senza indugio a tutti i membri della Commissione le conclusioni e le raccomandazioni del comitato di revisione. Le conclusioni e le raccomandazioni del comitato di revisione sono trattate e producono effetti secondo quanto indicato nell’allegato II.

6.   Nessuna disposizione del presente articolo limita i diritti di un membro della Commissione di sottoporre in qualsiasi momento ad arbitrato vincolante una controversia riguardante l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, in conformità delle disposizioni della presente Convenzione in materia di risoluzione delle controversie.

Articolo 18

Trasparenza

1.   La Commissione promuove la trasparenza del processo decisionale e delle altre attività effettuate nell’ambito della presente Convenzione.

2.   Tutte le riunioni della Commissione e dei suoi organi ausiliari sono aperte a tutti i partecipanti e gli osservatori registrati in conformità del paragrafo 4, salvo decisione diversa della Commissione.

3.   La Commissione pubblica le proprie relazioni e le misure di conservazione e di gestione che sono state adottate e tiene un registro di tutte le relazioni e le misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona della Convenzione.

La Commissione promuove la trasparenza nell’attuazione della presente Convenzione attraverso la pubblica divulgazione di informazioni non sensibili sotto il profilo commerciale e, se del caso, agevolando le consultazioni e la partecipazione di organizzazioni non governative, rappresentanti del settore della pesca, in particolare della flotta peschereccia, e altri organismi e soggetti interessati.

4.   Ai rappresentanti di parti non contraenti, organizzazioni intergovernative e non governative, comprese organizzazioni ambientaliste e del settore alieutico interessate alle materie trattate dalla Commissione, è offerta la possibilità di partecipare alle riunioni della Commissione e dei suoi organi ausiliari in qualità di osservatori o in altra qualità, secondo il caso. Il regolamento interno della Commissione prevede tale partecipazione e non è indebitamente restrittivo a tale riguardo. Il regolamento interno prevede inoltre che i suddetti rappresentanti abbiano accesso in tempo utile a tutte le informazioni pertinenti.

Articolo 19

Riconoscimento delle esigenze specifiche degli Stati in via di sviluppo

1.   La Commissione riconosce pienamente le esigenze specifiche degli Stati in via di sviluppo della regione che sono parti contraenti, segnatamente di quelli meno avanzati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, territori e possedimenti della regione, per quanto riguarda la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche nella zona della Convenzione e lo sfruttamento sostenibile di tali risorse.

2.   Nell’adempiere all’obbligo di cooperare all’adozione di misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche oggetto della presente Convenzione, i membri della Commissione tengono conto delle esigenze specifiche degli Stati in via di sviluppo della regione che sono parti contraenti, segnatamente di quelli meno avanzati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, territori e possedimenti della regione, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a)

la vulnerabilità degli Stati in via di sviluppo, territori e possedimenti che dipendono dallo sfruttamento delle risorse marine viventi, anche per soddisfare i bisogni alimentari delle loro popolazioni o di parte di esse;

b)

la necessità di evitare impatti negativi e di assicurare l’accesso alla pesca ai pescatori che praticano la pesca di sussistenza, su piccola scala o artigianale e alle donne occupate nel settore alieutico, nonché alle popolazioni indigene degli Stati in via di sviluppo che sono parti contraenti, dei territori e possedimenti; e

c)

la necessità di assicurare che le misure adottate non abbiano l’effetto di trasferire, direttamente o indirettamente, sugli Stati in via di sviluppo che sono parti contraenti, sui territori e possedimenti, un onere sproporzionato dell’azione di conservazione.

3.   I membri della Commissione cooperano, direttamente o tramite la Commissione e altre organizzazioni regionali o subregionali, al fine di:

a)

potenziare le capacità degli Stati in via di sviluppo della regione che sono parti contraenti, segnatamente di quelli meno avanzati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, territori e possedimenti della regione, di conservare e gestire le risorse alieutiche e di sviluppare una propria attività di pesca di tali risorse;

b)

assistere gli Stati in via di sviluppo della regione che sono parti contraenti, in particolare quelli meno avanzati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, territori e possedimenti della regione, per metterli in grado di partecipare alla pesca delle risorse alieutiche, agevolando, tra l’altro, l’accesso a tali risorse in conformità degli articoli 3 e 21; e

c)

agevolare la partecipazione degli Stati in via di sviluppo della regione che sono parti contraenti, segnatamente di quelli meno avanzati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, territori e possedimenti della regione, ai lavori della Commissione e dei suoi organi ausiliari.

4.   La cooperazione ai fini enunciati nel presente articolo può comprendere la prestazione di assistenza finanziaria, assistenza per lo sviluppo delle risorse umane, assistenza tecnica nonché il trasferimento di tecnologia, anche mediante accordi di joint venture e servizi di consulenza. Tale assistenza verte in particolare sui seguenti aspetti:

a)

migliore conservazione e gestione delle risorse alieutiche attraverso la raccolta, la comunicazione, la verifica, lo scambio e l’analisi di dati sulla pesca e informazioni collegate;

b)

valutazione degli stock e ricerca scientifica; e

c)

monitoraggio, controllo, sorveglianza, rispetto e attuazione delle norme, compresi la formazione e il potenziamento delle risorse umane a livello locale, la messa a punto e il finanziamento di programmi di osservazione regionali e nazionali e l’accesso alle tecnologie e alle attrezzature.

5.   La Commissione istituisce un fondo destinato ad agevolare l’effettiva partecipazione degli Stati in via di sviluppo della regione che sono parti contraenti, segnatamente di quelli meno avanzati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo nonché, se del caso, dei territori e possedimenti della regione, ai lavori della Commissione e dei suoi organi ausiliari. Il regolamento finanziario della Commissione comprende gli orientamenti che disciplinano l’amministrazione del fondo e i criteri di ammissibilità all’aiuto.

Articolo 20

Misure di conservazione e di gestione

1.   Le misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione comprendono misure intese a:

a)

garantire la sostenibilità a lungo termine delle risorse alieutiche e promuovere l’obiettivo dell’utilizzo responsabile di tali risorse;

b)

prevenire o eliminare la pesca eccessiva e l’eccessiva capacità di pesca ed evitare che lo sforzo di pesca raggiunga livelli incompatibili con lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche;

c)

mantenere o ricostituire le popolazioni delle specie non bersaglio e delle specie associate o dipendenti a livelli superiori a quelli in cui la riproduzione di tali specie potrebbe risultare gravemente minacciata; e

d)

proteggere dagli impatti della pesca gli habitat e gli ecosistemi marini che ospitano risorse alieutiche, specie non bersaglio e specie associate o dipendenti, comprese misure volte a evitare impatti negativi significativi sugli ecosistemi marini vulnerabili e misure precauzionali qualora non sia possibile stabilire in modo sufficientemente attendibile la presenza di ecosistemi marini vulnerabili o il rischio, par tali ecosistemi, di impatti negativi significativi derivanti dalla pesca.

2.   Le misure specifiche di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione comprendono, se del caso, la determinazione dei seguenti elementi:

a)

parametri di riferimento, compresi i parametri di riferimento precauzionali descritti nell’allegato II dell’Accordo del 1995;

b)

azioni da adottare in caso di avvicinamento ai parametri di riferimento o di superamento di tali parametri;

c)

natura ed entità delle attività di pesca esercitate su ciascuna risorsa alieutica, compresa la fissazione di un totale ammissibile di cattura o di uno sforzo di pesca totale ammissibile;

d)

zone generali e specifiche in cui sono autorizzate o vietate le attività di pesca;

e)

periodi in cui sono autorizzate o vietate le attività di pesca;

f)

limiti di taglia applicabili alle catture che possono essere conservate a bordo; e

g)

tipi di attrezzi da pesca, tecnologie e pratiche di pesca che possono essere utilizzati.

3.   Ai fini della determinazione del totale ammissibile di cattura o dello sforzo di pesca totale ammissibile di una risorsa alieutica ai sensi del paragrafo 2, lettera c), la Commissione tiene conto dei seguenti fattori:

a)

lo stato e lo stadio di sviluppo della risorsa alieutica;

b)

i modelli di pesca della risorsa alieutica;

c)

se del caso, le catture della stessa risorsa alieutica in zone soggette a giurisdizione nazionale;

d)

una tolleranza per i rigetti ed eventuali altre forme di mortalità accidentale;

e)

le catture di specie non bersaglio, associate o dipendenti e gli impatti sugli ecosistemi marini che ospitano le risorse alieutiche;

f)

pertinenti fattori ecologici e biologici che limitano la natura delle risorse alieutiche che possono essere raccolte;

g)

altri fattori ambientali pertinenti, comprese le interazioni trofiche che possono esercitare un effetto sulle risorse alieutiche e sulle specie non bersaglio, associate o dipendenti; e

h)

se del caso, pertinenti misure di conservazione e di gestione adottate da altre organizzazioni intergovernative.

