30.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1389/2011 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2011

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea (la «Commissione»), dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1631/2005 (2) il Consiglio ha istituito misure antidumping definitive, costituite da dazi individuali compresi tra il 7,3 % e il 40,5 % con un dazio residuo del 42,6 % (3), sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese («RPC»).

(2)

Con il regolamento (CE) n. 855/2010 (4) il Consiglio ha ridotto il dazio individuale applicabile a una società, portandolo dal 14,1 % al 3,2 %.

2.   Domanda di riesame

(3)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (5) delle misure antidumping definitive in vigore, il 6 luglio 2010 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dal Consiglio europeo dell’industria chimica («CEFIC») per conto di produttori dell’Unione che rappresentano una proporzione rilevante, in questo caso più del 90 %, della produzione totale di acido tricloroisocianurico dell’Unione (i «richiedenti»).

(4)

La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto comportare il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell’industria dell’Unione.

3.   Apertura

(5)

Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 6 ottobre 2010 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (6) («avviso di apertura»), l’apertura di tale riesame, in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

4.   Inchiesta

4.1.   Periodo dell’inchiesta

(6)

Il periodo dell’inchiesta di riesame («PIR») era compreso tra il 1o luglio 2009 e il 30 giugno 2010. Gli aspetti relativi alla probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio sono stati analizzati per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e la fine del PIR («periodo considerato»).

4.2.   Parti interessate dall’inchiesta

(7)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del riesame in previsione della scadenza i richiedenti, l’altro produttore noto dell’Unione, i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati nonché i rappresentanti della RPC.

(8)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

(9)

Visto il numero elevato di produttori esportatori nella RPC e di importatori indipendenti nell’Unione, nell’avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere al campionamento per queste parti, conformemente all’articolo 17 del regolamento di base.

(10)

Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, le parti di cui sopra sono state invitate, in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base, a manifestarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di apertura e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell’avviso di apertura.

(11)

Nessuno dei produttori esportatori della RPC ha collaborato all’inchiesta.

(12)

Per quanto riguarda gli importatori, alcune società si sono inizialmente fatte avanti per poi tuttavia ritirare la loro collaborazione in una fase successiva.

(13)

La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura. Sono pervenute risposte dai tre produttori noti dell’Unione e da due utilizzatori.

(14)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del conseguente pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi dei due principali produttori dell’Unione:

Fluidra (Inquide Sau), Passeig de Sanllehy, 25, 08213 Polinya (Barcellona), Spagna,

Ercros (Aragonesas), Avenida Diagonal 595, Barcellona, Spagna.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(15)

Il prodotto oggetto dell’attuale riesame è costituito dall’acido tricloroisocianurico e suoi preparati («TCCA»), chiamato anche «simclosene» nella denominazione comune internazionale (DCI), attualmente classificato ai codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20 (codici TARIC 2933698070 e 3808942020) e originario della RPC.

(16)

Il TCCA è un prodotto chimico utilizzato come disinfettante e candeggiante ad ampio spettro a base di cloro organico ed è impiegato in particolare per disinfettare l’acqua delle piscine. È venduto sotto forma di polvere, granuli, pastiglie o scaglie. Tutte le forme di TCCA e i suoi preparati presentano le stesse caratteristiche di base (composizione chimica) e proprietà (disinfettante), sono tutti destinati ad usi analoghi e sono pertanto considerati come un unico prodotto.

(17)

La presente inchiesta ha confermato che il prodotto in esame, quale fabbricato e venduto da produttori esportatori verso l’Unione, è simile per quanto riguarda le caratteristiche fisiche e chimiche e gli usi al prodotto fabbricato e venduto dai produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione e dal produttore del paese di riferimento sul mercato nazionale e sui mercati d’esportazione. Sono quindi considerati come prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

1.   Osservazioni preliminari

(18)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base è stato condotto un riesame volto a stabilire se la scadenza delle misure in vigore rischia di comportare il persistere o la reiterazione del dumping.

(19)

Come si è detto, nessuno dei 30 produttori esportatori noti contattati si è manifestato nel contesto dell’esercizio di campionamento né nel corso dell’inchiesta.

(20)

In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, le conclusioni sul rischio del persistere o della reiterazione del dumping si basano sui dati disponibili, in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base, ovvero dati Eurostat, domanda di riesame e statistiche ufficiali relative alle esportazioni della RPC.

(21)

Per determinare il valore normale sono stati inoltre utilizzati i dati presentati dal produttore esportatore che ha collaborato nel paese di riferimento, il Giappone.

2.   Importazioni oggetto di dumping durante il PIR

2.1.   Paese di riferimento

(22)

Dato che la RPC è un’economia in fase di transizione, il valore normale deve essere stabilito, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, in base al prezzo o al valore normale costruito in un appropriato paese terzo a economia di mercato (paese di riferimento) oppure al prezzo all’esportazione del paese di riferimento in altri paesi, compresa l’Unione europea, oppure, qualora questi non possano essere determinati, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nell’Unione per il prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto.

