10.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 6/10


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 2012

relativa alla definizione di norme e procedure riguardo agli esperti di contabilità nazionale che assistono la Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea

[notificata con il numero C(2011) 9973]

(2012/20/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù del regolamento (CE) n. 479/2009 la Commissione (Eurostat) è tenuta a valutare la qualità dei dati da utilizzare ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi, anche con il ricorso a visite metodologiche. Nell’effettuazione di tali visite la Commissione (Eurostat) può essere assistita da esperti di contabilità nazionale.

(2)

Occorre definire norme e procedure per la selezione degli esperti, tenuto conto della necessità di una loro opportuna distribuzione tra gli Stati membri e di una appropriata rotazione degli esperti tra gli Stati membri, le loro modalità di lavoro e gli aspetti finanziari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della presente decisione definisce le norme e le procedure per la selezione degli esperti di contabilità nazionale che assisteranno la Commissione (Eurostat) nelle visite negli Stati membri ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2009, le loro modalità di lavoro e la ripartizione dei costi di tali visite tra la Commissione e l’autorità nazionale degli esperti responsabile della trasmissione dei dati ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.

Articolo 2

La presente decisione si applica all’assistenza di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2009, prestata a partire dal 1o gennaio 2012.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2012

Per la Commissione

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.


ALLEGATO

1.   Elenco di esperti di contabilità nazionale

La Commissione (Eurostat) compila l’elenco di esperti di contabilità nazionale sulla base delle proposte inviatele dalle autorità nazionali responsabili della trasmissione dei dati ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi. L’elenco è aggiornato regolarmente.

2.   Definizione di esperto di contabilità nazionale

Gli esperti di contabilità nazionale sono specializzati in statistiche e dati relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi. Essi assistono gli esperti della Commissione competenti in materia di procedura per i disavanzi eccessivi in occasione delle visite da questi effettuate in uno Stato membro. In tale veste, gli esperti di contabilità nazionale forniscono una consulenza indipendente e non rappresentano il parere dei rispettivi Stati membri.

3.   Selezione degli esperti

La Commissione (Eurostat) seleziona, per le visite eccezionali nei casi ritenuti appropriati, uno o più esperti nazionali per accompagnare i propri esperti nella visita. Gli esperti sono selezionati a partire dall’elenco in modo tale che lo stesso esperto non sia scelto per effettuare una visita più di tre volte ogni tre anni.

4.   Rimborso delle spese all’autorità nazionale responsabile della trasmissione dei dati ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi

L’importo da corrispondere a rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e delle indennità forfettarie giornaliere è calcolato conformemente alle disposizioni della decisione della Commissione del 5 dicembre 2007, relativa alle norme sul rimborso delle spese sostenute da persone estranee alla Commissione invitate a partecipare a riunioni in veste di esperti (1).

5.   Riservatezza

Anteriormente alla visita l’esperto è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di riservatezza in merito al contenuto, al calendario e agli aspetti pratici dell’organizzazione della visita.


(1)  C(2007) 5858.