La Commissione riesamina periodicamente il totale ammissibile di cattura e lo sforzo di pesca totale ammissibile stabilito per ciascuna risorsa alieutica.

4.

a)

Per le risorse alieutiche transzonali presenti nella zona della Convenzione e in zone soggette alla giurisdizione nazionale di uno Stato o di Stati costieri parti contraenti:

i)

la Commissione stabilisce un totale ammissibile di cattura o uno sforzo di pesca totale ammissibile e altre misure di conservazione e di gestione, secondo il caso, per la zona della Convenzione. La Commissione e lo Stato o gli Stati costieri interessati che sono parti contraenti cooperano al fine di coordinare le rispettive misure di conservazione e di gestione in conformità dell’articolo 4 della presente Convenzione;

ii)

con l’espresso consenso dello Stato o degli Stati costieri interessati che sono parti contraenti, la Commissione può ove opportuno stabilire, in conformità dell’allegato III della presente Convenzione, un totale ammissibile di cattura o uno sforzo di pesca totale ammissibile applicabile in tutta l’area di distribuzione della risorsa alieutica; e

iii)

nel caso in cui uno o più Stati costieri parti contraenti non consentano alla fissazione di un totale ammissibile di cattura o di uno sforzo di pesca totale ammissibile applicabile in tutta l’area di distribuzione della risorsa alieutica, la Commissione può stabilire, ove opportuno, un totale ammissibile di cattura o uno sforzo di pesca totale ammissibile applicabile nelle zone soggette alla giurisdizione nazionale dello Stato o degli Stati parti contraenti consenzienti e nella zona della Convenzione. L’allegato III si applica, per quanto di ragione, alla fissazione, da parte della Commissione, del suddetto totale ammissibile di cattura o sforzo di pesca totale ammissibile.

b)

Nei casi contemplati alla lettera a), punti ii) e iii), possono essere adottate altre misure di conservazione e di gestione volte a garantire la conservazione e la gestione sostenibile della risorsa alieutica in tutta l’area di distribuzione. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni del presente paragrafo, tali misure possono essere adottate, nel rispetto dei principi di compatibilità enunciati all’articolo 4, rispettivamente: dalla Commissione per le acque d’altura; dallo Stato o dagli Stati costieri interessati che sono parti contraenti per le acque soggette a giurisdizione nazionale; dalla Commissione, con il consenso dello Stato o degli Stati costieri interessati che sono parti contraenti, per le misure applicabili in tutta l’area di distribuzione della risorsa alieutica.

c)

Le misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione in conformità della lettera a), punti ii) e iii), e della lettera b), compresa la fissazione di un totale ammissibile di cattura o di uno sforzo di pesca totale ammissibile, non pregiudicano né limitano i diritti sovrani degli Stati costieri ai fini dell’esplorazione, dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse marine viventi nelle zone soggette a giurisdizione nazionale in conformità del diritto internazionale contenuto nelle pertinenti disposizioni della Convenzione del 1982 e dell’Accordo del 1995, né modificano in alcun modo la zona di applicazione della presente Convenzione definita all’articolo 5.

5.

a)

Se necessario, la Commissione adotta misure d’emergenza in conformità dell’articolo 16, anche nei periodi che intercorrono tra le riunioni, qualora l’attività di pesca rappresenti una grave minaccia alla sostenibilità delle risorse alieutiche o degli ecosistemi marini che le ospitano, o un fenomeno naturale o una calamità di origine umana produca o rischi di produrre un impatto negativo significativo sullo stato delle risorse alieutiche, al fine di garantire che la pesca non aggravi ulteriormente tale minaccia o impatto negativo.

b)

Le misure di emergenza sono fondate sui migliori dati scientifici disponibili. Esse hanno carattere temporaneo e la decisione di applicarle deve essere riesaminata in occasione della riunione della Commissione successiva alla loro adozione. Le misure diventano vincolanti per i membri della Commissione in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1. Le misure di emergenza non sono passibili di obiezione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, ma possono formare oggetto di procedure di risoluzione delle controversie nell’ambito della presente Convenzione.

6.   Le misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione sono progressivamente elaborate e integrate in strategie o piani di gestione che definiscano gli obiettivi di gestione di ogni risorsa alieutica, i parametri di riferimento per la valutazione del grado di conseguimento di tali obiettivi, gli indicatori da utilizzare in relazione a tali parametri di riferimento e le misure da adottare quando gli indicatori raggiungono determinati livelli.

Articolo 21

Partecipazione alla pesca di risorse alieutiche

1.   Quando decide in merito alla partecipazione alla pesca di una determinata risorsa alieutica, con particolare riguardo all’assegnazione del totale ammissibile di cattura o dello sforzo di pesca totale ammissibile, la Commissione tiene conto dello stato della risorsa alieutica e del livello esistente dello sforzo di pesca esercitato su tale risorsa, nonché, nell’opportuna misura, dei criteri di seguito enunciati:

a)

le catture storiche nonché i modelli e le pratiche di pesca passati e attuali nella zona della Convenzione;

b)

il rispetto delle misure di conservazione e di gestione nell’ambito della presente Convenzione;

c)

provata capacità e volontà di esercitare un controllo efficace dei pescherecci da parte dello Stato di bandiera;

d)

il contributo alla conservazione e alla gestione delle risorse alieutiche, in particolare grazie alla presentazione di dati accurati e a un’azione efficace di monitoraggio, controllo, sorveglianza e attuazione delle norme;

e)

le aspirazioni e gli interessi degli Stati in via di sviluppo, e segnatamente dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, territori e possedimenti della regione, riguardo allo sviluppo della pesca;

f)

gli interessi degli Stati costieri, e segnatamente degli Stati costieri in via di sviluppo, territori e possedimenti, per una risorsa alieutica transzonale presente in zone soggette alla giurisdizione nazionale di tali Stati, territori e possedimenti e nella zona della Convenzione;

g)

le necessità degli Stati costieri, territori e possedimenti le cui economie dipendono principalmente dallo sfruttamento e dalla pesca di una risorsa alieutica transzonale presente in zone soggette alla giurisdizione nazionale di tali Stati, territori e possedimenti e nella zona della Convenzione;

h)

la proporzione delle catture che un membro della Commissione destina al consumo interno e l’importanza di tali catture per la sua sicurezza alimentare;

i)

il contributo allo sviluppo responsabile di attività di pesca nuove o sperimentali in conformità dell’articolo 22; e

j)

il contributo alla realizzazione di ricerche scientifiche sulle risorse alieutiche e alla divulgazione dei risultati di tali ricerche.

2.   Quando la Commissione stabilisce il totale ammissibile di cattura o lo sforzo di pesca totale ammissibile per una risorsa alieutica in conformità dell’articolo 20, paragrafo 4, lettera a), punti ii) o iii), può, con l’espresso consenso dello Stato o degli Stati costieri interessati che sono parti contraenti, ugualmente adottare decisioni riguardanti la partecipazioni alla pesca di tale risorsa in tutta l’area di distribuzione interessata.

3.   Ai fini delle decisioni di cui al paragrafo 2, la Commissione tiene conto delle catture storiche nonché dei modelli e delle pratiche di pesca passati e attuali in tutta l’area di distribuzione interessata della risorsa alieutica di cui trattasi, nonché dei criteri elencati al paragrafo 1, lettere da b) a j).

4.   In mancanza del consenso dello Stato o degli Stati costieri interessati che sono parti contraenti ai sensi del paragrafo 2:

a)

la Commissione decide, in conformità del paragrafo 1, in merito all’assegnazione della quota del totale ammissibile di cattura o dello sforzo di pesca totale ammissibile ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, lettera a), punto i), che può essere prelevata nella zona della Convenzione; e

b)

la Commissione e lo Stato o gli Stati costieri interessati che sono parti contraenti cooperano in conformità dell’articolo 4.

