22.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 341/33


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1368/2011 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1121/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento e il regolamento (CE) n. 1122/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 142, lettere c), l) e n),

considerando quanto segue:

(1)

In base all’esperienza acquisita e in particolare delle migliorie apportate ai regimi di sostegno utilizzati dalle amministrazioni nazionali nell’attuazione dei regolamenti della Commissione (CE) n. 1121/2009 (2) e (CE) n. 1122/2009 (3) appare appropriato migliorare e semplificare questi due regolamenti per quanto attiene alla gestione dei pagamenti diretti e ai relativi controlli.

(2)

A norma dell’articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1122/2009 gli Stati membri possono utilizzare i dati contenuti nella banca dati informatizzata del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini ai fini della domanda di aiuto per i capi bovini. È opportuno chiarire quale sia l’inizio del periodo di detenzione, applicabile a norma dell’articolo 61 del regolamento (CE) n. 1121/2009, nei casi in cui gli Stati membri si siano avvalsi della suddetta possibilità. Inoltre, a fini di semplificazione è opportuno autorizzare gli Stati membri a presentare una dichiarazione di partecipazione al posto della domanda di cui all’articolo 62 di tale regolamento. Occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 1121/2009.

(3)

È necessario aggiornare alcune definizioni di cui al regolamento (CE) n. 1122/2009. Inoltre, il pagamento distinto per i frutti rossi di cui all’articolo 129 del regolamento (CE) n. 73/2009 sarà introdotto a partire dal 2012. Occorre pertanto modificare di conseguenza la definizione dei regimi di aiuto alla superficie e prevedere una procedura appropriata per la presentazione delle domande.

(4)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 gli Stati membri sono tenuti a fissare un termine ultimo per la presentazione della domanda unica. Dopo la presentazione della domanda unica gli agricoltori hanno la facoltà di modificarla entro i termini fissati all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009. I controlli amministrativi e in loco dipendono dal ricevimento delle domande definitive da parte degli Stati membri. È opportuno che gli Stati membri che scelgono di fissare un termine ultimo per la presentazione delle domande a una data anteriore al termine ultimo di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 siano in grado di avviare e portare a termine i controlli prima. È quindi appropriato che gli stessi Stati membri siano autorizzati a fissare un termine ultimo per la presentazione di modifiche della domanda unica a una data anteriore al termine ultimo fissato all’articolo 14, paragrafo 2. Tuttavia, per dare agli agricoltori il tempo sufficiente per comunicare eventuali modifiche, tale termine non dovrebbe precedere di oltre 15 giorni il termine ultimo fissato dagli Stati membri per la presentazione della domanda unica.

(5)

In seguito all’introduzione del sostegno per superficie disaccoppiato dalla produzione, in molti casi i controlli in loco si limitano alla verifica delle dimensioni e dell’ammissibilità della superficie di cui si tratta. La maggior parte di tali controlli avviene per telerilevamento. Parallelamente gli Stati membri procedono ad aggiornamenti periodici del loro sistema di identificazione delle parcelle agricole. La metodologia utilizzata per tali aggiornamenti può essere simile all’esecuzione dei controlli in loco mediante telerilevamento. Per questo, a fini di semplificazione e per ridurre le spese amministrative, è opportuno autorizzare gli Stati membri che procedono all’aggiornamento sistematico dei sistemi di identificazione delle parcelle agricole a usarne i risultati per sostituire una parte dei loro controlli in loco tradizionali. Per non aumentare i rischi di pagamenti irregolari è opportuno definire i criteri cui devono rispondere i sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri che si avvalgono di questa possibilità. Tali criteri devono riguardare, in particolare, gli intervalli e la portata degli aggiornamenti, i dettagli delle ortofoto usate, la qualità necessaria del sistema di identificazione delle parcelle agricole e il tasso massimo annuo di errore.

