7.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 324/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1267/2011 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 3, e l’articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (2), la Commissione redige un elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza competenti per l’effettuazione dei controlli e il rilascio dei certificati nei paesi terzi e pubblica detto elenco nell’allegato IV del regolamento.

(2)

La Commissione ha esaminato le domande di inclusione nel suddetto elenco ricevute entro il 31 ottobre 2009 e ha preso in considerazione solo le domande complete. Agli organismi e alle autorità di controllo interessati è stato chiesto di fornire informazioni supplementari entro due mesi per consentire alla Commissione di accertare il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1235/2008. È opportuno inserire nell’elenco di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 unicamente gli organismi e le autorità di controllo per i quali è stato accertato, tramite l’esame successivo di tutte le informazioni ricevute, il rispetto di tali requisiti.

(3)

A causa del numero considerevole di domande presentate da organismi e autorità di controllo per le quali sono state chieste informazioni supplementari, l’esame delle domande e la compilazione del primo elenco hanno richiesto più tempo del previsto. Alla luce dell’esperienza acquisita si devono autorizzare gli Stati membri a continuare a concedere autorizzazioni all’importazione; occorre tuttavia che tali autorizzazioni abbiano una durata di validità massima e che gli Stati membri dispongano di un periodo più lungo per continuare a concederle.

(4)

Durante l’esame delle domande possono emergere difficoltà di comprensione delle situazioni in cui un organismo o un’autorità di controllo può essere soppresso dall’elenco a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008. Al fine di evitare ulteriori difficoltà è necessario chiarire tali situazioni. I chiarimenti non devono tuttavia comportare nuovi obblighi per gli organismi o le autorità di controllo.

(5)

L’esperienza ha dimostrato che possono sorgere difficoltà nell’interpretare le conseguenze delle irregolarità o delle infrazioni concernenti lo status biologico di un prodotto. Per evitare ulteriori difficoltà e chiarire il legame tra il regolamento (CE) n. 1235/2008, quale modificato dal presente regolamento, e le altre disposizioni in vigore relative alle importazioni di prodotti biologici dai paesi terzi, sembra pertanto necessario richiamare i doveri dell’organismo o dell’autorità di controllo degli Stati membri con riguardo ai prodotti non conformi importati a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007. Tale chiarimento non deve tuttavia comportare nuovi obblighi per l’organismo o l’autorità di controllo e gli Stati membri.

(6)

Allo scopo di assicurare una transizione armoniosa dal sistema di autorizzazioni nazionali all’elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza competenti per eseguire i controlli e rilasciare certificati nei paesi terzi occorre che il presente regolamento si applichi dal 1o luglio 2012.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1235/2008.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

1)

all’articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In conformità alla procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, un organismo o un’autorità di controllo, o un riferimento a una specifica categoria di prodotto o un a paese terzo specifico in relazione a detto organismo o detta autorità di controllo, può essere soppresso dall’elenco di cui all’articolo 10 del presente regolamento nei seguenti casi:

a)

se la relazione annuale di cui al paragrafo 1, lettera b), non è pervenuta alla Commissione entro il 31 marzo;

b)

se l’organismo o l’autorità di controllo non notifica tempestivamente alla Commissione le modifiche al fascicolo tecnico;

c)

se non fornisce informazioni alla Commissione durante le indagini su un caso di irregolarità;

d)

se non ha adottato provvedimenti correttivi adeguati in risposta alle irregolarità e alle infrazioni constatate;

e)

se rifiuta di sottoporsi a una verifica in loco richiesta dalla Commissione o se una verifica in loco ha esito negativo a seguito del malfunzionamento sistematico delle misure di controllo;

f)

in qualsiasi altra situazione che presenti il rischio di fuorviare il consumatore circa la vera natura dei prodotti certificati dall’organismo o dall’autorità di controllo.