5.   Quando adotta decisioni ai sensi del presente articolo, la Commissione può inoltre tener conto, se del caso, dei risultati conseguiti nell’ambito di altri regimi internazionali di gestione della pesca.

6.   La Commissione riesamina, se del caso, le decisioni riguardanti la partecipazione alla pesca di determinate risorse alieutiche, e segnatamente l’assegnazione del totale ammissibile di cattura o dello sforzo di pesca totale ammissibile, tenendo conto delle disposizioni del presente articolo e degli interessi di nuove parti contraenti.

Articolo 22

Attività di pesca nuove o sperimentali

1.   Una risorsa alieutica che per almeno dieci anni non sia stata oggetto di attività di pesca o non sia stata oggetto di attività di pesca esercitate con un determinato tipo di attrezzo o una determinata tecnica può essere sfruttata o formare oggetto di attività di pesca esercitate con tale tipo di attrezzo o con tale tecnica soltanto previa adozione, da parte della Commissione, di misure precauzionali di conservazione e di gestione applicabili a tale risorsa e, se del caso, alle specie non bersaglio e alle specie associate o dipendenti, nonché di adeguate misure intese a proteggere l’ecosistema marino di cui trattasi dagli impatti negativi delle attività di pesca.

2.   Tali misure precauzionali di conservazione e di gestione, che possono comprendere requisiti riguardanti la notifica dell’intenzione di praticare attività di pesca, l’elaborazione di un piano di sviluppo, misure di mitigazione intese a evitare impatti negativi sugli ecosistemi marini, l’uso di particolari attrezzi da pesca, la presenza di osservatori, la raccolta di dati e la realizzazione di attività di ricerca o di attività di pesca sperimentale, sono compatibili con l’obiettivo della presente Convenzione e con i principi e gli approcci da essa stabiliti in materia di conservazione e di gestione. Le misure devono garantire che lo sfruttamento della nuova risorsa alieutica avvenga in modo graduale e nel rispetto dell’approccio precauzionale, fino a quando la Commissione non disponga di informazioni sufficienti per poter adottare misure di conservazione e di gestione sufficientemente dettagliate.

3.   La Commissione può periodicamente adottare misure minime standard di conservazione e di gestione da applicare alle nuove risorse alieutiche, o a parte di esse, prima dell’inizio delle attività di pesca a esse connesse.

Articolo 23

Raccolta, compilazione e scambio dei dati

1.   Al fine di migliorare la base di informazioni per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche, delle specie non bersaglio e delle specie associate o dipendenti e contribuire alla protezione degli ecosistemi marini che le ospitano, nonché contribuire all’eliminazione o alla riduzione della pesca INN e degli impatti negativi che essa esercita su tali risorse, la Commissione, tenendo debitamente conto dell’allegato I dell’Accordo del 1995, elabora criteri, norme e procedure riguardanti, in particolare:

a)

la raccolta, la verifica e la tempestiva comunicazione alla Commissione di tutti i dati pertinenti da parte dei membri della Commissione;

b)

la compilazione e la gestione, da parte della Commissione, di dati precisi ed esaustivi al fine di agevolare una corretta valutazione degli stock e consentire la formulazione di pareri scientifici ottimali;

c)

la sicurezza dei dati, l’accesso ai medesimi e la loro diffusione, nel rispetto di eventuali esigenze di riservatezza;

d)

lo scambio di dati tra i membri della Commissione e con altre organizzazioni regionali di gestione della pesca e altre organizzazioni competenti, compresi i dati riguardanti le navi dedite alla pesca INN e, se del caso, la proprietà effettiva di dette navi, al fine di consolidare tali informazioni in un formato centralizzato per eventuale diffusione;

e)

la possibilità di agevolare il coordinamento della documentazione e lo scambio di dati tra organizzazioni regionali di gestione della pesca, comprese le procedure per lo scambio di dati sui registri delle navi, la documentazione delle catture e i sistemi di tracciatura degli scambi, ove del caso; e

f)

controlli regolari volti a verificare il rispetto, da parte dei membri della Commissione, dei requisiti in materia di raccolta e scambio dei dati, e misure applicabili in caso di inadempienze accertate nel corso di tali controlli.

2.   La Commissione provvede affinché siano resi pubblici i dati riguardanti il numero di navi operanti nella zona della Convenzione, lo stato delle risorse alieutiche gestite nell’ambito della Convenzione, le valutazioni delle risorse alieutiche, i programmi di ricerca nella zona della Convenzione e le iniziative di cooperazione con le organizzazioni regionali e mondiali.

Articolo 24

Obblighi dei membri della Commissione

1.   Con riguardo alle attività di pesca esercitate nella zona della Convenzione, ciascun membro della Commissione:

a)

attua la presente Convenzione e le misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione e prende tutte le disposizioni necessarie per garantirne l’efficacia;

b)

coopera al conseguimento dell’obiettivo della presente Convenzione;

c)

prende tutte le disposizioni necessarie per coadiuvare l’azione volta a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN; e

d)

raccoglie, verifica e comunica i dati scientifici, tecnici e statistici relativi alle risorse alieutiche e agli ecosistemi marini della zona della Convenzione, in conformità dei criteri, delle norme e delle procedure stabiliti dalla Commissione.

2.   Ciascun membro della Commissione trasmette annualmente alla Commissione una relazione che illustri in che modo ha attuato le misure di conservazione e di gestione e le procedure di conformità e di esecuzione adottate dalla Commissione. Per gli Stati costieri parti contraenti, la relazione comprende informazioni riguardanti le misure di conservazione e di gestione adottate per le risorse alieutiche transzonali presenti nelle acque soggette alla loro giurisdizione adiacenti alla zona della Convenzione, in conformità dell’articolo 20, paragrafo 4, e dell’articolo 4. Tali relazioni sono rese accessibili al pubblico.

3.   Fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, ciascun membro della Commissione, nella misura del possibile, adotta misure e coopera al fine di garantire che i suoi soggetti nazionali, o i pescherecci da questi posseduti, gestiti o controllati, si conformino alle disposizioni della presente Convenzione e alle misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione, e indaga senza indugio su qualsiasi presunta violazione di tali disposizioni e misure. I membri della Commissione trasmettono relazioni sul decorso delle indagini alla Commissione e ai membri interessati della medesima, a intervalli regolari appropriati e nella misura consentita dal diritto nazionale, nonché, al completamento delle indagini, una relazione sull’esito delle medesime.

4.   Nella misura consentita dalle leggi e dai regolamenti nazionali, ciascun membro della Commissione adotta opportune misure per mettere a disposizione delle autorità giudiziarie di altri membri della Commissione le prove relative a presunte violazioni delle disposizioni della Convenzione e delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione, comprese le informazioni di cui dispone riguardo alla proprietà effettiva delle navi battenti la sua bandiera.

5.   Ciascun membro della Commissione adempie in buona fede agli obblighi assunti nell’ambito della presente Convenzione ed esercita i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione in modo tale da non costituire abuso di diritto.

Articolo 25

Obblighi dello Stato di bandiera

1.   Ciascun membro della Commissione adotta tutte le disposizioni necessarie volte a garantire che i pescherecci battenti la sua bandiera:

a)

rispettino le disposizioni della presente Convenzione e le misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione e non esercitino attività che possono pregiudicarne l’efficacia quando operano nella zona della Convenzione;

b)

non esercitino attività di pesca non autorizzate nelle acque soggette a giurisdizione nazionale adiacenti alla zona della Convenzione;

c)

dispongano e si avvalgano di attrezzature sufficienti per conformarsi alle norme e alle procedure relative al sistema di controllo dei pescherecci adottate dalla Commissione; e

d)

sbarchino o trasbordino le risorse alieutiche catturate nella zona della Convenzione in conformità delle norme e delle procedure adottate dalla Commissione.

2.   I membri della Commissione consentono ai pescherecci abilitati a battere la loro bandiera di praticare attività di pesca nella zona della Convenzione unicamente se sono stati a tal fine autorizzati dalla o dalle autorità competenti del membro della Commissione considerato.

