15.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 126/13 |
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 26 aprile 2012
recante modifica alla decisione BCE/2010/22 sulla procedura di accreditamento di qualità per i fabbricanti delle banconote in euro
(BCE/2012/7)
(2012/258/UE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 128, paragrafo 1,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 16,
vista la decisione BCE/2010/22, del 25 novembre 2010, sulla procedura di accreditamento di qualità per i fabbricanti delle banconote in euro (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 4, e gli articoli 7 e 10,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, della decisione BCE/2010/22, la competenza ad adottare le decisioni relative all’accreditamento spetta al Comitato esecutivo, su delega del Consiglio direttivo, in conformità al secondo paragrafo dell'articolo 12.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. |
(2) |
La procedura di concessione, rinnovo e proroga dell’accreditamento, di cui alla decisione BCE/2010/22, dovrebbe essere modificata per far sì che le richieste di accreditamento di qualità siano elaborate più velocemente, garantendo così la tempestività della concessione, del rinnovo o della proroga dell’accreditamento, e per alleviare il carico amministrativo gravante sul Comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE). |
(3) |
A tal fine, dovrebbe accordarsi al Comitato esecutivo la possibilità di subdelegare, a uno o più dei propri membri, la competenza ad adottare decisioni in relazione agli accreditamenti ordinari. La subdelega, tuttavia, non riguarderà la competenza in merito alla concessione di esenzioni, al rigetto delle richieste di accreditamento, alla sospensione o revoca degli accreditamenti. |
(4) |
La decisione BCE/2010/22 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifica
L’articolo 2, paragrafo 4, della decisione BCE/2010/22 è sostituito dal seguente:
«4. Il Comitato esecutivo, sentito il parere del Comitato per le banconote, è competente ad adottare tutte le decisioni relative all’accreditamento di qualità di un fabbricante, e ne informa il Consiglio direttivo. Il Comitato esecutivo può decidere di subdelegare, a uno o più dei propri membri, il potere di concedere, rinnovare o prorogare tale accreditamento, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’articolo 4, paragrafo 3, e degli articoli 7 e 10».
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 aprile 2012
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 330 del 15.12.2010, pag. 14.