Se un organismo di controllo o un’autorità di controllo non adotta tempestivamente i provvedimenti correttivi adeguati a seguito di una richiesta della Commissione entro un periodo da essa stabilito in funzione della gravità del problema e che in generale non può essere inferiore a 30 giorni, la Commissione procede immediatamente alla sua soppressione dall’elenco in conformità alla procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. La decisione di soppressione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non appena possibile la Commissione rende pubblico l’elenco modificato con ogni idoneo mezzo tecnico, compresa la pubblicazione su Internet.»;

2)

l’articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Prodotti non conformi

1.   Fatte salve le misure o azioni attuate in conformità dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007 e/o del regolamento (CE) n. 889/2008, l’immissione in libera pratica nell’Unione di prodotti non conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 è subordinata alla soppressione del riferimento alla produzione biologica dalle etichettatura, dai documenti di accompagnamento e dalla pubblicità di tali prodotti.

2.   Fatte salve le misure o azioni da attuare in conformità dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007, in caso di sospette infrazioni e irregolarità alle disposizioni stabilite in detto regolamento per quanto riguarda la conformità dei prodotti importati a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, l’importatore adotta tutte le misure necessarie a norma dell’articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008.

L’importatore e l’organismo o l’autorità di controllo che ha rilasciato il certificato di ispezione di cui all’articolo 13 del presente regolamento informano immediatamente gli organismi e le autorità di controllo, le autorità competenti degli Stati membri interessati e dei paesi terzi che partecipano alla produzione biologica dei prodotti in questione nonché, ove opportuno, la Commissione. L’autorità o l’organismo di controllo può esigere che il prodotto non sia immesso sul mercato con indicazioni relative al metodo di produzione biologico finché le informazioni ricevute dall’operatore o da altre fonti consentano di appurare che il dubbio è stato eliminato.

3.   Fatte salve le misure o azioni da attuare in conformità dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007, se un organismo o un’autorità di controllo di uno Stato membro o di un paese terzo nutre sospetti fondati su un’infrazione o irregolarità alle disposizioni stabilite in detto regolamento per quanto riguarda la conformità dei prodotti importati a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, adotta tutti i provvedimenti necessari conformemente all’articolo 91, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008 e ne informa immediatamente gli organismi e le autorità di controllo, le autorità competenti degli Stati membri interessati e dei paesi terzi che partecipano alla produzione biologica dei prodotti in questione nonché la Commissione.»;

3)

l’articolo 19 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le autorizzazioni scadono al più tardi 12 mesi dopo la loro concessione, ad eccezione di quelle che sono già state concesse per un periodo più lungo anteriormente al 1o luglio 2012.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   A decorrere dal 1o luglio 2013 gli Stati membri non concedono più le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, salvo se:

i prodotti importati in esame sono merci la cui produzione biologica nel paese terzo è stata controllata da un organismo o un’autorità di controllo non figuranti nell’elenco stabilito a norma dell’articolo 10, o

i prodotti importati in esame sono merci la cui produzione biologica nel paese terzo è stata controllata da un organismo o un’autorità di controllo figuranti nell’elenco stabilito a norma dell’articolo 10, ma dette merci non appartengono ad alcuna delle categorie di prodotti elencate nell’allegato IV per quanto concerne l’organismo o l’autorità di controllo di detto paese terzo.»;

c)

al paragrafo 5, la data del «1o gennaio 2013» è sostituita dalla data del «1o luglio 2014»;

4)

l’allegato IV è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2)  GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25.


ALLEGATO

«ALLEGATO IV

ELENCO DEGLI ORGANISMI E DELLE AUTORITÀ DI CONTROLLO DESIGNATI AI FINI DELL’EQUIVALENZA E RELATIVE SPECIFICHE DI CUI ALL’ARTICOLO 10

Ai fini del presente allegato le categorie di prodotti sono designate dai seguenti codici:

A

:

Prodotti vegetali non trasformati

B

:

Animali vivi o prodotti animali non trasformati

C

:

Prodotti dell’acquacoltura

D

:

Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti (1)

E

:

Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come mangimi (1)

F

:

Sementi e materiale di riproduzione

Salvo diversamente specificato, per ciascun organismo o autorità di controllo sono indicati al punto 2 l’indirizzo del sito Internet, in conformità all’articolo 10, paragrafo 2, lettera e), su cui è disponibile l’elenco degli operatori soggetti al sistema di controllo, e un punto di contatto dove si possano agevolmente ottenere informazioni sulla situazione di questi ultimi in termini di certificazione e sulle categorie di prodotti, compresi gli operatori e i prodotti per i quali la certificazione è stata sospesa o revocata.