3.   I membri della Commissione:

a)

autorizzano l’utilizzo di pescherecci battenti la loro bandiera per attività di pesca nella zona della Convenzione solo se sono in grado di esercitare con efficacia le proprie responsabilità nei confronti di tali pescherecci ai sensi della presente Convenzione e in conformità del diritto internazionale;

b)

tengono un registro dei pescherecci abilitati a battere la loro bandiera e autorizzati a prelevare risorse alieutiche e provvedono affinché in tale registro siano inserite tutte le informazioni specificate dalla Commissione in relazione ai succitati pescherecci;

c)

in conformità delle misure adottate dalla Commissione, indagano senza indugio e riferiscono in modo esaustivo in merito ai provvedimenti adottati a seguito di presunte violazioni, a opera di pescherecci battenti la loro bandiera, delle disposizioni della presente Convenzione o delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione. A tal fine trasmettono relazioni sul decorso delle indagini alla Commissione e ai membri interessati della medesima, a intervalli regolari appropriati e nella misura consentita dal diritto nazionale, nonché, al completamento delle indagini, una relazione sull’esito delle medesime;

d)

provvedono affinché le sanzioni applicabili a tali violazioni siano sufficientemente severe, tenuto conto dei fattori pertinenti e segnatamente del valore delle catture, per garantire il rispetto delle norme, scoraggiare ulteriori violazioni e privare i trasgressori dei benefici derivanti dalle loro attività illecite; e

e)

provvedono in particolare affinché, in caso di grave violazione delle disposizioni della presente Convenzione o delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione, commessa da un peschereccio battente la loro bandiera e accertata in base alle leggi nazionali, il peschereccio in questione sospenda le attività di pesca e si astenga dall’avviare tali attività nella zona della Convenzione fino a quando non si sia conformato a tutte le sanzioni imposte dal membro della Commissione in relazione a detta violazione.

4.   Ciascun membro della Commissione è incoraggiato a garantire che i pescherecci battenti la sua bandiera esercitino le loro attività nella zona della Convenzione in conformità degli obblighi internazionali vigenti e nel rispetto delle raccomandazioni e degli orientamenti pertinenti in materia di sicurezza in mare per le navi e i loro equipaggi.

5.   Ciascun membro della Commissione provvede affinché i pescherecci battenti la sua bandiera che svolgono o intendono svolgere attività di ricerca sulle risorse alieutiche si conformino alle procedure stabilite dalla Commissione per la realizzazione di ricerche scientifiche nella zona della Convenzione.

Articolo 26

Oblighi dello Sato di approdo

1.   Stati di approdo parti contraenti hanno il diritto e il dovere di prendere provvedimenti, in conformità del diritto internazionale, volti a promuovere l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione adottate a livello subregionale, regionale e globale. Nel prendere tali provvedimenti gli Stati di approdo parti contraenti non esercitano alcuna discriminazione formale o sostanziale nei confronti dei pescherecci di qualunque Stato.

2.   Menbri della Commissione:

a)

attuano le misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione in relazione all’entrata nei loro porti e all’utilizzo dei medesimi da parte di pescherecci che hanno praticato attività di pesca nella zona della Convenzione, in particolare per quanto riguarda lo sbarco e il trasbordo di risorse alieutiche, l’ispezione dei pescherecci, dei documenti, delle catture e degli attrezzi presenti a bordo e l’uso dei servizi portuali; e

b)

assistono gli Stati di bandiera, per quanto possibile e in conformità della legislazione nazionale e del diritto internazionale, quando un peschereccio si trovi volontariamente nei loro porti e lo Stato di bandiera di tale peschereccio richieda il suo intervento per garantire l’osservanza delle disposizioni della presente Convenzione e delle misure di gestione e di conservazione adottate dalla Commissione.

3.   Se un membro della Commissione ritiene che un peschereccio che fa uso dei suoi porti abbia violato una disposizione della presente Convenzione o una misura di conservazione e di gestione adottata dalla Commissione, ne informa lo Stato di bandiera interessato, la Commissione, gli altri Stati interessati e le organizzazioni internazionali competenti. Il membro della Commissione trasmette allo Stato di bandiera e, se del caso, alla Commissione l’intera documentazione relativa a tale violazione, compresi eventuali verbali di ispezione.

4.   Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica l’esercizio, a opera delle parti contraenti, della loro sovranità sui porti situati nel loro territorio, in conformità del diritto internazionale.

Articolo 27

Monitoraggio, rispetto e attuazione delle misure

1.   La Commissione istituisce procedure di cooperazione appropriate per il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca e per garantire il rispetto della presente Convenzione e delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione. Tali procedure comprendono, in particolare:

a)

la creazione e la tenuta di un registro della Commissione delle navi autorizzate a pescare nella zona della Convenzione, la marcatura delle navi e degli attrezzi da pesca, la registrazione delle attività di pesca e la comunicazione dei movimenti e delle attività delle navi mediante un sistema di controllo dei pescherecci via satellite che sia concepito in modo da garantire l’integrità e la sicurezza delle trasmissioni alla Commissione e allo Stato di bandiera in tempo quasi reale, compresa la possibilità di trasmissioni dirette e simultanee;

b)

un programma di ispezione in mare e in porto per le parti contraenti, comprese procedure che consentano alle parti contraenti di salire a bordo e ispezionare i pescherecci di altre parti contraenti nella zona della Convenzione e procedure per la notifica delle navi e degli aeromobili di ispezione delle parti contraenti che possono partecipare al programma;

c)

la regolamentazione e la supervisione dei trasbordi;

d)

misure non discriminatorie connesse al mercato, compatibili con il diritto internazionale, volte a monitorare i trasbordi, gli sbarchi e gli scambi al fine di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN, compresi, se del caso, sistemi di documentazione delle catture;

e)

la comunicazione delle violazioni constatate, del decorso e dell’esito delle indagini e delle misure adottate al fine di garantire il rispetto delle misure; e

f)

la lotta contro la pesca INN, in particolare mediante l’identificazione dei pescherecci dediti ad attività di pesca INN e l’adozione di misure adeguate volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare tali attività, quali l’elaborazione di un elenco delle navi INN, affinché gli armatori e gli operatori delle navi che praticano tali attività siano privati dei benefici da esse derivanti.

2.   La Commissione può adottare procedure che consentano ai suoi membri di applicare misure, comprese misure commerciali riguardanti le risorse alieutiche, a qualsiasi Stato, membro della Commissione o entità i cui pescherecci esercitino attività di pesca che compromettono l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione o che non si conformino a dette misure. Tali misure comprendono una gamma di possibili risposte, affinché si possa tener conto del motivo e dell’entità dell’inadempienza, nonché, se del caso, iniziative di cooperazione volte alla creazione di capacità. Le misure commerciali attuate da un membro della Commissione devono essere compatibili con gli obblighi internazionali di tale membro, compresi gli obblighi che gli incombono in forza dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio.

3.   Se, entro tre anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione, la Commissione non ha adottato le procedure di ispezione in mare di cui al paragrafo 1, lettera b), o un meccanismo alternativo che consenta ai propri membri di adempiere efficacemente all’obbligo, sancito dall’Accordo del 1995 e dalla presente Convenzione, di garantire il rispetto delle misure di conservazione e di gestione stabilite dalla Commissione, tra le parti della Convenzione si applicano gli articoli 21 e 22 dell’Accordo del 1995 come se fossero parte integrante della presente Convenzione; le operazioni di abbordaggio e ispezione di pescherecci operanti nella zona della Convenzione, nonché le conseguenti misure di esecuzione, sono allora realizzate in conformità delle procedure previste dagli articoli 21 e 22 dell’Accordo del 1995 e di eventuali altre modalità pratiche che la Commissione potrà ritenere necessarie per l’applicazione dei suddetti articoli.

Articolo 28

Programma di osservazione

1.   La Commissione, entro tre anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione o un altro termine stabilito dalla Commissione, istituisce un programma di osservazione allo scopo di raccogliere dati comprovati sulle catture e sullo sforzo di pesca, altri dati scientifici e ulteriori informazioni riguardanti le attività di pesca nella zona della Convenzione e i conseguenti impatti sull’ambiente marino. Le informazioni raccolte dal programma di osservazione sono altresì utilizzate, se del caso, per coadiuvare l’attività della Commissione e dei suoi organi ausiliari, compreso il comitato tecnico e di applicazione. Il programma di osservazione è coordinato dal segretariato della Commissione ed è organizzato secondo criteri di flessibilità che tengano conto della natura delle risorse alieutiche e di altri fattori pertinenti. La Commissione può stipulare contratti per l’esecuzione del programma di osservazione.

