8.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 326/26 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1232/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 novembre 2011
che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (2), prescrive che i prodotti a duplice uso (compresi i software e le tecnologie) siano sottoposti a controlli efficaci quando sono esportati dall’Unione o vi transitano, o quando sono forniti a un paese terzo grazie ai servizi di intermediazione prestati da intermediari che risiedono o sono stabiliti nell’Unione. |
(2) |
È opportuno applicare procedure di controllo uniformi e coerenti in tutta l’Unione per evitare pratiche concorrenziali sleali fra gli esportatori dell’Unione, armonizzare la portata delle autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione e le condizioni relative al loro uso tra gli esportatori dell’Unione e garantire l’efficienza e l’efficacia dei controlli della sicurezza nell’Unione. |
(3) |
Nella comunicazione del 18 dicembre 2006, la Commissione ha proposto di istituire nuove autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione allo scopo di consolidare la competitività dell’industria e garantire parità di condizioni per tutti gli esportatori dell’Unione che esportano determinati prodotti specifici a duplice uso verso determinate destinazioni specifiche, garantendo al contempo un elevato livello di sicurezza e il pieno rispetto degli obblighi internazionali. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 428/2009 ha abrogato il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (3), con effetto dal 27 agosto 2009. Tuttavia, le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1334/2000 continuano ad applicarsi per le richieste di autorizzazione di esportazione presentate prima di tale data. |
(5) |
Al fine di creare nuove autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione per l’esportazione di determinati prodotti specifici a duplice uso verso determinate destinazioni specifiche, occorre modificare le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 428/2009 aggiungendo nuovi allegati. |
(6) |
Le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore dovrebbero avere la facoltà di vietare il ricorso alle autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 428/2009 come modificato dal presente regolamento. |
(7) |
Dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona, gli embarghi sulle armi nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione sono adottati mediante decisioni del Consiglio. Ai sensi dell’articolo 9 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie, gli effetti giuridici delle posizioni comuni adottate dal Consiglio ai sensi del titolo V del trattato sull’Unione europea prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona devono essere mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati. |
(8) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 428/2009, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 428/2009 è così modificato:
1) |
all’articolo 2, il punto 9 è sostituito dal seguente:
|
2) |
all’articolo 4, paragrafo 2, le parole «stabilito da una posizione comune o un’azione comune» sono sostituite con «imposto da una decisione o una posizione comune»; |
3) |
l’articolo 9 è così modificato:
|
4) |
all’articolo 11, paragrafo 1, prima frase, il riferimento all’«allegato II» è sostituito da un riferimento all’«allegato II bis»; |
5) |
all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), le parole «una posizione comune o un’azione comune» sono sostituite con «una decisione o una posizione comune»; |
6) |
all’articolo 13, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. Tutte le notifiche necessarie ai sensi del presente articolo sono effettuate mediante mezzi elettronici sicuri, compreso il sistema di cui all’articolo 19, paragrafo 4.»; |
7) |
l’articolo 19 è così modificato:
|
8) |
all’articolo 23 è aggiunto il paragrafo seguente: «3. La Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo sulle attività, analisi e consultazioni del gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso, che è soggetta all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (4). |
9) |
l’articolo 25 è sostituito dal seguente: «Articolo 25 1. Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da essi adottate in attuazione del presente regolamento, compresi i provvedimenti di cui all’articolo 24. La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri. 2. Ogni tre anni la Commissione riesamina l’attuazione del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione completa di attuazione e di valutazione dell’impatto, che può comprendere proposte per la sua modifica. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione. 3. Speciali sezioni della relazione di cui al paragrafo 2 trattano:
4. Entro il 31 dicembre 2013, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dell’attuazione del presente regolamento con un’attenzione particolare all’attuazione dell’allegato II ter, Autorizzazione generale di esportazione dell’Unione n. EU002, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa volta a modificare il presente regolamento, segnatamente per quanto riguarda la questione delle spedizioni di basso valore.»; |
10) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 25 bis Fatte salve le disposizioni in materia di accordi di mutua assistenza amministrativa o i protocolli in materia doganale tra l’Unione e i paesi terzi, il Consiglio può autorizzare la Commissione a negoziare con i paesi terzi accordi per il riconoscimento reciproco dei controlli sulle esportazioni dei beni a duplice uso oggetto del presente regolamento e in particolare per eliminare gli obblighi di autorizzazione per le riesportazioni all’interno del territorio dell’Unione. Tali negoziati sono condotti in conformità delle procedure di cui all’articolo 207, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, a seconda dei casi.»; |
11) |
l’allegato II diventa allegato II bis ed è così modificato:
|
12) |
sono inseriti gli allegati da II ter a II octies figuranti nell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 16 novembre 2011
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
Il presidente
W. SZCZUKA
(1) Posizione del Parlamento europeo del 27 settembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 ottobre 2011.