(23)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha annunciato che nell’inchiesta precedente era stato utilizzato il Giappone come paese a economia di mercato appropriato per determinare il valore normale per la RPC e che intendeva utilizzare nuovamente il Giappone a tal fine. Nel corso della presente inchiesta di riesame sono stati contattati anche produttori di altri paesi a economia di mercato, quali gli USA e Taiwan, per cercare di ottenere la loro collaborazione. Solo un produttore esportatore giapponese ha tuttavia collaborato.

(24)

Si è pertanto concluso che il Giappone fosse un paese di riferimento adeguato. A questo proposito, le parti interessate non hanno formulato osservazioni od obiezioni in merito all’adeguatezza di tale paese.

2.2.   Valore normale

(25)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il valore normale è stato stabilito sulla base delle informazioni ricevute dal produttore esportatore del paese di riferimento che ha collaborato, ossia sulla base dei prezzi pagati o pagabili sul mercato interno del Giappone per prodotti simili che risultavano essere venduti nel corso di normali operazioni commerciali.

(26)

Si è innanzitutto stabilito se il volume complessivo delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno dal produttore esportatore che ha collaborato in Giappone fossero rappresentative conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, cioè se corrispondessero ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite all’esportazione del prodotto in esame nell’Unione. Le vendite sul mercato interno del produttore esportatore giapponese che ha collaborato sono risultate rappresentative durante il PIR.

(27)

Sono state poi esaminate le vendite sul mercato interno per stabilire se fossero state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, conformemente all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

(28)

Poiché tutte le vendite sul mercato interno sono state considerate remunerative, il valore normale è stato basato sulla media ponderata dei prezzi effettivi sul mercato interno durante il PIR.

2.3.   Prezzo all’esportazione

(29)

In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, il prezzo all’esportazione è stato stabilito sulla base dei dati Eurostat.

2.4.   Confronto

(30)

Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione si è tenuto conto, in conformità all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti a vari fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. A tal fine, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze a livello di costi di trasporto e di assicurazione.

2.5.   Margine di dumping

(31)

In conformità dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all’esportazione. Applicando tale metodo, il margine di dumping stabilito è pari al 75 %.

3.   Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

3.1.   Osservazione preliminare

(32)

Dopo avere esaminato l’esistenza di pratiche di dumping nel periodo dell’inchiesta di riesame, si è proceduto ad esaminare la probabilità del persistere del dumping.

(33)

A tale proposito sono stati analizzati i seguenti elementi: la capacità inutilizzata disponibile nella RPC, l’attrattiva esercitata dal mercato dell’Unione sui produttori esportatori della RPC e le loro esportazioni verso paesi terzi.

3.2.   Capacità inutilizzata dei produttori esportatori della RPC

(34)

In mancanza di altre informazioni riguardanti la capacità di produzione, l’analisi è stata effettuata in base alle informazioni contenute nella domanda di riesame, come previsto dall’articolo 18 del regolamento di base.

(35)

Secondo quanto affermato nella domanda di riesame, durante il periodo considerato vi è stato uno scarso utilizzo della capacità produttiva nella RPC, con tassi inferiori al 40 %. Come conseguenza dell’enorme capacità produttiva e della debole domanda interna, la RPC sembra disporre di oltre 180 000 tonnellate di capacità inutilizzata, che potrebbero essere esportate. Questo dato va confrontato con un consumo dell’Unione di circa 44 000 tonnellate durante il PIR.

3.3.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(36)

L’attrattiva esercitata dal mercato dell’Unione è dimostrata dal fatto che l’istituzione di dazi antidumping non ha fermato l’espansione delle esportazioni dalla RPC verso l’Unione. Sebbene nel corso del periodo 2007-2009 i volumi delle importazioni fossero a un livello inferiore rispetto al periodo dell’inchiesta iniziale che ha portato all’istituzione delle misure, i volumi delle importazioni durante il PIR erano superiori a tale livello (22 696 tonnellate).

(37)

Malgrado l’aumento del prezzo medio all’importazione durante il periodo considerato, i prezzi sono rimasti costantemente al di sotto di quelli dell’industria dell’Unione.

(38)

Il fatto che le importazioni dalla RPC nel periodo considerato siano aumentate durante il PIR a un livello superiore a quello raggiunto nel periodo dell’inchiesta iniziale indica che vi è un continuo interesse della RPC per il mercato dell’Unione.