2.   Il programma di osservazione si avvale di osservatori indipendenti e imparziali provenienti da programmi o prestatori di servizi riconosciuti dalla Commissione. Il programma è coordinato, nella misura più ampia possibile, con altri programmi di osservazione regionali, subregionali o nazionali.

3.   La Commissione elabora il programma di osservazione tenendo conto del parere del comitato scientifico e del comitato tecnico e di applicazione. Il programma è gestito in conformità dei criteri, delle norme e delle procedure stabiliti dalla Commissione, e segnatamente:

a)

delle disposizioni che disciplinano l’invio, da parte di un membro della Commissione, di osservatori a bordo di pescherecci battenti bandiera di un altro membro della Commissione, previo consenso di quest’ultimo;

b)

di adeguati livelli di copertura per le varie risorse alieutiche, ai fini del monitoraggio e del controllo delle catture, dello sforzo, della composizione delle catture e di altri aspetti delle attività di pesca;

c)

dei requisiti per la raccolta, la convalida e la comunicazione di dati scientifici e informazioni riguardanti l’attuazione delle disposizioni della presente Convenzione e delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione; e

d)

delle disposizioni riguardanti la sicurezza e la formazione degli osservatori e la loro sistemazione a bordo, nonché delle disposizioni intese a garantire che gli osservatori abbiano pieno accesso e possano utilizzare tutti gli impianti e le attrezzature presenti a bordo al fine di espletare in modo efficace le loro funzioni.

Articolo 29

Relazione annuale della Commissione

1.   La Commissione pubblica una relazione annuale che descrive in modo particolareggiato le azioni da essa adottate per conseguire l’obiettivo della presente Convenzione. La relazione illustra altresì le azioni attuate dalla Commissione a seguito delle raccomandazioni eventualmente formulate dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite o dalla FAO.

2.   Copie della relazione sono rese accessibili al pubblico e trasmesse al segretario generale delle Nazioni Unite e al Direttore generale della FAO.

Articolo 30

Esami

1.   La Commissione esamina l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione da essa adottate ai fini del conseguimento dell’obiettivo della presente Convenzione e la compatibilità di tali misure con i principi e gli approcci descritti all’articolo 3. L’esame può vertere anche sull’efficacia delle disposizioni della Convenzione stessa ed è effettuato almeno ogni cinque anni.

2.   La Commissione stabilisce i termini di riferimento e la metodologia di tali esami, che sono realizzati in conformità dei criteri stabiliti dalla Commissione sulla base delle migliori pratiche internazionali e comportano, se necessario, contributi da parte degli organi ausiliari e la partecipazione di una o più persone che abbiano una competenza riconosciuta e siano indipendenti dalla Commissione.

3.   La Commissione tiene conto delle raccomandazioni eventualmente risultanti dagli esami e provvede, in particolare, ad apportare le opportune modifiche alle proprie misure di conservazione e di gestione e ai relativi meccanismi di attuazione. Qualsiasi proposta risultante da un esame volta a modificare le disposizioni della presente Convenzione è trattata in conformità dell’articolo 35.

4.   Una volta presentate alla Commissione, le conclusioni di ogni esame sono rese accessibili al pubblico.

Articolo 31

Cooperazione con altre organizzazioni

1.   Per questioni di interesse comune la Commissione coopera, se del caso, con altre organizzazioni regionali di gestione della pesca, la FAO, altre agenzie specializzate delle Nazioni Unite e altre organizzazioni competenti.

2.   La Commissione tiene conto delle misure di conservazione e di gestione e delle raccomandazioni adottate da altre organizzazioni regionali di gestione della pesca o organizzazioni internazionali competenti in relazione alla zona della Convenzione o alle zone a essa adiacenti, o con riguardo a determinate risorse marine viventi, comprese le specie non bersaglio e le specie associate o dipendenti, e che perseguono obiettivi compatibili con l’obiettivo della presente Convenzione o a esso sinergici. La Commissione si adopera per fare in modo che le sue decisioni siano compatibili con tali misure di conservazione e di gestione e tali raccomandazioni o a esse sinergiche.

3.   La Commissione provvede ad adottare opportune disposizioni ai fini della consultazione, cooperazione e collaborazione con le suddette organizzazioni. In particolare essa si sforza di cooperare con altre organizzazioni competenti al fine di limitare ed eliminare definitivamente la pesca INN.

Articolo 32

Parti non contraenti

1.   I membri della Commissione si scambiano informazioni riguardo alle attività dei pescherecci battenti bandiera di parti non contraenti della presente Convenzione che esercitano attività di pesca nella zona della Convenzione. I membri della Commissione adottano, individualmente o collettivamente, misure conformi alla presente Convenzione e al diritto internazionale destinate a scoraggiare le attività di tali pescherecci che pregiudicano l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona della Convenzione e informano la Commissione di qualsiasi intervento attuato in relazione ad attività di pesca esercitate da parti non contraenti nella zona della Convenzione.

2.   Tenuto conto degli articoli da 116 a 119 della Convenzione del 1982, i membri della Commissione, individualmente o collettivamente, possono richiamare l’attenzione di uno Stato o di un’entità di pesca che non è parte contraente della presente Convenzione su qualsiasi attività che, a loro parere, comprometta il conseguimento dell’obiettivo della presente Convenzione.

3.   I membri della Commissione invitano, individualmente o congiuntamente, le parti non contraenti della presente Convenzione le cui navi operano nella zona della Convenzione a divenirne parti contraenti o a collaborare pienamente all’attuazione delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione.

4.   I membri della Commissione si adoperano, individualmente o congiuntamente, per cooperare con qualsiasi parte non contraente che sia stata identificata come Stato di approdo o di commercializzazione, al fine garantire il rispetto dell’obiettivo della presente Convenzione.

Articolo 33

Relazione con altri accordi

1.   Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica i diritti, la giurisdizione e i doveri delle parti contraenti ai sensi delle pertinenti disposizioni del diritto internazionale contenute nella Convenzione del 1982 o nell’Accordo del 1995.

2.   La presente Convenzione non modifica i diritti e gli obblighi delle parti contraenti derivanti da altri accordi con essa compatibili e che non inficino il godimento dei diritti di altre parti contraenti o l’adempimento degli obblighi a esse incombenti in virtù della presente Convenzione.

Articolo 34

Composizione delle controversie

1.   La parti contraenti cooperano per prevenire le controversie e fanno il possibile per pervenire a una soluzione amichevole, ad esempio sottoponendo all’esame di un gruppo di esperti le controversie di natura tecnica.

2.   In caso di mancata risoluzione in conformità del paragrafo 1, alle controversie tra le parti contraenti si applicano, per quanto di ragione, le disposizioni in materia di risoluzione delle controversie che figurano nella parte VIII dell’Accordo del 1995.

3.   Il paragrafo 2 non modifica lo status delle parti contraenti rispetto all’Accordo del 1995 o alla Convenzione del 1982.

Articolo 35

Modifiche

1.   Il testo delle modifiche proposte deve pervenire al segretario esecutivo almeno 90 giorni prima di una riunione della Commissione. Il segretario esecutivo trasmette senza indugio una copia del testo a tutti i membri della Commissione.

2.   Le proposte di modifica della presente Convenzione sono adottate dalla Commissione a maggioranza di tre quarti delle parti contraenti presenti e votanti in senso favorevole o contrario. Il depositario trasmette senza indugio le modifiche adottate a tutte le parti contraenti.

3.   Le modifiche prendono effetto per tutte le parti contraenti trascorsi 120 giorni dalla data di trasmissione specificata nella notifica con cui il depositario comunica di aver ricevuto la notifica scritta di approvazione della modifica di tre quarti delle parti contraenti, salvo se un’altra parte contraente notifica al depositario la propria obiezione alla modifica entro 90 giorni dalla data di trasmissione specificata nella notifica di ricevimento effettuata dal depositario, nel qual caso la modifica non prende effetto per nessuna parte contraente. La parte contraente che abbia presentato un’obiezione a una modifica può ritirarla in qualsiasi momento. Se tutte le obiezioni vengono ritirate, la modifica prende effetto per tutte le parti contraenti trascorsi 120 giorni dalla data di trasmissione specificata nella notifica con cui il depositario comunica di aver ricevuto l’ultima comunicazione di ritiro.