“Organska Kontrola”

1.

Indirizzo: Hamdije Čemerlića 2/10, 71000 Sarajevo, Bosnia-Erzegovina

2.

Indirizzo Internet: http://www.organskakontrola.ba

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

BA

BA-BIO-101

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione

5.

Durata di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

“CCPB Srl”

1.

Indirizzo: Via Jacopo Barozzi n. 8, 40126 Bologna, Italia

2.

Indirizzo Internet: http://www.ccpb.it

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

HR

HR-BIO-102

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione

5.

Durata di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

“Organic Food Development Center”

1.

Indirizzo: 8 Jiang-Wang-Miao St., Nanjing 210042, Cina

2.

Indirizzo Internet: http://www.ofdc.org.cn

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

CN

CN-BIO-103

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione

5.

Durata di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

“Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.”

1.

Indirizzo: Calle 16 de septiembre N° 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, Messico, C.P. 68026

2.

Indirizzo Internet: http://www.certimexsc.com

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

MX

MX-BIO-104

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione

5.

Durata di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

“California Certified Organic Farmers”

1.

Indirizzo: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, USA

2.

Indirizzo Internet: http://www.ccof.org

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

MX

MX-BIO-105

x

x

x

US

US-BIO-105

x

x

x

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione

5.

Durata di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

“Organic Certifiers”

1.

Indirizzo: 6500 Casitas Pass Road, Ventura, CA 93001, USA

2.

Indirizzo Internet: http://www.organiccertifiers.com

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

KR

KR-BIO-106

x

x

MX

MX-BIO-106

x

PH

PH-BIO-106

x

x

US

US-BIO-106

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione

5.

Durata di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

“Australian Certified Organic”

1.

PO Box 530 — 766 Gympie Rd, Chermside QLD 4032, Australia

2.

Indirizzo Internet: http://www.australianorganic.com.au

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

CK

CK-BIO-107

x

FJ

FJ-BIO-107

x

x

FK

FK-BIO-107

x

HK

HK-BIO-107

x

x

KR

KR-BIO-107

x

MG

MG-BIO-107

x

x

PG

PG-BIO-107

x

x

TH

TH-BIO-107

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione

5.

Durata di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

“Organic Standard”

1.

Indirizzo: 51-B, Bohdana Khmelnytskoho str., Kyiv, 01030, Ucraina

2.

Indirizzo Internet: http://www.organicstandard.com.ua

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

UA

UA-BIO-108

x

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione

5.

Durata di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

“Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu”

1.

Indirizzo: 160 Sok. 13/7 Bornova, 35040 Izmir, Turchia

2.

Indirizzo Internet: http://www.etko.org

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

AZ

AZ-BIO-109

x

x

GE

GE-BIO-109

x

KZ

KZ-BIO-109

x

x

RU

RU-BIO-109

x

x

RS

RS-BIO-109

x

x

TR

TR-BIO-109

x

x

x

UA

UA-BIO-109

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione

5.

Durata di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

“Organización Internacional Agropecuaria”

1.

Indirizzo: Av. Santa Fe 830 — (B1641ABN) — Acassuso, Buenos Aires — Argentina

2.

Indirizzo Internet: http://www.oia.com.ar

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

UY

UY-BIO-110

x

BR

BR-BIO-110

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione

5.

Durata di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

“International Certification Services, Inc.”

1.

Indirizzo: 301 5th Ave SE Medina, ND 58467, USA

2.

