8.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 326/45 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1233/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 novembre 2011
relativo all’applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207,
vista la proposta della Commissione europea,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Le agenzie di credito all’esportazione («ACE») contribuiscono allo sviluppo del commercio mondiale sostenendo le esportazioni e gli investimenti delle società in modo complementare alle prestazioni del settore finanziario e assicurativo privato. L’Unione è parte dell’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico («accordo») dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico («OCSE»). L’accordo, quale concluso dai partecipanti, disciplina le condizioni e i termini finanziari che le ACE possono offrire, al fine di promuovere condizioni uniformi per i crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. |
(2) |
Gli orientamenti che figurano nell’accordo e le norme specifiche in tema di finanza di progetto si applicano nell’Unione a norma della decisione 2001/76/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che sostituisce la decisione del 4 aprile 1978 relativa all’applicazione di alcuni orientamenti in materia di crediti all’esportazione che beneficiano di pubblico sostegno (2), e della decisione 2001/77/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativa all’applicazione dei principi di un accordo quadro sul finanziamento di progetti nell’ambito dei crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico (3). |
(3) |
L’accordo contribuisce indirettamente, per il tramite dell’attività delle ACE, al commercio libero ed equo e agli investimenti da parte di imprese che avrebbero altrimenti un minor accesso alle agevolazioni creditizie fornite dal settore privato. |
(4) |
È opportuno che, nell’istituire, sviluppare e applicare i propri sistemi nazionali di credito all’esportazione, così come nell’esercizio della propria vigilanza sulle attività di credito all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, gli Stati membri ottemperino alle disposizioni generali dell’Unione in materia di azione esterna, quali il consolidamento della democrazia, il rispetto dei diritti umani e la coerenza delle politiche per lo sviluppo, nonché la lotta contro il cambiamento climatico. |
(5) |
I partecipanti all’accordo sono coinvolti in un processo continuo inteso a ridurre al minimo le distorsioni del mercato e a creare condizioni di parità, in virtù delle quali i premi applicati dalle ACE sono basati sul rischio e risultino adeguati per coprire i costi e le perdite di esercizio a lungo termine, oltre a essere conformi agli obblighi nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio. Per conseguire tale obiettivo, i sistemi di credito all’esportazione operano in modo trasparente e le agenzie presentano pertinenti relazioni all’OCSE. |
(6) |
La predisposizione di crediti all’esportazione mirati da parte delle ACE può contribuire a offrire possibilità di accesso al mercato alle imprese dell’Unione, comprese le piccole e medie imprese (PMI). |
(7) |
I partecipanti all’accordo e gli Stati membri dell’Unione hanno deciso di divulgare determinate informazioni sui crediti all’esportazione in conformità delle norme dell’OCSE e dell’Unione in materia di trasparenza, al fine di favorire la creazione di condizioni di parità per i partecipanti all’accordo e gli Stati membri. |
(8) |
L’Unione applica le misure in materia di trasparenza e comunicazione enunciate nell’allegato I. |
(9) |
Vista l’accresciuta concorrenza sui mercati mondiali e al fine di evitare svantaggi competitivi per le imprese dell’Unione, è opportuno che la Commissione, con riferimento all’autorizzazione a negoziare conferita dagli Stati membri, sostenga gli sforzi dell’OCSE per coinvolgere i paesi che non partecipano all’accordo. La Commissione dovrebbe ricorrere a negoziati bilaterali e multilaterali per stabilire norme valide a livello mondiale per i crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. L’esistenza di norme valide a livello mondiale in tale settore è un requisito preliminare per creare condizioni di parità nel commercio mondiale. |
(10) |
Se è vero che i paesi OCSE sono guidati dall’accordo, i paesi che non sono membri dell’OCSE non partecipano all’accordo, il che potrebbe comportare un vantaggio competitivo per gli esportatori di questi ultimi. Detti paesi sono pertanto incoraggiati ad applicare l’accordo al fine di garantire condizioni di parità anche a livello mondiale. |
(11) |
Vista la politica dell’Unione sul miglioramento della legislazione, volta a semplificare e migliorare la normativa esistente, nelle future revisioni dell’accordo la Commissione e gli Stati membri dovrebbero appuntare la loro attenzione, ove opportuno, sulla riduzione degli oneri burocratici per le imprese e le amministrazioni nazionali, incluse le ACE. |
(12) |
I partecipanti all’accordo hanno deciso di modificare e razionalizzare l’accordo stesso. Le modifiche da essi concordate riguardano una maggiore facilità di consultazione, una migliore coerenza con gli obblighi internazionali esistenti nel settore e una maggiore trasparenza, soprattutto nei confronti dei non partecipanti all’accordo. I partecipanti all’accordo hanno inoltre convenuto di integrare nel testo dell’accordo stesso le norme in tema di finanza di progetto introdotte dalla decisione 2001/77/CE, nonché le norme sui crediti all’esportazione relativi alle navi, introdotte dalla decisione 2002/634/CE del Consiglio (4), che ha modificato la decisione 2001/76/CE. |
(13) |
È opportuno che la decisione 2001/76/CE, quale modificata, sia abrogata e sostituita dal presente regolamento e dal testo consolidato e riveduto dell’accordo ad esso allegato, e che la decisione 2001/77/CE sia abrogata. |
(14) |
Per integrare agevolmente e prontamente nella legislazione dell’Unione le modifiche degli orientamenti figuranti nell’accordo convenute dai partecipanti all’accordo stesso, è opportuno che la Commissione, quando necessario, adotti atti delegati per modificare l’allegato II. Dovrebbe dunque essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alle modifiche degli orientamenti convenute dai partecipanti all’accordo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Applicazione dell’accordo
Gli orientamenti che figurano nell’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico («accordo») si applicano nell’Unione. Il testo dell’accordo è allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Delega di potere
La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 3 per modificare l’allegato II a seguito di modifiche degli orientamenti concordate dai partecipanti all’accordo.
Qualora, in caso di modifiche dell’allegato II a seguito di modifiche degli orientamenti concordate dai partecipanti all’accordo, motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 4 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.
Articolo 3
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 2 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 9 dicembre 2011.
3. La delega di potere di cui all’articolo 2 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificato. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 2 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 4
Procedura d’urgenza
1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura di urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.
Articolo 5
Trasparenza e rendicontazione
Le misure in materia di trasparenza e rendicontazione da applicare nell’Unione figurano nell’allegato I.
Articolo 6
Abrogazione
Le decisioni 2001/76/CE e 2001/77/CE sono abrogate.
Articolo 7
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 16 novembre 2011
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
Il presidente
W. SZCZUKA
(1) Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 novembre 2011.
(2) GU L 32 del 2.2.2001, pag. 1.
(3) GU L 32 del 2.2.2001, pag. 55.
(4) GU L 206 del 3.8.2002, pag. 16.
ALLEGATO I
1. |
Fatte salve le prerogative delle istituzioni degli Stati membri che esercitano la vigilanza sui programmi nazionali di credito all’esportazione, ogni Stato membro presenta alla Commissione una relazione annuale d’attività per accrescere la trasparenza a livello dell’Unione. Gli Stati membri forniscono informazioni, in conformità del proprio quadro legislativo nazionale, in merito ad attività e passività, indennizzi pagati e recuperi, nuovi impegni, esposizioni e premi applicati. Qualora le attività di credito all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico possano dar luogo a passività contingenti, tali attività sono comunicate nel quadro della relazione annuale d’attività. |
2. |
Nella relazione annuale d’attività gli Stati membri descrivono in che modo i rischi ambientali, che possono comportare altri rischi pertinenti, sono presi in considerazione nelle attività di credito all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico delle loro ACE. |
3. |
La Commissione elabora un resoconto annuale destinato al Parlamento europeo, basato su tali informazioni e comprendente una valutazione del rispetto da parte delle ACE degli obiettivi e obblighi dell’Unione. |
4. |
Conformemente alle sue competenze, la Commissione trasmette al Parlamento europeo una relazione annuale sui negoziati avviati, ove la Commissione disponga dell’autorizzazione a negoziare nelle diverse sedi di cooperazione internazionale, per definire norme valide a livello mondiale nel settore dei crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. Il primo periodo di rendicontazione nell’ambito del presente regolamento corrisponde al 2011. |
ALLEGATO II
ACCORDO SUI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE CHE BENEFICIANO DI SOSTEGNO PUBBLICO
INDICE
CAPITOLO I: |
DISPOSIZIONI GENERALI |
1. |
OBIETTIVO |
2. |
FORMA |
3. |
PARTECIPAZIONE |
4. |
INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEI NON PARTECIPANTI |
5. |
AMBITO D’APPLICAZIONE |
6. |
INTESE SETTORIALI |
7. |
FINANZIAMENTO DI PROGETTI |
8. |
RECESSO |
9. |
CONTROLLO |
CAPITOLO II: |
CONDIZIONI E TERMINI FINANZIARI PER I CREDITI ALL’ESPORTAZIONE |
10. |
PAGAMENTI IN ACCONTO, SOSTEGNO PUBBLICO MASSIMOE SPESE LOCALI |
11. |
CLASSIFICAZIONE DEI PAESI PER IL PERIODO DI RIMBORSO MASSIMO |
12. |
PERIODO DI RIMBORSO MASSIMO |
13. |
PERIODO DI RIMBORSO PER LE CENTRALI ELETTRICHE NON NUCLEARI |
14. |
RIMBORSO DEL CAPITALE E PAGAMENTO DEGLI INTERESSI |
15. |
TASSI D’INTERESSE, TASSI DI PREMIO E ALTRE COMMISSIONI |
16. |
PERIODO DI VALIDITÀ DEI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE |
17. |
PROVVEDIMENTI PER EVITARE O MINIMIZZARE LE PERDITE |
18. |
ALLINEAMENTO |
19. |
TASSI D’INTERESSE FISSI MINIMI NELL’AMBITO DEL SOSTEGNO FINANZIARIO PUBBLICO |
20. |
COSTRUZIONE DEI CIRR |
21. |
VALIDITÀ DEI CIRR |
22. |
APPLICAZIONE DEI CIRR |
23. |
PREMIO PER IL RISCHIO DEL CREDITO |
24. |
TASSI DI PREMIO MINIMI PER IL RISCHIO PAESE E SOVRANO |
25. |
CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO PAESE |
26. |
CLASSIFICAZIONE DELLE ISTITUZIONI MULTILATERALI E REGIONALI |
27. |
PERCENTUALE E QUALITÀ DELLA COPERTURA DEI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE MEDIANTE SOSTEGNO PUBBLICO |
28. |
ESCLUSIONE DI SPECIFICI ELEMENTI DI RISCHIO PAESE E TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO PAESE |
29. |
RIESAME DELLA VALIDITÀ DEI TASSI DI PREMIO MINIMI PER IL RISCHIO PAESE E SOVRANO |
CAPITOLO III: |
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AIUTI LEGATI |
30. |
PRINCIPI GENERALI |
31. |
FORME DI AIUTO LEGATO |
32. |
FINANZIAMENTI ASSOCIATI |
33. |
PAESI AMMISSIBILI AGLI AIUTI LEGATI |
34. |
AMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI |
35. |
LIVELLO MINIMO DI CONCESSIONALITÀ |
36. |
ESENZIONI DALLE DISPOSIZIONI SULL’AMMISSIBILITÀ DI PAESI O PROGETTI AGLI AIUTI LEGATI |
37. |
CALCOLO DEL LIVELLO DI CONCESSIONALITÀ DEGLI AIUTI LEGATI |
38. |
PERIODO DI VALIDITÀ DEGLI AIUTI LEGATI |
39. |
ALLINEAMENTO |
CAPITOLO IV: |
PROCEDURE |
SEZIONE 1: |
PROCEDURE COMUNI PER I CREDITI ALL’ESPORTAZIONE E GLI AIUTI COLLEGATI AL COMMERCIO |
40. |
NOTIFICHE |
41. |
INFORMAZIONE SUL SOSTEGNO PUBBLICO |
42. |
PROCEDURE PER L’ALLINEAMENTO |
43. |
CONSULTAZIONI SPECIAL I |
SEZIONE 2: |
PROCEDURE PER I CREDITI ALL’ESPORTAZIONE |
44. |
NOTIFICA PREVENTIVA CON DISCUSSIONE |
45. |
NOTIFICA PREVENTIVA SENZA DISCUSSIONE |
SEZIONE 3: |
PROCEDURE PER GLI AIUTI COLLEGATI AL COMMERCIO |
46. |
NOTIFICA PREVENTIVA |
47. |
NOTIFICA IMMEDIATA |
SEZIONE 4: |
PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PER GLI AIUTI LEGATI |
48. |
FINALITÀ DELLE CONSULTAZIONI |
49. |
AMBITO E CALENDARIO DELLE CONSULTAZIONI |
50. |
ESITO DELLE CONSULTAZIONI |
SEZIONE 5: |
SCAMBIO DI INFORMAZIONI PER I CREDITI ALL’ESPORTAZIONE E GLI AIUTI COLLEGATI AL COMMERCIO |
51. |
PUNTI DI CONTATTO |
52. |
AMBITO DELLE RICHIESTE DI INFORMAZIONI |
53. |
AMBITO DELLE RISPOSTE |
54. |
CONSULTAZIONI DIRETTE |
55. |
PROCEDURE E FORMATO DELLE LINEE COMUNI |
56. |
RISPOSTE ALLE PROPOSTE DI LINEE COMUNI |
57. |
ACCETTAZIONE DI LINEE COMUNI |
58. |
DIVERGENZE SU LINEE COMUNI |
59. |
DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLE LINEE COMUNI |
60. |
VALIDITÀ DELLE LINEE COMUNI |
SEZIONE 6: |
DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LA COMUNICAZIONE DEI TASSI D’INTERESSE MINIMI (CIRR) |
61. |
COMUNICAZIONE DEI TASSI D’INTERESSE MINIMI |
62. |
DECORRENZA DEI TASSI D’INTERESSE |
63. |
MODIFICHE IMMEDIATE DEI TASSI D’INTERESSE |
SEZIONE 7: |
REVISIONI |
64. |
REVISIONE PERIODICA DELL’ACCORDO |
65. |
REVISIONE DEI TASSI D’INTERESSE MINIMI |
66. |
REVISIONE DEI TASSI DI PREMIO MINIMI E DEGLI ELEMENTI CONNESSI |
ALLEGATO I: |
INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE RELATIVI ALLE NAVI |
ALLEGATO II: |
INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE RELATIVI ALLE CENTRALI ELETTRICHE NUCLEARI |
ALLEGATO III: |
INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE RELATIVI AGLI AEROMOBILI CIVILI |
ALLEGATO IV: |
INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE, SULLE ENERGIE RINNOVABILI E SUI PROGETTI IDRICI IN VIGORE PER UN PERIODO DI PROVA FINO AL 30 GIUGNO 2007 |
ALLEGATO V: |
INFORMAZIONI DA FORNIRE PER LE NOTIFICHE |
ALLEGATO VI: |
CALCOLO DEI TASSI DI PREMIO MINIMI |
ALLEGATO VII: |
CRITERI E CONDIZIONI CHE REGOLANO L’APPLICAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO PAESE LADDOVE SIANO INTERESSATI UN PAESE TERZO QUALE GARANTE O UN’ISTITUZIONE MULTILATERALE O REGIONALE |
ALLEGATO VIII: |
CRITERI E CONDIZIONI PER L’APPLICAZIONE DI TECNICHE DI MITIGAZIONE/ESCLUSIONE DEL RISCHIO PAESE NEL CALCOLO DEI TASSI DI PREMIO MINIMI |
ALLEGATO IX: |
ELENCO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DI SVILUPPO |
ALLEGATO X: |
TERMINI E CONDIZIONI APPLICABILI ALLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO |
ALLEGATO XI: |
DEFINIZIONI |
CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Obiettivo
a) |
L’obiettivo principale dell’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico (qui di seguito l’accordo) è quello di fornire un quadro per un’utilizzazione disciplinata di tali crediti. |
b) |
L’accordo mira a creare condizioni di parità per il sostegno pubblico, quale definito all’articolo 5, lettera a), al fine di incoraggiare la concorrenza tra gli esportatori sulla base della qualità e del prezzo dei beni e servizi esportati anziché sulle condizioni e sui termini finanziari di sostegno pubblico più favorevoli. |
2. Forma
L’accordo, elaborato nell’ambito dell’OCSE, è entrato in vigore nell’aprile 1978 con durata indeterminata. Esso è un accordo volontario tra i partecipanti. Non costituisce un atto dell’OCSE (1), anche se beneficia del supporto amministrativo del segretariato dell’Organizzazione (qui di seguito «il segretariato»).
3. Partecipazione
I partecipanti all’accordo sono attualmente: Australia, Canada, Unione europea, Giappone, Corea, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera e Stati Uniti. Gli attuali partecipanti possono invitare altri paesi, anche non membri dell’OCSE, a diventare partecipanti.
4. Informazioni a disposizione dei non partecipanti
a) |
I partecipanti si impegnano a condividere con i non partecipanti le informazioni relative alle notifiche riguardanti il sostegno pubblico, quale definito all’articolo 5, lettera a). |
b) |
Su basi di reciprocità, in situazione competitiva un partecipante risponde ad una richiesta proveniente da un non partecipante sulle condizioni e le modalità finanziarie offerte per il suo sostegno pubblico, come risponderebbe ad una richiesta proveniente da un partecipante. |
5. Ambito d’applicazione
L’accordo si applica a ogni forma di sostegno pubblico fornito da o per conto di un governo per l’esportazione di beni e/o servizi, comprese le operazioni di leasing finanziario, aventi un periodo di rimborso pari o superiore a due anni.
a) |
Può essere fornito sostegno pubblico nelle seguenti forme:
|
b) |
L’accordo si applica agli aiuti legati; le procedure di cui al capitolo IV si applicano anche agli aiuti slegati collegati al commercio. |
c) |
L’accordo non si applica alle esportazioni di materiale militare e di prodotti agricoli. |
d) |
Non viene fornito sostegno pubblico qualora vi siano prove incontestabili del fatto che il contratto è stato stipulato con un acquirente di un paese che non è quello di destinazione finale delle merci, principalmente al fine di ottenere condizioni di rimborso più favorevoli. |
6. Intese settoriali
a) |
Le seguenti intese settoriali fanno parte dell’accordo:
|
b) |
Il partecipante ad un’intesa settoriale può chiedere l’applicazione delle disposizioni dell’intesa per il sostegno pubblico per l’esportazione dei beni o servizi inclusi in tale intesa. Se un’intesa settoriale non include una disposizione corrispondente a quella dell’accordo, il partecipante all’intesa settoriali applica la disposizione dell’accordo. |
7. Finanziamento di progetti
a) |
I partecipanti possono applicare i termini e le condizioni stabilite nell’allegato X all’esportazione di beni e/o servizi per le operazioni che si conformano ai criteri di cui all’appendice 1 dell’allegato X. |
b) |
Il paragrafo a) non è applicabile all’esportazione di beni e servizi coperti dall’intesa settoriale sugli aeromobili civili. |
8. Recesso
Ogni partecipante può recedere dall’accordo previa notifica scritta al segretariato con comunicazione immediata, ad esempio mediante il sistema informativo on line dell’OCSE (OLIS). Il recesso prende effetto decorsi 180 giorni di calendario dalla data in cui il segretariato ha ricevuto la notifica.
9. Controllo
Il segretariato controlla l’esecuzione dell’accordo.
CAPITOLO II
CONDIZIONI E TERMINI FINANZIARI PER I CREDITI ALL’ESPORTAZIONE
Le condizioni e le modalità finanziarie per i crediti all’esportazione comprendono tutte le disposizioni del presente capitolo che vanno lette in relazione le une con le altre.
L’accordo stabilisce i limiti alle condizioni e modalità che possono beneficiare di sostegno pubblico. I partecipanti riconoscono che tradizionalmente ad alcuni settori commerciali o industriali si applicano condizioni e termini finanziari più restrittivi di quelli previsti dall’accordo. I partecipanti intendono rispettare condizioni e termini finanziari in uso, in particolar modo il principio secondo cui il periodo di rimborso non può essere superiore alla vita utile del bene.