3.4.   Prezzi delle esportazioni verso i paesi terzi

(39)

Le statistiche sulle esportazioni della RPC sono state analizzate in termini di volumi e prezzi delle esportazioni dalla RPC verso altri paesi terzi. In base a tali statistiche, nel 2010 il 24 % delle esportazioni dalla RPC era destinato al mercato dell’Unione. I prezzi all’esportazione verso l’Unione allo stadio fob erano leggermente più elevati rispetto ai prezzi all’esportazione verso il resto del mondo. Tuttavia, in assenza di collaborazione o di qualsiasi dato nella domanda di riesame relativo alle esportazioni verso altri paesi terzi, non è stato possibile effettuare un confronto tra tali prezzi a livello cif e il prezzo medio dell’industria dell’Unione. Tuttavia, il fatto che i prezzi all’esportazione verso i paesi terzi siano in media inferiori ai prezzi all’esportazione verso l’Unione può indicare che il mercato dell’Unione è un mercato interessante per gli esportatori della RPC e che è probabile che le esportazioni possano ulteriormente aumentare in assenza di misure.

4.   Conclusioni sul rischio del persistere o della reiterazione del dumping

(40)

Alla luce dei risultati di cui sopra, si può concludere che le esportazioni dalla RPC sono tuttora oggetto di dumping e che l’abrogazione delle misure antidumping vigenti rischia di far persistere il dumping sul mercato dell’Unione. Infatti, tenendo conto della capacità inutilizzata disponibile nella RPC e dell’attrattiva esercitata dal mercato dell’Unione, sulla base di un confronto tra i prezzi all’esportazione verso l’Unione e quelli verso i paesi terzi, è probabile che il volume delle esportazioni oggetto di dumping dalla RPC verso l’Unione aumenti considerevolmente in caso di scadenza delle misure.

D.   SITUAZIONE DEL MERCATO DELL’UNIONE

1.   Definizione dell’industria dell’Unione

(41)

Il prodotto in esame è fabbricato nell’Unione da tre società. Si considera perciò che esse costituiscano l’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base («industria dell’Unione»).

2.   Osservazione preliminare

(42)

I dati sono stati ottenuti a partire da statistiche Eurostat, dalla domanda di riesame, dalle risposte ai questionari e dalle informazioni raccolte durante le visite di verifica.

(43)

Gli indicatori economici relativi alla produzione, alla capacità, al tasso di utilizzo degli impianti, al volume delle vendite, alla quota di mercato e all’occupazione si riferiscono ai dati forniti dai tre produttori dell’Unione. Tutti gli altri indicatori si riferiscono unicamente ai dati forniti dai richiedenti, a causa della collaborazione limitata di uno dei produttori dell’Unione che non rientra fra i richiedenti nel quadro del presente riesame. Dato che i richiedenti rappresentavano circa il 90 % della produzione dell’Unione durante il PIR, i loro dati sono stati considerati rappresentativi dell’industria dell’Unione ai fini del presente riesame. Solo i dati ottenuti dai richiedenti sono stati verificati in loco.

(44)

I dati relativi alla situazione economica dell’industria dell’Unione, come pure quelli relativi al consumo, possono essere forniti unicamente in forma indicizzata al fine di tutelare la riservatezza in conformità dell’articolo 19 del regolamento di base. Tali indicatori economici riguardano infatti solo due produttori o, in alcuni casi, tre produttori, uno dei quali dispone solo di un’attività marginale nel settore.

(45)

Nel giugno 2009 uno dei richiedenti ha chiuso uno dei suoi due stabilimenti e ha interrotto la produzione a partire da tale data, licenziando tutti i dipendenti. Lo stabilimento in questione, dopo avere inizialmente sospeso l’attività produttiva per alcuni mesi, è stato chiuso definitivamente nel gennaio 2010. Questo ha avuto un impatto su una serie di indicatori quali il consumo, il volume di produzione e la produttività, come spiegato nei considerando 47 e 62.

3.   Consumo nel mercato dell’Unione

(46)

Il consumo dell’Unione è stato calcolato in base ai volumi delle vendite dei tre produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione e dei dati sulle importazioni forniti da Eurostat.

(47)

Tra il 2007 e il 2009 il consumo di TCCA nell’Unione è diminuito del 19 %, per poi recuperare nel PIR fino a un livello superiore del 6 % a quello raggiunto nel 2007. Nel 2008 e nel 2009 tale tendenza si spiega con gli effetti combinati della riduzione della domanda dovuta alla crisi economica mondiale e dell’offerta limitata conseguente alla chiusura, nel 2009, di uno stabilimento di produzione (cfr. considerando 45). Il livello più elevato di consumo dell’Unione registrato nel PIR è dovuto principalmente alla ripresa dalla crisi economica e all’aumento delle importazioni dalla RPC.

Tabella 1

Consumo dell’Unione

 

2007

2008

2009

PIR

Consumo dell’Unione (MT)

Indice (2007 = 100)

100

93

81

106

4.   Volume e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica popolare cinese

(48)

I volumi e le quote di mercato delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC hanno registrato l’andamento indicato di seguito. I seguenti quantitativi e le seguenti quote di mercato si basano sulle statistiche Eurostat relative alle importazioni poiché nessun produttore/esportatore della RPC ha collaborato al presente riesame.

