9.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/29


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2012

relativa ad un contributo finanziario dell’Unione a favore di interventi urgenti di lotta contro la malattia vescicolare dei suini in Italia e la peste suina classica in Lituania nel 2011

[notificata con il numero C(2012) 577]

(I testi in lingua italiana e lituana sono i soli facenti fede)

(2012/72/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La malattia vescicolare dei suini è una malattia virale contagiosa dei suini che perturba gli scambi e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)

La peste suina classica è una malattia virale contagiosa dei suini e dei cinghiali che perturba gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(3)

In caso di comparsa di un focolaio di malattia vescicolare dei suini, vi è il rischio che l’agente patogeno si diffonda ad altri allevamenti di suini nello Stato membro, ma anche ad altri Stati membri e a paesi terzi, attraverso gli scambi commerciali di suini vivi o di loro prodotti.

(4)

In caso di comparsa di un focolaio di peste suina classica, vi è il rischio che l’agente patogeno si diffonda ad altri allevamenti di suini nello Stato membro, ma anche ad altri Stati membri e a paesi terzi, attraverso gli scambi commerciali di suini vivi o di loro prodotti, nonché di sperma, ovuli ed embrioni.

(5)

La direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (2), fissa misure che gli Stati membri devono attuare immediatamente in caso di focolaio per impedire l’ulteriore diffusione del virus.

(6)

La direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (3) fissa misure che gli Stati membri devono attuare immediatamente in caso di focolaio per impedire l’ulteriore diffusione del virus.

(7)

La decisione 2009/470/CE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell’Unione a favore di azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi urgenti. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, di tale decisione, gli Stati membri beneficiano di un contributo volto a finanziare i costi di alcune misure finalizzate all’eradicazione delle malattie infettive di cui all’articolo 3, paragrafo 1.

(8)

L’articolo 3, paragrafo 6, primo trattino, della decisione 2009/470/CE definisce la percentuale della spesa sostenuta dagli Stati membri che può essere finanziata dal contributo dell’Unione.

(9)

Il versamento del contributo finanziario dell’Unione a favore di interventi urgenti volti ad eradicare le malattie infettive di cui all’articolo 3, paragrafo 1, è soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (4).

(10)

Nel 2011 sono comparsi in Italia focolai della malattia vescicolare dei suini. Le autorità italiane hanno informato la Commissione e gli altri Stati membri, nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, circa le misure applicate conformemente alla legislazione dell’Unione in materia di notifica e di eradicazione della malattia, nonché i risultati conseguiti.

(11)

Nel 2011 sono comparsi in Lituania focolai di peste suina classica. Le autorità lituane hanno informato la Commissione e gli altri Stati membri, nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, circa le misure applicate conformemente alla legislazione dell’Unione in materia di notifica e di eradicazione della malattia, nonché i risultati conseguiti.

(12)

Le autorità italiane e lituane hanno pertanto adempiuto agli obblighi tecnici e amministrativi per quanto concerne le misure di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE e l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(13)

In questa fase non è ancora possibile determinare l’ammontare esatto del contributo finanziario dell’Unione poiché le informazioni fornite sul costo degli indennizzi e sulle spese operative sono una stima. Visto l’importo considerevole, è opportuno fissare una prima quota per la Lituania.

(14)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Contributo finanziario dell’Unione all’Italia

1.   L’Italia può beneficiare di un contributo dell’Unione volto a finanziare i costi sostenuti nel 2011 da tale Stato membro per l’adozione di misure di lotta contro la malattia vescicolare dei suini a norma dell’articolo 3, paragrafi 2 e 6, della decisione 2009/470/CE.

2.   L’importo del contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è fissato con una decisione successiva da adottare secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE.

Articolo 2

Contributo finanziario dell’Unione alla Lituania

1.   La Lituania può beneficiare di un contributo dell’Unione volto a finanziare i costi sostenuti nel 2011 da tale Stato membro per l’adozione di misure di lotta contro la peste suina classica a norma dell’articolo 3, paragrafi 2 e 6, della decisione 2009/470/CE.

2.   L’importo del contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è fissato con una decisione successiva da adottare secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE.

Articolo 3

Modalità di pagamento

È versata alla Lituania una prima quota di 700 000,00 EUR del contributo finanziario dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 4

Destinatari

La Repubblica italiana e la Repubblica di Lituania sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69.

(3)  GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5.

(4)  GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.