10. Pagamenti in acconto, sostegno pubblico massimo e spese locali
a) |
I partecipanti chiedono agli acquirenti di beni e servizi che beneficiano di sostegno pubblico di effettuare pagamenti in acconto non inferiori al 15 % del valore del contratto di esportazione entro il punto di partenza del credito quale definito nell’allegato XI. Per quanto attiene alla valutazione dei pagamenti in acconto, se l’operazione comprende beni e servizi provenienti da un paese terzo che non beneficiano di sostegno pubblico il valore del contratto di esportazione può essere ridotto in proporzione. Il finanziamento/assicurazione del 100 percento del premio è consentito. Il premio può essere incluso o escluso dal valore del contratto di esportazione. In questo contesto, le trattenute a garanzia effettuate dopo il punto di partenza del credito non sono considerate pagamenti in acconto. |
b) |
Il sostegno pubblico per tali pagamenti in acconto può essere concesso unicamente sotto forma di assicurazione o garanzia contro i rischi usuali di produzione. |
c) |
Fatto salvo quanto previsto ai paragrafi b) e d), i partecipanti non possono concedere un sostegno pubblico superiore all’85 % del valore del contratto di esportazione, comprese le forniture da paesi terzi, ma escluse le spese locali. |
d) |
I partecipanti possono concedere sostegno pubblico per le spese locali a condizione che:
|
11. Classificazione dei paesi per il periodo di rimborso massimo
a) |
I paesi della categoria I sono quelli che figurano nella graduatoria della Banca mondiale (2). Tutti gli altri paesi rientrano nella categoria II. Il livello di classificazione della Banca mondiale è riveduto su base annua. Un paese cambia categoria soltanto dopo che la categoria attribuitagli dalla Banca mondiale sia rimasta invariata per due anni consecutivi. |
b) |
Nel classificare i paesi si applicano i criteri operativi e le procedure seguenti:
|
12. Periodo di rimborso massimo
Fatto salvo l’articolo 13, il periodo di rimborso massimo varia secondo la classificazione del paese destinatario determinata in base ai criteri di cui all’articolo 11.
a) |
Per i paesi della categoria I il periodo di rimborso massimo è di cinque anni, con possibilità di convenire fino a otto anni e mezzo, seguendo la procedura di notifica preventiva di cui all’articolo 45. |
b) |
Per i paesi della categoria II il periodo di rimborso massimo è di dieci anni. |
c) |
Nel caso di un contratto che interessi più paesi di destinazione i partecipanti devono cercare di stabilire una linea comune secondo le procedure di cui agli articoli da 55 a 60 al fine di raggiungere un accordo sulle condizioni appropriate. |
13. Periodo di rimborso per le centrali elettriche non nucleari
a) |
Per le centrali elettriche non nucleari, il periodo di rimborso massimo è di 12 anni. Il partecipante che intenda sostenere un periodo di rimborso superiore a quello previsto all’articolo 12 ne dà notifica preventiva secondo la procedura di cui all’articolo 45. |
b) |
Le centrali elettriche non nucleari sono impianti completi o parti di impianti per la generazione di energia elettrica non alimentati da energia nucleare; comprendono tutti i componenti, le attrezzature, i materiali nonché i servizi (inclusa la formazione del personale) direttamente necessari per la loro costruzione e messa in esercizio. Non sono inclusi gli elementi di cui è di norma responsabile l’acquirente, in particolare i costi legati alla sistemazione del terreno, alle strade, agli alloggi del cantiere, alle linee elettriche, nonché ai centri di commutazione e alle forniture di acqua, né i costi derivanti dalle procedure ufficiali di autorizzazione (ad esempio permessi di insediamento o autorizzazioni per il caricamento del combustibile) vigenti nel paese dell’acquirente, con le seguenti eccezioni:
|
14. Rimborso del capitale e pagamento degli interessi
a) |
Il capitale di un credito all’esportazione viene rimborsato in rate uguali. |
b) |
Il capitale e gli interessi sono pagabili a scadenze non superiori ai sei mesi, la prima delle quali entro sei mesi dal punto di partenza del credito. |
c) |
Per i crediti all’esportazione a sostegno di operazioni di leasing è possibile applicare il rimborso cumulativo di capitale e interessi in rate di pari importo al posto del rimborso in rate uguali del solo capitale di cui alla lettera a). |
d) |
Per motivi eccezionali e debitamente giustificati i crediti all’esportazione possono essere concessi a condizioni diversi da quelli stabiliti dalle lettere da a) a c). Tale sostegno va motivato da uno squilibrio tra i tempi della messa a disposizione dei fondi al debitore e il piano di servizio del debito disponibile nel quadro del piano di rimborso semestrale in rate uguali e deve rispettare i criteri seguenti:
|
e) |
Gli interessi pagabili dopo il punto di partenza del credito non vengono capitalizzati. |
15. Tassi d’interesse, tassi di premio e altre commissioni
a) |
Dagli interessi sono esclusi:
|
b) |
Quando il sostegno pubblico viene concesso mediante crediti/finanziamenti diretti o rifinanziamenti, il premio può essere aggiunto al valore nominale del tasso d’interesse o costituire una spesa separata; entrambe le componenti devono essere specificate separatamente ai partecipanti. |
16. Periodo di validità dei crediti all’esportazione
Le condizioni e i termini finanziari relativi ad un singolo credito all’esportazione o ad una singola linea di credito, ad eccezione del periodo di validità dei tassi di interesse commerciale di riferimento (Commercial Interest Reference Rates = CIRR) di cui all’articolo 21, non possono essere fissate per un periodo superiore a sei mesi prima dell’impegno definitivo.
17. Provvedimenti per evitare o minimizzare le perdite
Le disposizioni dell’accordo non ostano a che gli organismi responsabili dei crediti all’esportazione o le istituzioni di finanziamento dei crediti all’esportazione concedano condizioni e termini finanziari meno restrittivi di quelli previsti dall’accordo se tali misure sono adottate dopo l’assegnazione del contratto (quando l’accordo sul credito all’esportazione e i documenti accessori sono già entrati in vigore) e sono intese esclusivamente ad evitare o minimizzare perdite conseguenti a circostanze che potrebbero dar luogo al mancato pagamento o a richieste di indennizzo.
18. Allineamento
Tenendo conto dei propri obblighi a livello internazionale e nel rispetto delle finalità dell’accordo, un partecipante ha la facoltà di allinearsi, conformemente alle procedure di cui all’articolo 42, a condizioni e termini finanziari offerti da un partecipante o da un non partecipante. Le modalità e le condizioni finanziarie proposte a norma del presente articolo sono ritenute conformi alle disposizioni dei capitoli I e II e, ove applicabili, degli allegati I, II, III, IV e X.
19. Tassi d’interesse fissi minimi nell’ambito del sostegno finanziario pubblico
a) |
I partecipanti che concedono sostegno finanziario pubblico per prestiti a tasso fisso devono applicare i relativi tassi di interesse commerciale di riferimento (CIRR) quali tassi di interesse minimi. I CIRR sono tassi di interesse stabiliti secondo i criteri seguenti:
|
b) |
Il sostegno finanziario pubblico non può servire a controbilanciare o a compensare, in parte o per intero, il corrispondente premio per il rischio del credito che, a norma dell’articolo 23, è addebitato per il rischio di mancato rimborso. |
20. Costruzione dei CIRR
a) |
Ciascun partecipante che intenda stabilire un CIRR deve in primo luogo scegliere uno dei due metodi sotto indicati per determinare il tasso base per la propria valuta nazionale:
Eccezioni al metodo di determinazione del tasso base sono concordate dai partecipanti. |
b) |
I CIRR sono fissati nei termini di un margine fisso di 100 punti base da aggiungere al tasso base di ciascun partecipante, salvo diversa decisione dei partecipanti. |
c) |
Il CIRR fissato per una determinata valuta è applicato dagli altri partecipanti qualora decidano di effettuare finanziamenti in tale valuta. |
d) |
Un partecipante può, con un preavviso di sei mesi e con il concorso degli altri partecipanti, cambiare il metodo di determinazione del tasso base. |
e) |
Un partecipante o un non partecipante può chiedere che venga fissato un CIRR per la valuta di un non partecipante. Previa consultazione del non partecipante interessato, un partecipante o il segretariato a nome del non partecipante in questione può formulare una proposta per la costruzione del CIRR per tale valuta applicando la procedura relativa alla linea comune di cui agli articoli da 55 a 60. |
21. Validità dei CIRR
Il tasso d’interesse applicabile ad un’operazione non può essere fissato per un periodo superiore a 120 giorni. Se i termini modalità e le condizioni del sostegno finanziario pubblico sono fissate prima della data del contratto, al CIRR è aggiunto un margine di 20 punti base.
22. Applicazione dei CIRR
a) |
Quando il sostegno finanziario pubblico viene fornito per finanziamenti a tasso d’interesse variabile, non è consentito alle banche e alle altre istituzioni finanziarie offrire la possibilità di optare per il tasso più basso tra il CIRR (in vigore alla data del contratto originario) e il tasso d’interesse di mercato a breve termine per tutta la durata del finanziamento. |
b) |
Nel caso di rimborso volontario anticipato di un prestito o di una parte di esso, il mutuatario è tenuto a compensare l’ente che ha fornito l’aiuto pubblico per tutti i costi e le perdite determinati dal rimborso anticipato, compreso il costo per l’ente pubblico della sostituzione della parte di entrate di cassa a tasso fisso interrotto dal rimborso anticipato. |
23. Premio per il rischio del credito
I partecipanti addebitano, in aggiunta agli interessi, un premio destinato a coprire il rischio del mancato rimborso dei crediti all’esportazione. I tassi dei premi addebitati dai partecipanti devono essere basati sul rischio, convergere ed essere sufficienti a coprire costi e perdite di esercizio a lungo termine.
24. Tassi di premio minimi per il rischio paese e sovrano
I partecipanti devono addebitare non meno del tasso di premio minimo (MPR) applicabile per il rischio paese e sovrano, indipendentemente dal fatto che l’acquirente/mutuatario sia un ente pubblico o privato.
a) |
Il MPR applicabile viene determinato in base ai seguenti fattori:
|
b) |
Gli MPR sono espressi in percentuale della quota capitale del credito come se il premio fosse interamente riscosso alla prima utilizzazione del credito. La formula matematica utilizzata per calcolare gli MPR è riportata nell’allegato VI. |
c) |
Per i paesi classificati, a norma dell’articolo 25, nella categoria 0 non sono stati stabiliti MPR, ma i partecipanti non possono addebitare tassi di premio inferiori alle tariffe del mercato privato. |
d) |
I paesi a «più elevato rischio» della categoria 7 sono, in linea di principio, soggetti a supplementi di premio sui tassi di premio minimo stabiliti per tale categoria; tali tassi di premio sono fissati dal partecipante che concede il sostegno pubblico. |
e) |
Per calcolare il MPR relativo ad un’operazione, si applica la classificazione di rischio paese applicabile al paese dell’acquirente, tranne nei casi in cui:
|
f) |
I criteri e le condizioni relative all’applicazione di una determinata classificazione di rischio paese nei casi descritti al primo e secondo trattino dell’articolo 24, lettera e), sono riportati nell’allegato VII. |
g) |
Se il sostegno pubblico è strettamente limitato al rischio paese quale definito all’articolo 25, lettera a), e pertanto la copertura del rischio acquirente/mutuatario è del tutto esclusa, il MPR è ridotto del 10 percento; questo principio è ripreso nella formula matematica utilizzata per calcolare gli MPR riportata nell’allegato VI. |
h) |
Il dato relativo alla durata del rischio (HOR) che viene utilizzato nel calcolo di un MPR equivale alla metà del periodo di esborso più l’intero periodo di rimborso e presuppone un piano regolare di rimborso del credito, vale a dire un rimborso effettuato in rate semestrali di eguale importo di capitale, maggiorate degli interessi maturati, con inizio sei mesi dopo il punto di partenza del credito. Nel caso di crediti all’esportazione con piani di rimborso non standard, il periodo di rimborso equivalente (espresso in rate semestrali di pari importo) è calcolato mediante la seguente formula: periodo di rimborso equivalente = (vita media ponderata del periodo di rimborso - 0,25)/0,5. |
i) |
I partecipanti che applicano il MPR nel caso evocato al primo trattino della precedente lettera e) con un tasso di premio inferiore all’MPR applicabile al paese dell’acquirente, danno notifica preventiva della cosa conformemente all’articolo 44, lettera a). I partecipanti che applicano il MPR nel caso evocato al secondo trattino dell’articolo 24, lettera e), o all’articolo 23, lettera g), danno notifica preventiva della cosa conformemente all’articolo 45, lettera a). |
25. Classificazione del rischio paese
I paesi sono classificati in base al livello di probabilità che un paese assolva il servizio dei suoi debiti esteri (rischio paese).
a) |
Il rischio paese comprende cinque elementi:
|
b) |
Ciascun paese è classificato in una delle otto categorie di rischio (da 0 a 7). Sono stati stabiliti MPR per le categorie da 1 a 7, ma non per la categoria 0, poiché per i paesi appartenenti a questa categoria il livello del rischio paese è giudicato trascurabile. |
c) |
I paesi OCSE ad alto reddito, secondo quanto definito annualmente dalla Banca mondiale in funzione del reddito nazionale lordo (RNL) pro capite, sono classificati nella categoria 0.
|
d) |
Tutti i paesi diversi dai paesi OCSE ad alto reddito (3) sono classificati mediante il metodo di classificazione del rischio paese, composto dai seguenti elementi:
|
e) |
Le classificazioni del rischio paese devono essere monitorate su base continuativa e riviste almeno una volta all’anno. Il segretariato è tenuto a comunicare immediatamente i cambiamenti rilevati mediante il metodo di classificazione del rischio paese. Quando un paese è riclassificato in una categoria di rischio paese inferiore o superiore, i partecipanti devono, entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione dell’avvenuta riclassificazione da parte del segretariato, cambiare i tassi di premio portandoli ad un livello pari o superiore al MPR relativo alla nuova categoria di rischio paese. |
f) |
Le classificazioni del rischio paese applicabili vengono rese pubbliche dal segretariato. |
26. Classificazione delle istituzioni multilaterali e regionali
Le istituzioni multilaterali e regionali devono essere opportunamente classificate e sottoposte a riesame; le relative classificazioni applicabili vengono rese pubbliche dal segretariato.
27. Percentuale e qualità della copertura dei crediti all’esportazione mediante sostegno pubblico
Gli MPR sono differenziati in funzione della diversa qualità dei prodotti previsti per i crediti all’esportazione e della percentuale di copertura offerta dai partecipanti, come risulta nell’allegato VI. La differenziazione si basa sulla prospettiva dell’esportatore (ossia neutralizzare l’effetto concorrenziale derivante dalle diverse qualità di prodotto fornite all’esportatore/istituto finanziario).
a) |
La qualità di un prodotto per i crediti all’esportazione dipende dalla natura del prodotto stesso, se si tratta di assicurazione, garanzia o credito/finanziamento diretto, e, per i prodotti assicurativi, dalla presenza o meno dell’offerta di copertura degli interessi durante il termine costitutivo di sinistro (ossia il periodo tra la data di scadenza del pagamento da parte dell’acquirente/mutuatario e la data alla quale l’assicuratore è tenuto a rimborsare l’esportatore/istituto finanziario) senza supplemento di premio. |
b) |
Tutti gli esistenti prodotti per i crediti all’esportazione offerti dai partecipanti devono essere classificati in una delle tre categorie di prodotti sotto indicate:
|
28. Esclusione di specifici elementi di rischio paese e tecniche di mitigazione del rischio paese
In linea con i criteri e le condizioni specifici riportati nell’allegato VIII, i partecipanti possono escludere taluni elementi del rischio paese o utilizzare le tecniche di mitigazione del rischio paese elencate all’articolo 28, lettera b), ottenendo MPR più ridotti mediante l’applicazione di un fattore di mitigazione/esclusione (MEF) del rischio paese nella formula del MPR. Il MEF è determinato nel modo seguente:
a) |
per quanto riguarda l’esclusione di determinati elementi di rischio paese dalla copertura dei crediti all’esportazione mediante sostegno pubblico:
|
b) |
per quanto riguarda le seguenti tecniche di mitigazione del rischio paese, nell’allegato VIII figurano il MPR applicabile nonché i criteri e le condizioni in presenza dei quali è possibile applicare il MEF:
|
c) |
l’applicazione di più di una delle tecniche di mitigazione del rischio paese descritte all’articolo 28, lettera b), non ha un effetto cumulativo diretto sul MEF applicabile. La selezione di un MEF che rifletta la combinazione delle tecniche di mitigazione del rischio paese deve tenere conto del possibile effetto di sovrapposizione di due o più tecniche su rischi paese identici. In caso di sovrapposizione, per determinare il MEF applicabile verrà di norma tenuta in considerazione solo la garanzia qualitativamente migliore; |
d) |
il partecipante che applica il MPR nei casi di cui all’articolo 28, lettere da a) a c), ne dà notifica preventiva conformemente all’articolo 44, lettera a); |
e) |
l’elenco delle tecniche di mitigazione del rischio paese fornito all’articolo 28, lettera b), non è un elenco chiuso; conformemente all’articolo 66, i partecipanti devono monitorare le esperienze maturate nell’uso di queste tecniche, riesaminando tra l’altro i criteri, le condizioni, le circostanze e i MEF applicabili che figurano nell’allegato VIII. |
29. Riesame della validità dei tassi di premio minimi per il rischio paese e sovrano
a) |
Per valutare la congruità degli MPR e, qualora fosse necessario, per consentirne l’adeguamento in aumento o in diminuzione, vengono usati tre strumenti di verifica del premio (Premium Feedback Tools = PFT), destinati a controllare e ad adeguare gli MPR. |
b) |
Il PFT su base di cassa e il PFT su base di competenza sono riferimenti contabili intesi a valutare la validità degli MPR, nel quadro di una determinata categoria di rischio paese e di un determinato periodo di rischio, sulla base degli effettivi risultati conseguiti dai partecipanti relativamente al rischio paese e sovrano di crediti all’esportazione soggetti agli MPR. |
c) |
Il terzo PFT è composto di quattro gruppi di indicatori del mercato privato (4), che forniscono informazioni circa la fissazione sul mercato delle tariffe per il rischio paese e sovrano. |
CAPITOLO III
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AIUTI LEGATI
30. Principi generali
a) |
I partecipanti hanno accettato di avere politiche complementari in materia di crediti all’esportazione e di aiuti legati. Le politiche di credito all’esportazione devono basarsi sulla concorrenza aperta e sul libero gioco delle forze di mercato, mentre le politiche di aiuto legato devono fornire le risorse esterne necessarie a paesi, settori o progetti che non hanno accesso, o hanno un accesso alquanto limitato, al finanziamento a condizioni di mercato. Le politiche di aiuto legato dovrebbero garantire il massimo rendimento delle risorse utilizzate, ridurre al minimo le distorsioni commerciali e contribuire all’impiego efficace di tali risorse ai fini dello sviluppo. |
b) |
Le disposizioni dell’accordo in materia di aiuti legati non si applicano ai programmi di aiuto di istituzioni multilaterali o regionali. |
c) |
Questi principi lasciano intatte le considerazioni del Comitato per l’assistenza allo sviluppo (DAC) circa la qualità dell’aiuto legato e non legato. |
d) |
I partecipanti possono chiedere informazioni supplementari in merito al carattere legato di qualsiasi forma di aiuto. Qualora sia dubbio se una determinata prassi di finanziamento ricada o meno nell’ambito della definizione degli aiuti legati di cui all’allegato XI, il paese donatore fornisce prove a sostegno di un’eventuale asserzione secondo cui l’aiuto è di fatto «slegato», conformemente alla definizione fornita nell’allegato XI. |
31. Forme di aiuto legato
L’aiuto legato può assumere le forme seguenti:
a) |
prestiti di aiuto pubblico allo sviluppo (APS) quali definiti negli «Orientamenti del DAC in materia di finanziamenti associati e aiuti pubblici allo sviluppo legati e parzialmente slegati (1987)»; |
b) |
doni APS (aiuto pubblico allo sviluppo) quali definiti negli «Orientamenti del DAC in materia di finanziamenti associati e aiuti pubblici allo sviluppo legati e parzialmente slegati (1987)»; e |
c) |
altre forme di finanziamento pubblico, comprendenti doni e prestiti, ad esclusione tuttavia dei crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico concessi a norma dell’accordo; oppure |
d) |
qualsiasi associazione, di diritto o di fatto, nelle mani del donatore, del finanziatore o del mutuatario tra due o più delle componenti finanziarie sopra indicate e/o seguenti:
|
32. Finanziamenti associati
a) |
I finanziamenti associati possono assumere varie forme, in particolare crediti misti, finanziamenti misti, finanziamenti congiunti, finanziamenti paralleli o singole operazioni integrate. La loro caratteristica principale è che tutti presentano:
|
b) |
L’associazione o il collegamento di fatto sono determinati da fattori quali:
|
c) |
Nessuna delle pratiche sotto elencate osta alla determinazione di un’associazione o collegamento di fatto:
|
33. Paesi ammissibili agli aiuti legati
a) |