(2) GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.
(3) GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1.
(4) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.»;
ALLEGATO
ALLEGATO IIter
AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELL’UNIONE N. EU002
(di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento)
Esportazione di determinati prodotti a duplice uso verso destinazioni specifiche
Autorità che rilascia il documento: Unione europea
Parte 1 — Prodotti
La presente autorizzazione generale di esportazione riguarda i seguenti prodotti a duplice uso specificati all’allegato I del presente regolamento:
— |
1A001 |
— |
1A003 |
— |
1A004 |
— |
1C003 b-c |
— |
1C004 |
— |
1C005 |
— |
1C006 |
— |
1C008 |
— |
1C009 |
— |
2B008 |
— |
3A001a3 |
— |
3A001a6-12 |
— |
3A002c-f |
— |
3C001 |
— |
3C002 |
— |
3C003 |
— |
3C004 |
— |
3C005 |
— |
3C006 |
Parte 2 — Destinazioni
La presente autorizzazione è valida in tutta l’Unione per le esportazioni verso le seguenti destinazioni:
— |
Argentina |
— |
Croazia |
— |
Islanda |
— |
Sud Africa |
— |
Corea del Sud |
— |
Turchia |
Parte 3 — Condizioni e requisiti d’uso
1. |
La presente autorizzazione non consente l’esportazione di prodotti se:
|
2. |
Gli esportatori devono indicare il numero di riferimento UE X002 e specificare che i prodotti sono esportati in base all’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione n. EU002 nella casella 44 del documento amministrativo unico. |
3. |
Ogni esportatore che si avvalga della presente autorizzazione deve notificare alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il primo uso della presente autorizzazione entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione oppure, in alternativa, e in conformità di una condizione imposta dall’autorità competente dello Stato membro in cui l’esportatore è stabilito, prima del primo uso della presente autorizzazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per la presente autorizzazione. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri definiscono gli obblighi di notifica connessi con l’uso della presente autorizzazione nonché le informazioni supplementari che lo Stato membro esportatore potrebbe richiedere per quanto concerne i prodotti esportati a titolo della presente autorizzazione. Gli Stati membri possono fare obbligo agli esportatori stabiliti nel loro territorio di registrarsi prima del primo uso della presente autorizzazione. La registrazione è automatica e comunicata all’esportatore dalle autorità competenti senza indugio e comunque entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento, fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento. Se del caso, i requisiti di cui al secondo e al terzo comma si basano su quelli definiti per l’uso delle autorizzazioni generali nazionali di esportazione rilasciate dagli Stati membri che forniscono dette autorizzazioni. |
ALLEGATO IIquater
AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELL’UNIONE N. EU003
(di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento)
Esportazione dopo riparazione/sostituzione
Autorità che rilascia il documento: Unione europea
Parte 1 — Prodotti
1. |
La presente autorizzazione generale di esportazione riguarda tutti i prodotti a duplice uso di cui a una delle voci dell’allegato I del presente regolamento, a eccezione di quelle elencate nel punto 2, qualora:
|
2. |
Prodotti esclusi:
|
Parte 2 — Destinazioni
La presente autorizzazione è valida in tutta l’Unione per le esportazioni verso le seguenti destinazioni:
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Albania |
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Argentina |
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Bosnia-Erzegovina |
|
Brasile |
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Cile |
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Cina (compresi Hong Kong e Macao) |
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Croazia |
|
ex Repubblica iugoslava di Macedonia |
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Territori francesi d’oltremare |
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Islanda |
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India |
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Kazakstan |
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Messico |
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Montenegro |
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Marocco |
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Russia |
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Serbia |
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Singapore |
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Sud Africa |
|
Corea del Sud |
|
Tunisia |
|
Turchia |
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Ucraina |
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Emirati arabi uniti |
Parte 3 — Condizioni e requisiti d’uso
1. |
