29.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 345/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1386/2011 DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 2011
recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle Isole Canarie
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 349,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 704/2002 del Consiglio, del 25 marzo 2002, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nonché apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi sulle importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie (3), la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune per taluni beni strumentali a uso commerciale e industriale giunge a scadenza il 31 dicembre 2011. |
(2) |
Nel settembre 2010 il governo spagnolo ha richiesto, a nome del governo delle Isole Canarie, di prolungare la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per numerosi prodotti, a norma dell’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La richiesta è stata motivata in ragione della lontananza di tali isole, che provoca agli operatori economici gravi svantaggi finanziari e commerciali, che a loro volta incidono negativamente sulle tendenze demografiche, sull’occupazione, nonché sullo sviluppo sociale ed economico. |
(3) |
Il settore industriale delle Isole Canarie, così come quello edile, è stato gravemente colpito dalla recente crisi economica. I contraccolpi subiti dal settore immobiliare si sono ripercossi sulle industrie correlate. Le condizioni finanziarie sfavorevoli hanno esercitato un considerevole impatto negativo su diversi settori economici. Inoltre, il forte aumento della disoccupazione in Spagna ha accentuato la crisi della domanda interna, coinvolgendo anche i prodotti industriali. |
(4) |
Negli ultimi dieci anni il tasso di disoccupazione nelle Isole Canarie è stato costantemente superiore alla media nazionale spagnola e dal 2009 le Isole Canarie hanno fatto registrare il livello più alto di tutto il paese (Eurostat: statistiche regionali — tasso di disoccupazione, dalla nomenclatura delle unità territoriali per la statistica — NUTS 2 regioni, 1999-2009). Inoltre, più della metà della produzione industriale delle Isole Canarie è consumata nelle stesse isole, un dato molto significativo alla luce del fatto che è là che la domanda locale è stata particolarmente colpita. |
(5) |
Pertanto, affinché gli investitori dispongano di prospettive a lungo termine e gli operatori economici possano raggiungere un livello di attività industriali e commerciali tale da stabilizzare il contesto socioeconomico delle Isole Canarie, è opportuno prolungare integralmente per un periodo di dieci anni la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune applicabili a taluni beni elencati nell’allegato II e III del regolamento (CE) n. 704/2002. |
(6) |
Inoltre, nel medesimo contesto le autorità spagnole hanno chiesto la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune per tre nuovi prodotti che rientrano nei codici NC 3902 10 , 3903 11 e 3906 10 . Tale richiesta è stata accettata in considerazione del fatto che le sospensioni in oggetto rafforzerebbero l’economia delle Isole Canarie. |
(7) |
Al fine di garantire che soltanto gli operatori economici stabiliti sul territorio delle Isole Canarie si avvalgano delle misure tariffarie previste, le sospensioni dovrebbero essere subordinate alla destinazione particolare dei prodotti, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (4) e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (5). |
(8) |
In caso di deviazioni degli scambi e al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento, le competenze di esecuzione dovrebbero essere conferite alla Commissione, attribuendole la facoltà di revocare la sospensione in via temporanea. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (6). |
(9) |
Le modifiche della nomenclatura combinata non possono comportare modifiche sostanziali alla natura della sospensione dei dazi. Al fine di procedere alle modifiche e agli adeguamenti tecnici necessari dell’elenco dei beni per i quali è prevista una sospensione dovrebbe essere pertanto delegato alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell’articolo 290 del trattato. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Consiglio. |
(10) |
Al fine di assicurare la continuità con le misure istituite dal regolamento (CE) n. 704/2002, è necessario applicare le misure previste dal presente regolamento a decorrere dal 1o gennaio 2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2021 sono sospesi integralmente i dazi della tariffa doganale comune applicabili alle importazioni nelle Isole Canarie dei beni strumentali a uso commerciale o industriale che corrispondono ai codici NC elencati nell’allegato I.
Tali beni sono utilizzati a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n. 2454/93 per un periodo di almeno 24 mesi a decorrere dall’immissione in libera pratica da parte degli operatori economici stabiliti nelle Isole Canarie.
Articolo 2
Dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2021 sono sospesi integralmente i dazi della tariffa doganale comune applicabili alle importazioni nelle Isole Canarie delle materie prime, dei pezzi di ricambio e dei componenti che corrispondono ai codici NC elencati nell’allegato II e che sono destinati alla trasformazione industriale e alla manutenzione nelle Isole Canarie.
Articolo 3
La sospensione dei dazi di cui agli articoli 1 e 2 è subordinata alla destinazione particolare a norma degli articoli 21 e 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e ai controlli di cui agli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Articolo 4
1. Se ha motivo di credere che le sospensioni introdotte dal presente regolamento abbiano provocato deviazioni degli scambi per un prodotto specifico, la Commissione può adottare atti di esecuzione che revochino in via temporanea la sospensione per un periodo non superiore a dodici mesi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 8.
I dazi all’importazione per i prodotti per i quali la sospensione è stata revocata in via temporanea sono coperti da una garanzia, cui è subordinata l’immissione in libera pratica dei prodotti in questione nelle Isole Canarie.
