23.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 50/51


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2012

che modifica l’allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per animali provenienti da aziende e per animali, sperma, ovuli ed embrioni e provenienti da organismi, istituti o centri riconosciuti

[notificata con il numero C(2012) 860]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/112/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 92/65/CEE stabilisce norme di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi all’interno dell’Unione di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, a determinate normative specifiche dell’Unione. Inoltre, la parte 1 dell’allegato E di tale direttiva fissa il modello di certificato sanitario per gli scambi di animali provenienti da aziende (ungulati, volatili, lagomorfi, cani, gatti e furetti), mentre la parte 3 di tale allegato stabilisce il modello di certificato sanitario per gli scambi di animali, sperma, embrioni e ovuli provenienti da organismi, istituti o centri riconosciuti.

(2)

L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/65/CEE, stabilisce norme di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi di suidi diversi da quelli disciplinati dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (2). Esso stabilisce, tra l’altro, che qualora i suidi non provengano da un allevamento indenne da brucellosi, conformemente alla direttiva 64/432/CEE, essi devono aver subito con esito negativo, nei 30 giorni precedenti la spedizione, un test inteso a dimostrare l’assenza di anticorpi contro la brucellosi. Ai fini della coerenza della legislazione UE, è opportuno quindi modificare il modello di certificato sanitario riportato nella direttiva 92/65/CEE, allegato E, parte 1, per includervi un riferimento specifico a tale prescrizione.

(3)

La decisione 2007/598/CE della Commissione, del 28 agosto 2007, relativa a misure per prevenire la trasmissione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità ad altri volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri riconosciuti degli Stati membri (3) approva i piani di vaccinazione preventiva contro tale malattia in determinati Stati membri.

(4)

L’allegato II, punto 4, lettera b), della decisione 2007/598/CE, stabilisce che i volatili vaccinati contro l’influenza aviaria custoditi in giardini zoologici non autorizzati conformemente alla direttiva 92/65/CEE possono essere trasferiti in altri Stati membri previa autorizzazione dello Stato membro di destinazione, purché soddisfino le prescrizioni stabilite nella suddetta decisione e siano accompagnati dal certificato sanitario di cui all’allegato E, parte 1, della stessa direttiva, specificando che i volatili rispettano le prescrizioni della stessa decisione 2007/598/CE e sono stati vaccinati contro l’influenza aviaria a una data specificata.

(5)

Tuttavia, l’articolo 7 della direttiva 92/65/CEE stabilisce che gli uccelli non devono essere accompagnati da un certificato sanitario, di cui all’allegato E, parte 1, della stessa direttiva, quando sono oggetto di scambi all’interno dell’Unione, ma che devono essere accompagnati da un’autocertificazione dell’imprenditore agricolo, conformemente all’articolo 4 della stessa direttiva, oppure, nel caso degli psittacidi, devono essere muniti di un documento commerciale vistato dal veterinario ufficiale o dal veterinario responsabile dell’azienda.

(6)

È opportuno quindi chiarire che il certificato sanitario di cui all’allegato E, parte 1, della direttiva 92/65/CEE, è necessario unicamente per accompagnare gli uccelli vaccinati contro l’influenza aviaria e provenienti da un’azienda in cui la vaccinazione contro l’influenza aviaria è stata effettuata negli ultimi dodici mesi. Il modello di certificato sanitario di cui alla parte 1 di tale allegato va di conseguenza modificato per includervi un riferimento a tale vaccinazione.

(7)

L’articolo 10 della direttiva 92/65/CEE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili agli scambi di cani, gatti e furetti. Tale articolo dispone, tra l’altro, che essi debbano soddisfare i requisiti del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (4).

(8)

L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce che fino al 31 dicembre 2011, i cani e i gatti introdotti in Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito in provenienza da altri Stati membri devono essere vaccinati e sottoposti a un esame del sangue per la rabbia prima della loro introduzione, conformemente alle disposizioni nazionali.

(9)

Inoltre, l’articolo 16 di tale regolamento dispone che fino al 31 dicembre 2011 Finlandia, Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito, in merito all’echinococcosi, e Irlanda, Malta e Regno Unito, in merito alle zecche, possano subordinare l’introduzione degli animali da compagnia nel loro territorio al rispetto di determinate norme nazionali supplementari.

