1.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/2


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1238/2011 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2011

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2011 recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2011/12

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 61, primo paragrafo, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 61, primo paragrafo, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, lo zucchero e l’isoglucosio prodotti nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all’articolo 56 del medesimo regolamento possono essere esportati soltanto entro un limite quantitativo da fissare.

(2)

Le modalità di applicazione per le esportazioni fuori quota, in particolare riguardo al rilascio dei titoli di esportazione, sono stabilite dal regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2). È tuttavia opportuno che il limite quantitativo sia fissato in modo specifico per campagna di commercializzazione alla luce degli eventuali sbocchi offerti dai mercati di esportazione.

(3)

Per la campagna di commercializzazione 2011/12, il regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2011 della Commissione (3) fissa il limite quantitativo per le esportazioni a 650 000 tonnellate nel caso di zucchero fuori quota e a 50 000 tonnellate nel caso di isoglucosio fuori quota. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2011 si applica solo a decorrere dal 1o gennaio 2012 e, di conseguenza, le domande di titoli di esportazione non potranno essere presentate prima di quella data nel rispetto dei limiti quantitativi stabiliti dal medesimo regolamento.

(4)

Secondo le stime più recenti, nella campagna di commercializzazione 2011/12 la produzione di zucchero fuori quota potrebbe crescere notevolmente grazie alle eccellenti condizioni meteorologiche e all’aumento della superficie di seminativi. Si prevede che la produzione di zucchero fuori quota aumenti da 2 333 000 tonnellate nel 2010/11 a 4 920 000 tonnellate nel 2011/12 assicurando quindi ulteriori sbocchi di mercato per lo zucchero fuori quota.

(5)

Il regolamento (UE) n. 397/2010 della Commissione, del 7 maggio 2010, recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2010/11 (4), aveva inizialmente fissato il limite quantitativo per le esportazioni di isoglucosio fuori quota a 50 000 tonnellate. Tenuto conto della forte domanda di esportazioni, tale quantitativo è stato portato a 65 000 tonnellate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 852/2011 della Commissione, del 24 agosto 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 397/2010 per quanto riguarda il limite quantitativo per le esportazioni di isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2010/11 (5).

(6)

Considerato che il massimale stabilito dall’OMC per le esportazioni relativamente alla campagna 2011/12 non è stato completamente utilizzato, occorre aumentare il limite quantitativo per le esportazioni di zucchero fuori quota di 700 000 tonnellate onde sfruttare tutti i possibili sbocchi del prodotto. Tale misura offrirà ulteriori opportunità commerciali al settore dello zucchero dell’Unione. Analogamente, sulla base dell’esperienza della campagna di commercializzazione 2010/11, occorre aumentare di 20 000 tonnellate il limite quantitativo per le esportazioni di isoglucosio fuori quota. Al fine di permettere ai produttori di zucchero e isoglucosio fuori quota dell’Unione di sfruttare le opportunità di mercato sui rispettivi mercati di esportazione e di beneficiare del livello elevato dei prezzi internazionali, è opportuno che tali quantitativi maggiorati siano resi disponibili prima del 1o gennaio 2012. Per assicurare una buona gestione del mercato, sarà possibile presentare le domande di titoli per le 700 000 tonnellate a partire dal 1o dicembre 2011 mentre le domande di titoli per le 650 000 tonnellate si potranno presentare soltanto a partire dal 1o gennaio 2012. Pertanto, relativamente al quantitativo di 700 000 tonnellate, è necessario prevedere una deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 1010/2011 della Commissione (6).

(7)

Occorre modificare opportunamente il regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2011.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2011 è modificato come segue:

1)

l’articolo 1 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per la campagna 2011/12, che va dal 1o ottobre 2011 al 30 settembre 2012, il limite quantitativo di cui all’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è di 1 350 000 tonnellate per le esportazioni senza restituzione di zucchero bianco fuori quota del codice NC 1701 99 . Tale quantitativo è ripartito come segue:

a)

700 000 tonnellate disponibili a decorrere dal 1o dicembre 2011; e

b)

650 000 tonnellate disponibili a decorrere dal 1o gennaio 2012.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1010/2011 della Commissione (*1), non si applica al quantitativo di 700 000 tonnellate che sarà disponibile a decorrere dal 1o dicembre 2011 in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo.

(*1)   GU L 268 del 13.10.2011, pag. 14.»;"

2)

all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per la campagna 2011/12, che ha inizio il 1o ottobre 2011 e termina il 30 settembre 2012, il limite quantitativo di cui all’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è di 70 000 tonnellate, in sostanza secca, per le esportazioni senza restituzione di isoglucosio fuori quota dei codici NC 1702 40 10 , 1702 60 10 e 1702 90 30 .»;

3)

all’articolo 3, il secondo paragrafo è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24.

(3)   GU L 102 del 16.4.2011, pag. 8.

(4)   GU L 115 dell’8.5.2010, pag. 26.

(5)   GU L 219 del 25.8.2011, pag. 1.

(6)   GU L 268 del 13.10.2011, pag. 14.