(49)

I quantitativi di TCCA importati dalla RPC sono lievemente diminuiti nel 2008 e nel 2009. A questo calo delle importazioni è seguito un aumento significativo durante il PIR (più del 35 % rispetto al 2009). Parallelamente, le importazioni dalla RPC hanno registrato un aumento continuo della loro quota di mercato nel periodo considerato.

Tabella 2

Volumi e quote di mercato delle importazioni dalla RPC

 

2007

2008

2009

PIR

Volumi delle importazioni in MT

17 957

17 298

16 645

22 696

Indice (2007 = 100)

100

96

93

126

Quote di mercato (intervalli)

40 %-50 %

40 %-50 %

45 %-55 %

50 %-60 %

5.   Andamento dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica popolare cinese e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

5.1.   Andamento dei prezzi

(50)

I prezzi delle importazioni dalla RPC hanno registrato un aumento costante dell’11,3 %. Questa tendenza è dovuta, da un lato, all’andamento dei prezzi della principale componente in termini di materie prime, prezzi che hanno cominciato ad aumentare in modo più sostanziale nel 2009 e durante il PIR; d’altro lato, può riflettere in certa misura un cambiamento a livello del mix di prodotti (7).

Tabella 3

Prezzo unitario della RPC

 

2007

2008

2009

PIR

EUR/MT

1 048

1 052

1 163

1 167

Indice (2007 = 100)

100

100,4

111

111,3

5.2.   Sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

(51)

Nel complesso i prezzi delle importazioni dalla RPC si sono mantenuti al di sotto dei prezzi dell’industria dell’Unione durante l’intero periodo. Per calcolare il livello di sottoquotazione dei prezzi, la Commissione ha fondato i suoi calcoli sulla media dei prezzi all’esportazione cif della RPC ricavati da Eurostat. I prezzi del prodotto in esame sono stati confrontati con la media ponderata dei prezzi dell’industria dell’Unione adeguati a livello franco fabbrica. Dal confronto è emerso che le importazioni dalla RPC erano effettuate a prezzi inferiori di oltre il 10 % a quelli dell’industria dell’Unione, senza tener conto del dazio antidumping in vigore.

6.   Importazioni da altri paesi

(52)

L’evoluzione del volume e delle quote di mercato delle importazioni da altri paesi durante il periodo considerato è presentata nella tabella che segue. I rispettivi dati sono basati su valori ricavati da Eurostat:

Tabella 4

Importazioni da altri paesi (volume e quota di mercato)

 

2007

2008

2009

PIR

Volume delle importazioni da altri paesi terzi (MT)

501

239

296

378

Quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi (intervalli)

Inferiore al 2 %

Inferiore al 2 %

Inferiore al 2 %

Inferiore al 2 %

(53)

In termini di volumi e di quota di mercato le importazioni da altri paesi terzi nel periodo considerato sono state trascurabili. Le importazioni dagli USA, un altro paese cui è applicata una misura antidumping, sono completamente cessate durante il periodo considerato.

7.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

(54)

In conformità all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indici economici pertinenti che influiscono sulla situazione dell’industria dell’Unione.

7.1.   Produzione

(55)

La produzione ha registrato un forte calo dal 2009 in poi, a seguito della crisi economica mondiale e della chiusura di un impianto di produzione nel giugno 2009, quando l’attività produttiva di tale stabilimento è completamente cessata (cfr. il considerando 45).

Tabella 5

Produzione dell’Unione

 

2007

2008

2009

PIR

Volume di produzione dell’Unione Indice (2007 = 100)

100

95,2

66,5

70,7

7.2.   Capacità e tassi di utilizzo degli impianti

(56)

La capacità di produzione ha seguito lo stesso andamento della produzione durante il periodo considerato. L’utilizzo degli impianti ha tuttavia registrato gli effetti positivi, durante il PIR, di alcuni miglioramenti in termini di processo.

(57)

A causa della chiusura di uno stabilimento nell’Unione nel 2009 (cfr. considerando 45) i dati raccolti per il PIR riguardano unicamente la capacità dello stabilimento rimanente.