(6)

L’obbligo di rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (4) per i bovini detenuti da un’azienda è controllato mediante i controlli in loco effettuati nell’ambito della condizionalità. Attualmente nell’ambito dei controlli dell’ammissibilità ai pagamenti diretti è compreso anche l’obbligo di controllare i capi per i quali non è richiesto alcun aiuto. Questo controllo supplementare si applica solo negli Stati membri che hanno scelto di mantenere alcuni pagamenti diretti accoppiati per i bovini. Tuttavia, per garantire la pari distribuzione dell’onere di controllo in tutti gli Stati membri e per semplificare i controlli in loco sia per gli agricoltori che per le autorità nazionali, è appropriato abolire i controlli sui capi per i quali non è stato chiesto alcun aiuto nell’ambito dei controlli dell’ammissibilità, a meno che gli Stati membri non si avvalgano della facoltà prevista dall’articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1122/2009.

(7)

A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009, se un animale è trasferito in un altro luogo nel corso del periodo di detenzione l’agricoltore è tenuto a informare l’autorità competente. Per evitare il rischio di applicazione di riduzioni sproporzionate dei pagamenti, occorre stabilire le norme che disciplinano i casi di omessa comunicazione degli spostamenti di capi, se si tratta di animali accertati come ammissibili i quali tuttavia possano essere immediatamente identificati all’interno dell’azienda dell’agricoltore durante il controllo in loco.

(8)

Le norme sul sistema di identificazione e di registrazione degli animali mirano in particolare a garantire la tracciabilità dei capi. La perdita di entrambi i marchi auricolari di un capo bovino e la perdita di uno dei marchi auricolari di un capo ovino o caprino determina l’inammissibilità del capo al pagamento oltre che l’applicazione delle riduzioni previste dagli articoli 65 e 66 del regolamento (CE) n. 1122/2009. Tuttavia, in certi casi, tali capi possono essere identificati con altri mezzi, che ne garantiscono così la tracciabilità.

(9)

A norma dell’articolo 63, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1122/2009 un bovino dichiarato ai fini dell’ottenimento del pagamento, che ha perso uno dei due marchi auricolari e che possa essere chiaramente e individualmente identificato per mezzo degli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, continua a far parte del numero di capi accertato ed è quindi ammesso al beneficio del pagamento. Inoltre, il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini è in generale ben consolidato. Pertanto, è opportuno disporre che un capo bovino che abbia perso entrambi i marchi auricolari e la cui identità possa essere accertata senza alcun dubbio sia incluso nel numero dei capi accertati e quindi ammissibili al pagamento. Tuttavia questa disposizione dovrebbe valere soltanto se l’agricoltore ha preso provvedimenti per porre rimedio alla situazione prima dell’annuncio del controllo in loco e, onde evitare il rischio di pagamenti irregolari, l’applicazione di questa norma dovrebbe essere limitata a un solo capo.

(10)

Con il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (5), è stato messo in atto un nuovo sistema di identificazione dei capi ovini e caprini ragion per cui appare appropriato introdurre una disposizione simile per gli ovini e i caprini dichiarati ai fini del pagamento.

(11)

È indicato autorizzare gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui all’articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1122/2009 a prevedere che le comunicazioni alla banca dati informatizzata per l’identificazione e la registrazione dei bovini sostituiscano la comunicazione da parte dell’agricoltore in caso di sostituzione di un capo nel corso del periodo di detenzione. È opportuno che tutti gli Stati membri possano avvalersi di tale possibilità.

(12)

Inoltre, talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1122/2009 sono diventate obsolete e devono essere soppresse.

(13)

Occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 1122/2009.

(14)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli e il comitato di gestione per i pagamenti diretti non si sono pronunciati nel termine stabilito dal loro presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1121/2009 è così modificato:

1)

all’articolo 61 è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, lo Stato membro che si avvale della facoltà prevista all’articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1122/2009 fissa la data di inizio del periodo di cui al primo comma del presente articolo.»;

2)

all’articolo 62 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Se uno Stato membro si avvale della facoltà prevista all’articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1122/2009, la domanda di premio per vacca nutrice può assumere la forma di una dichiarazione di partecipazione che soddisfa anche i requisiti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), del presente articolo. Lo Stato membro può decidere che una dichiarazione di partecipazione presentata per un dato anno sia valida per uno o più anni successivi purché le informazioni ivi indicate restino corrette.»