Gli aiuti legati non possono essere accordati a paesi che, in considerazione del loro RNL pro capite, non possono beneficiare dei mutui della Banca mondiale aventi una durata di 17 anni. La Banca mondiale ricalcola la soglia per questa categoria su base annua (5). Un paese può essere riclassificato soltanto dopo che la categoria attribuitagli dalla Banca mondiale sia rimasta invariata per due anni consecutivi. |
b) |
Nel classificare i paesi si applicano i criteri operativi e le procedure seguenti:
|
34. Ammissibilità dei progetti
a) |
Gli aiuti legati non possono essere accordati a progetti pubblici o privati che normalmente sarebbero realizzabili a condizioni commerciali se fossero finanziati ai tassi di mercato o secondo le disposizioni dell’accordo. |
b) |
I principali criteri da applicare per determinare l’ammissibilità a questo tipo di aiuto sono i seguenti:
|
c) |
I criteri di cui alla precedente lettera b) indicano su quali basi si deve valutare un progetto per verificare se esso debba essere finanziato con questo tipo di aiuti oppure con crediti all’esportazione alle condizioni di mercato o secondo le disposizioni dell’accordo. Grazie al processo di consultazione descritto agli articoli da 48 a 50, dovrebbe col tempo essere acquisita un’esperienza sufficiente per determinare con maggiore precisione gli orientamenti preliminari che gli organismi responsabili dei crediti all’esportazione e degli aiuti dovrebbero seguire per distinguere tra le due categorie di progetti. |
35. Livello minimo di concessionalità
I partecipanti non forniscono aiuti legati aventi un livello di concessionalità inferiore al 35 percento oppure al 50 percento se il paese beneficiario figura tra i paesi meno avanzati (PMA), ad eccezione dei seguenti casi, per i quali vi è anche esenzione dalle procedure di notifica di cui all’articolo 47, lettera a):
a) |
assistenza tecnica: aiuti legati in cui la componente di aiuto pubblico allo sviluppo è costituita unicamente da cooperazione tecnica per un valore inferiore al tre percento del valore totale dell’operazione oppure, se rappresenta un importo più basso, a un milione di diritti speciali di prelievo (DSP); e |
b) |
piccoli progetti: progetti d’investimento di valore inferiore a un milione di DSP interamente finanziati con doni a fondo perduto per lo sviluppo. |
36. Esenzioni dalle disposizioni sull’ammissibilità di paesi o progetti agli aiuti legati
a) |
Le disposizioni degli articoli 33 e 34 non si applicano agli aiuti legati il cui livello di concessionalità sia pari o superiore all’80 percento, fatta eccezione per gli aiuti legati che rientrano in un pacchetto di finanziamenti associati di cui all’articolo 32. |
b) |
Le disposizioni dell’articolo 34 non si applicano agli aiuti legati aventi un valore inferiore a 2 milioni di DSP, fatta eccezione per gli aiuti legati che rientrano in un pacchetto di finanziamenti associati di cui all’articolo 32. |
c) |
Gli aiuti legati accordati ai paesi meno avanzati (PMA), secondo la definizione delle Nazioni Unite, non sono soggetti alle disposizioni degli articoli 33 e 34. |
d) |
Fermi restando gli articoli 33 e 34, un partecipante può, in via eccezionale, concedere sostegno tramite uno dei mezzi seguenti:
|
37. Calcolo del livello di concessionalità degli aiuti legati
Il livello di concessionalità degli aiuti legati è calcolato con il metodo di calcolo dell’elemento dono utilizzato dal DAC, salvo che:
a) |
il tasso di sconto utilizzato nel calcolo del livello di concessionalità di un prestito in una determinata valuta, ossia il tasso di sconto differenziato (TSD), è soggetto a modifica il 15 gennaio di ogni anno e si calcola nel modo seguente:
|
b) |
la data base per il calcolo del livello di concessionalità è il punto di partenza del credito di cui all’allegato XI; |
c) |
ai fini del calcolo del livello di concessionalità complessivo di un pacchetto di finanziamenti associati, si considera pari a zero il livello di concessionalità dei crediti, fondi e pagamenti seguenti:
I pagamenti contestuali o precedenti al punto di partenza del credito che non sono considerati pagamenti in acconto sono inclusi nel calcolo del livello di concessionalità; |
d) |
il tasso di sconto nell’allineamento: nell’allineamento dell’aiuto, si intende per allineamento identico l’allineamento con un livello di concessionalità identico ricalcolato con il tasso di sconto in vigore al momento dell’allineamento; |
e) |
le spese locali e gli acquisti da paesi terzi sono inclusi nel calcolo del livello di concessionalità soltanto se sono finanziati dal paese donatore; |
f) |
per determinare il livello di concessionalità complessivo di un pacchetto si moltiplica il valore nominale di ogni componente del pacchetto per il rispettivo livello di concessionalità, si sommano i risultati ottenuti e si divide il totale per il valore nominale cumulativo delle componenti; |
g) |
il tasso di sconto di un determinato prestito di aiuto è il tasso in vigore all’epoca della notifica. Tuttavia, nei casi di notifica immediata, il tasso di sconto è il tasso in vigore al momento in cui sono state fissate le condizioni e modalità del prestito. Un cambiamento del tasso di sconto durante la vita di un prestito non ne modifica il livello di concessionalità; |
h) |
se si effettua un cambiamento di valuta prima della conclusione del contratto, si deve correggere la notifica. Il tasso di sconto utilizzato per calcolare il livello di concessionalità è il tasso applicabile al momento della revisione. Non è necessario effettuare una correzione se la valuta alternativa e tutte le informazioni necessarie per il calcolo del livello di concessionalità sono indicate nella notifica originale; |
i) |
fatte salve le disposizioni della lettera g), il tasso di sconto usato nel calcolo del livello di concessionalità delle singole operazioni varate nell’ambito di una linea di credito di aiuto è il tasso originariamente notificato per la linea di credito. |
38. Periodo di validità degli aiuti legati
a) |
Il periodo di validità delle condizioni e modalità fissate dai partecipanti per aiuti legati, in rapporto al finanziamento di singole operazioni, a un protocollo di aiuto, ad una linea di credito di aiuto o ad un’intesa analoga, non può eccedere i due anni. Nel caso dei protocolli di aiuto, delle linee di credito di aiuto o di intese analoghe il periodo di validità decorre dalla data della firma, da notificare a norma dell’articolo 47; la proroga di una linea di credito deve essere notificata come se fosse una nuova operazione, con una nota nella quale si dichiara che si tratta di una proroga e che la linea di credito è rinnovata alle condizioni consentite al momento della notifica della proroga. Nel caso di singole operazioni, comprese quelle notificate nel quadro di un protocollo di aiuto, una linea di credito di aiuto o un’intesa analoga, il periodo di validità decorre dalla data di notifica dell’impegno a norma degli articoli 46 o 47, a seconda dei casi. |
b) |
Quando un paese per la prima volta risulta non ammissibile ai prestiti della Banca mondiale aventi una durata di 17 anni, la validità delle linee di credito e dei protocolli di aiuto legato esistenti e nuovi è ridotta a un anno a decorrere dalla data della potenziale riclassificazione secondo le procedure di cui all’articolo 33, lettera b). |
c) |
Il rinnovo di detti protocolli e linee di credito è possibile soltanto a condizioni conformi alle disposizioni degli articoli 33 e 34 dell’accordo dopo:
In tali circostanze le condizioni e modalità esistenti possono essere mantenute nonostante una modifica del tasso di sconto di cui all’articolo 37. |
39. Allineamento
Tenendo conto dei propri obblighi a livello internazionale e nel rispetto delle finalità dell’accordo, un partecipante ha la facoltà di allinearsi, conformemente alle procedure di cui all’articolo 42, a condizioni e termini finanziari offerti da un partecipante o da un non partecipante.
CAPITOLO IV
PROCEDURE
Sezione 1: Procedure comuni per i crediti all’esportazione e gli aiuti collegati al commercio
40. Notifiche
Le notifiche previste dalle procedure dell’accordo sono effettuate secondo il formulario standard di cui all’allegato V, con copia al segretariato.
41. Informazione sul sostegno pubblico
a) |
Appena assunto l’impegno a fornire il sostegno pubblico notificato secondo le procedure di cui agli articoli da 44 a 47, il partecipante in ciascun caso ne informa debitamente tutti gli altri partecipanti inserendo il numero di riferimento della notifica nel pertinente formulario 1C del Creditor Reporting System (CRS). |
b) |
Nell’ambito di uno scambio di informazioni a norma degli articoli da 52 a 54, un partecipante comunica agli altri partecipanti i termini e le condizioni di credito alle quali intende accordare il suo sostegno per una particolare operazione e può chiedere informazioni analoghe agli altri partecipanti. |
42. Procedure per l’allineamento
a) |
Prima di allinearsi ai termini e alle condizioni di credito che si ritiene siano offerti da un partecipante o da un non partecipante a norma degli articoli 18 e 39, un partecipante fa quanto in suo potere, eventualmente ricorrendo anche alle consultazioni dirette di cui all’articolo 54, per accertarsi che dette condizioni beneficiano di sostegno pubblico e si conforma alle seguenti disposizioni:
|
b) |
un partecipante che intenda offrire condizioni e termini finanziari identici a quelli notificati a norma degli articoli 44 e 45 può farlo una volta decorso il periodo di attesa previsto da tali articoli. Il partecipante notifica la propria intenzione al più presto. |
43. Consultazioni speciali
a) |
Un partecipante che abbia fondati motivi di credere che le condizioni e i termini finanziari offerti da un altro partecipante (il partecipante che ha avviato la procedura) siano più generosi di quelli previsti dall’accordo ne informa il segretariato, che rende immediatamente tali informazioni disponibili. |
b) |
Il partecipante che ha avviato la procedura è tenuto a chiarire le modalità e le condizioni finanziarie previste dalla sua offerta entro due giorni lavorativi dalla diffusione delle informazioni da parte del segretariato. |
c) |
Dopo che il partecipante in questione ha fornito i chiarimenti richiesti, qualunque partecipante può chiedere che il segretariato organizzi entro cinque giorni lavorativi una speciale riunione di consultazione per discutere l’argomento. |
d) |
In attesa dei risultati della speciale riunione di consultazione dei partecipanti, le modalità e le condizioni finanziarie che beneficiano di sostegno pubblico non acquistano efficacia. |
Sezione 2: Procedure per i crediti all’esportazione
44. Notifica preventiva con discussione
a) |
Un partecipante informa tutti gli altri partecipanti almeno dieci giorni di calendario prima di assumere qualsiasi impegno nel caso in cui il tasso di premio minimo applicato sia stato determinato a norma dell’articolo 24, lettera e), primo trattino o dell’articolo 28 conformemente all’allegato V dell’accordo. Se durante questo periodo qualsiasi altro partecipante chiede una discussione, il partecipante che ha avviato la procedura attende altri dieci giorni di calendario. Se l’MPR al netto della mitigazione/esclusione del rischio è inferiore o uguale al 75 percento dell’MPR che risulterebbe dall’applicazione della classificazione del rischio paese relativo al paese dell’acquirente senza mitigazione o esclusione del rischio, il partecipante autore della notifica deve notificare dette condizioni a tutti i partecipanti almeno 20 giorni di calendario prima di assumere qualsiasi impegno. |
b) |
Un partecipante informa tutti gli altri partecipanti della sua decisione definitiva adottata dopo una discussione intesa a facilitare il riesame, a norma dell’articolo 66, delle esperienze maturate in materia. I partecipanti tengono registrazioni delle esperienze maturate riguardo ai tassi di premio notificati conformemente al precedente paragrafo a). |
45. Notifica preventiva senza discussione
a) |
Un partecipante informa tutti gli altri partecipanti almeno dieci giorni di calendario prima di assumere qualsiasi impegno conformemente all’allegato V dell’accordo qualora intenda:
|
b) |
Se il partecipante che ha avviato la procedura modifica o abbandona la propria intenzione di sostenere l’operazione in oggetto, deve immediatamente informarne tutti gli altri partecipanti. |
Sezione 3: Procedure per gli aiuti collegati al commercio
46. Notifica preventiva
a) |
Un partecipante procede ad una notifica preventiva se intende fornire sostegno pubblico per:
|
b) |
La notifica preventiva viene data al più tardi 30 giorni lavorativi prima del termine ultimo di presentazione delle offerte oppure, se è precedente, della data dell’impegno. |
c) |
Se il partecipante che ha avviato la procedura modifica o abbandona la propria intenzione di sostenere le condizioni e modalità notificate, deve immediatamente informarne tutti gli altri partecipanti. |
d) |
Le disposizioni del presente articolo si applicano agli aiuti legati che rientrano in un pacchetto di finanziamenti associati di cui all’articolo 32. |
47. Notifica immediata
a) |
Deve dare notifica immediata, ossia entro due giorni lavorativi dalla data dell’impegno, a tutti gli altri partecipanti il partecipante che fornisca sostegno pubblico per aiuti legati aventi un valore:
|
b) |
Inoltre, un partecipante dà notifica immediata a tutti gli altri partecipanti della firma di un protocollo di aiuto, di una linea di credito o di un’intesa analoga. |
c) |
Il partecipante che intenda allinearsi a condizioni e termini finanziari che sono stati oggetto di una notifica immediata non deve darne notifica preventiva. |
Sezione 4: Procedure di consultazione per gli aiuti legati
48. Finalità delle consultazioni
a) |
I partecipanti che chiedono chiarimenti sulle eventuali motivazioni commerciali di aiuti legati possono esigere che sia fornita una «valutazione completa della qualità dell’aiuto» (cfr. allegato IX). |
b) |
Inoltre, i partecipanti possono chiedere consultazioni con gli altri partecipanti, a norma dell’articolo 49. Tali consultazioni comprendono anche consultazioni dirette a norma dell’articolo 54 per esaminare:
|
49. Ambito e calendario delle consultazioni
a) |
Durante le consultazioni i partecipanti possono chiedere, tra l’altro, le seguenti informazioni:
|
b) |
La consultazione è chiusa e le conclusioni in merito ai due punti di cui all’articolo 48 sono comunicate dal segretariato a tutti i partecipanti almeno dieci giorni lavorativi prima del termine ultimo per l’offerta oppure, se è precedente, della data dell’impegno. Qualora le parti della consultazione siano in disaccordo, il segretariato invita gli altri partecipanti ad esprimere la propria opinione entro cinque giorni lavorativi. Il segretariato comunica tali opinioni al partecipante autore della notifica, che dovrebbe riconsiderare l’opportunità di procedere qualora risulti mancare un ampio sostegno all’offerta di aiuto. |
50. Esito delle consultazioni
a) |
Il donatore che desideri realizzare un progetto nonostante la mancanza di sostegno sostanziale comunica la sua intenzione agli altri partecipanti mediante notifica preventiva, entro 60 giorni di calendario dal termine delle consultazioni, ossia dall’approvazione delle conclusioni del presidente. Il donatore inoltre invia al segretario generale dell’OCSE una lettera nella quale espone i risultati delle consultazioni e specifica l’interesse nazionale primario, non di natura commerciale, che giustifica tale azione. I partecipanti ritengono che tali situazioni debbano rimanere casi isolati ed eccezionali. |
b) |
Il donatore informa immediatamente i partecipanti di aver inviato una lettera al segretario generale dell’OCSE, allegando alla notifica una copia della lettera in questione. Né il donatore né altri partecipanti assumono un impegno di aiuto legato durante un periodo di 10 giorni lavorativi dalla notifica ai partecipanti. Per i progetti per i quali durante il processo di consultazione siano state individuate offerte concorrenti a condizioni di mercato il suddetto periodo di dieci giorni lavorativi è esteso a 15 giorni. |
c) |
Il segretariato controlla l’andamento e i risultati delle consultazioni. |
Sezione 5: Scambio di informazioni per i crediti all’esportazione e gli aiuti collegati al commercio
51. Punti di contatto
Tutte le comunicazioni avvengono tra i punti di contatto designati di ogni paese mediante comunicazione immediata, ad esempio via OLIS, e sono oggetto di trattamento riservato.
52. Ambito delle richieste di informazioni
a) |
Un partecipante può chiedere a un altro partecipante informazioni sul suo atteggiamento nei confronti di un paese terzo, di un’istituzione di un paese terzo o di un determinato modo di operare. |
b) |
Un partecipante che ha ricevuto una domanda di sostegno pubblico può inviare una richiesta di informazioni a un altro partecipante, indicando le condizioni e modalità di credito più favorevoli che egli sarebbe disposto a sostenere. |
c) |
Le richieste di informazioni inviate a più di un partecipante contengono l’elenco dei destinatari. |
d) |
Si deve inviare copia di tutte le richieste d’informazioni al segretariato. |
53. Ambito delle risposte
a) |
Il partecipante cui viene inviata una richiesta di informazioni risponde entro sette giorni di calendario fornendo quante più informazioni possibile. La risposta comprende l’indicazione migliore che il partecipante può fornire sulla decisione che probabilmente prenderà. Se necessario, una risposta esauriente segue appena possibile. Si invia copia della risposta agli altri destinatari della richiesta di informazioni e al segretariato. |
b) |
Se la risposta fornita ad una richiesta di informazioni perde in seguito validità per qualsiasi motivo, ad esempio
|
si fa immediatamente seguire un’altra risposta, inviandone copia agli altri destinatari della richiesta d’informazioni e al segretariato.
54. Consultazioni dirette
a) |
Un partecipante risponde favorevolmente alle richieste di consultazioni dirette entro dieci giorni lavorativi. |
b) |
Hanno la possibilità di chiedere consultazioni dirette tanto partecipanti quanto non partecipanti. Le consultazioni hanno luogo quanto prima decorso il periodo di dieci giorni lavorativi. |
c) |
Il presidente dei partecipanti procede, in collaborazione con il segretariato, ad eventuali azioni di verifica, ad esempio ad una linea comune. Il segretariato fornisce immediatamente i risultati delle consultazioni. |
55. Procedure e formato delle linee comuni
a) |
La proposta di linea comune deve essere inviata unicamente al segretariato. Quest’ultimo provvede ad inviarla a tutti i partecipanti e, qualora essa riguardi aiuti legati, a tutti i punti di contatto DAC. L’identità dell’autore della proposta non figura sul registro delle linee comuni nel bollettino del sistema OLIS. Il segretariato può tuttavia comunicarla a voce ad un partecipante o a un membro del DAC su richiesta. Tali richieste sono registrate dal segretariato. |
b) |
La proposta di linea comune deve essere datata e formulata secondo il seguente schema:
|
c) |
Una proposta di linea comune presentata a norma dell’articolo 33, lettera b), punto 4, è inviata al segretariato e per conoscenza agli altri partecipanti. Il partecipante che presenta la proposta di linea comune fornisce una spiegazione esauriente dei motivi per i quali ritiene che la classificazione di un paese debba differire dalla procedura di cui all’articolo 33, lettera b). |
d) |
Il segretariato rende pubbliche le linee comuni concordate. |
56. Risposte alle proposte di linee comuni
a) |
Le risposte alle proposte di linea comune devono essere date entro 20 giorni di calendario, anche se i partecipanti sono esortati a rispondere il più rapidamente possibile. |
b) |
Le possibilità di risposta comprendono la richiesta di informazioni supplementari, l’accettazione, il rifiuto, la proposta di modifica della linea comune o la proposta di una linea comune alternativa. |
c) |
Se un partecipante comunica di non avere alcuna posizione non essendo stato consultato da un esportatore, o dalle autorità del paese beneficiario nel caso di crediti di aiuto per il progetto, si ritiene che tale partecipante abbia accettato la proposta di linea comune. |
57. Accettazione di linee comuni
a) |
Decorso un periodo di 20 giorni di calendario, il segretariato informa tutti i partecipanti in merito alla situazione della proposta di linea comune. Se la linea comune non è stata accettata da tutti i partecipanti, ma non è stata respinta da alcun partecipante, la proposta viene mantenuta per un secondo periodo di otto giorni di calendario. |
b) |
Decorso questo ulteriore periodo si ritiene che tutti i partecipanti che non abbiano esplicitamente respinto la linea comune proposta l’abbiano accettata. Tuttavia qualsiasi partecipante, compreso quello che ha preso l’iniziativa, può subordinare la propria accettazione della linea comune all’accettazione esplicita di uno o più partecipanti. |
c) |
Se un partecipante non accetta uno o più elementi di una linea comune implicitamente ne accetta tutti gli altri. È inteso che tale accettazione parziale può indurre altri partecipanti a modificare il proprio atteggiamento nei confronti di una linea comune proposta. Tutti i partecipanti hanno la facoltà di offrire o di allinearsi a condizioni e modalità non coperte da una linea comune. |
d) |
Una linea comune che non è stata accettata può essere riesaminata secondo le procedure di cui agli articoli 55 e 56. In tal caso i partecipanti non sono vincolati dalla loro decisione iniziale. |
58. Divergenze su linee comuni
Se il partecipante che ha preso l’iniziativa e un partecipante che ha proposto una modifica o un’alternativa non raggiungono un accordo su una linea comune entro l’ulteriore periodo di 8 giorni di calendario, tale periodo può essere prorogato di comune accordo. Il segretariato informa tutti i partecipanti di tale proroga.
