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27.1.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 24/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 23 gennaio 2012
relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito all’istituzione di un gruppo di lavoro congiunto incaricato di controllare l’attuazione del capo II bis del protocollo 10 dell’accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e alla definizione del suo regolamento interno
(2012/41/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 114, 207, paragrafo 2, e 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il protocollo 10 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 76/2009 del 30 giugno 2009 (2) al fine di inserirvi un nuovo capo II bis sulle misure doganali di sicurezza. |
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(2) |
L’articolo 9 ter del protocollo 10 stabilisce che negli scambi bilaterali le parti contraenti rinunciano all’applicazione delle misure doganali di sicurezza, se è garantito un livello di sicurezza equivalente nei loro rispettivi territori. |
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(3) |
L’articolo 9 septies del protocollo 10 stabilisce altresì che il Comitato misto SEE definisce le norme che consentono alle parti contraenti di garantire il controllo dell’attuazione del capo II bis di detto protocollo e di accertare il rispetto delle disposizioni del capo II bis e degli allegati I e II del protocollo citato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che l’Unione deve adottare nel Comitato misto SEE in merito all’istituzione di un gruppo di lavoro congiunto incaricato di controllare l’attuazione del capo II bis del protocollo 10 dell’accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e alla definizione del suo regolamento interno si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2012
Per il Consiglio
La presidente
M. GJERSKOV
PROGETTO DI
DECISIONE N. …/2011 DEL COMITATO MISTO SEE
del …
in merito all’istituzione di un gruppo di lavoro congiunto incaricato di controllare l’attuazione del capo II bis del protocollo 10 dell’accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e alla definizione del suo regolamento interno
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare gli articoli 92 e 94, paragrafo 3, e l’articolo 9 septies, paragrafo 1, del protocollo 10 dell’accordo SEE,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il protocollo 10 dell’accordo SEE è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 76/2009 del 30 giugno 2009 (1) al fine di inserirvi un nuovo capo II bis sulle misure doganali di sicurezza. |
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(2) |
L’articolo 9 ter del protocollo 10 stabilisce che negli scambi bilaterali le parti contraenti rinunciano all’applicazione delle misure doganali di sicurezza, se è garantito un livello di sicurezza equivalente nei loro rispettivi territori. |
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(3) |
L’articolo 9 septies del protocollo 10 stabilisce altresì che il Comitato misto SEE definisce le norme che consentono alle parti contraenti di garantire il controllo dell’attuazione del capo II bis del protocollo 10 dell’accordo SEE e di accertare il rispetto delle disposizioni del capo II bis e degli allegati I e II del protocollo citato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. È istituito un gruppo di lavoro congiunto sulle misure doganali di sicurezza («il gruppo di lavoro»), per garantire il controllo dell’attuazione delle disposizioni relative alla sicurezza doganale del capo II bis del protocollo 10 dell’accordo SEE e per accertare il rispetto delle disposizioni del capo II bis e degli allegati I e II del protocollo citato.
2. Il gruppo di lavoro svolge le sue funzioni conformemente al regolamento interno specificato nell’allegato della presente decisione.
3. Il gruppo di lavoro riferisce al sottocomitato congiunto I sulla libera circolazione delle merci, come indicato all’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento interno del Comitato misto SEE (2).
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il …, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Sezione SEE e nel Supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, …
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
I segretari del Comitato misto SEE
(1) GU L 232 del 3.9.2009, pag. 40.
(2) Decisione n. 1/94 del Comitato misto SEE, dell’8 febbraio 1994, relativa all’adozione del regolamento interno del Comitato misto SEE (GU L 85 del 30.3.1994, pag. 60).
(*1) [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.]
ALLEGATO
della Decisione n. …/2011 del Comitato misto SEE
REGOLAMENTO INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO CONGIUNTO SULLE MISURE DOGANALI DI SICUREZZA
Articolo 1
Composizione
Il gruppo di lavoro è composto da rappresentanti dell’Unione europea, degli Stati EFTA e degli Stati membri dell’Unione europea.
Articolo 2
Funzioni
1. Il gruppo di lavoro valuta l’equivalenza delle misure doganali di sicurezza definite nella normativa delle parti contraenti. In particolare, controlla l’attuazione della normativa sulle dichiarazioni preliminari all’arrivo e alla partenza, sui controlli doganali di sicurezza e sulla gestione dei rischi e della normativa sugli operatori economici autorizzati. Esso scambia anche informazioni sulle modifiche della normativa in questione.
2. Il gruppo di lavoro discute le necessarie modifiche tecniche del capo II bis del protocollo 10.
3. Su richiesta di una delle parti contraenti, il gruppo di lavoro organizza una riunione di un gruppo di esperti per discutere una questione specifica. Il gruppo di lavoro riesamina inoltre le procedure amministrative delle parti contraenti. Per effettuare tale riesame, il gruppo di lavoro può decidere di organizzare visite in loco.
4. Su richiesta di una delle parti contraenti, il gruppo di lavoro esamina qualsiasi questione giudicata pertinente per l’attuazione delle misure doganali di sicurezza definite nel capo II bis del protocollo 10.
Articolo 3
Presidenza
Le riunioni del gruppo di lavoro sono presiedute alternativamente per periodi di sei mesi da un rappresentante dell’Unione europea e da un rappresentante di uno degli Stati EFTA a cui si applica il capo II bis del protocollo 10.
Articolo 4
Riunioni
1. Il gruppo di lavoro si riunisce periodicamente e almeno una volta all’anno.
2. Le riunioni si svolgono a Bruxelles o in qualsiasi altro luogo deciso dal presidente del gruppo di lavoro.
3. La presidenza convoca le riunioni del gruppo di lavoro. Gli inviti alla riunione sono inviati ai partecipanti di cui all’articolo 1 almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione. In casi urgenti, gli inviti possono essere inviati in un termine più breve.
4. La lingua di lavoro del gruppo di lavoro è l’inglese.
5. Salvo decisione contraria, le riunioni non sono pubbliche.
Articolo 5
Ordine del giorno
1. La presidenza stabilisce l’ordine del giorno provvisorio di ogni riunione. L’ordine del giorno provvisorio è inviato ai partecipanti di cui all’articolo 1 almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione.
2. Le parti contraenti possono chiedere l’iscrizione di un punto all’ordine del giorno per iscritto al presidente o il giorno della riunione, prima che l’ordine del giorno sia adottato.
Articolo 6
Verbale
1. Il processo verbale di ogni riunione del gruppo di lavoro viene stilato sotto la responsabilità del presidente. Nel verbale, per ogni punto all’ordine del giorno, figurano le raccomandazioni e/o le conclusioni del gruppo di lavoro.
2. Il progetto di verbale è trasmesso alle parti contraenti e approvato entro venti giorni lavorativi dalla riunione.
Articolo 7
Spese
I rappresentanti delle parti contraenti e gli esperti delle amministrazioni doganali degli Stati membri dell’Unione europea si fanno carico di tutte le spese sostenute per la loro partecipazione alle riunioni del gruppo di lavoro.