29.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1223/2011 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1688/2005 per quanto riguarda il campionamento dei branchi di origine delle uova e l'esame microbiologico di tali campioni e di campioni di talune carni destinate alla Finlandia e alla Svezia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 9, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale per gli operatori del settore alimentare. Esso prevede garanzie speciali per gli alimenti di origine animale destinati ai mercati finlandese e svedese. Di conseguenza, gli operatori del settore alimentare che intendono commercializzare uova in tali Stati membri devono rispettare determinate norme con riguardo alla Salmonella.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione, del 14 ottobre 2005, che attua il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le garanzie speciali relative alla Salmonella per partite, destinate alla Finlandia e alla Svezia, di talune carni e di uova (2) fissa le regole di campionamento applicabili ai branchi di origine delle uova destinate alla Finlandia e alla Svezia. Esso stabilisce inoltre norme relative ai metodi microbiologici per l'esame di tali campioni e dei campioni di talune carni bovine e suine e di pollame destinate a detti Stati membri.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della Salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (3), stabilisce norme intese a garantire che vengano prese misure efficaci per contrastare la salmonella e altri agenti zoonotici. Tali misure comprendono prescrizioni minime in materia di campionamento per tutti i branchi/gruppi di galline ovaiole nel quadro dei programmi nazionali di lotta alla salmonella.

(4)

Il regolamento (UE) n. 517/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizione di attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo dell'Unione per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di Salmonella nelle ovaiole di Gallus gallus e che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 e il regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione (4), fissa le disposizioni relative al metodo di prova per verificare i progressi ottenuti nella realizzazione dell'obiettivo dell'Unione consistente nel ridurre la prevalenza di tali sierotipi nei gruppi di ovaiole.

(5)

Le prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 2160/2003 e al regolamento (UE) n. 517/2011 si applicano a tutti i gruppi di ovaiole presenti sul territorio dell'Unione. Di conseguenza, a fini di semplificazione della legislazione dell'Unione e onde evitare doppi campionamenti, occorre armonizzare le norme in materia di campionamento di cui ai regolamenti (CE) n. 2160/2003, (CE) n. 1688/2005 e (UE) n. 517/2011.

(6)

In particolare, è opportuno sostituire le regole di campionamento applicabili ai branchi di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1688/2005 con le prescrizioni corrispondenti di cui ai regolamenti (CE) n. 2160/2003 e (UE) n. 517/2011. Dal momento che le regole stabilite in questi ultimi sono più rigorose, tale modifica non compromette le garanzie speciali accordate alla Finlandia e alla Svezia. È pertanto necessario sopprimere l'allegato III del regolamento (CE) n. 1688/2005.

(7)

Inoltre, l'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione ha adottato una nuova norma specifica per la rilevazione della Salmonella spp. nelle feci animali e nei campioni della fase della produzione primaria, in particolare la norma EN/ISO 6579-2002/A1:2007 Emendamento 1: allegato D: Detection of Salmonella spp. in animal faeces and in environmental samples from the primary production stage (Rilevazione della Salmonella spp. nelle feci animali e nei campioni della fase della produzione primaria). Occorre osservare detta norma nell'analisi dei campioni prelevati in branchi/gruppi di origine delle uova nell'Unione. È opportuno, pertanto, modificare le regole di campionamento stabilite dal regolamento (CE) n. 1688/2005 per fare riferimento a tale norma.

(8)

Il regolamento (CE) n. 1688/2005 va pertanto modificato di conseguenza.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1688/2005 è così modificato.

(1)

gli articoli 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 4

Campionamento dei branchi di origine delle uova

Il campionamento dei branchi di origine delle uova destinate alla Finlandia e alla Svezia e soggette al test microbiologico previsto all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 deve essere realizzato conformemente

a)

alle norme minime in materia di campionamento dei branchi di ovaiole previste all'allegato II, parte B, punto 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003;

b)

alle prescrizioni in materia di monitoraggio dei gruppi di ovaiole di cui al punto 2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 517/2011.

Articolo 5

Metodi microbiologici per l'esame dei campioni

1.   L'analisi microbiologica per quanto riguarda la Salmonella dei campioni prelevati nel rispetto degli articoli da 1 a 4 deve essere effettuata conformemente ai metodi descritti nei documenti seguenti:

a)

per i campioni di carni di cui agli articoli 1, 2 e 3:

i)

EN ISO 6579: Microbiologia degli alimenti e dei mangimi — Metodo orizzontale per l'individuazione della Salmonella spp;

ii)

metodo NMKL (Nordic Committee on Food Analysis) n. 71: Salmonella. Rilevazione nei prodotti alimentari; oppure

iii)

metodi convalidati per le carni rispetto ai metodi di cui ai punti i) e ii) o ad altri protocolli riconosciuti a livello internazionale purché essi siano:

utilizzati per le carni bovine e suine e carni di pollame e

certificati da una terza parte in base al protocollo della norma EN/ISO 16140 Microbiologia degli alimenti e dei mangimi - Protocollo della convalida di metodi alternativi (EN/ISO 16140).

b)

per i campioni di carni di branchi cui all'articolo 4: la norma EN/ISO 6579-2002/A1:2007 Emendamento 1: allegato D: Detection of Salmonella spp. in animal faeces and in environmental samples from the primary production stage (Rilevazione della Salmonella spp. nelle feci animali e nei campioni della fase della produzione primaria).

2.   Qualora i risultati dei test microbiologici di cui al paragrafo 1, lettera a), siano contestati fra Stati membri, va considerato come metodo di riferimento l'ultima edizione della norma EN/ISO 6579.»

(2)

L'allegato III è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(2)  GU L 271 del 15.10.2005, pag. 17.

(3)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.

(4)  GU L 138 del 26.5.2011, pag. 45.