59. Data di entrata in vigore delle linee comuni
Il segretariato comunica a tutti i partecipanti che la linea comune entrerà in vigore oppure che è stata respinta. La linea comune entra in vigore decorsi tre giorni di calendario da tale comunicazione. Il segretariato mette a disposizione su OLIS una registrazione costantemente aggiornata di tutte le linee comuni accettate oppure delle proposte sulle quali non è stata ancora presa una decisione.
60. Validità delle linee comuni
a) |
Una volta approvata, una linea comune è valida per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore, a meno che il segretariato non sia informato del fatto che essa non è più pertinente e che tale fatto è accettato da tutti i partecipanti. Una linea comune rimane valida per un ulteriore periodo di due anni se un partecipante chiede una proroga entro 14 giorni di calendario a decorrere dalla data di scadenza del primo periodo. Con la stessa procedura possono essere concordate proroghe ulteriori. Una linea comune approvata a norma dell’articolo 33, lettera b), paragrafo 4, è valida finché non sono disponibili i dati della Banca mondiale per l’anno successivo. |
b) |
Il segretariato controlla la situazione delle linee comuni e tiene debitamente informati i partecipanti aggiornando la «Situazione delle linee comuni in vigore» su OLIS. Il segretariato provvede tra l’altro a:
|
Sezione 6: Disposizioni operative per la comunicazione dei tassi d’interesse minimi (CIRR)
61. Comunicazione dei tassi d’interesse minimi
a) |
I CIRR delle valute determinati secondo le disposizioni dell’articolo 20 sono trasmessi mediante comunicazione immediata almeno una volta al mese al segretariato, che li trasmette a tutti i partecipanti. |
b) |
La suddetta notifica deve pervenire al segretariato al più tardi cinque giorni dopo la fine del mese cui si riferisce. Il segretariato quindi informa immediatamente tutti i partecipanti dei tassi applicabili e li rende pubblici. |
62. Decorrenza dei tassi d’interesse
Qualsiasi variazione dei CIRR entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la fine di ogni mese.
63. Modifiche immediate dei tassi d’interesse
Quando l’evoluzione del mercato rende necessaria la notifica della modifica di un CIRR nel corso del mese, il tasso modificato entra in vigore decorsi dieci giorni dalla data in cui il segretariato ha ricevuto la notifica.
Sezione 7: Revisioni
64. Revisione periodica dell’accordo
a) |
I partecipanti riesaminano periodicamente il funzionamento dell’accordo. Nel corso della revisione si esaminano, tra l’altro, le procedure di notifica, l’applicazione e il funzionamento del sistema dei tassi di sconto differenziati, le norme e le procedure in materia di aiuti legati, le questioni relative all’allineamento, gli impegni preventivi e le possibilità di ampliamento della partecipazione all’accordo. |
b) |
La revisione si basa su informazioni relative all’esperienza dei partecipanti e sui loro suggerimenti volti a migliorare il funzionamento e l’efficacia dell’accordo. I partecipanti tengono conto degli obiettivi dell’accordo e della situazione economica e monetaria del momento. Le informazioni e i suggerimenti che i partecipanti desiderano fornire ai fini della revisione devono pervenire al segretariato al più tardi 45 giorni di calendario prima della data della stessa. |
65. Revisione dei tassi d’interesse minimi
a) |
I partecipanti riesaminano periodicamente il sistema di determinazione dei CIRR al fine di assicurare che i tassi notificati corrispondano alle condizioni di mercato correnti e soddisfino gli obiettivi alla base dell’istituzione dei tassi in vigore. Tali revisioni riguardano anche il margine da aggiungere quando si applicano detti tassi. |
b) |
Ogni partecipante può presentare al presidente dei partecipanti una richiesta motivata di revisione straordinaria qualora ritenga che il CIRR di una o più valute non riflette più le condizioni di mercato correnti. |
66. Revisione dei tassi di premio minimi e degli elementi connessi
I partecipanti controllano e riesaminano regolarmente tutti gli aspetti delle regole e procedure relative ai premi. In particolare:
a) |
il metodo per il modello di valutazione del rischio paese, al fine di esaminarne la validità alla luce dell’esperienza; |
b) |
i tassi di premio minimi per i rischi paese e sovrano, per adeguarli progressivamente al fine di garantire che rimangano un’accurata misura del rischio, tenendo conto dei tre PFT: contabilità per cassa, contabilità per competenza e, ove opportuno, indicatori del mercato privato; |
c) |
le differenziazioni degli MPR basate sulla diversa qualità dei prodotti previsti per i crediti all’esportazione e sulla percentuale di copertura offerta; e |
d) |
le esperienze maturate nell’uso di fattori di mitigazione e/o esclusione del rischio, di cui all’articolo 28, nonché la validità e l’adeguatezza degli specifici fattori di mitigazione/esclusione del rischio applicabili. Ai fini della revisione il segretariato fornisce il resoconto di tutte le notifiche. |
(1) Secondo la definizione di cui all’articolo 5 della Convenzione OCSE.
(2) Sulla base della revisione annuale della classificazione dei paesi della Banca mondiale, i paesi verranno classificati per categoria in funzione di una soglia di reddito nazionale lordo (RNL) pro capite. L’indicazione di tale soglia è disponibile sul sito web dell’OCSE (www.oecd.org/ech/xcred).
(3) Ai fini amministrativi taluni paesi che di norma non ricevono crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico non possono essere classificati.
(4) Gli indicatori del mercato privato sono: i titoli pubblici, il metodo «read-across», il forfaiting e i prestiti sindacati.
(5) Sulla base della revisione annuale della classificazione dei paesi della Banca mondiale, l’ammissibilità agli aiuti legati verrà determinata in funzione di una soglia di reddito nazionale lordo (RNL) pro capite. L’indicazione di tale soglia è disponibile sul sito WEB dell’OCSE (www.oecd.org/ech/xcred).
(6) Ai fini dell’articolo 33, lettera b), paragrafo 5, la disattivazione delle centrali nucleari può essere considerata un aiuto umanitario. Nel caso di un incidente nucleare o di un grave incidente industriale che dia luogo a un serio inquinamento transfrontaliero, qualunque partecipante interessato dal fenomeno può fornire aiuti legati destinati ad eliminare o a mitigare gli effetti dell’evento. In presenza di un elevato rischio che un tale incidente possa verificarsi, qualunque partecipante potenzialmente interessato che intenda fornire aiuti volti a scongiurare l’evento ne dà notifica preventiva conformemente all’articolo 46. Gli altri partecipanti considerano favorevolmente un’accelerazione delle procedure di concessione degli aiuti legati adeguata alle circostanze specifiche.
ALLEGATO I
INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE RELATIVI ALLE NAVI
CAPITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’INTESA SETTORIALE
1. Partecipazione
I partecipanti all’accordo sono attualmente: Australia, Unione europea, Giappone, Corea e Norvegia.
2. Ambito di applicazione
La presente intesa settoriale, che integra l’accordo, definisce gli orientamenti specifici applicabili ai crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per contratti relativi a:
a) |
navi d’alto mare nuove di almeno 100 tl adibite al trasporto di merci o persone oppure all’effettuazione di servizi specializzati (per esempio navi da pesca, navi officina, rompighiaccio e draghe che presentano a titolo permanente, per i sistemi di propulsione e di governo, tutte le caratteristiche della navigabilità autonoma in alto mare), rimorchiatori di almeno 365 kw e scafi non finiti che siano galleggianti e mobili. L’intesa settoriale non si applica alle navi militari. I bacini galleggianti e gli impianti mobili in mare aperto non rientrano nell’ambito di applicazione dell’intesa settoriale. Tuttavia, qualora sorgessero problemi nel settore dei crediti all’esportazione per tali strutture, i partecipanti all’intesa settoriale (qui di seguito «i partecipanti»), previa domanda, debitamente giustificata, di qualsiasi partecipante, possono decidere che l’intesa settoriale si applichi anche agli impianti suddetti; |
b) |
trasformazioni di navi. Per trasformazione di nave si intende qualsiasi conversione di navi d’alto mare di oltre 1 000 tl, a condizione che le operazioni di conversione implichino radicali modifiche del piano di carico, dello scafo o del sistema di propulsione; |
c) |
|
CAPITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE AI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE E AGLI AIUTI LEGATI
3. Periodo di rimborso massimo
Il periodo di rimborso massimo, indipendentemente dalla classificazione dei paesi, è di 12 anni dalla consegna.
4. Pagamenti in contanti
I partecipanti richiedono un pagamento in contanti, alla consegna, non inferiore al 20 percento del prezzo del contratto.
5. Rimborso del capitale
Il capitale di un credito all’esportazione viene rimborsato in rate uguali pagabili a scadenze regolari, di norma semestrali e comunque non superiori a 12 mesi.
6. Premio minimo
Le disposizioni dell’accordo relative ai premi minimi di riferimento non si applicheranno fino a quando non saranno state ulteriormente esaminate dai partecipanti della presente intesa settoriale.
7. Aiuti
I partecipanti che intendano fornire sostegno devono, in aggiunta a quanto previsto dall’accordo, confermare che la nave non è gestita in libera immatricolazione durante il periodo di rimborso e che è stata ottenuta la debita assicurazione che il proprietario finale risiede nel paese beneficiario, non è una filiale non operativa di un’impresa straniera e si è impegnato a non vendere la nave senza l’accordo del suo governo.
CAPITOLO III
PROCEDURE
8. Notifica
A fini di trasparenza ogni partecipante, in aggiunta a quanto previsto dall’accordo e dal Creditor Reporting System (sistema di notifica del creditore) di BIRS/Unione di Berna/OCSE, fornisce annualmente informazioni circa il proprio sistema per la concessione di pubblico sostegno e i mezzi di attuazione della presente intesa, compresi i regimi in vigore.
9. Riesame
a) |
La presente intesa viene riesaminata annualmente o su richiesta di qualsiasi partecipante nel contesto del gruppo di lavoro dell’OCSE sulla costruzione navale, e viene presentata una relazione ai partecipanti all’accordo. |
b) |
Al fine di facilitare la coerenza e la compatibilità tra l’accordo e la presente intesa settoriale e in considerazione del carattere dell’industria della costruzione navale, i partecipanti alla presente intesa settoriale e all’accordo procedono alle necessarie consultazioni reciproche e all’opportuno coordinamento tra loro. |
c) |
Qualora i partecipanti all’accordo adottino una decisione di modifica dell’accordo, i partecipanti alla presente intesa settoriale esaminano tale decisione e la sua rilevanza ai fini della presente intesa settoriale. Finché tale esame è in corso, le modifiche all’accordo non si applicano alla presente intesa settoriale. Se i partecipanti possono accettare dette modifiche, ne informano per iscritto i partecipanti all’accordo. Se non le possono accettare per quanto riguarda la loro applicazione alla costruzione navale, essi comunicano le loro obiezioni ai partecipanti all’accordo e avviano consultazioni con questi ultimi per cercare di risolvere i problemi in questione. Se i due gruppi non riescono a raggiungere un accordo, il punto di vista dei partecipanti relativamente all’applicazione delle modifiche alla costruzione navale prevale. |
d) |
Al momento dell’entrata in vigore dell’accordo sulle normali condizioni di concorrenza nell’industria della costruzione e della riparazione navale commerciale, la presente intesa settoriale cessa di essere applicabile per i partecipanti che sono giuridicamente tenuti ad applicare l’intesa sui crediti all’esportazione relativi alle navi del 1994 [C/WP6(94)6]. Tali partecipanti procederanno immediatamente ad una revisione al fine di conformare l’intesa del 1994 alla presente intesa settoriale. |
Appendice
IMPEGNI RELATIVI AL PROSEGUIMENTO DEI LAVORI
In aggiunta ai prossimi lavori menzionati nell’accordo, i partecipanti alla presente intesa settoriale convengono di:
a) |
compilare un elenco illustrativo dei tipi di navi ai quali non possono generalmente essere applicate condizioni commerciali, tenendo conto delle norme sugli aiuti legati figuranti nell’accordo; |
b) |
effettuare una revisione delle disposizioni dell’accordo relative ai premi minimi di riferimento al fine di incorporarle nella presente intesa settoriale; |
c) |
discutere, fatti salvi gli sviluppi dei pertinenti negoziati internazionali, l’inclusione di altre norme sui tassi d’interesse minimi, compresi uno speciale CIRR e tassi variabili; |
d) |
discutere l’applicabilità di rate annue per il rimborso del capitale. |
ALLEGATO II
INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE RELATIVI ALLE CENTRALI ELETTRICHE NUCLEARI
CAPITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’INTESA SETTORIALE
1. Ambito di applicazione
a) |
La presente intesa settoriale, che integra l’accordo:
|
b) |
La presente intesa settoriale si applica altresì all’ammodernamento delle centrali elettriche nucleari esistenti nei casi in cui il valore totale dell’ammodernamento sia pari o superiore ad 80 milioni di DSP (categoria X) e la vita economica della centrale possa essere prolungata di almeno 15 anni. Se uno di questi due criteri non è soddisfatto, si applica l’accordo. |
c) |
Anziché l’intesa settoriale si applicano le condizioni dell’accordo nel caso del sostegno pubblico fornito per la disattivazione delle centrali nucleari. Si intende per disattivazione la chiusura o lo smantellamento di una centrale. Le procedure relative alla linea comune di cui agli articoli da 55 a 60 dell’accordo forniscono la possibilità di restringere o estendere il periodo di rimborso. |
2. Riesame
I partecipanti effettuano una revisione periodica delle disposizioni dell’intesa settoriale.
CAPITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE AI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE E AGLI AIUTI LEGATI
3. Periodo di rimborso massimo
Il periodo di rimborso massimo, indipendentemente dalla classificazione dei paesi, è di 15 anni.
4. Rimborso del capitale e pagamento degli interessi
a) |
Il capitale di un credito all’esportazione viene rimborsato in rate uguali. |
b) |
Il capitale e gli interessi sono pagabili a scadenze non superiori ai sei mesi, la prima delle quali entro sei mesi dal punto di partenza del credito. |
c) |
Per i crediti all’esportazione a sostegno di operazioni di leasing è possibile applicare il rimborso cumulativo di capitale e interessi in rate di pari importo al posto del rimborso in rate uguali del solo capitale di cui alla lettera a). |
5. Tassi d’interesse minimi
a) |
Un partecipante che fornisca sostegno finanziario pubblico sotto forma di finanziamenti diretti, rifinanziamenti o intervento sul tasso d’interesse applica tassi d’interesse minimi; il partecipante applica il pertinente tasso d’interesse commerciale di riferimento speciale (SCIRR). Nei casi in cui l’impegno ad applicare lo SCIRR è inizialmente limitato a un periodo massimo non superiore a quindici anni a decorrere dalla data di aggiudicazione del contratto, il sostegno pubblico per il periodo rimanente del prestito si limita alle garanzie o ad interventi sui tassi d’interesse allo SCIRR pertinente in vigore alla data del rinnovo. |
b) |
Nei casi in cui viene fornito sostegno finanziario pubblico per attrezzature per la fornitura parziale di una centrale nucleare della cui accettazione provvisoria il fornitore non è responsabile, il tasso d’interesse minimo è lo SCIRR a norma dell’articolo 6 della presente intesa settoriale. Il partecipante può offrire in alternativa il CIRR pertinente a norma dell’articolo 20 dell’accordo, purché il periodo massimo dalla data di aggiudicazione del contratto alla data del rimborso finale non superi i dieci anni. |
6. Costruzione degli SCIRR
Gli SCIRR sono stabiliti ad un margine fisso di 75 punti base oltre il CIRR per la valuta in questione, fatta eccezione per lo yen giapponese per il quale il margine è di 40 punti base. Per le valute che hanno più di un CIRR, a norma dell’articolo 20, lettera a), primo trattino, dell’accordo, per costruire lo SCIRR si utilizza il CIRR per il periodo più lungo.
7. Spese locali e capitalizzazione degli interessi
L’articolo 10, lettera d), dell’accordo non si applica quando il sostegno finanziario pubblico è fornito sulla base dello SCIRR. Il sostegno finanziario pubblico a tassi diversi dagli SCIRR per le spese locali e per la capitalizzazione degli interessi maturati prima del punto di partenza non copre, cumulativamente, un importo superiore al 15 percento del valore dell’esportazione.
8. Sostegno pubblico per il combustibile nucleare
a) |
Il periodo di rimborso massimo per la carica iniziale di combustibile non deve superare quattro anni dalla consegna. Un partecipante che fornisca sostegno pubblico finanziario per la carica iniziale applica tassi d’interesse minimi; il partecipante applica il CIRR pertinente. La carica di combustibile iniziale non deve superare il nocciolo nucleare inserito all’inizio, più due ulteriori ricariche, corrispondenti cumulativamente a non più di due terzi di un nocciolo. |
b) |
Il periodo di rimborso massimo per le ulteriori ricariche di combustibile nucleare è pari a sei mesi. Qualora in circostanze eccezionali si ritengano appropriati periodi di rimborso più lunghi, comunque non superiori ai due anni, si applicano le procedure di cui all’articolo 44 dell’accordo. Un partecipante che fornisca sostegno finanziario pubblico per le ulteriori ricariche di combustibile nucleare applica tassi d’interesse minimi; il partecipante applica il CIRR pertinente. |
c) |
Il sostegno pubblico per la fornitura separata di servizi di arricchimento dell’uranio non viene fornito a condizioni più favorevoli di quelle applicabili alla fornitura di combustibile nucleare. |
d) |
I ritrattamenti e la gestione del combustibile esaurito (compreso lo smaltimento delle scorie) sono pagati in contanti. |
e) |
I partecipanti non effettuano forniture gratuite di combustibile nucleare o servizi. |
9. Aiuti
I partecipanti non forniscono sostegno a titolo di aiuto, a meno che non si tratti di un dono non legato.
CAPITOLO III
PROCEDURE
10. Consultazione preliminare
Riconoscendo i vantaggi che potrebbero scaturire dall’assunzione di un atteggiamento comune nei confronti delle condizioni relative alle centrali elettriche nucleari, i partecipanti convengono di avviare consultazioni preventive in tutti i casi in cui si intenda fornire sostegno pubblico.