Indirizzo Internet: http://www.ics-intl.com

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

MX

MX-BIO-111

x

PF

PF-BIO-111

x

US

US-BIO-111

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione

5.

Durata di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

“Ecoglobe”

1.

Indirizzo: 1, A. Khachaturyan Str., apt. 66, 0033 Yerevan, Armenia

2.

Indirizzo Internet: http://www.ecoglobe.am

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

AM

AM-BIO-112

x

x

RU

RU-BIO-112

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione

5.

Durata di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

“Quality Assurance International”

1.

Indirizzo: 9191 Town Centre Road, Suite 200, San Diego, CA 92122, USA

2.

Indirizzo Internet: http://www.qai-inc.com

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

MX

MX-BIO-113

x

x

PY

PY-BIO-113

x

x

US

US-BIO-113

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione

5.

Durata di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

“LibanCert”

1.

Indirizzo: Chiah-Boulevard Kamil Chamoun — Baaklini Center — 4o floor, Beirut, Libano

2.

Indirizzo Internet: http://www.libancert.org

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

JO

JO-BIO-114

x

x

LB

LB-BIO-114

x

x

SY

SY-BIO-114

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione

5.

Durata di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

“Istituto Certificazione Etica e Ambientale”

1.

Indirizzo: Via Nazario Sauro 2, 40121 Bologna, Italia

2.

Indirizzo Internet: http://www.icea.info

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

AE

AE-BIO-115

x

x

AL

AL-BIO-115

x

x

LA

LA-BIO-115

x

LB

LB-BIO-115

x

MD

MD-BIO-115

x

x

MG

MG-BIO-115

x

x

MX

MX-BIO-115

x

x

MY

MY-BIO-115

x

SN

SN-BIO-115

x

SY

SY-BIO-115

x

x

TH

TH-BIO-115

x

TR

TR-BIO-115

x

x

UY

UY-BIO-115

x

x

VN

VN-BIO-115

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione

5.

Durata di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

“Oregon Tilth”

1.

Indirizzo: 260 SW Madison Ave, Ste 106, Corvallis, OR 97333, USA

2.

Indirizzo Internet: http://tilth.org

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

US

US-BIO-116

x

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione

5.

Durata di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

“Caucacert Ltd”

1.

Indirizzo: 2, Marshal Gelovani Street, 5o floor, Suite 410, Tbilisi 0159, Georgia

2.

Indirizzo Internet: http://www.caucascert.ge

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

GE

GE-BIO-117

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione

5.

Durata di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

“Bio Latina Certificadora”

1.

Indirizzo: Av. Alfredo Benavides 330, Ofic. 203, Miraflores, Lima 18, Perù

2.

Indirizzo Internet: http://www.biolatina.com

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

PE

PE-BIO-118

x

BO

BO-BIO-118

x

NI

NI-BIO-118

x

HN

HN-BIO-118

x

CO

CO-BIO-118

x

GT

GT-BIO-118

x

PA

PA-BIO-118

x

MX

MX-BIO-118

x

VE

VE-BIO-118

x

SV

SV-BIO-118

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione

5.

Durata di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

“The national association for sustainable agriculture, Australia”

1.

Indirizzo: Unit 7/3 Mount Barker Road, Stirling SA 5152, Australia

2.

Indirizzo Internet: http://www.nasaa.com.au

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

ID

ID-BIO-119

x

LK

LK-BIO-119

x

NP

NP-BIO-119

x

PG

PG-BIO-119

x

SB

SB-BIO-119

x

TL

TL-BIO-119

x

WS

WS-BIO-119

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione

5.

Durata di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

“Organic crop improvement association”

1.

Indirizzo: 1340 North Cotner Boulevard, Lincoln, NE 68505-1838, USA

2.

Indirizzo Internet: http://www.ocia.org

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

GT

GT-BIO-120

x

x

MX

MX-BIO-120

x

x

NI

NI-BIO-120

x

x

PE

PE-BIO-120

x

x

SV

SV-BIO-120

x

x

US

US-BIO-120

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione

5.

