22.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 341/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1365/2011 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2011

recante approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Carne De Vacuno Del País Vasco / Euskal Okela (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all'approvazione di modifiche di alcuni elementi del disciplinare della denominazione d'origine protetta «Carne De Vacuno Del País Vasco / Euskal Okela», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (2), come modificato dal regolamento (CE) n. 1483/2004 della Commissione (3).

(2)

Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento, ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4). Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea concernente la denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

(3)  GU L 273 del 21.8.2004, pag. 3.

(4)  GU C 96 del 29.3.2001, pag. 13.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.1.   Carni fresche (e frattaglie)

SPAGNA

Carne De Vacuno Del País Vasco/Euskal Okela (IGP)