15.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 41/16


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 10 febbraio 2012

che autorizza la Spagna e la Francia a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

(2012/85/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettere protocollate dalla Commissione rispettivamente il 5 settembre 2011 e il 13 settembre 2011, la Spagna e la Francia hanno chiesto l’autorizzazione a introdurre una misura speciale di deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne la costruzione di una linea sotterranea di interconnessione elettrica tra le rispettive reti elettriche.

(2)

La Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettere datate 25 ottobre 2011, delle richieste presentate dalla Spagna e dalla Francia. Con lettere del 27 ottobre 2011 la Commissione ha comunicato alla Spagna e alla Francia di disporre di tutte le informazioni necessarie per l’esame delle richieste.

(3)

Il 27 giugno 2008 la Spagna e la Francia hanno firmato un accordo per la costruzione di una linea sotterranea di interconnessione elettrica tra Santa Llogaia in Spagna e Baixas in Francia.

(4)

Grazie alla misura speciale in esame, la linea sotterranea di interconnessione elettrica va considerata come situata per il 50 % in Spagna e per il 50 % in Francia per quanto riguarda le forniture di beni e servizi, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di beni destinati all’opera.

(5)

In assenza di tale misura, sarebbe necessario, secondo il principio della territorialità, verificare per ogni fornitura se il luogo d’imposizione si trova in Spagna o in Francia.

(6)

La misura speciale è quindi intesa a semplificare la procedura di riscossione dell’imposta sul valore aggiunto sui lavori di costruzione della linea sotterranea di interconnessione elettrica.

(7)

La deroga potrebbe incidere solo in misura trascurabile sull’importo complessivo delle entrate fiscali degli Stati membri riscosse allo stadio del consumo finale e non ha effetti negativi sulle risorse proprie dell’Unione derivanti dall’imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, la Spagna e la Francia sono autorizzate a considerare la linea sotterranea di interconnessione elettrica tra Santa Llogaia in Spagna e Baixas in Francia come situata al 50 % sul territorio della Spagna e al 50 % sul territorio della Francia ai fini delle forniture di beni, delle prestazioni di servizi, degli acquisti intracomunitari di beni e delle importazioni di beni destinati alla sua costruzione.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno della notifica.

Articolo 3

Il Regno di Spagna e la Repubblica francese sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ANTORINI


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.