Tabella 6

Capacità di produzione e utilizzo degli impianti dell’Unione

 

2007

2008

2009

PIR

Capacità di produzione

Indice (2007 = 100)

100

101,5

91,0

80,6

Utilizzo degli impianti

Indice (2007 = 100)

100

93,4

72,8

86,9

7.3.   Scorte

(58)

Questo indicatore è stato basato sulle informazioni fornite dai richiedenti per i motivi indicati al considerando 54. L’inchiesta presso i locali della società ha evidenziato alcuni fenomeni stagionali a livello di consumo di TCCA e segnatamente che il prodotto in esame è utilizzato soprattutto in estate. Ciò incide sulla variazione del livello delle scorte nel corso dell’anno, che culmina nel periodo invernale per poi diminuire considerevolmente in estate. Per gli anni 2007-2009 le cifre rappresentano il livello delle scorte al 31 dicembre dell’anno in questione, mentre i dati relativi al PIR indicano il livello delle scorte al 30 giugno 2010, ossia durante il periodo dell’anno con il massimo utilizzo delle scorte. Questo indicatore non consente quindi di effettuare un confronto affidabile tra il PIR e il resto del periodo considerato e non è quindi ritenuto pertinente ai fini della valutazione del pregiudizio.

7.4.   Volume delle vendite

(59)

La crisi economica ha inciso negativamente sul volume delle vendite del prodotto in esame sul mercato dell’Unione. L’aumento registrato durante il PIR può essere attribuito essenzialmente all’incremento del consumo nell’Unione dovuto alla ripresa dalla recessione dopo la crisi economica.

Tabella 7

Vendite

 

2007

2008

2009

PIR

Volume

Indice (2007 = 100)

100

92

73

91

7.5.   Quota di mercato

(60)

Durante il periodo considerato l’industria dell’Unione non è stata in grado di recuperare la sua quota di mercato, che è notevolmente diminuita nel periodo considerato.

Tabella 8

Quota di mercato dell’Unione

 

2007

2008

2009

PIR

Quota di mercato dell’Unione (Intervalli)

55 %-65 %

50 %-60 %

45 %-55 %

45 %-55 %

7.6.   Occupazione e salari

(61)

Durante il periodo considerato l’occupazione nel settore è diminuita nell’Unione, in particolare a seguito della chiusura di uno degli impianti di produzione (cfr. il considerando 45). Di conseguenza, anche il costo dei salari a livello di industria dell’Unione è diminuito. Il salario medio per addetto si è mantenuto relativamente stabile per tutto il periodo considerato.

Tabella 9

Occupazione

 

2007

2008

2009

PIR

Lavoratori dipendenti

Indice (2007 = 100)

100

98,7

84,1

74,2

Salario per dipendente

Indice (2007 = 100)

100

104,6

105,7

106,0

7.7.   Produttività

(62)

La produttività della manodopera dell’industria dell’Unione, misurata in termini di produzione annua per addetto, ha registrato un andamento negativo nel periodo considerato, con un netto calo del 20 % circa nel 2009. Ciò è dipeso dalla riorganizzazione resa necessaria dalla chiusura degli impianti di produzione, con la conseguente sospensione della produzione per 6 mesi nel 2009 prima della chiusura dello stabilimento nel gennaio 2010 (cfr. il considerando 45). La produttività è poi risalita durante il PIR, anche se nel primo semestre è stata in parte influenzata dalle tendenze negative registrate nel corso del 2009.

Tabella 10

Produttività

 

2007

2008

2009

PIR

Produttività

Indice (2007 = 100)

100

96,5

79,2

95,3

7.8.   Prezzi di vendita

(63)

I prezzi unitari medi di TCCA nell’Unione (indicati nella tabella che segue) sono leggermente aumentati tra il 2007 e il 2009, per ritornare poi al livello del 2007 durante il PIR. L’incremento registrato nel periodo 2007-2009 è in certa misura collegato all’effetto del mix di prodotti (cfr. nota 1 a pagina 10).

Tabella 11

Prezzi di vendita nel mercato dell’Unione

 

2007

2008

2009

PIR

Prezzo unitario medio

Indice (2007 = 100)

100

104,6

111,4

103,1

7.9.   Redditività

(64)

La redditività delle vendite di TCCA nell’Unione ha avuto un andamento negativo a partire dal 2007, con perdite significative nel 2009. Questi scarsi risultati vanno interpretati in relazione alla chiusura, in tale anno, di uno stabilimento di produzione da parte di un produttore dell’Unione. Nel PIR la redditività è stata leggermente positiva, raggiungendo tuttavia un livello di profitto assai inferiore al livello normale [pari al 10 % (8)] previsto per questo settore di attività. Ciò dimostra che la situazione dell’industria dell’Unione è ancora precaria.

Tabella 12

Redditività

 

2007

2008

2009

PIR

Redditività (intervallo)

da – 10 % a 0 %

da – 10 % a 0 %

da – 20 % a – 10 %

da 0 % a 10 %

7.10.   Investimenti e utile sul capitale investito

(65)

Durante il periodo considerato non vi sono state spese in conto capitale di rilievo. I valori indicizzati che figurano nella tabella presentano gli investimenti effettuati per migliorare la produttività e il processo di produzione. Gli indici relativi all’utile sul capitale investito seguono la stessa tendenza della redditività.