(10)

Il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione, del 14 luglio 2011, che completa il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l’infezione dei cani da Echinococcus multilocularis  (5) è stato adottato al fine di garantire la protezione sanitaria continua di Irlanda, Malta, Finlandia e Regno Unito contro il parassita Echinococcus multilocularis. Si applica a partire dal 1o gennaio 2012.

(11)

I riferimenti agli articoli 6 e 16 del regolamento (CE) n. 998/2003 inclusi nel modello di certificato sanitario di cui all’allegato E, parte 1, della direttiva 92/65/CEE, devono essere di conseguenza eliminati e sostituiti, per quanto riguarda i cani, da un riferimento al regolamento delegato (UE) n. 1152/2011.

(12)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato E, parte 1, della direttiva 92/65/CEE.

(13)

L’articolo 13 della direttiva 92/65/CEE fissa le norme di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi di animali di specie sensibili alle malattie di cui agli allegati A e B di tale direttiva e gli scambi di sperma, ovuli o embrioni di detti animali, a partire da o verso organismi, istituti o centri riconosciuti conformemente all’allegato C di tale direttiva.

(14)

Lo sperma, gli ovuli o gli embrioni di certe specie animali possono essere congelati e immagazzinati per un lungo periodo di tempo e di conseguenza l’animale donatore potrebbe non essere più disponibile alla data del rilascio del certificato sanitario. È di conseguenza necessario modificare il modello di certificato sanitario di cui all’allegato E, parte 3, della direttiva 92/65/CE, al fine di dichiarare che l’animale donatore è stato giudicato sano ed esente da malattie cliniche il giorno del prelievo oppure alla data di rilascio del certificato sanitario.

(15)

L’allegato II, punto 4, lettera a), della decisione 2007/598/CE, dispone che i volatili vaccinati contro l’influenza aviaria custoditi negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti, nonché nei giardini zoologici autorizzati possano essere trasferiti in organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti in altri Stati membri, purché soddisfino le prescrizioni stabilite in tale decisione e siano accompagnati dal certificato sanitario di cui all’allegato E, parte 3, della direttiva 92/65/CEE, in cui si afferma che i volatili sono stati vaccinati contro l’influenza aviaria in conformità della decisione 2006/474/CE della Commissione (6). Dato che tale decisione è stata in seguito abrogata e sostituita dalla decisione 2007/598/CE, tale riferimento va sostituito da un riferimento alla decisione 2007/598/CE.

(16)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato E, parte 3, della direttiva 92/65/CEE.

(17)

La direttiva 92/65/CEE va pertanto modificata di conseguenza.

(18)

Al fine di evitare perturbazioni degli scambi, l’impiego di certificati sanitari rilasciati conformemente all’allegato E, parti 1 e 3, della direttiva 92/65/CEE, precedentemente alle modifiche introdotte dalla presente decisione, va autorizzato per un periodo transitorio nel rispetto di determinate condizioni.

(19)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato E della direttiva 92/65/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Per un periodo transitorio fino al 30 giugno 2012, gli Stati membri possono autorizzare gli scambi di animali provenienti da aziende e di animali, sperma, ovuli e embrioni provenienti da organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti accompagnati da un certificato sanitario rilasciato entro il 29 febbraio 2012 conformemente ai modelli di cui all’allegato E, parti 1 e 3, della direttiva 92/65/CEE, nella versione precedente le modifiche introdotte dalla presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione si applica a partire dal 1o marzo 2012.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(2)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(3)  GU L 230 dell’1.9.2007, pag. 20.

(4)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

(5)  GU L 296 del 15.11.2011, pag. 6.

(6)  GU L 187 dell’8.7.2006, pag. 37.


ALLEGATO

L’allegato E della direttiva 92/65/CEE è modificato come segue:

1)

la parte 1 è sostituita dalla seguente:

«Parte 1 —   Certificato sanitario per gli scambi di animali provenienti da aziende (ungulati, volatili vaccinati contro l’influenza aviaria, lagomorfi, cani, gatti e furetti) 92/65 EI

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2)

la parte 3 è sostituita dalla seguente:

«Parte 3 —   Certificato sanitario per gli scambi di animali, sperma, embrioni e ovuli provenienti da organismi, istituti o centri riconosciuti 92/65 EIII

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