22.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 341/47


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1373/2011 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2011

che esclude, per il 2012, le sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 da alcune limitazioni dello sforzo di pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97 (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1098/2007 prevede disposizioni per la fissazione delle limitazioni dello sforzo di pesca per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico.

(2)

Sulla base del regolamento (CE) n. 1098/2007, l’allegato II del regolamento (UE) n. 1256/2011 del Consiglio, del 30 novembre 2011, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) n. 1124/2010 (2), ha stabilito le limitazioni dello sforzo di pesca nel Mar Baltico per il 2012.

(3)

A norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1098/2007, la Commissione può escludere le sottodivisioni 27 e 28.2 dal campo di applicazione di alcune limitazioni dello sforzo di pesca qualora le catture di merluzzo bianco siano inferiori a una determinata soglia nell’ultimo periodo di dichiarazione.

(4)

Tenuto conto delle relazioni presentate dagli Stati membri e del parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, è opportuno escludere nel 2012 le sottodivisioni 27 e 28.2 dal campo di applicazione delle suddette limitazioni dello sforzo di pesca.

(5)

Il regolamento (UE) n. 1256/2011 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012. Allo scopo di assicurare la coerenza con il suddetto regolamento, anche il presente regolamento deve essere applicato a decorrere dal 1o gennaio 2012.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1098/2007 non si applicano nel 2012 alle sottodivisioni CIEM 27 e 28.2.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1.

(2)  GU L 320 del 3.12.2011, pag. 3.