La presente autorizzazione può essere usata soltanto se l’esportazione iniziale ha avuto luogo in base a un’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione o se è stata rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale l’esportatore d’origine è stabilito un’autorizzazione iniziale di esportazione di prodotti successivamente reimportati nel territorio doganale dell’Unione europea a scopo di manutenzione, riparazione o sostituzione. La presente autorizzazione è valida solamente per le esportazioni verso l’utente finale originale. |
2. |
La presente autorizzazione non consente l’esportazione di prodotti se:
|
3. |
In caso di esportazione di prodotti in base alla presente autorizzazione, gli esportatori devono:
|
4. |
Ogni esportatore che si avvalga della presente autorizzazione deve notificare alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il primo uso della presente autorizzazione entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione oppure, in alternativa, e in conformità di una condizione imposta dall’autorità competente dello Stato membro in cui l’esportatore è stabilito, prima del primo uso della presente autorizzazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per la presente autorizzazione. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri definiscono gli obblighi di notifica connessi con l’uso della presente autorizzazione nonché le informazioni supplementari che lo Stato membro esportatore potrebbe richiedere per quanto concerne i prodotti esportati a titolo della presente autorizzazione. Gli Stati membri possono fare obbligo agli esportatori stabiliti nel loro territorio di registrarsi prima del primo uso della presente autorizzazione. La registrazione è automatica e comunicata all’esportatore dalle autorità competenti senza indugio e comunque entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento, fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento. Se del caso, i requisiti di cui al secondo e al terzo comma si basano su quelli definiti per l’uso delle autorizzazioni generali nazionali di esportazione rilasciate dagli Stati membri che forniscono dette autorizzazioni. |
5. |
La presente autorizzazione riguarda i prodotti destinati alla “riparazione”, “sostituzione”…“manutenzione”. Tali operazioni possono implicare un coincidente miglioramento del prodotto originale, risultante dall’uso di pezzi di ricambio moderni o di norme di costruzione più recenti per ragioni di affidabilità o di sicurezza, purché questo non comporti un aumento della capacità funzionale dei prodotti o non conferisca a questi ultimi funzioni nuove o supplementari. |
ALLEGATO II quinquies
AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELL’UNIONE N. EU004
(di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento)
Esportazione temporanea per mostre o fiere
Autorità che rilascia il documento: Unione europea
Parte 1 — Prodotti
La presente autorizzazione generale di esportazione riguarda tutti i prodotti a duplice uso di cui a una delle voci riportate nell’allegato I del presente regolamento, eccettuati:
a) |
tutti i prodotti elencati nell’allegato II octies; |
b) |
tutti i prodotti della sezione D di cui all’allegato I del presente regolamento (a esclusione del software necessario al corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate a fini di dimostrazione); |
c) |
tutti i prodotti della sezione E di cui all’allegato I del presente regolamento; |
d) |
i prodotti seguenti specificati nell’allegato I del presente regolamento:
|
Parte 2 — Destinazioni
La presente autorizzazione è valida in tutta l’Unione per le esportazioni verso le seguenti destinazioni:
Albania, Argentina, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Cile, Cina (compresi Hong Kong e Macao), ex Repubblica iugoslava di Macedonia, territori francesi d’oltremare, Islanda, India, Kazakstan, Messico, Montenegro, Marocco, Russia, Serbia, Singapore, Sud Africa, Corea del Sud, Tunisia, Turchia, Ucraina, Emirati arabi uniti
Parte 3 — Condizioni e requisiti d’uso
1. |
La presente autorizzazione consente l’esportazione dei prodotti che figurano nell’elenco della parte 1, a condizione che siano esportati temporaneamente nel quadro di un’esposizione o di una fiera, secondo la definizione di cui al punto 6, e che siano in seguito reimportati entro centoventi giorni dall’esportazione iniziale, nella loro interezza e senza modifiche, nel territorio doganale dell’Unione europea. |
2. |
L’autorità competente dello Stato membro in cui l’esportatore è stabilito, secondo la definizione di cui all’articolo 9, paragrafo 6, del presente regolamento, può, su richiesta di quest’ultimo, derogare alla condizione secondo cui i prodotti vanno reimportati ai sensi del precedente paragrafo 1. Al fine di derogare a tale condizione si applica la procedura di autorizzazione individuale di cui all’articolo 9, paragrafo 2, e all’articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento. |
3. |
La presente autorizzazione non consente l’esportazione di prodotti se:
|
4. |
Gli esportatori devono indicare il numero di riferimento UE X002 e specificare che i prodotti sono esportati in base all’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione n. EU004 nella casella 44 del documento amministrativo unico. |