Tabella 13

Investimenti

 

2006

2007

2008

PIR

Investimenti netti

Indice (2007 = 100)

100

158

32

23

Utile sul capitale investito (intervallo)

da – 10 % a 0 %

da – 10 % a 0 %

da – 20 % a – 10 %

da 0 % a 10 %

7.11.   Flusso di cassa

(66)

Il flusso di cassa si è mantenuto positivo durante il periodo considerato, tranne nel 2009 quando è stato necessario coprire i costi straordinari di ristrutturazione a causa della chiusura di uno degli stabilimenti di produzione (cfr. il considerando 45). L’andamento del flusso di cassa ha seguito l’andamento della redditività.

Tabella 14

Flusso di cassa

 

2007

2008

2009

PIR

Flusso di cassa (intervallo)

da 0 % a 10 %

da 0 % a 10 %

da – 10 % a 0 %

da 5 % a 15 %

7.12.   Entità del margine di dumping

(67)

Le pratiche di dumping della RPC sono continuate durante il PIR a un livello notevolmente superiore a quello delle misure in vigore. Inoltre, tenuto conto delle capacità inutilizzate e dei prezzi delle importazioni dalla RPC, l’impatto dei margini di dumping effettivi sull’industria dell’Unione non può essere considerato trascurabile.

7.13.   Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(68)

Le misure antidumping sono state istituite nell’ottobre 2005. Tenuto conto della situazione globale dell’industria dell’Unione e delle importazioni dalla RPC nel periodo dal 2007 al PIR, si può concludere che tale industria non si è ripresa completamente da questi effetti malgrado le misure antidumping in vigore.

7.14.   Conclusioni relative al pregiudizio

(69)

Vari indicatori di pregiudizio hanno registrato un andamento negativo durante il periodo considerato. Dato il deterioramento complessivo della situazione dei produttori dell’Unione si ritiene che l’industria dell’Unione abbia subito un pregiudizio notevole durante il periodo considerato.

8.   Impatto delle importazioni oggetto di dumping e di altri fattori

8.1.   Incidenza delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC

(70)

Come indicato al considerando 49, le importazioni di TCCA dalla RPC sono notevolmente aumentate tra il 2007 e il PIR sia in termini di volume che di quota di mercato. È stata inoltre riscontrata una notevole sottoquotazione dei prezzi (cfr. il considerando 51). Il continuo e massiccio afflusso di importazioni oggetto di dumping dalla RPC si è verificato in un contesto di incremento generale del consumo dell’Unione nel periodo considerato, che ha raggiunto nel PIR un livello superiore del 6 % a quello del 2007, nonostante un calo registrato tra il 2007 e il 2009. Come dimostrato dal peggioramento della situazione dell’industria dell’Unione, sono state soprattutto le importazioni dalla RPC a beneficiare della crescita del consumo.

8.2.   Incidenza di altri fattori

(71)

La Commissione ha esaminato la situazione per stabilire se fattori noti diversi dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC avessero potuto influenzare il persistere del pregiudizio subito dai produttori dell’Unione.

(72)

Parallelamente alle importazioni oggetto di dumping dalla RPC, è probabile che il peggioramento dei risultati dell’industria dell’Unione sui mercati dei paesi terzi, dove ancora una volta ha dovuto far fronte alla concorrenza della RPC, e in particolare sul mercato statunitense, abbia avuto un impatto negativo sulla produzione dell’Unione. La maggior parte dell’attività dei produttori dell’Unione è tuttavia destinata al mercato dell’Unione, il che limita in certa misura il potenziale impatto dovuto al calo delle esportazioni.

(73)

Anche la crisi economica ha avuto ripercussioni negative sui risultati dell’industria dell’Unione, avendo causato una diminuzione della produzione e la ristrutturazione di uno dei produttori dell’Unione. L’impatto della crisi economica è stato tuttavia limitato nel tempo (parte del 2008 e del 2009), mentre la situazione economica dell’industria dell’Unione ha continuato a peggiorare nel corso dell’intero periodo considerato. L’andamento nel PIR indica inoltre che l’industria dell’Unione ha iniziato in parte a riprendersi. Si può pertanto ritenere che l’impatto della crisi economica non sia stato trascurabile nel caso in esame, benché esso non abbia annullato il nesso di causalità tra le importazioni in dumping dalla RPC e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

8.3.   Conclusioni

(74)

Il persistere del dumping delle importazioni dalla RPC e la crisi economica hanno inciso sul processo di ripresa e accentuato le difficoltà dell’industria dell’Unione. Sebbene altri fattori abbiano contribuito al deterioramento dei risultati dell’industria dell’Unione, nessuno di essi si è rivelato sufficiente per annullare il nesso di causalità tra le importazioni in dumping dalla RPC e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Si può quindi concludere che le importazioni oggetto di dumping dalla RPC abbiano determinato un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione.

E.   PROBABILITÀ DEL PERSISTERE DEL PREGIUDIZIO

1.   Osservazioni preliminari

(75)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le importazioni dal paese interessato sono state valutate per stabilire la probabilità del persistere del pregiudizio.

