31.1.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 27/21 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 gennaio 2012
relativa alla liquidazione dei conti di alcuni organismi pagatori della Germania e dei Paesi Bassi per le spese dell’esercizio finanziario 2010 finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)
[notificata con il numero C(2012) 369]
(I testi in lingua neerlandese e tedesca sono i soli facenti fede)
(2012/52/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 30 e l’articolo 32, paragrafo 8,
previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione di esecuzione 2011/272/UE (2), la Commissione ha proceduto alla liquidazione dei conti di tutti gli organismi pagatori per l’esercizio finanziario 2010, ad eccezione dell’organismo pagatore tedesco «Rheinland-Pfalz», dell’organismo pagatore greco «Opekepe», dell’organismo pagatore italiano «ARBEA» e dell’organismo pagatore olandese «Dienst Regelingen». |
(2) |
Sulla base dei nuovi elementi d’informazione presentati e di controlli supplementari, la Commissione può ora adottare una decisione in merito alla completezza, all’esattezza e alla veridicità dei conti trasmessi dall’organismo pagatore tedesco «Rheinland-Pfalz» e dall’organismo pagatore olandese «Dienst Regelingen». |
(3) |
L’articolo 10, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 885/2006 Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (3), prevede che gli importi che devono essere recuperati da, o erogati a ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento, sono determinati detraendo i pagamenti mensili erogati durante l’esercizio finanziario in questione, nella fattispecie il 2010, dalle spese riconosciute per lo stesso anno a norma del paragrafo 1. La Commissione deduce tale importo dal pagamento mensile o lo aggiunge a tale pagamento mensile relativo alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione di liquidazione dei conti. |
(4) |
A norma dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 50 % a carico dello Stato membro e per il 50 % a carico del bilancio dell’Unione. L’articolo 32, paragrafo 3, del suddetto regolamento, impone agli Stati membri, all’atto della trasmissione dei conti annuali, di comunicare alla Commissione una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati a seguito di irregolarità. Il regolamento (CE) n. 885/2006 prevede le modalità di applicazione dell’obbligo di comunicazione da parte degli Stati membri degli importi oggetto di recupero. Nell’allegato III del suddetto regolamento è riportato il modello della tabella che doveva essere trasmessa nel 2011 dagli Stati membri. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione deve decidere le conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o otto anni. Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni di conformità ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005. |
(5) |
A norma dell’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1290/2005 gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere presa soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all’importo da recuperare o se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell’irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata presa nel termine di quattro anni dal primo verbale amministrativo o giudiziario che accerta l’irregolarità o nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 100 % a carico del bilancio dell’Unione. Nella tabella riepilogativa di cui all’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005, figurano gli importi per i quali lo Stato membro ha deciso di non procedere al recupero e le relative giustificazioni. I suddetti importi non sono imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio dell’UE. Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni di conformità ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 8, del regolamento citato. |
(6) |
Nel liquidare i conti degli organismi pagatori in questione, la Commissione deve tener conto degli importi già trattenuti per quanto riguarda gli Stati membri di cui trattasi in base alla decisione di esecuzione 2011/272/UE. |
(7) |
A norma dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la presente decisione non pregiudica ulteriori decisioni adottate dalla Commissione, intese ad escludere dal finanziamento dell’Unione le spese non effettuate in conformità della normativa dell’Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Con la presente decisione sono liquidati i conti dell’organismo pagatore tedesco «Rheinland-Pfalz» e dell’organismo pagatore olandese «Dienst Regelingen» relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2010.
Gli importi da recuperare presso gli Stati membri o da versare ai medesimi a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono indicati nell’allegato.
Articolo 2
La Repubblica federale di Germania e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2012
Per la Commissione
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.
(2) GU L 119 del 7.5.2011, pag. 70.
(3) GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.
ALLEGATO
LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010
Importo da recuperare o da pagare allo Stato membro
NB: Nomenclatura 2012: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.
SM |
|
2010 — Spese/Entrate con destinazione specifica per gli organismi pagatori i cui conti sono stati |
Totale a + b |
Riduzioni e sospensioni per l'intero esercizio finanziario (1) |
Riduzioni a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1290/2005 |
Totale incluse riduzioni e sospensioni |
Pagamenti effettuati allo Stato membro per l'esercizio finanziario |
Importo da recuperare o da pagare allo Stato membro (2) |
Importi da recuperare (–) o versati allo (+) Stato membro a norma della decisione di esecuzione 2011/272/UE |
Importo da recuperare (–) o da pagare (+) allo Stato membro (2) |
|
liquidati |
disgiunti |
||||||||||
= spese/entrate con destinazione specifica dichiarate nella dichiarazione annuale |
= totale delle spese/entrate con destinazione specifica dichiarate nelle dichiarazioni mensili |
||||||||||
|
|
a |
b |
c = a + b |
d |
e |
f = c + d + e |
g |
h = f – g |
i |
j = h – i |
DE |
EUR |
5 573 405 084,75 |
0,00 |
5 573 405 084,75 |
–7 108 483,29 |
– 779 304,45 |
5 565 517 297,01 |
5 565 435 172,87 |
82 124,14 |
84 373,43 |
–2 249,29 |
NL |
EUR |
895 187 155,61 |
0,00 |
895 187 155,61 |
–0,03 |
–5 835,72 |
895 181 319,86 |
894 473 110,44 |
708 209,42 |
0,00 |
708 209,42 |
SM |
|
Spesa (3) |
Entrate con destinazione specifica (3) |
Fondo per lo zucchero |
Articolo 32 (= e) |
Totale (= h) |
|
Spesa (4) |
Entrate con destinazione specifica (4) |
||||||
05 07 01 06 |
6701 |
05 02 16 02 |
6803 |
6702 |
|||
k |
l |
m |
n |
o |
p = k + l + m + n + o |
||
DE |
EUR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
–2 249,29 |
–2 249,29 |
NL |
EUR |
714 045,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
–5 835,72 |
708 209,42 |
(1) Le riduzioni e le sospensioni sono quelle considerate nel sistema dei pagamenti, a cui sono aggiunte in particolare le rettifiche. per il mancato rispetto dei termini di pagamento nei mesi di agosto, settembre ed ottobre 2010.
(2) Ai fini del calcolo dell'importo che deve essere recuperato dallo o versato allo Stato membro, l'importo considerato è il totale della dichiarazione annua per la spesa liquidata (colonna a) oppure il totale delle dichiarazioni mensili per la spesa disgiunta (colonna b).
Tasso di cambio applicabile: articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2006.
(3) Se la quota relativa alle entrate con destinazione specifica va a vantaggio dello Stato membro, occorre dichiararla alla voce 05 07 01 06.
(4) Se la parte di entrate con destinazione specifica del fondo per lo zucchero risulta a vantaggio dello Stato membro, essa deve essere dichiarata alla voce 05 02 16 02.
NB: Nomenclatura 2012: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.