2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/34


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1247/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2011

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(Codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.

Un articolo avente forma di modulo dotato di alloggiamento proprio, dalle dimensioni di circa 11 × 7 × 5 cm (il cosiddetto «modulo ingressi analogici»).

Il modulo consiste in due schede a circuiti stampati dotate di interfaccia d’ingresso a quattro canali, convertitore analogico-digitale, processore e interfaccia bus per la connessione a un controllore logico programmabile (programmable logic controller, PLC). Il modulo ha una tensione ingresso a corrente continua compresa fra 0 V e 10 V.

Il modulo riceve da diversi dispositivi esterni segnali analogici che rappresentano per esempio misurazioni di temperatura, velocità, flusso o peso.

Il modulo converte ed elabora tali segnali prima di trasmetterli al PLC.

8538 90 99

La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2, lettera b), della sezione XVI e del testo dei codici NC 8538, 8538 90 e 8538 90 99.

Poiché il modulo costituisce un’interfaccia fra dispositivi esterni e un apparecchio di controllo digitale della voce 8537, si esclude la classificazione alla voce 8471 come unità di entrata.

Poiché il modulo riceve, converte, elabora e trasmette segnali elettrici al PLC, si esclude la classificazione alla voce 8536 come apparecchio per l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici.

Poiché il modulo non controlla i dispositivi esterni in modo autonomo, ma costituisce solo l’interfaccia fra tali dispositivi e il PLC, si esclude la classificazione alla voce 8537 come apparecchio per il comando o la distribuzione elettrica.

Poiché la conversione analogico-digitale è solo un processo intermedio, si esclude la classificazione alla voce 8543 come macchina ed apparecchio elettrico con una funzione specifica, non nominato né compreso altrove nel capitolo 85.

Poiché l’uso al quale è destinato il modulo è ricevere, convertire ed elaborare segnali che rappresentano misurazioni ricevute da dispositivi esterni al fine di trasmetterli al PLC, il modulo è essenziale per il funzionamento del PLC della voce 8537.

L’articolo deve essere pertanto classificato alla voce 8538, in quanto componente di apparecchi delle voci da 8535 a 8537.

2.

Un articolo avente forma di modulo dotato di alloggiamento proprio dalle dimensioni di circa 11 × 7 × 5 cm (il cosiddetto «modulo uscite discrete»).

Il modulo consiste in una scheda a circuiti stampati dotata di un’interfaccia bus per la connessione a un controllore logico programmabile (PLC) un processore, un convertitore digitale-analogico e un’interfaccia di uscita a 8 punti di connessione.

I punti di connessione per l’uscita sono commutatori di tipo elettromagnetico con un intervallo di tensione uscita a corrente alternata compresa fra 0 V e 250 e un carico di corrente per punto fino a 0,17 A.

Il modulo elabora e converte segnali discreti che rappresentano un segnale acceso/spento (per esempio 1/0 o vero/falso) prima di trasmetterli a diversi dispositivi esterni, quali contattori, commutatori e indicatori luminosi.

8538 90 99

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2, lettera b), della sezione XVI e del testo dei codici NC 8538, 8538 90 e 8538 90 99.

Poiché il modulo costituisce un’interfaccia fra dispositivi esterni e un apparecchio di controllo digitale della voce 8537, si esclude la classificazione alla voce 8471 come unità di uscita.

Poiché il modulo riceve, elabora, converte e trasmette segnali elettrici a dispositivi esterni, si esclude la classificazione alla voce 8536 come apparecchio per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici.

I punti di connessione per l’uscita (costituiti da relè elettromagnetici) rappresentano solo una parte del modulo che consiste, oltre ai punti di connessione, nell’interfaccia bus, nel processore e nel convertitore digitale-analogico. Inoltre, il modulo non controlla in modo autonomo dispositivi esterni, bensì costituisce solo un’interfaccia fra il PLC e tali dispositivi. Si esclude pertanto la classificazione alla voce 8537 come apparecchio per il comando o la distribuzione elettrica.

Poiché la conversione digitale- analogico costituisce solo un processo intermedio, si esclude la classificazione alla voce 8543 come macchina ed apparecchio elettrico con una funzione specifica, non nominato né compreso altrove nel capitolo 85.

Poiché l’uso al quale è destinato il modulo è ricevere, elaborare e convertire segnali che rappresentano un segnale acceso/spento ricevuto dal PLC per trasmetterli a dispositivi esterni, il modulo è essenziale per il funzionamento del PLC della voce 8537.

L’articolo deve essere pertanto classificato alla voce 8538, in quanto componente di apparecchi delle voci da 8535 a 8537.