5. |
Ogni esportatore che si avvalga della presente autorizzazione deve notificare alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il primo uso di questa autorizzazione entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione oppure, in alternativa, e in conformità di una condizione imposta dall’autorità competente dello Stato membro in cui l’esportatore è stabilito, prima del primo uso della presente autorizzazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per la presente autorizzazione. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri definiscono gli obblighi di notifica connessi con l’uso della presente autorizzazione nonché le informazioni supplementari che lo Stato membro esportatore potrebbe richiedere per quanto concerne i beni esportati a titolo della presente autorizzazione. Gli Stati membri possono fare obbligo agli esportatori stabiliti nel loro territorio di registrarsi prima del primo uso della presente autorizzazione. La registrazione è automatica e comunicata all’esportatore dalle autorità competenti senza indugio e comunque entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento, fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento. Se del caso, i requisiti di cui al secondo e al terzo comma si basano su quelli definiti per l’uso delle autorizzazioni generali nazionali di esportazione rilasciate dagli Stati membri che forniscono dette autorizzazioni. |
6. |
Ai fini della presente autorizzazione, per “mostra o fiera” si intendono le manifestazioni commerciali di durata determinata in cui più espositori presentano i loro prodotti agli operatori del settore o al pubblico in generale. |
ALLEGATO II sexies
AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELL’UNIONE N. EU005
(di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento)
Telecomunicazioni
Autorità che rilascia il documento: Unione europea
Parte 1 — Prodotti
La presente autorizzazione di esportazione generale riguarda i seguenti prodotti a duplice uso specificati all’allegato I del presente regolamento:
a) |
i seguenti prodotti appartenenti alla categoria 5, parte l:
|
b) |
tecnologia sottoposta ad autorizzazione 5E001a, necessaria all’installazione, al funzionamento, alla manutenzione o alla riparazione di prodotti specificati alla lettera a) e destinata allo stesso utente finale. |
Parte 2 — Destinazioni
La presente autorizzazione è valida in tutta l’Unione per le esportazioni verso le seguenti destinazioni:
Argentina, Cina (compresi Hong Kong e Macao), Croazia, India, Russia, Sud Africa, Corea del Sud, Turchia, Ucraina.
Parte 3 — Condizioni e requisiti d’uso
1. |
La presente autorizzazione non consente l’esportazione di prodotti se:
|
2. |
Gli esportatori devono indicare il numero di riferimento UE X002 e specificare che i prodotti sono esportati in base all’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione n. EU005 nella casella 44 del documento amministrativo unico. |
3. |
Ogni esportatore che si avvalga della presente autorizzazione deve notificare alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il primo uso della presente autorizzazione entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione oppure, in alternativa, e in conformità di una condizione imposta dall’autorità competente dello Stato membro in cui l’esportatore è stabilito, prima del primo uso della presente autorizzazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per la presente autorizzazione. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri definiscono gli obblighi di notifica connessi con l’uso della presente autorizzazione nonché le informazioni supplementari che lo Stato membro esportatore potrebbe richiedere per quanto concerne i beni esportati a titolo della presente autorizzazione. Uno Stato membro può fare obbligo agli esportatori stabiliti nel loro territorio di registrarsi prima del primo uso della presente autorizzazione. La registrazione è automatica e comunicata all’esportatore dalle autorità competenti senza indugio e comunque entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento, fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento. Se del caso, i requisiti di cui al secondo e al terzo comma si basano su quelli definiti per l’uso delle autorizzazioni generali nazionali di esportazione rilasciate dagli Stati membri che forniscono dette autorizzazioni. |
ALLEGATO II septies
AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELL’UNIONE N. EU006
(di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento)
Sostanze chimiche
Parte 1 — Prodotti
La presente autorizzazione generale di esportazione riguarda i seguenti prodotti a duplice uso specificati all’allegato I del presente regolamento:
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1C350:
|
|
1C450 a:
|
|
1C450 b:
|
Parte 2 — Destinazioni
La presente autorizzazione è valida in tutta l’Unione per le esportazioni verso le seguenti destinazioni:
Argentina, Croazia, Islanda, Corea del Sud, Turchia, Ucraina.