4.   Si considera che gli Stati, le organizzazioni regionali di integrazione economica o altre entità di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che diventino parti contraenti dopo l’adozione di una modifica in conformità del paragrafo 2, siano vincolati dalla Convenzione nella sua versione modificata dopo l’entrata in vigore della modifica in conformità del paragrafo 3.

5.   Il depositario notifica senza indugio a tutte le parti contraenti il ricevimento delle notifiche di approvazione delle modifiche, il ricevimento delle notifiche relative a obiezioni o al ritiro di obiezioni e l’entrata in vigore delle modifiche.

Articolo 36

Firma, ratifica, accettazione e approvazione

1.   La presente Convenzione è aperta alla firma:

a)

degli Stati, delle organizzazioni regionali di integrazione economica e delle altre entità di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che hanno partecipato alle consultazioni internazionali per la creazione dell’Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale; e

b)

di qualsiasi altro Stato o di qualsiasi altra entità di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), avente giurisdizione sulle acque adiacenti alla zona della Convenzione,

e rimarrà aperta alla firma per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 1o febbraio 2010.

2.   La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei firmatari.

3.   Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il depositario.

Articolo 37

Adesione

1.   Trascorso il termine per la firma, la presente Convenzione rimane aperta all’adesione di qualsiasi Stato, organizzazione regionale di integrazione economica o altra entità di cui all’articolo 36, paragrafo 1, e di qualsiasi altro Stato o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che abbia un interesse per le risorse alieutiche.

2.   Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

Articolo 38

Entrata in vigore

1.   La presente Convenzione entra in vigore trascorsi 30 giorni dal ricevimento, da parte del depositario, dell’ottavo strumento di ratifica, adesione, accettazione o approvazione, che comprende la ratifica, l’adesione, l’accettazione o l’approvazione:

a)

di almeno tre Stati costieri adiacenti alla zona della Convenzione, i quali devono rappresentare sia la parte della zona della Convenzione situata a est del meridiano 120° di longitudine ovest che la parte della zona della Convenzione situata a ovest del meridiano 120° di longitudine ovest; e

b)

di almeno tre Stati che non sono Stati costieri adiacenti alla zona della Convenzione e i cui pescherecci esercitano o hanno esercitato attività di pesca nella zona della Convenzione.

2.   In caso di mancata entrata in vigore in conformità del paragrafo 1 entro tre anni dall’adozione, la presente Convenzione entrerà in vigore trascorsi sei mesi dal deposito del decimo strumento di ratifica, adesione, accettazione o approvazione, o, se tale data è anteriore, in conformità del paragrafo 1.

3.   Per i firmatari che ratificano, accettano o approvano la presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore, essa entra in vigore trascorsi 30 giorni dal deposito dei rispettivi strumenti di ratifica, accettazione o approvazione.

4.   Per gli Stati o le organizzazioni regionali di integrazione economica che aderiscono alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore, essa entra in vigore trascorsi 30 giorni dal deposito dei rispettivi strumenti di adesione.

5.   Ai fini del presente articolo, la «pesca» comprende unicamente le attività descritte all’articolo 1, paragrafo 1, lettera g), punti i) e ii).

Articolo 39

Depositario

1.   Il governo della Nuova Zelanda è depositario della presente Convenzione e delle sue eventuali modifiche. Il depositario trasmette una copia conforme certificata della presente Convenzione a ciascun firmatario e procede alla sua registrazione presso il segretario generale delle Nazioni Unite a norma dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

2.   Il depositario informa tutti i firmatari e le parti contraenti della presente Convenzione in merito alle firme e agli strumenti di ratifica, adesione, accettazione o approvazione depositati ai sensi degli articoli 36 e 37, nonché alla data di entrata in vigore della Convenzione e delle sue eventuali modifiche.

Articolo 40

Partecipazione di territori

1.   I territori della regione interessati allo sfruttamento delle risorse alieutiche possono partecipare ai lavori della Commissione e dei suoi organi ausiliari, previa autorizzazione della parte contraente responsabile dei loro affari internazionali.

2.   La natura e l’entità della partecipazione dei territori sono fissate dalla parti contraenti in un regolamento interno distinto della Commissione tenendo conto del diritto internazionale, della ripartizione delle competenze nelle materie disciplinate dalla presente Convenzione e dell’evoluzione della capacità del territorio considerato di esercitare i propri diritti e le proprie responsabilità nell’ambito della presente Convenzione. Il regolamento interno conferisce ai territori il diritto di partecipare pienamente ai lavori della Commissione e dei suoi organi ausiliari, salvo per quanto riguarda il diritto di votare o di bloccare il consenso su decisioni, pareri o raccomandazioni.

3.   In deroga al paragrafo 2, tutti i territori hanno il diritto di presenziare e di intervenire alle riunioni della Commissione e dei suoi organi ausiliari. La Commissione esercita le proprie funzioni e adotta le proprie decisioni tenendo conto degli interessi di tutti i partecipanti.

Articolo 41

Denuncia

1.   Una parte contraente può, mediante notifica scritta indirizzata al depositario, denunciare la presente Convenzione e indicarne le ragioni. La mancata indicazione delle ragioni non inficia la validità della denuncia. La denuncia prende effetto un anno dopo la data di ricevimento della notifica, a meno che questa non specifichi una data successiva.

2.   La denuncia della presente Convenzione non esime la parte contraente denunciante dagli obblighi finanziari da essa assunti prima dell’entrata in vigore della denuncia.

3.   La denuncia della presente Convenzione non esime in alcun caso la parte contraente denunciante dall’adempimento degli obblighi sanciti dalla presente Convenzione, ai quali essa sarebbe soggetta in virtù del diritto internazionale a prescindere dalla Convenzione stessa.

Articolo 42

Risoluzione

La presente Convenzione è risolta di diritto quando, per effetto delle denunce, il numero delle parti contraenti scende al di sotto di quattro.

Articolo 43

Riserve

La presente Convenzione non ammette riserve o eccezioni.

Articolo 44

Dichiarazioni

L’articolo 43 non osta a che, all’atto della firma, della ratifica o dell’adesione alla presente Convenzione, uno Stato, un’organizzazione regionale di integrazione economica o un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), produca dichiarazioni, comunque formulate o denominate, intese, in particolare, ad armonizzare le leggi e i regolamenti interni con le disposizioni della presente Convenzione, a condizione che tali dichiarazioni non si prefiggano di escludere o di modificare l’effetto giuridico delle disposizioni della presente Convenzione nell’applicazione a tale Stato, organizzazione regionale di integrazione economica o entità.

Articolo 45

Allegati

Gli allegati formano parte integrante della presente Convenzione e, salvo espresse disposizioni contrarie, qualsiasi riferimento alla presente Convenzione è fatto anche ai relativi allegati.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO ad Auckland, addì quattordici novembre duemilanove, in un unico esemplare.

 


ALLEGATO I

PARTI DELLA ZONA DELLA CONVENZIONE DI COMPETENZA DEI COMITATI DI GESTIONE DELLE SUBREGIONI ORIENTALE E OCCIDENTALE

1.

Il comitato di gestione della subregione orientale è competente per elaborare e raccomandare alla Commissione misure di conservazione e di gestione per la parte della zona della Convenzione situata a est del meridiano 120° di longitudine ovest.

2.

Il comitato di gestione della subregione occidentale è competente per elaborare e raccomandare alla Commissione misure di conservazione e di gestione per la parte della zona della Convenzione situata a ovest del meridiano 120° di longitudine ovest.


