13.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1292/2011 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 718/2007 che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (1) (il «regolamento IPA»), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (2) contempla norme dettagliate per l’attuazione del regolamento IPA.

(2)

Le disposizioni del regolamento (CE) n. 718/2007 sull’ammissibilità dei costi di funzionamento devono essere allineate con gli accordi quadro conclusi con le organizzazioni internazionali.

(3)

La deroga sull’ammissibilità dei costi di funzionamento prevista dalle disposizioni specifiche della componente «cooperazione transfrontaliera» deve essere allineata con quella della componente «assistenza alla transizione e sviluppo istituzionale».

(4)

Nell’ambito delle disposizioni specifiche delle componenti «sviluppo delle risorse umane» e «sviluppo rurale», l’articolo 160 e l’articolo 188 del regolamento (CE) n. 718/2007 dettano le condizioni per i pagamenti relativi al prefinanziamento previsto per le suddette componenti. Alla luce dell’esperienza maturata nell’attuare queste norme, è opportuno aumentare il prefinanziamento che la Commissione corrisponde ai paesi beneficiari delle componenti «sviluppo delle risorse umane» e «sviluppo rurale» e allineare queste disposizioni con quelle che disciplinano il prefinanziamento nell’ambito della componente «sviluppo regionale».

(5)

Le misure stabilite nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato IPA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 718/2007 è modificato come segue:

1)

all’articolo 34, paragrafo 3, la lettera e) è sostituita dal testo seguente:

«e)

i costi di funzionamento, salvo altrimenti stabilito dagli accordi quadro con le organizzazioni internazionali;»

2)

all’articolo 89, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

«I costi di funzionamento, ivi compresi i costi di affitto, riguardanti esclusivamente il periodo di cofinanziamento dell’operazione possono essere ritenuti ammissibili caso per caso.»;

3)

all’articolo 160, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3.   Oltre a quanto stabilito dalle disposizioni di cui all’articolo 42, i pagamenti relativi al prefinanziamento ammontano al 30 % del contributo dell’Unione europea per i tre anni più recenti del programma in questione e vengono effettuati quando sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 42, paragrafo 1. Ove opportuno, in funzione della disponibilità dell’impegno di bilancio, il prefinanziamento può essere effettuato in due rate.»;

4)

all’articolo 160, il paragrafo 4 è soppresso,

5)

all’articolo 188, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.   Ai fini della presente componente, i pagamenti relativi al prefinanziamento possono ammontare al 30 % del contributo dell’Unione europea per i tre anni più recenti del programma in questione. In funzione della disponibilità degli stanziamenti di bilancio, il prefinanziamento può essere effettuato in due o più rate.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

(2)  GU L 170 del 29.6.2007, pag. 1.