4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 33/6


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2012

relativa al riconoscimento di «RINA s.p.a. (Registro navale italiano)» quale società di classificazione per le navi della navigazione interna

[notificata con il numero C(2012) 402]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/64/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 1, e la parte II dell’allegato VII,

previa consultazione del comitato di cui all’articolo 7 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (2),

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera del 22 luglio 2008 l’Italia ha presentato alla Commissione una domanda di riconoscimento di RINA s.p.a. (di seguito «RINA») quale società di classificazione ai sensi della direttiva suddetta. RINA ha la sua sede principale in Italia.

(2)

A corredo della domanda l’Italia ha presentato le informazioni e la documentazione necessarie alla verifica del rispetto dei criteri di riconoscimento.

(3)

Nell’aprile 2009 è stata organizzata un’audizione in occasione della riunione comune di esperti provenienti dagli Stati membri dell’Unione europea e della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (di seguito «CCNR») relativa ai requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, in cui l’autorità italiana e RINA hanno presentato la loro posizione.

(4)

Il segretariato della CCNR è stato consultato, come disposto nella parte II, paragrafo 4, dell’allegato VII alla direttiva 2006/87/CE.

(5)

La Commissione ha valutato la conformità di RINA ai criteri di cui alla parte I dell’allegato VII alla direttiva 2006/87/CE e ha concluso che questi ultimi sono rispettati da RINA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La società di classificazione RINA è riconosciuta ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2006/87/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri che hanno vie navigabili interne ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE e la «RINA s.p.a. (Registro navale italiano)», Via Corsica 12, 16128 Genova, ITALIA, sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2012

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)   GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)   GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29.