3.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1260/2011 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2011

che modifica il regolamento (UE) n. 945/2010 recante adozione del piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2011 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nell’UE e recante deroga ad alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 807/2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettere f) e g), in combinato disposto con l’articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (2), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Tenendo conto del fatto che la disponibilità delle scorte d’intervento per le forniture del programma di distribuzione alimentare a favore degli indigenti nell’ambito del piano annuale 2012, adottato tramite il regolamento di esecuzione (UE) n. 562/2011 della Commissione (3), è sostanzialmente ridotta rispetto agli anni precedenti, è opportuno prorogare il periodo di esecuzione del piano annuale 2011 adottato tramite il regolamento (UE) n. 945/2010 della Commissione (4) per consentire agli Stati membri di integrare le derrate alimentare da distribuire ai beneficiari finali nell’ambito del piano annuale 2012 con le risorse che possono essere risparmiate nell’ambito del piano annuale 2011.

(2)

A seguito dei ricorsi avviati contro le gare d’appalto e dei ritardi nei procedimenti giudiziari ad essi relativi, la Grecia non è stata in grado di completare i pagamenti di alcuni acquisti di prodotti alimentari fatti sul mercato e di ritirare una parte dei quantitativi di burro ad essa assegnati dalle scorte d’intervento dell’Unione. Le autorità greche hanno presentato alla Commissione la richiesta di una proroga del termine fissato all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 807/2010 della Commissione, del 14 settembre 2010, recante modalità d’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nell’Unione (5), e del termine fissato all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 945/2010. Il Portogallo ha presentato analoga richiesta relativa al termine per le operazioni di pagamento fissato all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 807/2010. Tenuto conto della difficile situazione finanziaria di questi Stati membri, è opportuno permettere loro di completare le operazioni di pagamento dei prodotti mobilitati sul mercato e consentire il ritiro dei quantitativi rimanenti di scorte d’intervento; queste forniture restano quindi a disposizione e vanno ad aumentare i quantitativi di prodotti alimentari da distribuire agli indigenti. È quindi necessario concedere una proroga di questi due termini. Per garantire parità di trattamento fra gli Stati membri, le deroghe devono comprendere tutte le operazioni di pagamento per i prodotti mobilitati sul mercato e tutti i ritiri di prodotti lattiero-caseari dalle scorte d’intervento nell’ambito del piano annuale 2011. Poiché il termine per le operazioni di pagamento dei prodotti mobilitati sul mercato era fissato al 1o settembre e il termine per il ritiro dei prodotti lattiero-caseari dalle scorte d’intervento dell’Unione era fissato al 30 settembre, queste due deroghe devono applicarsi con effetto retroattivo.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 945/2010 è modificato come segue:

1)

è inserito il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 807/2010, il periodo di esecuzione del piano annuale di distribuzione 2011 termina il 29 febbraio 2012.»;

2)

all’articolo 4, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«In deroga all’articolo 3, paragrafo 2, primo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 807/2010, per il piano di distribuzione del 2011 il ritiro di burro e latte scremato in polvere dalle scorte d’intervento è effettuato dal 1o giugno al 31 dicembre 2011. Le spese sostenute per il mantenimento nelle scorte d’intervento dei quantitativi assegnati di burro e latte scremato in polvere dal 30 settembre fino alla data del ritiro effettivo dalle scorte d’intervento saranno a carico dello Stato membro al quale i prodotti sono stati assegnati nell’ambito del piano di distribuzione 2011.»;

3)

è inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

In deroga all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 807/2010, per quanto concerne il piano di distribuzione annuale 2011, per i prodotti da mobilitare sul mercato in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punti iii) e iv), del regolamento (UE) n. 807/2010, le operazioni di pagamento per i prodotti che devono essere forniti dall’operatore devono essere completate entro il 31 dicembre 2011.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

I paragrafi 2 e 3 dell’articolo 1 si applicano a decorrere dal 31 agosto 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

(3)  GU L 152 dell’11.6.2011, pag. 24.

(4)  GU L 278 del 22.10.2010, pag. 1.

(5)  GU L 242 del 15.9.2010, pag. 9.