28.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 26/35


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2012

che proroga la validità della decisione 2009/251/CE che impone agli Stati membri di garantire che non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato

[notificata con il numero C(2012) 321]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/48/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l’articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/251/CE della Commissione (2), fa obbligo agli Stati membri di garantire che non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato (DMF).

(2)

La decisione 2009/251/CE è stata adottata in ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 13 della direttiva 2001/95/CE, che limita la validità della decisione a un periodo non superiore a un anno ma ne consente la conferma per ulteriori periodi, ciascuno dei quali di durata non superiore a un anno.

(3)

La validità della decisione 2009/251/CE è stata prorogata di un anno a due riprese dalle decisioni della Commissione 2010/153/UE (3) e 2011/135/UE (4). Si sta attualmente considerando la possibilità d’inserire una restrizione permanente sulla presenza di DMF nei prodotti all’interno del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Dato che tale provvedimento concerne aspetti analoghi a quelli affrontati dalla decisione 2009/251/CE, per garantire la certezza del diritto è opportuno applicare la decisione 2009/251/CE fino all’entrata in vigore di tale restrizione permanente nell’ambito del regolamento (CE) n. 1907/2006.

(4)

Alla luce dell’esperienza finora acquisita e in assenza di un provvedimento definitivo concernente i prodotti di consumo contenenti DMF è opportuno prorogare per un ulteriore periodo di 12 mesi la validità della decisione 2009/251/CE.

(5)

La decisione 2009/251/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(6)

Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 15 della direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 4 della decisione 2009/251/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Periodo di applicazione

La presente decisione va applicata fino all’entrata in vigore del regolamento della Commissione che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente il DMF oppure fino al 15 marzo 2013, se tale data risultasse anteriore.»

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione entro il 15 marzo 2012 e pubblicano tali provvedimenti. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(2)  GU L 74 del 20.3.2009, pag. 32.

(3)  GU L 63 del 12.3.2010, pag. 21.

(4)  GU L 57 del 2.3.2011, pag. 43.

(5)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.