2. Se entro il termine di dodici mesi conformemente alla procedura stabilita nel trattato il Consiglio decide di annullare definitivamente la sospensione, l’importo dei dazi assicurato tramite garanzia è riscosso a titolo definitivo.
3. Se entro il termine di dodici mesi non è stata adottata alcuna decisione definitiva in conformità al paragrafo 2, le garanzie sono svincolate.
Articolo 5
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 6 riguardo alle modifiche e agli adeguamenti tecnici degli allegati I e II che si rendono necessari in seguito a modifiche della nomenclatura combinata.
Articolo 6
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 5 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 1o gennaio 2012.
3. La delega di potere di cui all’articolo 5 può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Consiglio.
5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 5 entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni.
Articolo 7
Il Parlamento europeo è informato dell’adozione degli atti delegati da parte della Commissione, di qualsiasi obiezione sollevata agli stessi o della revoca della delega di poteri da parte del Consiglio.
Articolo 8
1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall’articolo 247 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/92. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011
Per il Consiglio
Il presidente
M. KOROLEC
(1) Parere del 15 novembre 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere del 22 settembre 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 111 del 26.4.2002, pag. 1.
(4) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO I
Beni strumentali ad uso commerciale o industriale corrispondenti ai seguenti codici NC (1)
4011 20 |
8450 20 |
8522 90 80 |
9006 53 80 |
4011 30 |
8450 90 |
8523 21 |
9006 59 |
4011 61 |
8469 00 91 |
|
9007 10 |
4011 62 |
8472 |
8523 29 39 |
9007 20 |
4011 63 |
|
8523 29 90 |
9008 50 |
4011 69 |
|
8523 49 99 |
|
4011 92 |
|
8523 51 99 |
|
4011 93 |
8473 |
8523 59 99 |
|
4011 94 |
|
8523 80 99 |
|
4011 99 |
8501 |
8525 50 |
9010 10 |
5608 |
|
8525 80 11 |
9010 50 |
6403 40 |
|
8525 80 19 |
9011 |
6403 51 05 |
|
8526 |
|
6403 59 05 |
|
|
|
6403 91 05 |
|
|
|
6403 99 05 |
|
|
9012 |
8415 |
|
|
|
|
|
|
9030 10 |
|
|
8701 |
|
|
|
|
9030 31 |
|
|
|
9030 33 |
|
|
8702 |
9106 |
|
|
8704 21 31 |
9107 |
8418 30 80 |
|
8704 21 39 |
9207 |
8418 40 80 |
|
8704 21 91 |
|
8418 50 |
|
8704 21 99 |
9506 91 90 |
8418 61 |
|
8704 22 |
9507 10 |
8418 69 |
|
8704 23 |
9507 20 90 |
8418 91 |
|
8704 31 31 |
9507 30 |
8418 99 |
|
8704 31 39 |
|
8427 |
|
8704 31 91 |
|
8431 20 |
|
8704 31 99 |
|
8443 31 |
|
|
|
|
|
8704 32 |
|
8443 32 |
8518 40 30 |
8704 90 |
|
8443 39 10 |
|
|
|
8443 39 39 |
8518 90 |
8705 |
|
|
8519 20 |
9006 10 |
|
8450 11 90 |
8519 81 51 |
|
|
8450 12 |
8521 10 95 |
9006 30 |
|
8450 19 |
8522 90 49 |
9006 52 |
|
(1) Si veda la definizione contenuta nel regolamento di applicazione (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 28.10.2011, pag. 1).
ALLEGATO II
Materie prime, pezzi di ricambio e componenti utilizzati per fini agricoli, di trasformazione industriale o di manutenzione corrispondenti ai seguenti codici NC (1)
3901 |
|
5501 |
|
3902 10 |
|
5502 |
|
3903 11 |
|
5503 |
8706 |
3904 10 |
|
5504 |
8707 |
3906 10 |
|
5505 |
8708 |
4407 21 |
|
|
8714 |
|
|
5506 |
|
4407 22 |
|
5507 |
|
|
5108 |
5508 10 10 |
|
4407 25 |
5110 |
5508 20 10 |
|
|
5111 |
5509 |
|
|
|
5510 |
|
4407 26 |
|
5512 |
|
|
|
5513 |
|
|
|
5514 |
9002 90 |
4407 29 |
|
5515 |
9006 91 |
|
|
5516 |
9007 91 |
|
|
6001 |
9007 92 |
|
|
6002 |
9008 90 |
|
5112 |
|
9010 90 |
|
|
6217 90 |
9104 |
4407 99 |
|
6305 |
9108 |
4410 |
|
|
9109 |
4412 |
|
|
|
|
5205 |
|
|
|
5208 |
|
9110 |
|
5209 |
|
|
|
5210 |
|
|
|
5212 |
6309 |
|
|
5401 10 12 |
6406 |
|
|
5401 10 14 |
7601 |
9111 |
|
5401 20 10 |
|
9112 |
|
5402 |
8529 10 80 |
9114 |
|
5403 |
8529 10 95 |
|
|
5404 11 |
8529 90 |
|
|
5404 90 |
|
|
|
5407 |
|
|
|
5408 |
|
|
(1) Si veda la definizione contenuta nel regolamento di applicazione (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 28.10.2011, pag. 1).