11. Notifica preventiva
a) |
Il partecipante che avvia la procedura di consultazione preventiva deve notificare a tutti gli altri partecipanti, almeno dieci giorni lavorativi prima di prendere una decisione definitiva, le condizioni che intende sostenere conformemente all’allegato V dell’accordo. |
b) |
Gli altri partecipanti non prendono una decisione definitiva sulle condizioni che il partecipante che ha avviato le consultazioni intende sostenere nel periodo di dieci giorni lavorativi di cui alla lettera a), ma procedono entro cinque giorni a uno scambio di informazioni con tutti gli altri partecipanti alla consultazione sulle condizioni di credito adeguate per l’operazione in questione al fine di pervenire a un atteggiamento comune in materia. |
c) |
Se attraverso questi scambi di informazioni non si perviene ad un atteggiamento comune entro i dieci giorni successivi al ricevimento della notifica iniziale, la decisione definitiva di ogni partecipante alla consultazione viene rimandata di altri dieci giorni lavorativi, durante i quali si fanno ulteriori sforzi, tramite consultazioni dirette, per pervenire a un atteggiamento comune. |
ALLEGATO III
INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE RELATIVI AGLI AEROMOBILI CIVILI
PARTE 1
AEROMOBILI NUOVI DI GRANDI DIMENSIONI E RELATIVI MOTORI
CAPITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Forma e ambito di applicazione
a) |
La parte 1 dell’intesa settoriale, che integra l’accordo, espone gli orientamenti particolari applicabili ai crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico relativi alla vendita o al leasing di aeromobili civili nuovi di grandi dimensioni di cui all’appendice I e dei motori installati in tali aeromobili. Per aeromobile nuovo si intende un aeromobile di proprietà del fabbricante, ossia un aeromobile che non è stato consegnato né è stato ancora utilizzato ai fini del trasporto a pagamento di passeggeri e/o di merci cui è destinato. Ciò non preclude il sostegno di un partecipante a condizioni adatte ad aeromobili nuovi per operazioni per le quali, a seguito di ritardi nell’erogazione del sostegno pubblico, sono state concluse intese di finanziamento commerciale provvisorie di cui il partecipante è stato precedentemente messo al corrente. In questi casi, i termini del rimborso, compresi il «punto di partenza del credito» e la «data finale del rimborso», sono i medesimi che sarebbero stati applicati qualora la vendita o il leasing dell’aeromobile avesse ricevuto il sostegno pubblico dalla data originaria di consegna dell’aeromobile. |
b) |
Le disposizioni del capitolo I sono altresì applicabili ai motori e ai ricambi compresi nell’ordinazione originale, disciplinati dall’articolo 33 della parte 3 della presente intesa settoriale. La presente parte non si applica ai simulatori di volo, soggetti alle disposizioni dell’accordo. |
2. Finalità
Obiettivo della presente parte dell’intesa settoriale è l’istituzione di una situazione di equilibrio affinché, su tutti i mercati:
— |
siano equiparate le condizioni di concorrenza finanziaria applicabili dai partecipanti, |
— |
le diverse condizioni di finanziamento offerte dai partecipanti non costituiscano un fattore di scelta tra aeromobili concorrenti, e |
— |
si evitino le distorsioni della concorrenza. |
CAPITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE AI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE E AGLI AIUTI
3. Pagamento in acconto
a) |
I partecipanti richiedono un pagamento in acconto minimo pari al 15 percento del prezzo complessivo dell’aeromobile, ossia prezzo della cellula e dei motori installati, dei motori di riserva e dei ricambi di cui alla parte 3, articolo 33, della presente intesa settoriale. |
b) |
Il sostegno pubblico per i suddetti pagamenti in acconto può essere concesso soltanto sotto forma di assicurazione e garanzie, ossia di copertura pura, contro i rischi usuali di produzione. |
4. Periodo di rimborso massimo
Il periodo di rimborso massimo è di 12 anni.
5. Valute ammissibili
Le valute ammissibili per il sostegno finanziario pubblico sono dollaro Usa, euro, e lira sterlina.
6. Rimborso del capitale
a) |
Di norma il capitale di un credito all’esportazione viene rimborsato in rate uguali versate a scadenze regolari non superiori ai sei mesi, la prima delle quali entro sei mesi dal punto di partenza del credito. In caso di leasing, detta procedura di rimborso si può applicare al solo importo del capitale oppure all’importo cumulativo di capitale e interessi. |
b) |
Il partecipante che intenda sostenere un rimborso di capitale secondo termini diversi da quelli riportati alla lettera a) deve conformarsi alle seguenti disposizioni:
|
7. Pagamento degli interessi
a) |
Di norma gli interessi non vengono capitalizzati durante il periodo di rimborso. |
b) |
Gli interessi sono pagabili a scadenze non superiori ai sei mesi, la prima delle quali entro sei mesi dal punto di partenza del credito. |
c) |
Il partecipante che intenda sostenere un pagamento di interessi secondo termini diversi da quelli riportati alle lettere a) e b) deve procedere ad una notifica preventiva. |
8. Tassi d’interesse minimi
a) |
I partecipanti che forniscono sostegno finanziario pubblico, non superiore all’85 percento del prezzo complessivo dell’aeromobile a norma dell’articolo 3, lettera a), della presente intesa settoriale, applicano tassi d’interesse minimi fino ad un massimo del 62,5 percento del prezzo complessivo dell’aeromobile nel modo seguente:
|
b) |
La percentuale massima del prezzo totale dell’aeromobile che si può finanziare ai tassi fissi minimi di cui alla lettera a) è del 62,5 percento quando il rimborso del prestito è scaglionato su tutto il periodo del finanziamento e del 42,5 percento quando il rimborso del prestito è ripartito sulle scadenze più lontane. I partecipanti sono liberi di utilizzare l’uno o l’altro metodo di rimborso, nel rispetto del massimale applicabile al sistema scelto. Un partecipante che offra le suddette forme di ripartizione comunica agli altri partecipanti l’ammontare, il tasso d’interesse, la data in cui si fissa il tasso d’interesse, il periodo di validità del tasso d’interesse e lo schema di rimborso. I partecipanti riesaminano i due massimali al momento di ogni revisione a norma dell’articolo 17 della presente intesa settoriale, per esaminare se un massimale risulti più conveniente dell’altro e correggere quello più conveniente al fine di garantire un maggiore equilibrio. |
c) |
Fatta salva la soglia dell’85 percento di cui alla lettera a):
|
d) |
I tassi d’interesse minimi comprendono i premi assicurativi e le spese della garanzia. Non comprendono tuttavia le commissioni d’impegno e di gestione. |
9. Adeguamenti dei tassi d’interesse
I tassi d’interesse minimi di cui all’articolo 8 della presente intesa settoriale vengono riveduti ogni due settimane. Se la media dei rendimenti dei titoli di Stato per la valuta in questione a scadenza fissa differisce di almeno 10 punti base al termine di un qualsiasi periodo di due settimane, i tassi d’interesse minimi di cui sopra vengono corretti dello stesso numero di punti base e i tassi minimi così ricalcolati sono arrotondati ai cinque punti base più vicini.
10. Periodo di validità dei crediti all’esportazione/offerte di tassi d’interesse
La durata delle offerte del tasso d’interesse minimo a norma dell’articolo 8 della presente intesa settoriale non deve superare i tre mesi.
11. Determinazione dell’offerta del tasso d’interesse e selezione dei tassi
a) |
I partecipanti possono fornire sostegno finanziario pubblico a norma degli articoli 8 e 9 della presente intesa settoriale ad un tasso d’interesse in vigore alla data di offerta di un tasso per l’aeromobile in questione, purché l’offerta sia accettata entro il relativo periodo di validità a norma dell’articolo 10 della presente intesa settoriale. Se l’offerta del tasso d’interesse non è accettata, possono essere fatte ulteriori offerte entro la data di consegna dell’aeromobile in questione. |
b) |
Un’offerta relativa ad un tasso d’interesse può essere accettata e il tasso d’interesse può essere scelto in qualsiasi momento tra la firma del contratto e la data di consegna dell’aeromobile in questione. Il tasso scelto dal mutuatario è irrevocabile. |
12. Sostegno di copertura pura
I partecipanti possono fornire sostegno pubblico semplicemente sotto forma di assicurazione o garanzia (copertura pura) nel rispetto del massimale dell’85 percento di cui all’articolo 8, lettera a), della presente intesa settoriale. Il partecipante che offra tale sostegno deve tuttavia notificare agli altri partecipanti ammontare, durata, valuta e metodo del rimborso e i tassi d’interesse.
13. Punto di riferimento concorrenziale
Nel caso di concorrenza che beneficia di sostegno pubblico, gli aeromobili che figurano nell’elenco degli aeromobili civili di grandi dimensioni dell’appendice I della presente intesa settoriale e che sono in concorrenza con altri aeromobili possono beneficiare delle stesse condizioni e modalità di credito.
14. Garanzia per il rischio di rimborso
I partecipanti possono decidere le garanzie che ritengono accettabili per assicurare il rischio di rimborso senza far riferimento agli altri partecipanti. Tuttavia accettano di fornire informazioni su tali garanzie agli altri partecipanti, a richiesta di questi ultimi o quando lo ritengano opportuno.
15. Cambiamenti di modello
I partecipanti convengono che quando è stata fatta o accettata un’offerta relativa a un tasso d’interesse fisso per un tipo di aeromobile le condizioni di tale offerta non possono essere trasferite a un altro tipo di aeromobile con una designazione di modello diversa.
16. Leasing
Ferme restando le altre condizioni della parte 1 della presente intesa settoriale, i partecipanti possono fornire sostegno per un leasing finanziario su basi uguali a quelle per un contratto di vendita.
17. Aiuti
I partecipanti non forniscono sostegno a titolo di aiuto, a meno che non si tratti di un dono non legato. Essi esaminano tuttavia benevolmente qualsiasi richiesta di linea comune per aiuti legati a scopo umanitario.
CAPITOLO III
PROCEDURE
18. Notifica preventiva, allineamento e scambio di informazioni
Le procedure di notifica preventiva, allineamento e scambio di informazioni esposte nell’accordo si applicano alla presente parte dell’intesa settoriale. Inoltre, i partecipanti possono chiedere consultazioni qualora abbiano motivo di ritenere che un altro partecipante offra un credito all’esportazione che beneficia di sostegno pubblico a condizioni e modalità non conformi all’intesa settoriale. Le consultazioni si tengono entro dieci giorni, ma per il resto seguono le procedure di cui all’articolo 54 dell’accordo.
19. Riesame
I partecipanti riesaminano periodicamente le procedure e le disposizioni della presente intesa settoriale al fine di avvicinarle alle condizioni di mercato. Tuttavia, qualora queste ultime o le consuete prassi di finanziamento dovessero cambiare in misura considerevole, può essere chiesta una revisione in qualsiasi momento.
PARTE 2
TUTTI GLI AEROMOBILI NUOVI TRANNE QUELLI DI GRANDI DIMENSIONI
CAPITOLO IV
AMBITO DI APPLICAZIONE
20. Forma e ambito di applicazione
La parte 2 della presente intesa settoriale, che integra l’accordo, illustra le linee guida specifiche applicabili ai crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per la vendita o il leasing di aeromobili nuovi non coperti dalla parte 1 della presente intesa settoriale. Essa non si applica ai veicoli a cuscino d’aria (hovercraft) né ai simulatori di volo, che sono soggetti alle disposizioni dell’accordo.
21. Dichiarazioni d’impegno
Le disposizioni del presente capitolo rappresentano le condizioni più favorevoli che i partecipanti possono offrire quando concedono sostegno pubblico. I partecipanti continueranno tuttavia a rispettare le condizioni di mercato abitualmente applicate per i vari tipi di aeromobili e faranno quanto in loro potere per evitare il deterioramento di dette condizioni.
22. Categorie di aeromobili
I partecipanti hanno convenuto la seguente classificazione degli aeromobili:
— categoria A: aeromobili a turbina, elicotteri compresi, (ad esempio aerei a turboreattore, a turboelica e con elica intubata) con un numero di posti generalmente compreso tra i 30 e i 70,
— categoria B: altri aeromobili a turbina, compresi gli elicotteri,
— categoria C: altri aeromobili, compresi gli elicotteri.
Nell’appendice I figura un elenco illustrativo degli aeromobili delle categorie A e B.
CAPITOLO V
DISPOSIZIONI RELATIVE AI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE E AGLI AIUTI
23. Periodo di rimborso massimo
Il periodo di rimborso massimo varia secondo la classificazione dell’aeromobile, determinata in base ai criteri di cui all’articolo 22 della presente intesa settoriale.
a) |
dieci anni per gli aeromobili della categoria A; |
b) |
sette anni per gli aeromobili della categoria B; |
c) |
cinque anni per gli aeromobili della categoria C. |
24. Rimborso del capitale
a) |
Di norma il capitale di un credito all’esportazione viene rimborsato in rate uguali versate a scadenze regolari non superiori ai sei mesi, la prima delle quali entro sei mesi dal punto di partenza del credito. In caso di leasing, detta procedura di rimborso si può applicare al solo importo del capitale oppure all’importo cumulativo di capitale e interessi. |
b) |
Il partecipante che intenda sostenere un rimborso di capitale secondo termini diversi da quelli riportati alla lettera a) deve conformarsi alle seguenti disposizioni:
|
25. Pagamento degli interessi
a) |
Di norma gli interessi non vengono capitalizzati durante il periodo di rimborso. |
b) |
Gli interessi sono pagabili a scadenze non superiori ai sei mesi, la prima delle quali entro sei mesi dal punto di partenza del credito. |
c) |
Il partecipante che intenda sostenere un pagamento di interessi secondo termini diversi da quelli riportati alle lettere a) e b) deve procedere ad una notifica preventiva. |
d) |
Dagli interessi sono esclusi:
|
26. Tassi d’interesse minimi
I partecipanti che forniscono sostegno finanziario pubblico applicano tassi di interesse minimi; i partecipanti applicano il pertinente CIRR di cui all’articolo 20 dell’accordo.
27. Premi assicurativi e commissioni di garanzia
I partecipanti non abbuonano in tutto o in parte i premi assicurativi o le commissioni di garanzia.
28. Aiuti
I partecipanti non forniscono sostegno a titolo di aiuto, a meno che non si tratti di un dono non legato. Essi esaminano tuttavia benevolmente qualsiasi richiesta di linea comune per aiuti legati a scopo umanitario.
CAPITOLO VI
PROCEDURE
29. Notifica preventiva, allineamento e scambio di informazioni
In caso di concorrenza tra operatori che beneficiano di sostegno pubblico in relazione ad un contratto di vendita o di leasing, gli aeromobili in concorrenza con quelli di un’altra categoria o con quelli oggetto di altre parti dell’intesa settoriale possono beneficiare, in rapporto al contratto in questione, degli stessi termini e condizioni di cui beneficiano gli aeromobili concorrenti. Le procedure di notifica preventiva, allineamento e scambio di informazioni esposte nell’accordo si applicano alla presente parte dell’intesa settoriale. Inoltre, i partecipanti possono chiedere consultazioni qualora abbiano motivo di ritenere che un altro partecipante offra un credito all’esportazione che beneficia di sostegno pubblico a condizioni non conformi all’intesa settoriale. Le consultazioni si tengono entro dieci giorni, ma per il resto seguono le procedure di cui all’articolo 54 dell’accordo.
30. Riesame
I partecipanti riesaminano periodicamente le procedure e le disposizioni della presente intesa settoriale al fine di avvicinarle alle condizioni di mercato. Tuttavia, qualora queste ultime o le consuete prassi di finanziamento dovessero cambiare in misura considerevole, può essere chiesta una revisione in qualsiasi momento.
PARTE 3
AEROMOBILI USATI, MOTORI DI RISERVA, PEZZI DI RICAMBIO, CONTRATTI DI MANUTENZIONE E DI SERVIZI
CAPITOLO VII
AMBITO DI APPLICAZIONE
31. Forma e ambito di applicazione
La parte 3 dell’intesa settoriale, che integra l’accordo, stabilisce le linee guida specifiche applicabili ai crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per la vendita o il leasing di aeromobili usati, motori di riserva e ricambi, nonché a contratti di manutenzione e servizi per aeromobili nuovi e usati. Essa non si applica ai veicoli a cuscino d’aria (hovercraft) né ai simulatori di volo, soggetti alle disposizioni dell’accordo. Si applicano le pertinenti disposizioni delle parti 1 e 2 della presente intesa settoriale, ad eccezione di quanto segue.
32. Aeromobili usati
I partecipanti non sostengono condizioni di credito più favorevoli di quelle fissate nella presente intesa settoriale per gli aeromobili nuovi. Le seguenti disposizioni si applicano specificamente agli aeromobili usati:
a) |
Queste condizioni sono soggette a revisione, qualora cambino i periodi di rimborso massimo per gli aeromobili nuovi. |
b) |
I partecipanti applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 della presente intesa settoriale. |
c) |
I partecipanti che forniscono sostegno finanziario pubblico applicano tassi di interesse minimi; i partecipanti applicano il pertinente CIRR di cui all’articolo 20 dell’accordo. |
33. Motori di riserva e pezzi di ricambio
a) |
Il finanziamento di queste voci, se previste nell’ordine originale dell’aeromobile, può essere concesso alle stesse condizioni applicate per l’aeromobile, ma in tal caso i partecipanti tengono anche conto delle dimensioni della flotta di ciascun tipo di aeromobile, compresi gli aeromobili di cui è in corso l’acquisto, quelli per cui esiste già un ordine fermo e quelli già posseduti, nel modo seguente:
|
b) |
Quando l’ordine di queste voci non è effettuato insieme a quello dell’aeromobile il periodo di rimborso massimo è di 5 anni per nuovi motori di riserva e di 2 anni per gli altri pezzi di ricambio. |
c) |
Fermo restando quanto sopra alla lettera b) per i motori di riserva nuovi destinati ad aeromobili di grandi dimensioni, i partecipanti possono superare, di un periodo massimo di tre anni, il normale periodo massimo di rimborso di cinque anni:
Il valore del contratto dovrebbe essere sottoposto a revisione ogni due anni e debitamente adeguato per tener conto dell’aumento dei prezzi. |
d) |
I partecipanti si riservano il diritto di modificare la loro prassi e di allinearsi a quella di altri partecipanti loro concorrenti rispetto ai tempi del primo rimborso del capitale per quanto riguarda i motori di riserva e i pezzi di ricambio. |
34. Contratti di manutenzione e di servizi
I partecipanti possono offrire sostegno finanziario pubblico con un periodo di rimborso massimo di due anni per i contratti di manutenzione e di servizi.
CAPITOLO VIII
PROCEDURE
35. Notifica preventiva, allineamento e scambio di informazioni
Le procedure di notifica preventiva, allineamento e scambio di informazioni esposte nell’accordo si applicano alla presente parte dell’intesa settoriale. Inoltre, i partecipanti possono chiedere consultazioni qualora abbiano motivo di ritenere che un altro partecipante offra un credito all’esportazione che beneficia di sostegno pubblico a condizioni non conformi all’intesa settoriale. Le consultazioni si tengono entro dieci giorni, ma per il resto seguono le procedure di cui all’articolo 54 dell’accordo.
36. Riesame
I partecipanti riesaminano periodicamente le procedure e le disposizioni della presente intesa settoriale al fine di avvicinarle alle condizioni di mercato. Tuttavia, qualora queste ultime o le consuete prassi di finanziamento dovessero cambiare in misura considerevole, può essere chiesta una revisione in qualsiasi momento.
Appendice I
ELENCO A TITOLO ILLUSTRATIVO
Tutti gli altri aeromobili analoghi eventualmente messi sul mercato in futuro saranno disciplinati dalla presente intesa settoriale e aggiunti a tempo debito nell’elenco di appartenenza. I presenti elenchi non comprendono tutti i modelli e servono unicamente come indicazione del tipo di aeromobili da inserire nelle varie categorie in caso di dubbio.
AEROMOBILI COMMERCIALI DI GRANDI DIMENSIONI
Produttore |
Designazione |
Airbus |
A 300 |
Airbus |
A 310 |
Airbus |
A 318 |
Airbus |
A 319 |
Airbus |
A 320 |
Airbus |
A 321 |
Airbus |
A 330 |
Airbus |
A 340 |
Boeing |
B 737 |
Boeing |
B 747 |
Boeing |
B 757 |
Boeing |
B 767 |
Boeing |
B 777 |
Boeing |
B 707, 727 |
British Aerospace |
RJ70 |
British Aerospace |
RJ85 |
British Aerospace |
RJ100 |
British Aerospace |
RJ115 |
British Aerospace |
BAe146 |
Fairchild Dornier |
728 JET |
Fairchild Dornier |
928 JET |
Fokker |
F 70 |
Fokker |
F 100 |
Lockheed |
L-100 |
McDonnell Douglas |
serie MD-80 |
McDonnell Douglas |
serie MD-90 |
McDonnell Douglas |
MD-11 |
McDonnell Douglas |
DC-10 |
McDonnell Douglas |
DC-9 |
Lockheed |
L-1011 |
Ramaero |
1.11-495 |
AEROMOBILI DELLA CATEGORIA A
Aeromobili a turbina — elicotteri compresi — (ad esempio aerei a turboreattore, a turboelica e con elica intubata) con un numero di posti generalmente compreso tra i 30 e i 70. Nel caso in cui si dovesse sviluppare un nuovo aeromobile di grandi dimensioni a turbina con più di 70 posti, si terranno immediate consultazioni a richiesta dei partecipanti per convenire la classificazione di tale aeromobile in questa categoria o nella parte 1 della presente intesa, in funzione della situazione competitiva.