ALLEGATO II

COMITATO DI REVISIONE

Istituzione

1.   Il comitato di revisione da istituire in conformità dell’articolo 17, paragrafo 5, è costituito come indicato in appresso.

a)

Il comitato di revisione è composto da tre membri scelti da un elenco di esperti nel settore della pesca compilato e aggiornato dalla FAO conformemente all’allegato VIII, articolo 2, della Convenzione del 1982, o da un elenco analogo gestito dal segretario esecutivo. L’elenco gestito dal segretario esecutivo è composto da esperti dotati di competenze comprovate e generalmente riconosciute per quanto riguarda gli aspetti giuridici, scientifici o tecnici delle attività e delle risorse alieutiche regolamentate dalla Convenzione e che godono della più alta reputazione in termini di equità e integrità. Ogni membro della Commissione ha la facoltà di nominare un massimo di cinque esperti ed è tenuto a fornire pertinenti informazioni riguardo alle qualifiche e all’esperienza di ciascuno degli esperti designati.

b)

Il presidente della Commissione e il membro della Commissione che ha presentato un’obiezione a una decisione nominano un membro ciascuno. Il nome dell’esperto designato dal membro della Commissione che ha presentato l’obiezione figura nella notifica dell’obiezione al segretario esecutivo ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera a). Il nome dell’esperto designato dal presidente della Commissione è notificato al membro della Commissione che ha presentato l’obiezione entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di obiezione.

c)

Il terzo membro è nominato, entro venti giorni dalla scadenza del periodo di obiezione, mediante accordo tra il membro della Commissione che ha presentato l’obiezione e il presidente della Commissione; esso non può essere cittadino del membro della Commissione che ha presentato l’obiezione. In caso di mancato accordo entro il termine suddetto, la nomina è effettuata dal segretario generale della Corte permanente di arbitrato, salvo nel caso in cui si sia convenuto di ricorrere a tal fine a un altro soggetto o Stato terzo.

d)

Il comitato di revisione si ritiene istituito alla data in cui è nominato il terzo membro, il quale presiede il comitato stesso.

2.   Se più membri della Commissione presentano un’obiezione fondata sugli stessi motivi o se, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, lettera d), si concorda sulla possibilità di sottoporre obiezioni fondate su motivi diversi all’esame del medesimo comitato di revisione, quest’ultimo si compone di cinque membri scelti dagli elenchi di cui al paragrafo 1, lettera a), secondo modalità indicate nel prosieguo.

a)

Un membro è nominato, in conformità del paragrafo 1, lettera b), dal membro della Commissione che ha presentato la prima obiezione, due membri sono nominati dal presidente della Commissione entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di obiezione, un membro è nominato, entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di obiezione, mediante accordo tra i membri della Commissione che hanno presentato le obiezioni successive e un membro è nominato, entro venti giorni dalla scadenza del periodo di obiezione, mediante accordo tra tutti i membri della Commissione che hanno presentato un’obiezione e il presidente della Commissione. Qualora non sia possibile pervenire a un accordo su una delle due ultime nomine suddette entro il termine corrispondente, la nomina o le nomine per le quali non è stato raggiunto un accordo sono effettuate dal segretario generale della Corte permanente di arbitrato, salvo nel caso in cui si sia convenuto di ricorrere a tal fine a un altro soggetto o Stato terzo.

b)

Il comitato di revisione si ritiene istituito alla data in cui è nominato l’ultimo membro. Il comitato di revisione è presieduto dal membro nominato mediante accordo tra tutti i membri della Commissione che hanno presentato un’obiezione e il presidente della Commissione, in conformità della lettera a).

3.   Qualsiasi posto resosi vacante nel comitato di revisione è coperto secondo le modalità prescritte per la nomina iniziale.

Funzionamento

4.   Il comitato di revisione stabilisce il proprio regolamento interno.

5.   Entro 30 giorni dalla sua costituzione, il comitato di revisione convoca una riunione in un luogo e a una data da esso determinati.

6.   Qualsiasi membro della Commissione può presentare al comitato di revisione un memorandum riguardante l’obiezione in esame; il comitato dà a ciascun membro della Commissione la possibilità di essere ascoltato.

7.   Salvo diversa decisione del comitato di revisione, motivata dalle particolari circostanze del caso in esame, le spese del comitato stesso, comprese quelle relative alla remunerazione dei suoi membri, sono ripartite come segue:

a)

il 70 per cento è a carico del membro della Commissione che ha presentato l’obiezione o, se più membri della Commissione hanno presentato un’obiezione, è equamente ripartito tra di essi; e

b)

il 30 per cento è a carico del bilancio annuale della Commissione.

8.   Le conclusioni e le raccomandazioni del comitato di revisione sono adottate a maggioranza dei suoi membri. Ciascun membro del comitato può allegare alle conclusioni un parere separato o dissenziente. Le decisioni riguardanti la procedura del comitato di riesame sono adottate a maggioranza dei suoi membri.

9.   Entro 45 giorni dalla sua costituzione, il comitato di revisione trasmette al segretario esecutivo le sue conclusioni e raccomandazioni in conformità dell’articolo 17, paragrafo 5.

Risultati e raccomandazioni

10.   Le conclusioni e le raccomandazioni del comitato di revisione sono trattate secondo le modalità indicate nel prosieguo.

Accertamento di discriminazioni

a)

Se il comitato di revisione constata che la decisione nei confronti della quale è stata presentata un’obiezione costituisce una discriminazione formale o sostanziale nei confronti del membro o dei membri della Commissione che hanno formulato l’obiezione e se le misure alternative hanno un effetto equivalente a quello della decisione contestata, le misure alternative sono considerate equivalenti alla decisione e sono vincolanti, in sostituzione della decisione, per il membro o per i membri della Commissione che hanno formulato l’obiezione.

b)

Fatte salve le lettere d) ed e), se il comitato di revisione constata che la decisione nei confronti della quale è stata presentata un’obiezione costituisce una discriminazione formale o sostanziale nei confronti del membro o dei membri della Commissione che hanno formulato l’obiezione e se le misure alternative hanno un effetto equivalente a quello della decisione contestata, a condizione che siano apportate determinate modifiche, il comitato di revisione raccomanda tali modifiche. Entro 60 giorni dal ricevimento delle conclusioni e raccomandazioni del comitato di revisione, il membro o i membri della Commissione che hanno presentato un’obiezione modificano le misure alternative di cui trattasi secondo le raccomandazioni del comitato di revisione o avviano una procedura di risoluzione delle controversie ai sensi della presente Convenzione. Una volta modificate secondo le raccomandazioni formulate dal comitato di revisione, le misure alternative sono considerate equivalenti alla decisione nei confronti della quale è stata presentata l’obiezione. Tali misure alternative sono vincolanti, nella forma modificata e in sostituzione della decisione, per il membro o per i membri della Commissione di cui trattasi. Se il membro o i membri della Commissione che hanno presentato l’obiezione scelgono di avviare una procedura di risoluzione delle controversie ai sensi della presente Convenzione, in attesa delle decisioni prese nell’ambito di tale procedura né la decisione, né le misure alternative modificate sono vincolanti per il membro o i membri della Commissione che hanno formulato l’obiezione.

c)

Fatte salve le lettere d) ed e), se il comitato di revisione constata che la decisione nei confronti della quale è stata presentata un’obiezione costituisce, per la forma o il contenuto, una discriminazione ingiustificata nei confronti del membro o dei membri della Commissione che hanno formulato l’obiezione e se le misure alternative non hanno un effetto equivalente a quello della decisione contestata, il membro o i membri della Commissione che hanno formulato l’obiezione provvedono, entro un termine di 60 giorni, ad adottare le misure raccomandate dal comitato di revisione in quanto aventi effetto equivalente alla decisione contestata o ad avviare una procedura di risoluzione delle controversie ai sensi della presente Convenzione. Se il membro o i membri della Commissione che hanno presentato l’obiezione adottano le misure raccomandate dal comitato di revisione, tali misure sono considerate vincolanti, in sostituzione della decisione, per il membro o per i membri della Commissione che hanno formulato l’obiezione. Se il membro o i membri della Commissione che hanno presentato l’obiezione scelgono di avviare una procedura di risoluzione delle controversie ai sensi della presente Convenzione, in attesa delle decisioni prese nell’ambito di tale procedura né la decisione, né le misure raccomandate dal comitato di revisione sono vincolanti per il membro o i membri della Commissione che hanno formulato l’obiezione.

d)

Quando il comitato di revisione formula conclusioni e raccomandazioni ai sensi delle lettere b) o c), il membro o i membri della Commissione che hanno presentato l’obiezione possono chiedere, entro 30 giorni dalla data di trasmissione della notifica di tali conclusioni e raccomandazioni, che sia convocata una riunione straordinaria della Commissione. La riunione straordinaria è convocata dal presidente entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

e)

Se la riunione straordinaria convocata ai sensi della lettera d) conferma o modifica le raccomandazioni del comitato di revisione, il termine di 60 giorni previsto alle lettere b) o c), a seconda dei casi, per l’applicazione di tali conclusioni e raccomandazioni nella loro forma originale o modificata o per l’avvio di una procedura di risoluzione delle controversie, decorre dalla data di trasmissione della decisione della riunione straordinaria. Se la riunione straordinaria della Commissione decide di non confermare o modificare le raccomandazioni del comitato di revisione, ma di revocare la decisione nei confronti della quale è stata presentata l’obiezione e di sostituirla con una nuova decisione o con una versione modificata della decisione iniziale, la decisione nuova o modificata diventa vincolante per i membri della Commissione in conformità dell’articolo 17.

