10.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/34


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1285/2011 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2011

recante centosessantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 30 novembre 2011 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una persona fisica dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, dopo aver esaminato la richiesta di cancellazione dall'elenco presentata da questa persona e la relazione globale del mediatore istituito a norma della risoluzione 1904(2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché di modificare una voce dell'elenco.

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

(1)

La voce seguente è depennata dall’elenco "Persone fisiche":

"Abu Sufian Al-Salambi Muhammed Ahmed Abd Al-Razziq (alias (a) Abu Sufian Abd Al Razeq, (b) Abousofian Abdelrazek, (c) Abousofian Salman Abdelrazik, (d) Abousofian Abdelrazik, (e) Abousofiane Abdelrazik, (f) Sofian Abdelrazik, (g) Abou El Layth, (h) Aboulail, (i) Abu Juiriah, (j) Abu Sufian, (k) Abulail, (l) Djolaiba il sudanese, (m) Jolaiba, (n) Ould El Sayeigh). Data di nascita: 6.8.1962. Luogo di nascita: (a) Al-Bawgah, Sudan (b) Albaouga, Sudan. Nazionalità: canadese, sudanese. N. passaporto: BC166787 (passaporto canadese)."

(2)

La voce "Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi (alias (a) Anwar al-Aulaqi, (b) Anwar al-Awlaki, (c) Anwar al-Awlaqi, (d) Anwar Nasser Aulaqi, (e) Anwar Nasser Abdullah Aulaqi, (f) Anwar Nasser Abdulla Aulaqi). Data di nascita: (a) 21.4.1971, (b) 22.4.1971. Luogo di nascita: Las Cruces, New Mexico, Stati Uniti d’America. Nazionalità: a) statunitense, b) yemenita. Altre informazioni: a dicembre 2007 viveva in clandestinità nello Yemen. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 20.7.2010." dell’elenco "Persone fisiche" è sostituita da quanto segue:

"Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi (alias (a) Anwar al-Aulaqi, (b) Anwar al-Awlaki, (c) Anwar al-Awlaqi, (d) Anwar Nasser Aulaqi, (e) Anwar Nasser Abdullah Aulaqi, (f) Anwar Nasser Abdulla Aulaqi). Data di nascita: (a) 21.4.1971, (b) 22.4.1971. Luogo di nascita: Las Cruces, New Mexico, Stati Uniti d’America. Nazionalità: a) statunitense, b) yemenita. Altre informazioni: confermato suo decesso il 30 settembre 2011 nello Yemen. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 20.7.2010."