(76)

A proposito del probabile effetto della scadenza delle misure in vigore sull’industria dell’Unione, sono stati considerati i fattori indicati di seguito, tenendo conto degli elementi sintetizzati sopra sul rischio del persistere del dumping.

2.   Volumi e prezzi delle importazioni dalla RPC

(77)

Le importazioni di TCCA dalla RPC, che hanno rappresentato il 98 % circa di tutte le importazioni verso l’Unione, hanno continuato a guadagnare quote di mercato nel periodo considerando, superando il 50 % nel PIR. Dall’inchiesta è emerso che queste importazioni sono state effettuate a prezzi di dumping, con un notevole margine di dumping. I prezzi delle importazioni dalla RPC sono inoltre rimasti costantemente al di sotto dei prezzi dell’industria dell’Unione nel corso dell’intero periodo, durante il quale erano inferiori di oltre il 10 % a quelli dell’Unione (se non si tiene conto delle misure in vigore).

3.   Capacità inutilizzata sul mercato della RPC

(78)

Come citato ai considerando 34 e 35, l’analisi delle capacità disponibili nella RPC dimostra che durante il periodo considerato vi è stato uno scarso utilizzo della capacità di produzione. L’eccesso di capacità di produzione stimato è risultato più del triplo di quello del mercato dell’Unione. Allo stesso tempo, secondo le informazioni fornite nella domanda di riesame, nella RPC esisteva solo un mercato limitato per il prodotto in esame.

4.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(79)

Tenuto conto della tendenza al rialzo delle importazioni e delle capacità inutilizzate disponibili nella RPC, è probabile che in futuro l’Unione attiri ulteriori importazioni dalla RPC. L’attrattiva del mercato dell’Unione per gli esportatori della RPC è dimostrata dall’evoluzione registrata nel 2009 quando il deficit produttivo nell’Unione, dovuto alla ristrutturazione del settore, è stato parzialmente colmato da importazioni supplementari dalla RPC.

(80)

Tale situazione può essere ulteriormente inasprita dal fatto che, sul mercato statunitense, le misure antidumping in vigore per il TCCA dalla RPC sono state di recente prorogate. È possibile quindi prevedere che la scadenza delle misure antidumping nell’Unione accresca comparativamente l’attrattiva del mercato dell’Unione.

5.   Conclusioni sulla probabilità del persistere del pregiudizio

(81)

L’industria dell’Unione ha subito per vari anni gli effetti delle importazioni della RPC oggetto di dumping e la sua situazione economica è ancora precaria.

(82)

Come stabilito sopra, dall’inchiesta è emerso che la situazione di pregiudizio dell’industria dell’Unione è continuata durante il periodo considerato. A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il persistere del pregiudizio è di per sé un chiaro indicatore che il pregiudizio probabilmente continuerà in futuro e che quindi le misure dovrebbero essere mantenute in vigore.

(83)

Tenuto conto delle capacità inutilizzate disponibili nella RPC e dell’attrattiva del mercato dell’Unione, la tendenza in crescita a importare grandi quantitativi dalla RPC a prezzi di dumping notevolmente inferiori ai prezzi dei produttori dell’Unione probabilmente continuerà in caso di abrogazione delle misure.

(84)

Se le misure in vigore non vengono prorogate, la situazione dell’industria dell’Unione rischia di peggiorare e la sua stessa esistenza sarebbe minacciata. Si può pertanto concludere che esiste una forte probabilità di persistere del pregiudizio nei confronti dell’industria dell’Unione in caso di abrogazione delle misure.

F.   INTERESSE DELL’UNIONE

1.   Introduzione

(85)

A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, si è dovuto esaminare se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore sia contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione dei diversi interessi coinvolti, vale a dire quelli dei produttori dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

(86)

Nelle precedenti inchieste si era ritenuto che l’adozione di misure non fosse contraria all’interesse dell’Unione. Inoltre, il fatto che l’attuale inchiesta si svolga nel quadro di un riesame e analizzi pertanto una situazione in cui esistono già misure antidumping, consente di valutare qualsiasi effetto negativo indebito delle misure antidumping in vigore sulle parti interessate.

(87)

Si è pertanto proceduto a esaminare se, nonostante le conclusioni sul rischio del persistere del dumping e del pregiudizio, si potesse chiaramente concludere che il mantenimento delle misure fosse, nel caso specifico, contrario all’interesse dell’Unione.

2.   Interesse dell’industria dell’Unione

(88)

Alla luce delle conclusioni sulla situazione dell’industria dell’Unione illustrate al considerando 66 e tenuto conto degli argomenti, presentati nei considerando da 78 a 81, che indicano la probabilità del persistere del pregiudizio, si può ritenere che la scadenza delle misure in vigore comporterebbe un ulteriore deterioramento della situazione economica dell’industria di TCCA dell’Unione, che ha subito gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC ed è stata aggravata dalla crisi economica globale.

