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10.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 328/41 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1287/2011 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 2011
che abroga il regolamento (CE) n. 2014/2005 relativo ai titoli nell'ambito del regime d'importazione delle banane nella Comunità per le banane immesse in libera pratica al tasso del dazio della tariffa doganale comune
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio, del 29 novembre 2005, relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane (1), in particolare l'articolo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 2014/2005 della Commissione (2) ha istituito un meccanismo di sorveglianza delle importazioni di banane basato sui titoli di importazione. |
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(2) |
Con la decisione 2011/194/UE (3) il Consiglio ha approvato la conclusione dell'accordo di Ginevra sul commercio delle banane tra l'Unione europea e Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela (di seguito: «l'accordo di Ginevra») e dell'accordo sul commercio delle banane tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America (di seguito: «l'accordo UE/USA»). Tali accordi sono attualmente sottoposti alla ratifica di tutte le parti firmatarie. In seguito alla conclusione di tali accordi sono stati modificati la struttura e il funzionamento del regime commerciale dell'Unione per le banane del codice NC 0803 00 19 . |
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(3) |
Per tenere conto delle nuove tariffe sulle banane da applicare a norma dell'accordo di Ginevra, il regolamento (UE) n. 306/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha abrogato il regolamento (CE) n. 1964/2005 con effetto alla data di entrata in vigore di tale accordo. |
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(4) |
A seguito dell'adozione dei suddetti accordi, che hanno risolto un'annosa controversia sulle banane, i titoli di importazione soggetti a costituzione di una cauzione non sono più uno strumento statistico adeguato per sorvegliare i mercati delle banane. |
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(5) |
Per sorvegliare le importazioni di banane sono stati elaborati strumenti nuovi e più precisi, meno gravosi dei titoli, che comportano invece un onere amministrativo e un costo per le imprese e per le amministrazioni nazionali. |
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(6) |
È pertanto opportuno abolire l'obbligo per i commercianti di ottenere titoli di importazione ai fini dell'importazione di banane di qualsiasi origine. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 2014/2005. Poiché l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2014/2005 limita il periodo di validità dei titoli all'anno del rilascio, è opportuno che l'obbligo di ottenere titoli di importazione sia abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2012. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2014/2005 è abrogato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 316 del 2.12.2005, pag. 1.
(2) GU L 324 del 10.12.2005, pag. 3.