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1122/2009 è così modificato:

1)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

il punto 12 è sostituito dal seguente:

«(12)   “regimi di aiuto per superficie”: il regime di pagamento unico, i pagamenti per superficie nell’ambito del sostegno specifico e tutti i regimi di aiuto di cui ai titoli IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009, a eccezione di quelli di cui al titolo IV, sezioni 7, 10 e 11, del pagamento distinto per lo zucchero di cui all’articolo 126 del medesimo regolamento, del pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 127 del medesimo regolamento e del pagamento distinto per i frutti rossi di cui all’articolo 129 del medesimo regolamento;»

b)

il punto 21 è sostituito dal seguente:

«(21)   “periodo di detenzione”: periodo durante il quale un animale, oggetto di una domanda di aiuto, deve essere tenuto nell’azienda in forza dell’articolo 35, paragrafo 3, e dell’articolo 61 del regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione (*1);

(*1)   GU L 316 del 2.12.2009, pag. 27.»;"

2)

l’articolo 13 è così modificato:

a)

i paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi;

b)

al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

«6.   Nel caso di una domanda relativa ai pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 8, del regolamento (CE) n. 73/2009, la domanda unica è corredata di una copia del contratto di trasformazione o dell’impegno di conferimento a norma dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1121/2009.»;

c)

al paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

«8.   Gli usi delle superfici contemplati all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 e quelli elencati nell’allegato VI dello stesso regolamento, nonché le superfici dichiarate ai fini del sostegno specifico di cui all’articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, ove tali superfici non debbano essere dichiarate a norma del presente articolo, sono dichiarati in una rubrica distinta del modulo di domanda unica.»;

3)

all’articolo 14, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

«In deroga al primo comma, gli Stati membri possono fissare un termine ultimo anteriore per la comunicazione di modifiche. Tale termine non può tuttavia precedere di oltre 15 giorni il termine ultimo di presentazione della domanda unica fissato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2.»;

4)

nella parte II, titolo II, il titolo del capo IV è sostituito dal seguente:

« Aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero, pagamento distinto per lo zucchero, pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli e pagamento distinto per i frutti rossi »;

5)

l’articolo 17 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Prescrizioni relative alle domande di aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero, al pagamento distinto per lo zucchero, al pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli e al pagamento distinto per i frutti rossi»;

b)

al paragrafo 1, l’alinea è sostituito dal seguente:

«1.   Per ottenere l’aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 7, del regolamento (CE) n. 73/2009, il pagamento distinto per lo zucchero di cui all’articolo 126 del medesimo regolamento, il pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 127 del medesimo regolamento, o il pagamento distinto per i frutti rossi di cui all’articolo 129 del medesimo regolamento, gli agricoltori presentano una domanda di aiuto contenente tutte le informazioni necessarie a determinare l’ammissibilità all’aiuto, e in particolare:»;

6)

all’articolo 28, paragrafo 1, la lettera f) è soppressa;

7)

è inserito il seguente nuovo articolo 31 bis:

«Articolo 31 bis

Controlli in loco combinati

1.   In deroga all’articolo 31 e alle condizioni stabilite dal presente articolo, per quanto riguarda il regime di pagamento unico e il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III e al titolo V, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri possono decidere di sostituire il campione di controllo, da stabilire in base all’analisi dei rischi di cui all’articolo 31, paragrafo 1, primo comma, del presente regolamento, con controlli basati sulle ortofoto usate per aggiornare il sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 6.

La decisione di cui al primo comma può essere adottata a livello nazionale o regionale. Una regione consta dell’intera superficie coperta da uno o più sistemi autonomi di identificazione delle parcelle agricole.

Gli Stati membri aggiornano sistematicamente il sistema di identificazione delle parcelle agricole e, entro un triennio al massimo, sottopongono a controllo tutti gli agricoltori situati nell’intera zona compresa nel sistema, coprendo almeno il 25 % all’anno degli ettari ammissibili registrati nel sistema di identificazione delle parcelle agricole. Tuttavia, gli Stati membri la cui superficie registrata nel sistema di identificazione delle parcelle agricole sia inferiore a 150 000 ha ammissibili possono derogare all’obbligo della copertura annua minima.