Produttore |
Designazione |
Aeritalia |
G 222 |
Aeritalia/Aerospatiale |
ATR 42 |
Aeritalia/Aerospatiale |
ATR 72 |
Aerospatiale/MBB |
C160 Transall |
De Havilland |
Dash 8 |
De Havilland |
Dash 8-100 |
De Havilland |
Dash 8-200 |
De Havilland |
Dash 8-300 |
Boeing Vertol |
234 Chinook |
Broman (U.S.) |
BR 2000 |
British Aerospace |
BAe ATP |
British Aerospace |
BAe 748 |
British Aerospace |
BAe Jetstream 41 |
British Aerospace |
BAe Jetstream 61 |
Canadair |
CL 215T |
Canadair |
CL 415 |
Canadair |
RJ |
Casa |
CN235 |
Dornier |
DO 328 |
EH Industries |
EH-101 |
Embraer |
EMB 120 Brasilia |
Embraer |
EMB 145 |
Fairchild Dornier |
528 JET |
Fairchild Dornier |
328 JET |
Fokker |
F 50 |
Fokker |
F 27 |
Fokker |
F 28 |
Gulfstream America |
Gulfstream I-4 |
LET |
610 |
Saab |
SF 340 |
Saab |
2000 |
Short |
SD 3-30 |
Short |
SD 3-60 |
Short |
Sherpa |
AEROMOBILI DELLA CATEGORIA B
Altri aeromobili con motore a turbina, inclusi gli elicotteri.
Produttore |
Designazione |
Aerospatiale |
AS 332 |
Agusta |
A 109, A 119 |
Beech |
1900 |
Beech |
Super King Air 300 |
Beech |
Starship 1 |
Bell Helicopter |
206B |
Bell Helicopter |
206L |
Bell Helicopter |
212 |
Bell Helicopter |
230 |
Bell Helicopter |
412 |
Bell Helicopter |
430 |
Bell Helicopter |
214 |
Bombardier/Canadair |
Global Express |
British Aerospace |
BAe Jetstream 31 |
British Aerospace |
BAe 125 |
British Aerospace |
BAe 1 000 |
British Aerospace |
BAe Jetstream Super 31 |
Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co. |
Hawker 1 000 |
Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co. |
Hawker 800 |
Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co. |
King Air 350 |
Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co. |
Beechjet 400 series |
Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co. |
Starship 2 000 A |
Bell |
B 407 |
Canadair |
Challenger 601-3 A |
Canadair |
Challenger 601-3R |
Canadair |
Challenger 604 |
Casa |
C 212-200 |
Casa |
C 212-300 |
Cessna |
Citation |
Cessna |
441 Conquest III e Caravan 208 series |
Claudius Dornier |
CD2 |
Dassault Breguet |
Falcon |
Dornier |
DO 228-200 |
Embraer |
EMB 110 P2 |
Embraer/FAMA |
CBA 123 |
Eurocopter |
AS 350, AS 355, EC 120, AS 365, EC 135 |
Eurocopter |
B0105LS |
Fairchild |
Merlin/300 |
Fairchild |
Metro 25 |
Fairchild |
Metro III V |
Fairchild |
Metro III |
Fairchild |
Metro III A |
Fairchild |
Merlin IVC-41 |
Gulfstream America |
Gulfstream II, III, IV e V |
IAI |
Astra SP e SPX |
IAI |
Arava 101 B |
Learjet |
31 A, 35 A, 45 e 60 series |
MBB |
BK 117 C |
MBB |
BO 105 CBS |
McDonnell Helicopter System |
MD 902, MD 520, MD 600 |
Mitsubishi |
Mu2 Marquise |
Piaggio |
P 180 |
Pilatus Britten-Norman |
BN2T Islander |
Piper |
400 LS |
Piper |
T 1040 |
Piper |
PA-42-100 (Cheyenne 400) |
Piper |
PA-42-720 (Cheyenne III A) |
Piper |
Cheyenne II |
Reims |
Cessna-Caravan II |
SIAI-Marchetti |
SF 600 Canguro |
Short |
Tucano |
Westland |
W30 |
ALLEGATO IV
INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE, SULLE ENERGIE RINNOVABILI E SUI PROGETTI IDRICI IN VIGORE PER UN PERIODO DI PROVA FINO AL 30 GIUGNO 2007
CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Ambito d’applicazione
La presente intesa settoriale che completa l’accordo, stabilisce le condizioni e i termini finanziari che possono essere applicati ai crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico relativi ai contratti per le energie rinnovabili e per i progetti idrici; i settori ammessi sono indicati nell’appendice 1.
CAPITOLO II
CONDIZIONI E TERMINI FINANZIARI PER I CREDITI ALL’ESPORTAZIONE
2. Periodo di rimborso massimo
Il periodo di rimborso massimo, indipendentemente dalla classificazione del paese di cui all’articolo 11 dell’accordo, è di 15 anni.
3. Rimborso del capitale e pagamento degli interessi
a) |
Il capitale di un credito all’esportazione viene rimborsato in rate uguali. |
b) |
Il capitale e gli interessi sono pagabili a scadenze non superiori ai sei mesi, la prima delle quali entro sei mesi dal punto di partenza del credito. |
c) |
Per i crediti all’esportazione a sostegno di operazioni di leasing è possibile applicare il rimborso cumulativo di capitale e interessi in rate di pari importo al posto del rimborso in rate uguali del solo capitale di cui alla lettera a). |
4. Tassi d’interesse fissi minimi nell’ambito del sostegno finanziario pubblico
Un partecipante che fornisce sostegno finanziario pubblico sotto forma di finanziamenti diretti, rifinanziamenti o intervento sul tasso d’interesse applica i seguenti tassi d’interesse minimi:
a) |
per un periodo di rimborso di un massimo di 12 anni il partecipante applica il pertinente tasso d’interesse commerciale di riferimento [Commercial Interest Reference Rate (CIRR)] conformemente all’articolo 20 dell’accordo; |
b) |
per un periodo di rimborso superiore a 12 anni e fino a 14 anni, si applica un’addizionale di 20 punti base sul CIRR per tutte le valute; |
c) |
per un periodo di rimborso superiore a 14 anni si applica il pertinente tasso d’interesse commerciale di riferimento speciale (SCIRR) (Special Commercial Interest Reference Rate) conformemente all’articolo 5 della presente intesa settoriale per tutte le valute. |
5. Costruzione degli SCIRR
Gli SCIRR sono stabiliti ad un margine fisso di 75 punti base oltre il CIRR per la valuta in questione, fatta eccezione per lo yen giapponese per il quale il margine è di 40 punti base. Per le valute che hanno più di un CIRR, a norma dell’articolo 20, lettera a), primo trattino, dell’accordo, per costruire lo SCIRR si utilizza il CIRR per il periodo più lungo.
CAPITOLO III
PROCEDURA
6. Notifica preventiva senza discussione
Un partecipante notifica tutti gli altri partecipanti almeno dieci giorni di calendario prima di emettere qualsiasi impegno disciplinato dall’ambito di applicazione della presente intesa settoriale conformemente all’allegato V dell’accordo.
CAPITOLO IV
RIESAME
7. Periodo di prova e controllo
a) |
Le condizioni e i termini finanziari stabiliti dalla presente intesa settoriali sono applicabili per un periodo di prova di due anni, vale a dire dal 1o luglio 2005 fino al 30 giugno 2007. Durante questo periodo di prova di due anni i partecipanti rivedranno l’operazione della presente intesa settoriale alla luce delle esperienze acquisite. |
b) |
Al termine del periodo di prova le condizioni e i termini finanziari saranno abrogati a meno che i partecipanti concordino:
|
c) |
Il segretariato presenterà una relazione sull’attuazione di tali condizioni e termini finanziari. |
Appendice 1
SETTORI AMMESSI
Le seguenti energie rinnovabili ed i seguenti settori idrici sono ammessi alle condizioni e ai termini finanziari di cui alla presente intesa settoriale, a condizione che i loro impatti siano valutati conformemente alla raccomandazione OCSE del 2003 sugli approcci comuni all’ambiente e ai crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico (1) (modificata successivamente dai membri del gruppo di lavoro OCSE sui crediti all’esportazione e garanzie di credito (ECG) e concordato dal consiglio OCSE) a partire dal 1o luglio 2005:
a) |
energia eolica; |
b) |
energia geotermica; |
c) |
energia mareomotrice; |
d) |
energia delle onde; |
e) |
energia solare fotovoltaica; |
f) |
energia termica solare; |
g) |
energia termica oceanica; |
h) |
bioenergia: tutte le biomasse sostenibili, gas di discarica, gas da impianti di trattamento delle acque reflue e impianti di energia da biogas. Per «biomassa» si intende la parte biodegradabile dei prodotti, dei rifiuti e dei residui provenienti dall’agricoltura (comprese le sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani; |
i) |
progetti riguardanti la fornitura di acqua per il consumo umano e gli impianti di trattamento delle acque reflue:
|
j) |
energia idroelettrica. |
(1) È sottinteso che la raccomandazione OCSE è applicabile ugualmente ai progetti che non sono ammessi a queste condizioni e i termini finanziari.
ALLEGATO V
INFORMAZIONI DA FORNIRE PER LE NOTIFICHE
Le informazioni di cui alla sezione I sotto vanno fornite per tutte le notifiche effettuate a norma dell’accordo (inclusi i suoi allegati). Inoltre, le informazioni indicate nella sezione II vanno fornite, all’occorrenza, in relazione al tipo specifico di notifica.
I. INFORMAZIONI DA FORNIRE PER TUTTE LE NOTIFICHE
a) Informazioni di base
1. |
Paese notificante |
2. |
Data della notifica |
3. |
Nome dell’autorità/organismo autore della notifica |
4. |
Numero di riferimento |
5. |
Notifica originale o revisione di una precedente notifica (numero di revisione se del caso) |
6. |
Numero della rata (se del caso) |
7. |
Numero di riferimento della linea di credito (se del caso) |
8. |
Articoli dell’accordo a norma dei quali viene effettuata la notifica |
9. |
Numero di riferimento della notifica di allineamento (se del caso) |
10. |
Descrizione del sostegno a cui si effettua l’allineamento (se del caso) |
b) Informazioni relative a acquirente/mutuatario/garante
11. |
Paese dell’acquirente/mutuatario |
12. |
Nome dell’acquirente/mutuatario |
13. |
Ubicazione dell’acquirente/mutuatario |
14. |
Forma giuridica dell’acquirente/mutuatario |
15. |
Paese del garante (se del caso) |
16. |
Nome del garante (se del caso) |
17. |
Ubicazione del garante (se del caso) |
18. |
Forma giuridica del garante (se del caso) |
c) Informazioni sui beni e/o servizi esportati e sul progetto
19. |
Descrizione dei beni e/o servizi esportati |
20. |
Descrizione del progetto (se del caso) |
21. |
Ubicazione del progetto (se del caso) |
22. |
Data di chiusura della gara (se del caso) |
23. |
Data di scadenza della linea di credito (se del caso) |
24. |
Valore dei contratti sostenuti, valore effettivo (per tutte le linee di credito e le operazioni di finanziamento del progetto o per qualsiasi operazione individuale su base volontaria) oppure in base alla seguente scala in milioni di DSP:
|
25. |
Valuta dei contratti |
d) Condizioni e termini finanziari del sostegno pubblico del credito all’esportazione
26. |
Valore del credito: l’effettivo valore per le notifiche che interessano linee di credito e operazioni di finanziamento del progetto o di qualsiasi operazione individuale su base volontaria o in base alla scala DSP |
27. |
Valuta del credito |
28. |
Pagamento in acconto (percentuale del valore totale dei contratti sostenuti) |
29. |
Costi locali (percentuale del valore totale dei contratti sostenuti) |
30. |
Punto di partenza del credito e riferimento al comma applicabile dell’articolo 10 |
31. |
Durata del periodo di rimborso |
32. |
Base del tasso d’interesse |
33. |
Tasso d’interesse o margine |
II. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI DA FORNIRE, SE DEL CASO, PER LE NOTIFICHE EFFETTUATE IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI SPECIFICHE
a) Accordo, articolo 14, lettera d), paragrafo 5
1. |
Piano di rimborso |
2. |
Frequenza di rimborso |
3. |
Periodo di tempo tra il punto di partenza del credito e il primo rimborso di capitale |
4. |
Importo di interesse capitalizzato prima del punto di partenza del credito |
5. |
Vita ponderata media del periodo di rimborso |
6. |
Spiegazione del motivo per cui non viene fornito un sostegno a norma dell’articolo 14, lettere da a) a c) |
b) Accordo, articoli 24 e 28
1. |
Classificazione di rischio paese del paese dell’acquirente/mutuatario o dell’istituzione multilaterale/regionale |
2. |
Durata del periodo di esborso |
3. |
Percentuale di copertura per il rischio paese |
4. |
Qualità della copertura (inferiore/standard/superiore) |
5. |
MPR basato sulla classificazione del rischio paese del paese dell’acquirente/mutuatario senza garanzia di un paese terzo, partecipazione di un’istituzione multilaterale/regionale e/o mitigazione/esclusione del rischio |
6. |
MPR applicabile |
7. |
Effettivo tasso di premio attribuito (espresso in forma di MPR come percentuale del capitale) |
c) Accordo, articolo 24, lettera e), primo trattino
1. |
Classificazione del rischio paese del paese del garante |
2. |
Conferma del fatto che la garanzia copre i cinque elementi del rischio paese di cui all’articolo 25, lettera a), per l’intera durata del credito |
3. |
Indicazione riguardo alla copertura da parte della garanzia dell’intero importo in rischio (capitale e interessi) |
4. |
Conferma del fatto che il garante è meritevole di credito rispetto all’entità del debito garantito |
5. |
Conferma del fatto che la garanzia è giuridicamente valida ed escutibile nella giurisdizione del paese terzo |
6. |
Indicazione in merito all’eventuale esistenza di qualunque tipo di relazione finanziaria tra il garante e l’acquirente/mutuatario |
7. |
Qualora esista una relazione tra il garante e l’acquirente/mutuatario:
|
d) Accordo, articolo 28
1. |
Tecnica di mitigazione/esclusione del rischio utilizzata |
2. |
MEF applicato |
3. |
Indicazione completa dei rischi paese esternalizzati/rimossi o limitati/esclusi nella specifica operazione e spiegazione del modo in cui tale esternalizzazione/rimozione o limitazione/esclusione giustifichi il MEF applicato |
e) Accordo, articoli 46 e 47
1. |
Forma di aiuto legato (crediti di aiuti allo sviluppo, crediti misti o finanziamenti associati) |
2. |
Livello di agevolazione globale dei finanziamenti di aiuto legati o parzialmente slegati calcolato a norma dell’articolo 37 |
3. |
TSD utilizzato per il calcolo dell’agevolazione |
4. |
Trattamento applicato ai pagamenti in contanti nel calcolo del livello di agevolazione |
5. |
Restrizioni all’uso delle linee di credito |
f) Allegato II, articolo 11
1. |
Piano di rimborso |
2. |
Frequenza di rimborso |
3. |
Periodo di tempo tra il punto di partenza del credito e il primo rimborso di capitale |
4. |
Costo locale del sostegno: modalità di pagamento e natura del sostegno |
5. |
Parte del progetto da finanziare (con informazioni separate, se del caso, sulla carica iniziale di combustibile) |
6. |
Ogni altra informazione pertinente (compresi i riferimenti a casi analoghi) |
g) Allegato IV, articolo 6
1. |
Descrizione dettagliata del progetto, incluso il settore specifico di cui all’appendice 1 dell’intesa settoriale sui crediti all’esportazione, sulle energie rinnovabili e sui progetti idrici (allegato IV) |
2. |
Spiegazione esauriente del motivo che rende necessarie modalità finanziarie speciali |
3. |
Per quanto riguarda il tasso d’interesse, informazioni sul livello dell’addizionale sul CIRR laddove si applichi l’articolo 4, lettere b) o c), dell’intesa settoriale sui crediti all’esportazione, sulle energie rinnovabili e sui progetti idrici (allegato IV) |
h) Allegato X, articolo 5
1. |
Motivazione della messa a disposizione di modalità finanziarie di progetto |
2. |
Valore del contratto in relazione a contratto completo, porzione dei subappalti ecc. |
3. |
Descrizione dettagliata del progetto |
4. |
Tipo di copertura fornita prima del punto di partenza del credito |
5. |
Percentuale della di copertura per il rischio politico prima del punto di partenza del credito |
6. |
Percentuale della copertura per il rischio commerciale prima del punto di partenza del credito |
7. |
Tipo di copertura fornita dopo il punto di partenza del credito |
8. |
Percentuale della copertura per il rischio politico dopo il punto di partenza del credito |
9. |
Percentuale della copertura per il rischio commerciale dopo il punto di partenza del credito |
10. |
Durata del periodo di costruzione (se del caso) |
11. |
Durata del periodo di esborso |
12. |
Vita ponderata media del periodo di rimborso |
13. |
Piano di rimborso |
14. |
Frequenza di rimborso |
15. |
Periodo di tempo tra il punto di partenza del credito e il primo rimborso di capitale |
16. |
Percentuale del capitale rimborsato entro la metà del periodo di credito |
17. |
Importo di interesse capitalizzato prima del punto di partenza del credito |
18. |
Altri onorari percepiti dall’ECA, ad esempio commissioni d’impegno (opzionali, ad eccezione del caso di operazioni con acquirenti in paesi OCSE ad alto reddito) |
19. |
Tasso di premio (opzionale, ad eccezione del caso di operazioni con acquirenti in paesi OCSE ad alto reddito) |
20. |
Conferma (e se del caso spiegazione) che l’operazione interessa/è caratterizzata da:
|
i) Allegato X, articolo 5 per progetti in paesi OCSE ad alto reddito
1. |
Importo totale del debito sindacato per il progetto, inclusi i prestatori pubblici e privati |
2. |
Importo totale del debito sindacato da prestatori privati |
3. |
Percentuale del debito sindacato fornito dai partecipanti |
4. |
Conferma che:
|
(1) Indicare il numero di multipli di 40 milioni di DSP in eccesso di 280 milioni di DSP: ad esempio 410 milioni di DSP andrebbero notificati come categoria XV + 4.
ALLEGATO VI
CALCOLO DEI TASSI DI PREMIO MINIMI
La formula per il calcolo dell’MPR applicabile per un credito all’esportazione è la seguente:
MPR = [(a × HOR) + b) × (PC/0,95) × QPF × PCF × (1-MEF)] × BRF
dove:
— |
a e b sono coefficienti relativi alla categoria di rischio paese applicabile |
— |
HOR indica il periodo di rischio |
— |
PC indica la percentuale di copertura |
— |
QPF indica il fattore qualità del prodotto |
— |
PCF indica il fattore percentuale di copertura |
— |
MEF indica il fattore di mitigazione/esclusione del rischio paese |
— |
BRF indica il fattore copertura del rischio acquirente (buyer risk cover factor) |
I valori dei coefficienti a e b si evincono dalla tabella seguente:
|
Categoria di rischio paese |
|||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
a |
n/a |
0,100 |
0,225 |
0,392 |
0,585 |
0,780 |
0,950 |
1,120 |
b |
n/a |
0,350 |
0,350 |
0,400 |
0,500 |
0,800 |
1,200 |
1,800 |
Il periodo di rischio (HOR) è calcolato come segue:
|
Per piani di rimborso standard (ossia rate di rimborso semestrali di pari importo per il capitale) HOR = (durata del periodo di esborso × 0,5) + durata del periodo di rimborso |
|
Per i piani di rimborso non standard, il periodo di rimborso equivalente (espresso in rate semestrali di pari importo) è calcolato mediante la seguente formula: HOR = (vita media ponderata del periodo di rimborso - 0,25)/0,5 |
L’uso degli anni o dei mesi quali unità di misura nella formula non ha incidenza sul risultato a condizione che per i periodi di esborso e di rimborso sia usata la stessa unità di misura.
La percentuale di copertura (PC) espressa in valore decimale (ad esempio 95 % equivale a 0,95)
Il fattore qualità del prodotto (QPF) si evince dalla tabella seguente:
|
Categoria di rischio paese |
|||||||
Qualità del prodotto |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
inferiore |
n/a |
0,9965 |
0,9935 |
0,9850 |
0,9825 |
0,9825 |
0,9800 |
0,9800 |
standard |
n/a |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
superiore |
n/a |
1,0035 |
1,0065 |
1,0150 |
1,0175 |
1,0175 |
1,0200 |
1,0200 |
Il fattore percentuale di copertura (PCF) è determinato nel modo seguente:
|
Per PC <= 0,95, PCF = 1 |
|
Per PC > 0,95, PCF = 1 + [(PC - 0,95)/0,05)] × coefficiente della percentuale di copertura) |
|
Categoria di rischio paese |
|||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
coefficiente della percentuale di copertura |
n/a |
0,00000 |
0,00337 |
0,00489 |
0,01639 |
0,03657 |
0,05878 |
0,08598 |
Il fattore mitigazione/esclusione del rischio paese (MEF) è determinato nel modo seguente:
|
Per i crediti all’esportazione senza mitigazione del rischio paese, MEF = 0 |
|
Per i crediti all’esportazione con mitigazione del rischio paese, il MEF è determinato secondo i criteri di cui all’allegato VIII. |
Il fattore copertura del rischio acquirente (BRF) è determinato nel modo seguente:
|
Quando la copertura per il rischio acquirente è esclusa del tutto, BRF = 0,90 |
|
Quando la copertura per il rischio acquirente non è esclusa, BRF = 1 |
ALLEGATO VII
CRITERI E CONDIZIONI CHE REGOLANO L’APPLICAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO PAESE LADDOVE SIANO INTERESSATI UN PAESE TERZO QUALE GARANTE O UN’ISTITUZIONE MULTILATERALE O REGIONALE
OBIETTIVO
Il presente allegato riporta i criteri e le condizioni che governano l’applicazione di una classificazione di rischio paese laddove siano interessati un paese terzo quale garante o un’istituzione multilaterale o regionale, conformemente alle situazioni descritte al primo e al secondo trattino dell’articolo 24, lettera e), dell’accordo.
