28.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 26/33


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 24 gennaio 2012

che autorizza la Svezia ad applicare un’aliquota di tassazione ridotta sull’elettricità consumata da nuclei familiari e da società del settore dei servizi situati in talune zone della Svezia settentrionale, conformemente all’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

(2012/47/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2005/231/CE (2) del Consiglio autorizza la Svezia ad applicare, fino al 31 dicembre 2011, un’aliquota di accisa ridotta sull’elettricità consumata da nuclei familiari e da società del settore dei servizi in talune zone della Svezia settentrionale, conformemente all’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.

(2)

Con lettera dell’8 giugno 2011 la Svezia ha chiesto l’autorizzazione di prorogare l’applicazione di un’aliquota di accisa ridotta sull’elettricità consumata dagli stessi beneficiari per un ulteriore periodo di sei anni, ossia fino al 31 dicembre 2017. La riduzione è da limitarsi a SEK 96 per MWh.

(3)

Nelle zone interessate le spese di riscaldamento sono superiori di circa il 25 %, in media, a quelle sostenute nel resto del paese, a causa di un periodo di riscaldamento più lungo. La riduzione del costo dell’elettricità a favore dei nuclei familiari e delle società del settore dei servizi in queste zone restringe pertanto il divario tra i costi complessivi di riscaldamento per i consumatori del nord della Svezia e quelli sostenuti dai consumatori nel resto del paese. La misura contribuisce quindi al conseguimento di obiettivi di politica regionale e di coesione. La misura consente inoltre alla Svezia di applicare un’aliquota fiscale globale sull’elettricità superiore a quanto sarebbe altrimenti possibile e, pertanto, contribuisce indirettamente al conseguimento di obiettivi di politica ambientale.

(4)

La riduzione fiscale non dovrebbe eccedere l’importo necessario a compensare i costi supplementari di riscaldamento dei nuclei familiari e delle società del settore dei servizi nella Svezia settentrionale.

(5)

Le aliquote di imposizione ridotte saranno superiori ai livelli minimi di cui all’articolo 10 della direttiva 2003/96/CE.

(6)

Visto che la misura si applica a zone particolarmente lontane e che l’importo della riduzione non deve superare i costi di riscaldamento supplementari sostenuti nella Svezia settentrionale, e poiché la misura è limitata a nuclei familiari e a società del settore dei servizi, la misura non dovrebbe provocare distorsioni di concorrenza degne di nota, né modifiche negli scambi tra Stati membri.

(7)

Di conseguenza, la misura è accettabile sotto il profilo del corretto funzionamento del mercato interno e della necessità di garantire una concorrenza leale ed è compatibile con le politiche dell’Unione europea in materia di sanità, di ambiente, di energia e di trasporti.

(8)

Al fine di assicurare alle imprese e ai consumatori interessati un grado sufficiente di certezza, è opportuno autorizzare la Svezia ad applicare un’aliquota di tassazione ridotta sull’elettricità consumata nella Svezia settentrionale fino al 31 dicembre 2017.

(9)

Occorre garantire il mantenimento dell’autorizzazione ai sensi della decisione 2005/231/CE, concessa per ragioni analoghe a quelle di cui alla presente decisione, senza creare vuoti tra la scadenza di quella decisione e l’inizio della decorrenza degli effetti della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La Svezia è autorizzata ad applicare un’aliquota di tassazione ridotta sull’elettricità consumata da nuclei familiari e da società del settore dei servizi nei comuni elencati nell’allegato.

La riduzione dell’aliquota nazionale normale di tassazione dell’elettricità non deve eccedere l’importo necessario a compensare le spese supplementari di riscaldamento sostenute a causa della situazione geografica del nord della Svezia rispetto al resto del paese e non deve superare 96 SEK/MWh.

2.   Le aliquote ridotte rispettano gli obblighi previsti dalla direttiva 2003/96/CE, in particolare i livelli minimi di cui all’articolo 10.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Essa è applicabile dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2017.

Articolo 3

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2012

Per il Consiglio

La presidente

M. VESTAGER


(1)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

(2)  GU L 72 del 18.3.2005, pag. 27.


ALLEGATO

Regioni

Comuni

Norrbottens län

Tutti

Västerbottens län

Tutti

Jämtlands län

Tutti

Västernorrlands län

Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik

Gävleborgs län

Ljusdal

Dalarnas län

Malung, Mora, Orsa, Älvdalen

Värmlands län

Torsby