Prima di applicare il presente articolo gli Stati membri sono tenuti ad aver completato l’aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole interessate nel triennio precedente.

Le ortofoto usate per l’aggiornamento non risalgono a oltre 15 mesi prima della data in cui sono usate ai fini dell’aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole in conformità al primo comma.

2.   La qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, valutata a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, nei due anni che precedono l’applicazione del presente articolo, è sufficiente per garantire la verifica effettiva delle condizioni di concessione dell’aiuto.

3.   Nei due anni che precedono l’applicazione del presente articolo il tasso di errore riscontrato nel campione casuale controllato in loco non supera il 2 %. Inoltre, il tasso di errore non supera il 2 % nel corso di due anni consecutivi di applicazione del presente articolo.

Il tasso di errore è certificato dallo Stato membro in conformità alla metodologia elaborata a livello dell’Unione.

4.   L’articolo 35, paragrafo 1, si applica ai controlli effettuati in conformità ai paragrafi 1, 2 e 3.»;

8)

all’articolo 33, primo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«I controlli in loco vertono sull’insieme delle parcelle agricole per le quali è stato chiesto un aiuto nel quadro dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009.»;

9)

l’articolo 37 è soppresso;

10)

l’articolo 41 è sostituito dal seguente:

«Articolo 41

Tempi di esecuzione dei controlli in loco

1.   Almeno il 60 % della percentuale minima di controlli in loco prevista all’articolo 30, paragrafo 2, lettera b), secondo comma, è effettuato nell’arco dell’intero periodo di detenzione previsto dal regime di aiuto in questione. La percentuale rimanente di controlli in loco è distribuita nel corso dell’anno.

Se tuttavia il periodo di detenzione inizia prima della presentazione di una domanda di aiuto o se non può essere fissato in anticipo, i controlli in loco previsti all’articolo 30, paragrafo 2, lettera b), secondo comma, sono distribuiti nel corso dell’anno.

2.   Almeno il 50 % della percentuale minima di controlli in loco prevista all’articolo 30, paragrafo 2, lettera c), è distribuita nell’arco dell’intero periodo di detenzione. Tuttavia, negli Stati membri in cui non è pienamente funzionante e applicato il sistema previsto dal regolamento (CE) n. 21/2004 per gli ovini e i caprini, in particolare per quanto riguarda l’identificazione degli animali e la corretta tenuta dei registri, la percentuale minima totale di controlli in loco è interamente effettuata e distribuita nell’arco del periodo di detenzione.»;

11)

l’articolo 42 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I controlli in loco verificano che siano soddisfatte tutte le condizioni di ammissibilità e interessano tutti gli animali per i quali sono state presentate domande di aiuto, inclusi i capi sostituiti nel corso del periodo di detenzione a norma dell’articolo 64 e che si trovano ancora nell’azienda, nell’ambito dei regimi di aiuto da controllare. Per i controlli relativi ai regimi di aiuto per i bovini e nel caso in cui gli Stati membri si avvalgano della facoltà prevista dall’articolo 16, paragrafo 3, sono controllati anche i capi bovini potenzialmente ammissibili.

I controlli in loco verificano in particolare che il numero di animali presenti nell’azienda per i quali è stato chiesto un aiuto e, se del caso, il numero dei bovini potenzialmente ammissibili corrisponda al numero di animali iscritti nei registri e, nel caso dei bovini, al numero di animali notificati alla banca dati informatizzata dei bovini.»;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

a)

la lettera c) è soppressa;

b)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

l’identificazione dei bovini mediante marchi auricolari e, se del caso, passaporti degli animali, la loro iscrizione nel registro e l’avvenuta notificazione dei medesimi alla banca dati informatizzata dei bovini.

