18.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 47/71 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 2012
relativa a un metodo per la riscossione delle indennità per le emissioni di CO2 in eccesso prodotte dalle autovetture nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2012/100/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Qualora la Commissione, a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 443/2009, confermi e, a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del medesimo regolamento, renda pubblico che il costruttore non ha rispettato l’articolo 4 del regolamento in parola, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del medesimo regolamento è opportuno che imponga indennità per le emissioni in eccesso al costruttore o, nel caso di un consorzio, al gestore del consorzio. |
(2) |
È opportuno fissare i metodi per la riscossione di tali indennità per le emissioni in eccesso. |
(3) |
Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009, le indennità per le emissioni in eccesso si considerano entrate del bilancio generale dell’Unione europea e sono pertanto iscritte al titolo 7 del bilancio generale. È pertanto opportuno applicare come metodo di riscossione le norme relative al recupero dei crediti stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2) e dal regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3). |
(4) |
Ai fini della fissazione dei crediti ai sensi dell’articolo 71 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, è opportuno tenere in considerazione che, conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009, la Commissione comunica ad ogni costruttore il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 prodotte nel precedente anno civile, l’obiettivo per le emissioni specifiche e la differenza tra le emissioni specifiche medie e l’obiettivo per le emissioni specifiche per l’anno in questione e che, a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, del medesimo regolamento, ai costruttori è data la possibilità di verificare tale calcolo provvisorio e di notificare alla Commissione eventuali errori nei dati entro tre mesi dalla trasmissione del calcolo provvisorio. |
(5) |
Tenuto conto dello scambio di vedute che avviene fra la Commissione e il costruttore prima della conferma delle prestazioni del costruttore a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, secondo comma e dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 443/2009, e della facoltà conferita al costruttore di presentare osservazioni avverso i calcoli delle sue prestazioni, si considera che, attraverso la conferma delle prestazioni, la Commissione ha dimostrato che il debito esiste e che il credito è certo ai sensi dell’articolo 71 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. |
(6) |
È opportuno calcolare le indennità per le emissioni in eccesso conformemente alle formule di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 443/2009 e pubblicarle ai sensi dell’articolo 10 del medesimo regolamento. È quindi opportuno considerare il credito un importo fisso dovuto ai sensi dell’articolo 71 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Commissione procede al recupero delle indennità per le emissioni in eccesso calcolate conformemente all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 443/2009 mediante fissazione di un ordine di riscossione e mediante emissione di una nota di addebito inviata al costruttore interessato, a norma delle disposizioni degli articoli da 71 a 74 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e degli articoli da 78 a 89 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.
(2) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(3) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.