15.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 41/16 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
del 10 febbraio 2012
che autorizza la Spagna e la Francia a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
(2012/85/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Con lettere protocollate dalla Commissione rispettivamente il 5 settembre 2011 e il 13 settembre 2011, la Spagna e la Francia hanno chiesto l’autorizzazione a introdurre una misura speciale di deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne la costruzione di una linea sotterranea di interconnessione elettrica tra le rispettive reti elettriche. |
(2) |
La Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettere datate 25 ottobre 2011, delle richieste presentate dalla Spagna e dalla Francia. Con lettere del 27 ottobre 2011 la Commissione ha comunicato alla Spagna e alla Francia di disporre di tutte le informazioni necessarie per l’esame delle richieste. |
(3) |
Il 27 giugno 2008 la Spagna e la Francia hanno firmato un accordo per la costruzione di una linea sotterranea di interconnessione elettrica tra Santa Llogaia in Spagna e Baixas in Francia. |
(4) |
Grazie alla misura speciale in esame, la linea sotterranea di interconnessione elettrica va considerata come situata per il 50 % in Spagna e per il 50 % in Francia per quanto riguarda le forniture di beni e servizi, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di beni destinati all’opera. |
(5) |
In assenza di tale misura, sarebbe necessario, secondo il principio della territorialità, verificare per ogni fornitura se il luogo d’imposizione si trova in Spagna o in Francia. |
(6) |
La misura speciale è quindi intesa a semplificare la procedura di riscossione dell’imposta sul valore aggiunto sui lavori di costruzione della linea sotterranea di interconnessione elettrica. |
(7) |
La deroga potrebbe incidere solo in misura trascurabile sull’importo complessivo delle entrate fiscali degli Stati membri riscosse allo stadio del consumo finale e non ha effetti negativi sulle risorse proprie dell’Unione derivanti dall’imposta sul valore aggiunto, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, la Spagna e la Francia sono autorizzate a considerare la linea sotterranea di interconnessione elettrica tra Santa Llogaia in Spagna e Baixas in Francia come situata al 50 % sul territorio della Spagna e al 50 % sul territorio della Francia ai fini delle forniture di beni, delle prestazioni di servizi, degli acquisti intracomunitari di beni e delle importazioni di beni destinati alla sua costruzione.
Articolo 2
La presente decisione ha effetto il giorno della notifica.
Articolo 3
Il Regno di Spagna e la Repubblica francese sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012
Per il Consiglio
La presidente
C. ANTORINI
(1) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.