Accertamento di incompatibilità

f)

Se il comitato di revisione constata che la decisione nei confronti della quale è stata presentata un’obiezione è incompatibile con la presente Convenzione, con la Convenzione del 1982 o con l’Accordo del 1995, il presidente, entro 45 giorni dalla notifica delle conclusioni e raccomandazioni del comitato di revisione, convoca una riunione straordinaria della Commissione al fine di riesaminare la decisione alla luce di dette conclusioni e raccomandazioni.

g)

Se la riunione straordinaria della Commissione revoca la decisione nei confronti della quale è stata presentata l’obiezione e la sostituisce con una nuova decisione, o con una versione modificata della precedente decisione, la decisione nuova o modificata diventa vincolate per i membri della Commissione in conformità dell’articolo 17.

h)

Se la riunione straordinaria della Commissione conferma la decisione iniziale, il membro o i membri della Commissione che hanno formulato l’obiezione provvedono, entro un termine di 45 giorni, ad applicare la decisione o ad avviare una procedura di risoluzione delle controversie ai sensi della presente Convenzione. Se il membro o i membri della Commissione che hanno presentato l’obiezione scelgono di avviare una procedura di risoluzione delle controversie ai sensi della presente Convenzione, in attesa delle decisioni prese nell’ambito di tale procedura la decisione non è vincolante per il membro o i membri della Commissione che hanno formulato l’obiezione.

Accertamento dell’infondatezza di un’obiezione

i)

Se il comitato di revisione constata che la decisione nei confronti della quale è stata presentata un’obiezione non costituisce una discriminazione formale o sostanziale nei confronti del membro o dei membri della Commissione che hanno formulato l’obiezione e non è incompatibile con la presente Convenzione, con la Convenzione del 1982 o con l’Accordo del 1995, il membro o i membri della Commissione che hanno formulato l’obiezione provvedono, fatta salva la lettera j) ed entro un termine di 45 giorni, ad applicare la decisione o ad avviare una procedura di risoluzione delle controversie ai sensi della presente Convenzione. Se il membro o i membri della Commissione che hanno presentato l’obiezione scelgono di avviare una procedura di risoluzione delle controversie ai sensi della presente Convenzione, in attesa delle decisioni prese nell’ambito di tale procedura la decisione non è vincolante per il membro o i membri della Commissione che hanno formulato l’obiezione.

j)

Se il comitato di revisione constata che la decisione nei confronti della quale è stata presentata un’obiezione non costituisce una discriminazione formale o sostanziale nei confronti del membro o dei membri della Commissione che hanno formulato l’obiezione e non è incompatibile con la presente Convenzione, con la Convenzione del 1982 o con l’Accordo del 1995, ma che le misure alternative hanno un effetto equivalente a quello della decisione e devono essere accettate in quanto tali dalla Commissione, in attesa che la Commissione ne confermi l’accettazione nella riunione successiva le misure alternative sono vincolanti, in sostituzione della decisione, per il membro o i membri della Commissione che hanno formulato l’obiezione.


ALLEGATO III

PROCEDURE PER LA FISSAZIONE E L’APPLICAZIONE DI UN TOTALE AMMISSIBILE DI CATTURA O DI UNO SFORZO DI PESCA TOTALE AMMISSIBILE APPLICABILE A UNA RISORSA ALIEUTICA TRANSZONALE IN TUTTA LA SUA ZONA DI DISTRIBUZIONE

1.

In conformità degli articoli 23 e 24, gli Stati costieri parti contraenti e i membri della Commissione le cui navi praticano la pesca di una risorsa alieutica transzonale in zone soggette a giurisdizione nazionale o nelle acque d’altura adiacenti della zona della Convenzione trasmettono alla Commissione tutti i pertinenti dati scientifici, tecnici e statistici relativi a tale risorsa alieutica, affinché siano esaminati dal comitato scientifico e, se del caso, dal comitato tecnico e di applicazione.

2.

In conformità dell’articolo 10, il comitato scientifico valuta lo stato della risorsa alieutica transzonale in tutta la sua area di distribuzione e fornisce alla Commissione e al comitato di gestione subregionale competente un parere riguardo al totale ammissibile di cattura o allo sforzo di pesca totale ammissibile che ritiene appropriato per tale risorsa in tutta la sua area di distribuzione. Tale parere comprende inoltre, ove possibile, una stima della misura in cui la fissazione di un totale ammissibile di cattura o di uno sforzo di pesca totale ammissibile a livelli diversi contribuirebbe al conseguimento dell’obiettivo o degli obiettivi delle strategie o dei piani di gestione adottati dalla Commissione.

3.

In conformità dell’articolo 12 e sulla base del parere del comitato scientifico e di eventuali altri pareri pertinenti del comitato tecnico e di applicazione, il comitato di gestione subregionale competente presenta raccomandazioni alla Commissione su un totale ammissibile di cattura o su uno sforzo di pesca totale ammissibile per la risorsa alieutica in tutta la sua area di distribuzione, nonché su idonee misure volte a garantire che non sia superato il totale ammissibile di cattura o lo sforzo di pesca totale ammissibile.

4.

In conformità degli articoli 16 e 20 la Commissione, sulla base delle raccomandazioni e del parere del comitato scientifico e del comitato di gestione subregionale competente e di eventuali altri pareri pertinenti del comitato tecnico e di applicazione, fissa un totale ammissibile di cattura o uno sforzo di pesca totale ammissibile per la risorsa alieutica in tutta la sua area di distribuzione e adotta idonee misure volte a garantire che non sia superato il totale ammissibile di cattura o lo sforzo di pesca totale ammissibile.

5.

Per quanto riguarda la conservazione e la gestione del sugarello cileno (Trachurus murphyi), la Commissione, in conformità dell’articolo 20, dedica se del caso primaria attenzione alla fissazione di un totale ammissibile di cattura, fatte salve eventuali altre misure di conservazione e di gestione che ritiene opportuno adottare per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile di tale risorsa alieutica.


ALLEGATO IV

ENTITÀ DI PESCA

1.

Successivamente all’entrata in vigore della presente Convenzione, le entità di pesca le cui navi abbiano praticato o intendano praticare la pesca di risorse alieutiche possono, mediante strumento scritto trasmesso al depositario, esprimere il proprio impegno formale a conformarsi alle disposizioni della presente Convenzione e a rispettare le misure di conservazione e di gestione adottate in virtù della medesima. Detto impegno prende effetto trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento dello strumento e può essere denunciato mediante notifica scritta indirizzata al depositario. La denuncia prende effetto un anno dopo la data di ricevimento della notifica, a meno che questa non specifichi una data successiva.

2.

Le entità di pesca di cui al paragrafo 1 possono, mediante strumento scritto trasmesso al depositario, esprimere il proprio impegno formale a conformarsi alle disposizioni della Convenzione eventualmente modificate ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 3. Tale impegno prende effetto a decorrere dalle date di cui all’articolo 35, paragrafo 3, o, se posteriore, alla data di ricevimento della notifica scritta prevista al presente paragrafo.

3.

Le entità di pesca che abbiano espresso il proprio impegno formale a conformarsi alle disposizioni della presente Convenzione e a rispettare le misure di conservazione e di gestione adottate in virtù della medesima, in conformità del paragrafo 1, devono rispettare gli obblighi dei membri della Commissione e possono partecipare ai lavori della medesima, compresa l’adozione di decisioni, in conformità delle disposizioni della presente Convenzione. Ai fini della presente Convenzione, i riferimenti fatti alla Commissione o ai membri della Commissione comprendono tali entità di pesca.

4.

Se una controversia nella quale è coinvolta un’entità di pesca che ha espresso il proprio impegno ad attenersi alle disposizioni della presente Convenzione in conformità del presente allegato non può essere risolta in via amichevole, essa è sottoposta, su richiesta di una delle parti in causa, ad arbitrato definitivo e vincolante conformemente alle norme pertinenti della Corte permanente di arbitrato.

5.

Le disposizioni del presente allegato relative alla partecipazione delle entità di pesca si applicano esclusivamente ai fini della presente Convenzione.