Le verifiche di cui alla lettera d) possono essere effettuate su un campione.»;

12)

gli articoli 43 e 44 sono soppressi;

13)

all’articolo 45, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

14)

l’articolo 57 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per le domande di aiuto nell’ambito dei regimi di aiuto per superficie, qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda di aiuto, l’importo dell’aiuto è calcolato sulla base della superficie dichiarata.»;

b)

al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.   Fatte salve eventuali riduzioni o esclusioni a norma degli articoli 58 e 60, per le domande di aiuto nell’ambito dei regimi di aiuto per superficie, qualora si constati che la superficie dichiarata nella domanda unica è superiore a quella determinata per il gruppo di colture in questione, l’importo dell’aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata per tale gruppo di colture.»;

15)

all’articolo 58, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se per un gruppo di colture la superficie dichiarata ai fini del pagamento nell’ambito di un regime di aiuto per superficie è superiore alla superficie determinata a norma dell’articolo 57, l’importo dell’aiuto è calcolato in base alla superficie determinata, dalla quale è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari, ma non superiore al 20 % della superficie determinata.»;

16)

gli articoli 59 e 61 sono soppressi;

17)

l’articolo 63 è così modificato:

a)

è inserito un nuovo paragrafo 3 bis:

«3 bis.   Se un agricoltore ha omesso di informare le autorità competenti di aver trasferito in altro luogo gli animali durante il periodo di detenzione, come richiesto dall’articolo 16, paragrafo 1, gli animali in questione si considerano accertati se in occasione del controllo in loco si è proceduto alla loro localizzazione immediata all’interno dell’azienda.»;

b)

al paragrafo 4 è inserita la seguente lettera a bis):

«a bis)

se un solo bovino dell’azienda ha perso entrambi i marchi auricolari, l’animale si considera accertato purché sia comunque possibile identificarlo per mezzo del registro, del passaporto degli animali, della banca dati o con altri mezzi previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e purché l’allevatore sia in grado di comprovare di aver già preso provvedimenti per porre rimedio alla situazione prima dell’annuncio del controllo in loco;»

c)

è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5.   Il capo ovino o caprino che abbia perso un marchio auricolare si considera un capo accertato purché sia comunque possibile identificarlo mediante un primo mezzo di identificazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 21/2004 e purché siano soddisfatte tutte le altre condizioni previste per il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.»;

18)

all’articolo 64, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, uno Stato membro può disporre che le comunicazioni alla banca dati informatizzata dei bovini relativamente a un animale che non si trova più nell’azienda e a un altro animale arrivato nell’azienda entro i termini di cui al primo comma del presente articolo sostituiscano le informazioni da trasmettere all’autorità competente in applicazione del primo comma. In tal caso, se non si avvale della possibilità prevista all’articolo 16, paragrafo 3, lo Stato membro garantisce con ogni mezzo che non vi sia alcun dubbio sugli animali effettivamente oggetto delle domande presentate dall’agricoltore.»;

19)

all’articolo 65, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In caso di applicazione dell’articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, gli animali potenzialmente ammissibili che non risultino correttamente identificati o registrati nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini sono considerati animali per i quali sono state riscontrate irregolarità.»;

20)

all’articolo 66, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Quando in relazione a una domanda di aiuto nell’ambito del regime di aiuto per gli ovini e i caprini si riscontri una differenza fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati a norma dell’articolo 63, paragrafi 3, 3 bis, e 5, si applica, mutatis mutandis, il disposto dell’articolo 65, paragrafi 2, 3 e 4, a partire dal primo animale per il quale sono state riscontrate irregolarità.»;

21)

l’articolo 68 è soppresso;

22)

all’articolo 78, paragrafo 2, primo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

per i regimi di sostegno per i quali è fissato un massimale di bilancio a norma dell’articolo 51, paragrafo 2, dell’articolo 69, paragrafo 3, dell’articolo 123, paragrafo 1, e dell’articolo 128, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, o è applicato un massimale di bilancio a norma dell’articolo 126, paragrafo 2, dell’articolo 127, paragrafo 2, e dell’articolo 129, paragrafo 2, del medesimo regolamento, lo Stato membro somma tra loro gli importi risultanti dall’applicazione delle lettere a), b) e c) del presente paragrafo.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica alle domande di aiuto relative alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione dei premi che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(2)   GU L 316 del 2.12.2009, pag. 27.

(3)   GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65.

(4)   GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1.

(5)   GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.