Durata di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

“Organic agriculture certification Thailand”

1.

Indirizzo: 619/43 Kiatngamwong Building, Ngamwongwan Rd., Tambon Bangkhen, Muang District, Nonthaburi 11000, Thailandia

2.

Indirizzo Internet: http://www.actorganic-cert.or.th

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

ID

ID-BIO-121

x

x

LA

LA-BIO-121

x

x

TH

TH-BIO-121

x

x

VN

VN-BIO-121

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione

5.

Durata di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

“Instituto Biodinamico Certificações”

1.

Indirizzo: Rua Dr. Costa Leite, 1351, 18 602 110, Botucatu SP, Brasile

2.

Indirizzo Internet: http://www.ibd.com.br

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

BR

BR-BIO-122

x

x

x

x

CN

CN-BIO-122

x

x

MX

MX-BIO-122

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione

5.

Durata di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

“IMO Control Latinoamérica Ltda.”

1.

Indirizzo: Calle Pasoskanki 2134, Cochabamba, Bolivia

2.

Indirizzo Internet: http://www.imo.ch

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

BO

BO-BIO-123

x

x

DO

DO-BIO-123

x

GT

GT-BIO-123

x

MX

MX-BIO-123

x

x

NI

NI-BIO-123

x

PE

PE-BIO-123

x

x

PY

PY-BIO-123

x

x

SV

SV-BIO-123

x

VE

VE-BIO-123

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione

5.

Durata di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

“Uganda Organic Certification Ltd.”

1.

Indirizzo: P.O. Box 33743, Kampala, Uganda

2.

Indirizzo Internet: http://www.ugocert.org

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

UG

UG-BIO-124

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione

5.

Durata di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

“Center of Organic Agriculture in Egypt”

1.

Indirizzo: 14 Ibrahim Shawarby St. New Nozha, P.O. Box 1535 Alf Maskan 11777, Cairo, Egitto

2.

Indirizzo Internet: http://www.coae-eg.com

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

EG

EG-BIO-125

x

x

x

SA

SA-BIO-125

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione

5.

Durata di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

“Bolicert Ltd.”

1.

Indirizzo: Street Colon 756, floor 2, office 2 A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, Bolivia

2.

Indirizzo Internet: http://www.bolicert.org

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

BO

BO-BIO-126

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione

5.

Durata di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

“Washington State Department of Agriculture”

1.

Indirizzo: 1111 Washington Street, PO Box 42560 Olympia WA 98504-2560, USA

2.

Indirizzo Internet: http://agr.wa.gov

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

US

US-BIO-127

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione

5.

Durata di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

“Certisys”

1.

Indirizzo: Rue Joseph Bouché 57/3, 5310 Bolinne, Belgio

2.

Indirizzo Internet: http://www.certisys.eu

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

BF

BF-BIO-128

x

x

GH

GH-BIO-128

x

x

ML

ML-BIO-128

x

x

SN

SN-BIO-128

x

x

VN

VN-BIO-128

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione

5.

Durata di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

“Doalnara Certified Organic Korea, LLC”

1.

Indirizzo: 192-3 Jangyang-ri, Socho-myeon, Wonju-si, Gangwon, Corea del Sud

2.

Indirizzo Internet: http://dcok.systemdcok.or.kr

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

KR

KR-BIO-129

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione

5.

Durata di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

“BioGro New Zealand Limited”

1.

Indirizzo: PO Box 9693 Marion Square, Wellington 6141, Nuova Zelanda

2.

Indirizzo Internet: http://www.biogro.co.nz

3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

VU

VU-BIO-130

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione

5.

Durata di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015».


(1)  Gli ingredienti devono essere certificati da un organismo o da un’autorità di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, o prodotti e certificati in un paese terzo riconosciuto a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 o prodotti e certificati nell’Unione in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007.