Parte 3 — Condizioni e requisiti d’uso
1. |
La presente autorizzazione non consente l’esportazione di prodotti se:
|
2. |
Gli esportatori devono indicare il numero di riferimento UE X002 e specificare che i prodotti sono esportati in base all’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione n. EU006 nella casella 44 del documento amministrativo unico. |
3. |
Ogni esportatore che si avvalga della presente autorizzazione deve notificare alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il primo uso della presente autorizzazione entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione oppure, in alternativa, e in conformità di una condizione imposta dall’autorità competente dello Stato membro in cui l’esportatore è stabilito, prima del primo uso della presente autorizzazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per la presente autorizzazione. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri definiscono gli obblighi di notifica connessi con l’uso della presente autorizzazione nonché le informazioni supplementari che lo Stato membro esportatore potrebbe richiedere per quanto concerne i beni esportati a titolo della presente autorizzazione. Gli Stati membri possono fare obbligo agli esportatori stabiliti nel loro territorio di registrarsi prima del primo uso della presente autorizzazione. La registrazione è automatica e le autorità competenti ne notificano il ricevimento all’esportatore senza indugio e comunque entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento, fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento. Se del caso, i requisiti di cui al secondo e al terzo comma si basano su quelli definiti per l’uso delle autorizzazioni generali nazionali di esportazione rilasciate dagli Stati membri che forniscono dette autorizzazioni. |
ALLEGATO II octies
[Elenco di cui all’articolo 9, paragrafo 4, lettera a), del presente regolamento e agli allegati II bis, II quater e II quinquies del presente regolamento]
Le voci non riportano sempre una descrizione completa dei prodotti e delle relative note all’allegato I. Soltanto l’allegato I contiene una descrizione completa dei prodotti.
La menzione di un prodotto nel presente allegato non influisce sull’applicazione della nota generale sul software (NGS) di cui all’allegato I.
— |
Tutti i prodotti specificati nell’allegato IV. |
— |
0C001 “Uranio naturale”…“uranio impoverito” o torio sotto forma di metallo, lega, composto chimico, o concentrato, e qualsiasi altro materiale contenente uno o più dei prodotti sopra citati. |
— |
0C002 “materie fissili speciali” diverse da quelle specificate nell’allegato IV. |
— |
0D001 “Software” appositamente progettato o modificato per lo “sviluppo”, la “produzione” o l’“uso” dei beni specificati nella categoria 0, nella misura in cui si riferisce alla voce 0C001 o ai prodotti di cui alla voce 0C002 che sono esclusi dall’allegato IV. |
— |
0E001 “Tecnologia” conformemente alla nota sulla tecnologia nucleare per lo “sviluppo”, la “produzione” o l’“uso” di beni specificati nella categoria 0, nella misura in cui si riferisce alla voce 0C001 o ai prodotti di cui alla voce 0C002 che sono esclusi dall’allegato IV. |
— |
1A102 Componenti risaturati pirolizzati carbonio-carbonio progettati per i veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o i razzi sonda specificati in 9A104. |
— |
1C351 Agenti patogeni per l’uomo, zoonosi e “tossine”. |
— |
1C352 Agenti patogeni per gli animali. |
— |
1C353 Elementi genetici e organismi geneticamente modificati. |
— |
1C354 Agenti patogeni per le piante. |
— |
1C450a.1. Amiton: O, O-dietil-S-[2-(dietilammino) etil] tiofosfato (78-53-5) e corrispondenti sali alchilati o protonati. |
— |
1C450a.2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorometil)-1-propene (382-21-8). |
— |
7E104 “Tecnologia” per l’integrazione dei dati di comando di volo, di guida e di propulsione in un sistema di gestione del volo per l’ottimizzazione della traiettoria di un sistema con propulsione a razzo. |
— |
9A009.a. Sistemi di propulsione ibridi a razzo con capacità di impulso totale superiore a 1,1 MNs. |
— |
9A117 Meccanismi di separazione di stadio, meccanismi di separazione e loro stadi intermedi, utilizzabili in “missili”. |
DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE
La Commissione intende rivedere il presente regolamento entro il 31 dicembre 2013, segnatamente per quanto riguarda il vaglio della possibilità di introdurre autorizzazioni generali di esportazione per le spedizioni di basso valore.
DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE SULLE SPEDIZIONI DI BASSO VALORE
Il presente regolamento fa salve le autorizzazioni generali di esportazione nazionali per le spedizioni di basso valore, rilasciate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 428/2009.