(89)

Si ritiene che il mantenimento delle misure andrebbe a vantaggio dell’industria dell’Unione che potrebbe così riprendersi dagli effetti pregiudizievoli delle pratiche di dumping verificatesi in passato, ulteriormente aggravati dalla crisi economica. L’abrogazione delle misure bloccherebbe invece la ripresa dell’industria dell’Unione, minacciando gravemente la sua sostenibilità e mettendo quindi a rischio la sua stessa esistenza, riducendo così l’offerta e la concorrenza sul mercato.

3.   Interesse degli importatori e degli utilizzatori

(90)

Sono stati contattati tutti gli utilizzatori noti, gli importatori, le imprese di trasformazione e gli operatori dell’industria di TCCA a valle.

(91)

Solo due utilizzatori si sono manifestati, entrambi dichiaratisi a favore del mantenimento delle misure in vigore. Essi hanno affermato che il mantenimento delle misure non avrebbe un impatto negativo sulla concorrenza nel mercato dell’Unione, ma consentirebbe invece all’industria utilizzatrice di disporre di una gamma più ampia di fornitori che operano in concorrenza a prezzi di mercato. Poiché nessuna altra parte si è manifestata nel caso specifico, non vi è alcun elemento di prova del fatto che il mantenimento delle misure antidumping avrebbe, nel caso in esame, gravi ripercussioni sugli importatori e sugli utilizzatori nell’Unione.

4.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(92)

Il mantenimento delle misure dovrebbe aiutare l’industria dell’Unione, con un conseguente impatto positivo sulla concorrenza a livello di mercato dell’Unione e il consolidamento del settore dopo la crisi economica e la ristrutturazione. Il mantenimento delle misure dovrebbe inoltre avvantaggiare gli utilizzatori e gli importatori, mantenendo un’ampia gamma di fornitori nel mercato dell’Unione.

(93)

Tenuto conto di tutti i fattori che precedono, si conclude che non esistono motivi validi per non prorogare le misure in questione.

G.   MISURE ANTIDUMPING

(94)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base alle quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure attualmente in vigore. È stato inoltre concesso loro un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni al riguardo. Si è tenuto conto di tutte le comunicazioni e di tutte le osservazioni debitamente motivate.

(95)

Si conclude di conseguenza, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, che è opportuno mantenere le misure antidumping sulle importazioni di TCCA originario della RPC,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico e suoi preparati, chiamato anche «simclosene» nella denominazione comune internazionale (DCI), attualmente classificato ai codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20 (codici TARIC 2933698070 e 3808942020) e originario della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti:

Società

Aliquota del dazio antidumping

Codice addizionale TARIC

Hebei Jiheng Chemical Co. Limited

8,1 %

A604

Puyang Cleanway Chemicals Limited

7,3 %

A628

Heze Huayi Chemical Co. Limited

3,2 %

A629

Zhucheng Taisheng Chemical Co. Limited

40,5 %

A627

Tutte le altre società

42,6 %

A999

3.   L’applicazione delle aliquote di dazio individuali stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell’allegato. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. KOROLEC


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 261 del 7.10.2005, pag. 1.

(3)  Dazi dell’ordine di 7,3 % (Puyang), 8,1 % (Hebei), 14,1 % (Heze), 40,5 % (Zhucheng) e 42,6 % (altri produttori esportatori).

(4)  GU L 254 del 29.9.2010, pag. 1.

(5)  GU C 104 del 23.4.2010, pag. 15.

(6)  GU C 270 del 6.10.2010, pag. 7.

(7)  Il prodotto in esame è fabbricato in diverse forme che rientrano in due categorie principali: prodotti in forma granulare o in polvere, da un lato, e pastiglie, dall’altro. I prezzi delle pastiglie sono più elevati dei prezzi dei prodotti in forma granulare e/o in polvere. Ciò significa che i prezzi del prodotto in esame possono variare a seconda della diversa composizione di un dato mix di prodotti. In altre parole, un mix di prodotti con una maggiore percentuale di pastiglie risulterebbe più costoso rispetto a un mix di prodotti contenente comparativamente una quota maggiore di prodotti in forma granulare e in polvere.

(8)  Cfr. margine di utile al lordo delle imposte di cui al considerando 181 del regolamento (CE) n. 538/2005 della Commissione (GU L 89 dell’8.4.2005, pag. 4).


ALLEGATO

Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 3. Essa va redatta secondo il seguente modello:

1)

nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che ha emesso la fattura commerciale;

2)

la seguente dichiarazione:

«Il sottoscritto certifica che il quantitativo di (volume) di acido tricloroisocianurico venduto per l’esportazione nell’Unione europea e coperto dalla presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.

Data e firma».