APPLICAZIONE
Classificazione del rischio paese laddove un paese terzo sia garante
Caso 1: Garanzia per l’intero importo in rischio
Quando un ente che ha sede al di fuori del paese dell’acquirente/mutuatario fornisce una garanzia di pagamento in forma di garanzia incondizionata per l’intero importo in rischio (ossia capitale e interessi), la classificazione di rischio paese applicabile può essere quella relativa al paese in cui ha sede il garante, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
— |
la garanzia copre l’intera durata del credito, |
— |
la garanzia è irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, |
— |
la garanzia è giuridicamente valida ed escutibile nella giurisdizione del paese del garante, |
— |
la garanzia copre i cinque elementi di rischio paese per il paese dell’acquirente/mutuatario, |
— |
il garante è meritevole di credito rispetto all’entità del debito garantito, |
— |
il garante è soggetto al controllo monetario e alle norme in materia di trasferimenti del paese in cui ha sede, |
— |
se il garante è una società controllata/controllante dell’ente garantito, i partecipanti determinano, caso per caso, se: 1) in considerazione della relazione tra la società controllata/controllante ed il livello di impegno giuridico della società controllante, la società controllata/controllante è giuridicamente e finanziariamente indipendente ed sarebbe in grado di assolvere ai propri obblighi di pagamento; 2) la società controllata/controllante potrebbe essere influenzata da eventi/norme locali o da un intervento del governo; e 3) nel caso di inadempimento, la sede centrale si riterrebbe responsabile. |
Caso 2: Garanzia di importo limitato
Quando un ente con sede fuori del paese dell’acquirente/mutuatario fornisce una garanzia di pagamento sotto forma di garanzia per una quota limitata dell’importo in rischio (ossia capitale e interessi), la classificazione di rischio paese applicabile può essere quella relativa al paese in cui ha sede il garante per la quota del credito soggetta a garanzia. Oltre ai criteri elencati per il caso 1, la classificazione del paese del garante può essere applicata esclusivamente quando l’importo garantito (capitale più relativi interessi) è: 1) pari o superiore al 10 percento del capitale più relativi interessi; oppure 2) pari a 5 milioni di DSP di capitale più relativi interessi, laddove l’operazione sia superiore a 50 milioni di DSP.
Per la parte non garantita, la classificazione di rischio paese applicabile è quella relativa al paese dell’acquirente.
Classificazione del rischio paese laddove sia interessata un’istituzione multilaterale o regionale
Caso 1: Garanzia per l’intero importo in rischio
Quando un’istituzione multilaterale o regionale classificata fornisce una garanzia di pagamento sotto forma di garanzia per l’intero importo in rischio (ossia capitale e interessi), la classificazione di rischio paese applicabile può essere quella relativa all’istituzione multilaterale o regionale, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
— |
la garanzia copre l’intera durata del credito, |
— |
la garanzia è irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, |
— |
la garanzia copre i cinque elementi di rischio paese per il paese dell’acquirente/mutuatario, |
— |
il garante è giuridicamente impegnato per l’intero importo del credito, |
— |
i rimborsi sono versati direttamente al creditore. |
Caso 2: Garanzia di importo limitato
Quando un’istituzione multilaterale o regionale classificata fornisce una garanzia di pagamento in forma di garanzia per una quota limitata dell’importo in rischio (ossia capitale e interessi), la classificazione di rischio paese applicabile può essere quella relativa all’istituzione multilaterale o regionale per la quota del credito soggetta a garanzia. Oltre ai criteri elencati per il caso 1, la classificazione dell’istituzione multilaterale o regionale può essere applicata esclusivamente quando l’importo garantito (capitale più relativi interessi) è: 1) pari o superiore al 10 percento del capitale più relativi interessi; oppure 2) pari a 5 milioni di DSP di capitale più relativi interessi, laddove l’operazione sia superiore a 50 milioni di DSP.
Per la parte non garantita, la classificazione di rischio paese applicabile è quella relativa al paese dell’acquirente.
Caso 3: Istituzione multilaterale o regionale quale mutuatario
Quando il mutuatario è un’istituzione multilaterale o regionale classificata, la classificazione del rischio paese applicabile è quella dell’istituzione multilaterale o regionale.
Classificazione delle istituzioni multilaterali o regionali
Possono accedere alla classificazione le istituzioni multilaterali o regionali generalmente esentate dal controllo monetario e dalle norme in materia di trasferimenti del paese in cui hanno sede. Tali istituzioni sono classificate, caso per caso, nelle categorie di rischio paese da 0 a 7 in funzione di una valutazione individuale del rischio e in base alla rispondenza alle seguenti caratteristiche:
— |
l’istituzione ha indipendenza statutaria e finanziaria, |
— |
nessun’attività dell’istituzione può essere oggetto di nazionalizzazione o di confisca, |
— |
l’istituzione ha piena libertà di trasferimento o conversione di fondi, |
— |
l’istituzione non è soggetta all’intervento del governo nel paese in cui ha sede, |
— |
l’istituzione gode di immunità fiscale, e |
— |
esiste un obbligo per tutti i suoi paesi membri di fornire capitale aggiuntivo per assolvere agli obblighi dell’istituzione. |
La valutazione tiene anche conto dei pagamenti effettuati in passato in situazioni di inadempimento attribuibile al rischio paese nel paese in cui l’istituzione ha sede o nel paese di un acquirente/mutuatario, nonché di qualunque altro fattore ritenuto utile per la valutazione.
L’elenco delle istituzioni multilaterali e regionali classificate non è un elenco chiuso e un partecipante può proporre il riesame della classificazione di un’istituzione sulla base delle considerazioni sopra riportate. I partecipanti rendono pubbliche le classificazioni delle istituzioni multilaterali e regionali.
ALLEGATO VIII
CRITERI E CONDIZIONI PER L’APPLICAZIONE DI TECNICHE DI MITIGAZIONE/ESCLUSIONE DEL RISCHIO PAESE NEL CALCOLO DEI TASSI DI PREMIO MINIMI
OBIETTIVO
Il presente allegato fornisce indicazioni sull’uso delle tecniche di mitigazione/esclusione del rischio paese elencate all’articolo 28, lettera b), dell’accordo; tra le indicazioni rientrano i criteri, le condizioni e le circostanze specifiche dell’applicazione di tali tecniche nonché i MEF applicabili.
APPLICAZIONE GENERALE
Per tutte le tecniche di mitigazione/esclusione del rischio paese elencate all’articolo 28, lettera b), dell’accordo:
— |
i MEF elencati costituiscono il livello più alto applicabile nelle migliori circostanze e devono essere giustificati caso per caso, |
— |
i partecipanti devono accertarsi che le garanzie previste siano escutibili nella loro realtà giuridica e giudiziaria, |
— |
gli MPR risultanti dall’uso di tecniche di mitigazione/esclusione del rischio paese non devono portare a premi inferiori a quelli proposti sul mercato privato in circostanze analoghe, |
— |
quando un’operazione è parallelamente finanziata da altre fonti, la garanzia detenuta in relazione alla copertura pubblica del credito all’esportazione è trattata, almeno, pari passu con le altre fonti che detengono la medesima garanzia. |
APPLICAZIONE SPECIFICA
1. Struttura che prevede flussi futuri da un paese terzo (offshore future flow) e un conto vincolato in un paese terzo (offshore escrow account)
Definizione:
un documento scritto, quale una dichiarazione o un accordo di cessione di diritti o di nomina di un fiduciario, sigillato e consegnato ad una parte terza, ossia ad una persona non interessata dall’atto, per essere conservato dalla parte terza fino al verificarsi di determinate condizioni e consegnato quindi all’altra parte interessata per divenire efficace. Se, subordinatamente ad un’analisi dei fattori aggiuntivi elencati, i seguenti criteri sono soddisfatti, questa tecnica può ridurre o eliminare i rischi di trasferimento, soprattutto nelle categorie di paesi a più elevato rischio.
Criteri:
— |
il conto vincolato è collegato ad un progetto destinato a produrre entrate in valuta estera ed i flussi diretti al conto vincolato sono generati dal progetto stesso e/o da altri crediti esteri da esportazione, |
— |
il conto vincolato è tenuto all’estero, in un paese, diverso da quello dell’acquirente/mutuatario, che presenta un livello molto limitato di rischi di trasferimento o altri rischi paese (un paese classificato nella categoria 0), |
— |
il conto vincolato è aperto presso una banca primaria che non è controllata direttamente né indirettamente da interessi dell’acquirente/mutuatario o dal paese dell’acquirente/mutuatario, |
— |
l’alimentazione del conto è garantita da adeguati contratti a lungo termine o di altro tipo, |
— |
l’insieme delle fonti di introito (generato dal progetto stesso e/o da altre fonti) dell’acquirente/mutuatario che transita attraverso il conto è in valuta forte e si ritiene che sia nel complesso sufficiente a coprire il servizio del debito per l’intera durata del credito, esso proviene inoltre da uno o più clienti esteri meritevoli di credito che hanno sede in paesi con un livello di rischio migliore rispetto al paese dell’acquirente/mutuatario (di norma paesi classificati nella categoria 0), |
— |
l’acquirente/mutuatario conferisce al cliente estero la disposizione irrevocabile di effettuare versamenti direttamente sul conto (ossia i pagamenti non sono inviati attraverso un conto controllato dall’acquirente/mutuatario né tramite il suo paese), |
— |
sul conto devono essere trattenuti fondi pari ad almeno sei mesi di servizio del debito. Nei casi in cui sono applicati termini di rimborso flessibili nel quadro di una struttura di finanza di progetto, sul conto deve essere trattenuto un importo equivalente a sei mesi effettivi di servizio del debito nel quadro di tali termini flessibili; l’importo può variare nel tempo in funzione del piano di servizio del debito, |
— |
l’acquirente/mutuatario ha un accesso limitato al conto (ossia solo dopo il pagamento del servizio del debito relativo al credito in questione), |
— |
le entrate depositate sul conto sono assegnate al finanziatore quale diretto beneficiario, per l’intera vita del credito, |
— |
l’apertura del conto è subordinata alle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità locali e di eventuali altre autorità competenti, |
— |
ll conto vincolato e le disposizioni contrattuali non possono essere condizionati e/o revocabili e/o di durata limitata. |
Fattori aggiuntivi da prendere in considerazione:
questa tecnica si applica subordinatamente ad una valutazione, caso per caso, delle caratteristiche di cui sopra e in considerazione, tra l’altro, dei seguenti fattori:
— |
il paese, l’acquirente/mutuatario (pubblico o privato), il settore, la vulnerabilità determinata dalle merci o dai servizi interessati (inclusa la loro disponibilità per l’intera durata del credito), i clienti, |
— |
le strutture giuridiche (ad esempio se il meccanismo è immune dall’influenza dell’acquirente/mutuatario o del suo paese), |
— |
la misura in cui la tecnica applicata resta soggetta ad interferenze del governo, rinnovi o ritiri, |
— |
il livello di protezione del conto rispetto ai rischi connessi al progetto, |
— |
l’importo destinato ad essere convogliato sul conto e il meccanismo per un’adeguata alimentazione del conto, |
— |
la situazione rispetto al Club di Parigi (ad esempio eventuale esenzione), |
— |
l’eventuale incidenza di rischi paese diversi dal rischio di trasferimento, |
— |
il livello di protezione rispetto ai rischi del paese in cui è aperto il conto, |
— |
i contratti conclusi con i clienti, compresa la loro natura e la loro durata, e |
— |
l’importo complessivo dei proventi in valuta estera previsti rispetto all’importo totale del credito. |
MEF applicabile
Il massimo MEF applicabile è 0,20, con le seguenti eccezioni:
|
caso specifico 1: il massimo MEF applicabile è 0,40 se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri aggiuntivi:
|
|
caso specifico 2: il massimo MEF applicabile è 0,30 se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri aggiuntivi:
|
2. Garanzie costituite in un paese terzo (offshore hard security)
Definizione:
garanzie in forma di pegni di primo o di secondo grado all’estero o di cessioni di garanzie detenute all’estero da un azionista dell’acquirente/mutuatario o dall’acquirente/mutuatario stesso, o di deposito in contanti presso un conto estero.
Criteri:
— |
per garanzie si intendono azioni e obbligazioni quotate emesse da enti con sede in un paese con livello di rischio migliore rispetto al paese dell’acquirente/mutuatario e che sono negoziati sulle borse di paesi classificati nella categoria 0, |
— |
per contanti si intende un deposito in valute forti di paesi classificati nella categoria 0 o titoli di Stato emessi sempre in valute forti da paesi classificati nella categoria 0, |
— |
la garanzia è incondizionata e irrevocabile per l’intera durata del credito, |
— |
il paese in cui è depositata la garanzia rappresenta un rischio migliore del paese dell’acquirente/mutuatario ed è di norma un paese classificato nella categoria 0, |
— |
la garanzia è fuori dalla portata e dalla giurisdizione dell’acquirente/mutuatario, |
— |
la previsione prudenziale del valore di mercato delle garanzie deve corrispondere lungo tutto il periodo di rimborso all’importo residuo del debito coperto dalla garanzia, |
— |
in ogni caso, l’entità del deposito in contanti o il valore prudenziale delle garanzie (destinato a coprire capitale e interessi) devono essere: 1) non inferiori al 10 percento del capitale più relativi interessi, oppure 2) pari a 5 milioni di DSP di capitale più relativi interessi, laddove l’operazione sia superiore a 50 milioni di DSP, |
— |
la garanzia può essere giuridicamente e incondizionatamente escussa in qualunque caso di inadempimento (ossia al materializzarsi del rischio paese nel paese dell’acquirente/mutuatario), |
— |
quanto ricavato dalle garanzie o dal deposito in contanti può essere liberamente convertito nella valuta del credito o in un’altra valuta forte, |
— |
in caso di inadempimento, le garanzie sono direttamente trasferite al creditore o, in caso di deposito in contanti, al creditore è versato direttamente l’appropriato importo. |
Fattori aggiuntivi da prendere in considerazione:
questa tecnica si applica di norma a tutti i paesi, gli acquirenti/mutuatari e i settori, subordinatamente ad una valutazione, caso per caso, delle caratteristiche di cui sopra e tenendo conto, tra l’altro, dei seguenti fattori:
— |
implicazioni del tipo di proprietà (pubblica o privata) delle garanzie o del deposito in contanti, ad esempio rispetto alla probabilità di escussione di questa garanzia nel caso di debitori pubblici, |
— |
il previsto valore delle garanzie e la probabilità di escussione in funzione dell’ente, del settore e del paese da cui provengono, |
— |
il contesto giuridico. |
MEF applicabile
Lo specifico MEF da applicare deve:
— |
riflettere il grado di esternalizzazione potenziale subordinato, tra l’altro, al persistere del valore dei beni, nonché le eventuali incertezze in merito all’escussione della garanzia, |
— |
essere determinato caso per caso in modo da riflettere, tra l’altro, a partire da una determinata base, il valore della garanzia fornita in relazione al valore del capitale del credito e la classificazione del rischio paese applicabile per il paese in cui è ubicata la garanzia. |
Il valore della garanzia in contanti sarà preso a non più dell’80 percento e il valore delle azioni o delle obbligazioni a non più del 35 percento della loro valutazione prudenziale.
3. Garanzie su beni immobili in un paese terzo (offshore asset-based security)
Definizione:
garanzia in forma di ipoteche di primo grado su beni (immobili) ubicati all’estero.
criteri:
— |
la garanzia è incondizionata e irrevocabile per l’intera durata del credito, |
— |
i beni reali hanno un valore di mercato previsto ricavato da una valutazione prudenziale e rappresentano per il proprietario una consistente quota di partecipazione azionaria. Questo valore previsto corrisponde per l’intera durata del periodo di rimborso all’importo residuo del debito dell’acquirente/mutuatario, |
— |
la garanzia può essere giuridicamente e incondizionatamente escussa in qualunque caso di inadempimento (ad esempio al materializzarsi del rischio paese nel paese dell’acquirente/mutuatario), |
— |
il ricavato può essere convertito nella valuta del credito o in un’altra valuta forte, |
— |
in caso di inadempimento, un adeguato ricavato è versato o assegnato direttamente al creditore, |
— |
il paese in cui la garanzia può essere escussa rappresenta una categoria di rischio migliore rispetto al paese dell’acquirente/mutuatario, ossia è di norma catalogata nelle categorie di rischio migliore. |
Fattori aggiuntivi da prendere in considerazione:
questa tecnica si applica di norma a tutti i paesi, gli acquirenti/mutuatari e i settori, subordinatamente ad una valutazione, caso per caso, delle caratteristiche di cui sopra e tenendo conto, tra l’altro, dei seguenti fattori:
— |
implicazioni del tipo di proprietà (pubblica o privata) dei beni reali ad esempio rispetto alla probabilità dell’escussione di questa garanzia nel caso di proprietà pubblica, |
— |
la natura dei beni reali (ad esempio settore) che può incidere sulla persistenza del loro valore e sulla probabilità di escussione, |
— |
il contesto giuridico. |
MEF applicabile
Lo specifico MEF da applicare deve:
— |
riflettere il grado di esternalizzazione potenziale subordinato, tra l’altro, al persistere del valore dei beni, nonché le eventuali incertezze in merito all’escussione della garanzia, e |
— |
essere determinato caso per caso in modo da riflettere, tra l’altro, a partire da una determinata base, il valore della garanzia fornita in relazione al valore del capitale del credito e la classificazione del rischio paese applicabile per il paese in cui è ubicata la garanzia. |
La differenza che intercorre tra l’MPR ricavato con l’applicazione di questa tecnica e l’MPR che si applicherebbe senza mitigazioni non deve essere maggiore del 15 percento della differenza che intercorre tra l’MPR che si applicherebbe senza mitigazioni e l’MPR che risulterebbe dall’applicazione della classificazione di rischio paese relativa al paese in cui è ubicato il bene.
