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24.1.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/31 |
DECISIONE 2012/36/PESC DEL CONSIGLIO
del 23 gennaio 2012
recante modifica della decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (1). |
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(2) |
Il 10 ottobre 2011 il Consiglio ha prorogato fino al 31 ottobre 2012 le misure restrittive in vigore adottando la decisione 2011/666/PESC (2). |
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(3) |
Data la gravità della situazione in Bielorussia, è opportuno adottare ulteriori misure restrittive nei confronti della Bielorussa. |
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(4) |
Le restrizioni in materia di ammissione e di congelamento dei fondi e delle risorse economiche dovrebbero essere applicate alle persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o di repressione della società civile e dell’opposizione democratica, in particolare alle persone che detengono una posizione dominante e alle persone ed entità che traggono vantaggio dal regime di Lukashenka o che lo sostengono, in particolare alle persone e alle entità che forniscono sostegno finanziario o materiale al regime. |
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(5) |
È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/639/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/639/PESC è così modificata:
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1) |
all’articolo 1, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere:
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2) |
all’articolo 2, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere:
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3) |
all’articolo 2 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone elencate negli allegati IIIA, IV e V.»; |
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4) |
all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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Articolo 2
L’allegato della presente decisione è aggiunto come allegato V alla decisione 2010/639/PESC.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2012
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
ALLEGATO
«ALLEGATO V
Elenco delle persone ed entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere e) e f), e all’articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d)
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Persone |
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Entità» |