Vi è un’incidenza sulla fissazione dei premi quando:
— |
la garanzia (destinata a coprire capitale e interessi) è di importo limitato su base uniforme per l’intera durata del credito ed è: 1) non inferiore al 10 percento del capitale più relativi interessi, oppure 2) pari a 5 milioni di DSP di capitale più relativi interessi, laddove l’operazione sia superiore a 50 milioni di DSP; in questo caso vi è un’incidenza pro rata sulla fissazione dei premi derivante dal capitale garantito/l’importo di capitale del credito, |
— |
la garanzia (destinata a coprire capitale e interessi) è di importo limitato su base non uniforme per l’intera durata del credito ed è: 1) non inferiore al 10 percento del capitale più relativi interessi, oppure 2) pari a 5 milioni di DSP di capitale più relativi interessi, laddove l’operazione sia superiore a 50 milioni di DSP; in questo caso vi è un’incidenza pro rata sulla fissazione dei premi derivante dall’applicazione del concetto di vita media ponderata. |
4. Garanzie su beni mobili in un paese terzo (offshore asset-secured and asset-based financing)
Definizione:
garanzia in forma di locazione all’estero o ipoteca di primo grado su beni mobili che non è:
1) |
utilizzata per rendere accettabili i rischi paese (es.: per paesi in categorie ad elevato rischio); né |
2) |
prevalentemente inerente ai rischi acquirente/mutuatario o locatore. |
Criteri:
— |
i beni sono generalmente direttamente connessi all’operazione, |
— |
i beni sono identificabili e mobili o portatili e possono essere, tanto fisicamente e quanto giuridicamente, recuperati/sequestrati dal creditore, dal suo agente o dalla persona da lui nominata fuori del paese dell’acquirente/mutuatario o locatario, |
— |
la garanzia è irrevocabile e incondizionata per l’intera durata del credito, |
— |
i beni hanno un valore di mercato previsto ricavato da una valutazione prudenziale che corrisponde per tutta la durata del periodo di rimborso all’importo del debito residuo, |
— |
la garanzia è registrata all’estero in una giurisdizione accettabile, |
— |
i beni possono essere liberamente venduti e offrono opportunità di utilizzazione al di fuori del paese dell’acquirente/mutuatario o del locatario, |
— |
il ricavato può essere convertito nella valuta del credito o in un’altra valuta forte, |
— |
in caso di escussione della garanzia, il ricavato è versato direttamente al creditore. |
Fattori aggiuntivi da prendere in considerazione:
questa tecnica si applica, in primo luogo, a beni come ad esempio aeromobili, navi e piattaforme petrolifere, destinati principalmente ad essere utilizzati fuori del paese dell’acquirente/mutuatario o locatario. Essa può tuttavia applicarsi a tutti i paesi, acquirenti/mutuatari, settori, subordinatamente ad una valutazione, caso per caso, delle caratteristiche di cui sopra e tenendo conto, tra l’altro, dei seguenti fattori:
— |
la natura dei beni che può incidere sulla loro piena mobilità, la possibilità di recuperare tali beni fuori del paese dell’acquirente/mutuatario o locatario e il loro valore commerciale di mercato previsto, |
— |
i costi che comportano il sequestro, il trasporto, la rimessa a nuovo e la rivendita dei beni, nonché gli interessi che maturano fino alla rivendita, |
— |
la possibilità di sequestrare i beni nei paesi che presentano i livelli di rischio più bassi e che presentano un’adeguata realtà giuridica. |
MEF applicabile
Lo specifico MEF da applicare:
— |
deve riflettere il grado della potenziale mitigazione del rischio paese che dipende, tra l’altro, dal persistere del valore dei beni, nonché dalle eventuali incertezze in merito alla possibilità di recuperarli in un contesto internazionale, |
— |
deve essere valutato caso per caso, e |
— |
non deve essere superiore a 0,10 oppure a 0,20 nel caso degli aeromobili. |
Nel caso in cui la garanzia (destinata a coprire capitale e interessi) è di importo limitato su base uniforme per l’intera durata del credito ed è: 1) non inferiore al 10 percento del capitale più relativi interessi, oppure 2) pari a 5 milioni di DSP di capitale più relativi interessi, laddove l’operazione sia superiore a 50 milioni di DSP, il MEF è calcolato su una base che rifletta l’importo della garanzia rispetto al capitale garantito/l’importo di capitale del credito.
5. Cofinanziamenti con istituti finanziari internazionali (IFI)
Definizione:
il credito all’esportazione (assicurazione/garanzia/prestito) è cofinanziato con un IFI classificato dai partecipanti ai fini del premio.
Criteri:
— |
l’IFI beneficia di una posizione di creditore preferenziale, |
— |
l’IFI ha valutato il progetto e i suoi aspetti tecnici, economici e finanziari, nonché la situazione relativa al rischio paese, |
— |
si ritiene che l’IFI seguirà l’esecuzione e il rimborso del progetto. |
Fattori aggiuntivi da prendere in considerazione:
la tecnica si applica a tutti i paesi/acquirenti/mutuatari e ai settori in cui l’IFI, in virtù della sua posizione e della politica seguita, può intervenire, subordinatamente ad una valutazione, caso per caso, delle caratteristiche di cui sopra e tenendo conto, tra l’altro, se, riguardo al progetto:
— |
tra il partecipante e l’IFI si è stabilito un buon livello di collaborazione nella fase di valutazione e di avvio del progetto e del relativo finanziamento, |
— |
il partecipante ha ottenuto dall’IFI il beneficio delle clausole di pari passu e di cross default per l’intero importo e l’intera durata del credito, |
— |
le clausole e la collaborazione tra il partecipante e l’IFI si applicano anche nel caso in cui i calendari delle scadenze dei due crediti non procedano parallelamente, e |
— |
le stesse disposizioni dell’IFI si applicano a qualunque offerta concorrente di un partecipante. |
MEF applicabile
Il massimo MEF applicabile non deve essere superiore a 0,05.
6. Finanziamento in valuta locale
Definizione:
contratto e finanziamento sono negoziati in valute locali, diverse da quelle forti ma convertibili e disponibili, e sono finanziati localmente con una conseguente eliminazione o mitigazione del rischio di trasferimento. L’onere primario del debito in valuta locale non dovrebbe, in linea di massima, essere interessato dai primi due rischi paese.
Criteri:
— |
il pagamento degli impegni delle ECA e il pagamento dei sinistri o il pagamento al finanziatore diretto sono espressi/effettuati a tutti gli stadi in valuta locale, |
— |
l’ECA non è di norma esposta al rischio del trasferimento, |
— |
in situazioni normali non sarà necessario convertire i depositi in valuta locale in valuta forte, |
— |
il pagamento effettuato dal mutuatario nella propria valuta e nel proprio paese costituisce un rimborso valido del debito, |
— |
se il reddito del mutuatario è in valuta locale, questi è al riparo da un andamento negativo dei tassi di cambio, |
— |
le norme vigenti nel paese del mutuatario in materia di trasferimenti non dovrebbero, in linea di massima, incidere sull’obbligo del rimborso che resterebbe in valuta locale, |
— |
in caso di inadempimento con pagamento di indennizzo in valuta locale, il valore dell’indennizzo è tradotto, come esplicitamente stabilito nell’accordo di prestito, in un importo equivalente in valuta forte. Il recupero delle somme corrisposte a titolo d’indennizzo è effettuato in valuta locale per un controvalore del valore dell’indennizzo espresso in valuta forte al momento del pagamento, |
— |
la responsabilità della conversione dei rimborsi effettuati in valuta locale dall’acquirente/mutuatario spetta alla parte assicurata che sopporta anche il rischio di un’eventuale svalutazione o apprezzamento delle somme ricevute in valuta locale. (Se un finanziatore diretto può essere esposto direttamente alle fluttuazioni valutarie, tale esposizione non riguarda i rischi paese né i rischi acquirente/mutuatario). |
Fattori aggiuntivi da prendere in considerazione:
questa tecnica si applica su base selettiva e per valute convertibili e trasferibili che poggiano su un’economia sana. L’ECA del Partecipante deve essere in grado di onorare i propri obblighi di indennizzo espressi nella propria valuta nel caso in cui la valuta locale divenisse non trasferibile o non convertibile una volta che l’ECA ha contratto l’impegno. (Un finanziatore diretto sarebbe tuttavia esposto a questo rischio);
anche dopo la trasposizione dell’importo di un inadempimento (non dell’intero valore del prestito) nell’equivalente importo in valuta forte, al mutuatario resta un obbligo in valuta locale, benché di valore «aperto», rispetto al corrispondente valore in valuta forte dell’importo oggetto dell’inadempimento. Il pagamento in moneta locale dal parte del mutuatario del suo debito ancora scoperto deve essere equivalente al valore in valuta forte dell’indennizzo al momento in cui l’indennizzo è stato pagato.
MEF applicabile
Lo specifico MEF da applicare deve essere determinato caso per caso, ma se i primi tre rischi paese sono esplicitamente esclusi, il MEF massimo è di 0,50. Se il rischio è solo mitigato, quindi non esplicitamente escluso, il MEF massimo è 0,35.
7. Assicurazione da un paese terzo o garanzia condizionata
8. Debitore che rappresenta un rischio migliore del rischio sovrano
L’uso delle tecniche 7 e 8 del presente allegato sarà oggetto di ulteriori discussioni tra i Partecipanti.
(1) Il calcolo dei due indici è effettuato conformemente alle convenzioni applicate di norma dai finanziatori internazionali, in osservanza del principio della prudenza, per definire, dopo tutti gli accertamenti tecnici ed economici del caso, un profilo concordato di prestito al momento o nell’imminenza della conclusione dell’accordo di finanziamento.
ALLEGATO IX
ELENCO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DI SVILUPPO
ELENCO DI CONTROLLO DELLA QUALITà DI SVILUPPO DEI PROGETTI CHE BENEFICIANO DI CREDITI DI AIUTO
Per garantire che i progetti nei paesi in via di sviluppo finanziati interamente o parzialmente da aiuti pubblici allo sviluppo (APS) contribuiscano allo sviluppo, negli ultimi anni sono stati elaborati dal DAC alcuni criteri, che figurano principalmente:
— |
nei Principi DAC per la valutazione dei progetti, 1988, |
— |
negli Orientamenti del DAC in materia di finanziamenti associati e aiuti pubblici allo sviluppo legati e parzialmente slegati, 1987, e |
— |
nel Codice di comportamento in materia di appalti pubblici per quanto riguarda gli aiuti pubblici allo sviluppo, 1986. |
COERENZA DEL PROGETTO CON LE PRIORITÀ GLOBALI IN FATTO DI INVESTIMENTI DEL PAESE BENEFICIARIO (SELEZIONE DEI PROGETTI)
Il progetto rientra nei programmi di investimento e di spesa pubblica già approvati dalle autorità centrali competenti per il finanziamento e la pianificazione del paese beneficiario?
(Specificare il documento politico in cui si menziona il progetto, per esempio programma pubblico di investimenti del paese beneficiario).
Il progetto è cofinanziato da un istituto internazionale di finanziamento allo sviluppo?
Esistono prove che il progetto sia stato esaminato e respinto da un organismo internazionale di finanziamento allo sviluppo o da un altro membro del DAC a causa dell’insufficiente priorità data allo sviluppo?
Se si tratta di un progetto del settore privato, è stato approvato dal governo del paese beneficiario?
Il progetto è contemplato da un accordo intergovernativo che prevede una più vasta gamma di attività di assistenza da parte del donatore nel paese beneficiario?
PREPARAZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI
Il progetto è stato preparato, progettato e valutato tenendo conto di una serie di norme e criteri che siano generalmente coerenti con i principi DAC per la valutazione dei progetti (PVP)? I principi in questione riguardano la valutazione dei progetti sotto i seguenti aspetti:
a) |
aspetti economici (PVP, paragrafi 30-38); |
b) |
aspetti tecnici (PVP, paragrafo 22); |
c) |
aspetti finanziari (PVP, paragrafi 23-29). |
Qualora si tratti di un progetto generatore di reddito, in particolare nei confronti di un mercato competitivo, il livello di agevolazione del finanziamento di aiuto è stato trasmesso all’utilizzatore finale dei fondi? (PVP, paragrafo 25).
a) |
Valutazione istituzionale (PVP, paragrafi 40-44). |
b) |
Analisi dal punto di vista sociale e distributivo (PVP, paragrafi 47-57). |
c) |
Valutazione dal punto di vista ambientale (PVP, paragrafi 55-57). |
PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI
Tra le seguenti diverse procedure in materia di appalti pubblici, quale sarà prescelta? (Per le definizioni, cfr. principi elencati nel Codice di comportamento in materia di appalti pubblici per l’APS).
a) |
Gara d’appalto internazionale (principio III del codice di comportamento e relativo allegato 2: condizioni minime per gare d’appalto internazionali efficienti). |
b) |
Gara d’appalto nazionale (codice di comportamento, principio IV). |
c) |
Gara informale o trattativa privata (codice di comportamento, principi V A o B). |
È previsto un controllo del prezzo e della qualità delle forniture? (PVP, paragrafo 63)?
ALLEGATO X
TERMINI E CONDIZIONI APPLICABILI ALLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Ambito d’applicazione
a) |
Il presente allegato stabilisce i termini e le condizioni che i partecipanti possono sostenere per le operazioni di finanziamento di progetti che soddisfano i criteri di cui all’appendice 1. |
b) |
Qualora non esista una disposizione corrispondente nel presente allegato, si applicano le condizioni dell’accordo. |
CAPITOLO II
TERMINI E CONDIZIONI FINANZIARIE APPLICABILI
2. Periodo di rimborso massimo
Il periodo massimo di rimborso è di quattordici anni, ad eccezione dei casi in cui il sostegno pubblico fornito da parte dei partecipanti mediante credito all’esportazione comprenda oltre il 35 percento della sindacazione per un progetto in un paese OCSE ad alto reddito, dove il periodo massimo di rimborso è di dieci anni.
3. Rimborso del capitale e pagamento degli interessi
Il capitale di un credito all’esportazione può essere rimborsato in rate non uguali e il capitale e gli interessi possono essere rimborsati con frequenza inferiore alle rate semestrali, alle seguenti condizioni:
a) |
nessuna singola rata o serie di rate di rimborso di capitale versata nell’arco di un periodo di sei mesi deve essere superiore al 25 percento dell’importo del capitale del credito; |
b) |
il primo rimborso di capitale è versato entro 24 mesi dal punto di partenza del credito; almeno il due percento del capitale del credito sarà rimborsato entro 24 mesi dal punto di partenza del credito; |
c) |
gli interessi sono pagabili a scadenze non superiori ai dodici mesi; il primo pagamento degli interessi deve essere effettuato entro sei mesi dal punto di partenza del credito; |
d) |
la vita ponderata media del periodo di rimborso non deve essere superiore a sette anni e tre mesi, ad eccezione dei casi in cui il sostegno pubblico fornito da parte dei partecipanti mediante credito all’esportazione comprenda oltre il 35 percento della sindacazione per un progetto in un paese OCSE ad alto reddito, dove la vita media ponderata del periodo di rimborso non deve essere superiore a cinque anni e tre mesi; |
e) |
il partecipante deve procedere ad una notifica preventiva conformemente all’articolo 5 del presente allegato. |
4. Tassi d’interesse minimi fissi
Se i partecipanti concedono sostegno finanziario pubblico per prestiti a tasso fisso:
a) |
per termini di rimborso fino a 12 anni inclusi, i partecipanti devono applicare i relativi tassi di interesse commerciale di riferimento (CIRR) costruito conformemente all’articolo 20 dell’accordo; |
b) |
per termini di rimborso superiori a 12 anni si applica un’addizionale di 20 punti base sul CIRR per tutte le valute. |
CAPITOLO III
PROCEDURE
5. Previa notifica per le operazioni di finanziamento di progetti
Un partecipante deve notificare a tutti i partecipanti l’intenzione di fornire un sostegno conformemente ai termini e alle condizioni di cui al presente allegato almeno dieci giorni di calendario prima di emettere un impegno. La notifica deve essere fornita conformemente all’allegato V dell’accordo. Se un partecipante richiede una spiegazione dei termini e delle condizioni che beneficiano di sostegno durante questo periodo, il partecipante notificante attende un periodo ulteriore di dieci giorni di calendario prime di emettere un impegno.
Appendice 1
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ PER LE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DI PROGETTI
I. Criteri di base
L’operazione interessa/è caratterizzata da:
a) |
il finanziamento di una determinata unità economica in cui un prestatore giudica che i flussi di cassa e i proventi di tale unità economica costituiscano la fonte dei fondi richiesti per il rimborso del prestito e che le attività dell’unità economica costituiscano una garanzia del prestito; |
b) |
il finanziamento di operazioni di esportazione con una società di progetto giuridicamente ed economicamente indipendente, quale una società appositamente costituita, per quanto riguarda i progetti di investimento in grado di generare entrate proprie; |
c) |
l’adeguata ripartizione dei rischi tra i partner partecipanti al progetto, ad esempio azionisti privati o azionisti pubblici meritevoli di credito, esportatori, creditori, acquirenti dei prodotti del progetto, anche in termini di capitali adeguati; |
d) |
il flusso di cassa generato dal progetto dev’essere sufficiente, per tutto il periodo di rimborso, a coprire le spese operative e il servizio del debito per i finanziamenti da terzi; |
e) |
le spese operative e il servizio del debito devono essere detratti in via prioritaria dai proventi del progetto; |
f) |
un acquirente/mutuatario non governativo senza garanzie governative di rimborso (ad esclusione delle garanzie di buona esecuzione, ad esempio i contratti di acquisto); |
g) |
garanzie basate sulle attività per i proventi/attività del progetto, quali cessioni, costituzioni in pegno, conti ricavi; |
h) |
rivalsa limitata o assenza di rivalsa sui promotori (sponsor) degli azionisti privati/promotori del progetto dopo il suo completamento. |
II. Ulteriori criteri per le operazioni di finanziamento di progetti in paesi OCSE ad alto reddito
L’operazione interessa/è caratterizzata da:
a) |
la partecipazione in una sindacazione del prestito con istituzioni finanziarie private che non beneficiano di sostegno pubblico mediante un credito all’esportazione e:
|
b) |
tassi di premio per qualsiasi sostegno pubblico non inferiori ai finanziamenti disponibili sul mercato privato e commisurati ai tassi corrispondenti chiesti da altre istituzioni finanziarie private che partecipano alla sindacazione. |
ALLEGATO XI
DEFINIZIONI
Ai fini del presente accordo si intende per:
a) |
impegni: una dichiarazione, in qualunque forma, mediante la quale la disponibilità o l’intenzione di fornire sostegno pubblico viene comunicata al paese beneficiario, all’acquirente, al mutuatario, all’esportatore o all’istituzione finanziaria; |
b) |
linea comune: un’intesa tra i partecipanti volta a concordare, per una data operazione o per circostanze particolari, le condizioni finanziarie specifiche del sostegno pubblico. Le disposizioni di una linea comune concordata sostituiscono le disposizioni dell’accordo unicamente per l’operazione o nelle circostanze specificate nella linea comune; |
c) |
livello di concessionalità degli aiuti legati: nel caso dei doni il livello di concessionalità è pari al 100 percento; nel caso dei prestiti, esso corrisponde alla differenza tra il valore nominale del prestito e il valore attuale scontato dei futuri pagamenti di servizio del debito che deve effettuare il debitore, espressa come percentuale del valore nominale del prestito; |
d) |
valore del contratto di esportazione: l’importo globale che deve essere pagato da parte o per conto dell’acquirente per i beni e/o servizi esportati, ad esclusione delle spese locali quali definite in appresso. Nel caso di un leasing è esclusa la quota del canone di locazione equivalente agli interessi; |
e) |
impegno definitivo: per un’operazione di credito (singola operazione o linea di credito), l’impegno definitivo di un partecipante, contratto mediante un accordo reciproco o un atto unilaterale, ad applicare condizioni finanziarie precise e complete; |
f) |
interventi sul tasso d’interesse: accordi tra un governo e banche o altri istituti finanziari che consentono di fornire finanziamenti all’esportazione a tasso fisso a livello pari o superiore al CIRR; |
g) |
linea di credito: uno schema, in qualunque forma, per crediti all’esportazione, che copre una serie di operazioni, collegate o meno a uno specifico progetto; |
h) |
spese locali: le spese sostenute nel paese dell’acquirente per beni e servizi necessari per l’esecuzione del contratto dell’esportatore o per il completamento del progetto di cui fa parte il contratto dell’esportatore. È esclusa la commissione pagabile all’agente dell’esportatore nel paese acquirente; |
i) |
copertura pura: sostegno pubblico fornito da o per conto di un governo esclusivamente mediante garanzie o assicurazioni sui crediti all’esportazione, senza cioè sostegno finanziario pubblico; |
j) |
periodo di rimborso: il periodo che va dal punto di partenza del credito, quale definito nel presente allegato, alla data prevista dal contratto per l’ultima rata di rimborso del capitale; |
k) |
punto di partenza del credito:
|
l) |
aiuti legati: aiuti (di fatto o di diritto) legati all’acquisto di beni e/o servizi dal paese donatore e/o da un numero ristretto di paesi. In questo tipo di aiuti rientrano finanziamenti, doni o pacchetti di finanziamenti associati aventi un livello di concessionalità superiore allo zero percento. Tale definizione si applica sia che il «legame» sia oggetto di un accordo formale o di qualsiasi tipo di intesa informale tra paese beneficiario e paese donatore, sia che un pacchetto comprenda componenti che rientrano tra le forme presentate all’articolo 31 dell’accordo non pienamente e liberamente disponibili per finanziare acquisti dal paese beneficiario, da quasi tutti gli altri paesi in via di sviluppo e dai paesi partecipanti, o comporti pratiche che il DAC o i partecipanti ritengano equivalenti a tale legame; |
m) |
aiuti slegati: aiuti che comprendono prestiti o doni i cui proventi sono pienamente e liberamente disponibili per finanziare acquisti da qualunque paese; |
n) |
vita media ponderata del periodo di rimborso: il periodo di tempo necessario per rimborsare la metà del capitale di un credito. Esso è calcolato come la somma del tempo (in anni) tra il punto di partenza del credito ed ogni rimborso di capitale ponderato dalla percentuale di capitale rimborsato ad ogni scadenza. |