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26.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 313/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1220/2011 DELLA COMMISSIONE
del 25 novembre 2011
che modifica il regolamento (CE) n. 867/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 103, paragrafo 2, terzo comma, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Sulla base dell’esperienza acquisita riguardo all’attuazione dei programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo, è necessario apportare alcune modifiche al regolamento (CE) n. 867/2008 della Commissione (2). |
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(2) |
Per garantire una migliore applicazione dell’articolo 103 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e per assicurare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione nei casi in cui organizzazioni di produttori sono beneficiarie di misure di sviluppo rurale nell’ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (3), è opportuno prevedere che il riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo sia rifiutato, sospeso o revocato immediatamente qualora queste ultime siano state oggetto di sanzioni nel quadro di detti regolamenti. |
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(3) |
Con riguardo al monitoraggio e alla gestione amministrativa del mercato, è utile concentrarsi su temi correlati alle attività previste nei programmi di attività delle organizzazioni di operatori, mentre in relazione al miglioramento qualitativo della produzione di olio di oliva e di olive da tavola è opportuno, a fini di efficacia, prevedere nuovi tipi di assistenza tecnica. |
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(4) |
Per garantire una maggiore coerenza delle attività ammissibili al finanziamento dell’Unione, è auspicabile, per quanto concerne la lotta contro la mosca dell’olivo, limitare il finanziamento alle sole attività di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto III, del regolamento (CE) n. 867/2008. |
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(5) |
Alla luce dell’esperienza acquisita, è opportuno aumentare la percentuale minima del finanziamento dell’Unione destinata al settore del miglioramento dell’impatto ambientale dell’olivicoltura, al fine di rispecchiare la notevole evoluzione verificatasi in detto settore. Inoltre, per sfruttare al meglio le risorse destinate a programmi di attività, occorre ridurre percentualmente la quota delle spese generali destinata alla loro attuazione. |
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(6) |
È necessario semplificare le procedure amministrative nei casi in cui la modifica di un programma riguarda la sostituzione di un’attività con un’altra e il bilancio previsto per ciascuna di queste attività è inferiore a 10 000 EUR, a condizione che non sia cambiato l’obiettivo iniziale del programma. |
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(7) |
Per agevolare l’esecuzione dei programmi, è auspicabile rendere più flessibili le condizioni per lo svincolo delle cauzioni collegate agli anticipi, a condizione che le spese ammissibili siano effettivamente realizzate e verificate. |
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(8) |
È opportuno stabilire una nuova scadenza per la comunicazione, da parte degli Stati membri interessati, delle misure adottate a livello nazionale per l’attuazione del presente regolamento. |
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(9) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 867/2008. |
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(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 867/2008 è così modificato:
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1) |
all’articolo 3, paragrafo 5, è aggiunta la seguente lettera c):
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2) |
l’articolo 5, paragrafo 1, è così modificato:
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3) |
all’articolo 6, il testo del primo comma è sostituito dal seguente: «In ciascuno Stato membro, una percentuale minima del 30 % del finanziamento dell’Unione disponibile a norma dell’articolo 103 del regolamento (CE) n. 1234/2007 è destinata al settore di attività di cui all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del presente regolamento e una percentuale minima del 12 % di detto finanziamento è destinata al settore di cui all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera d).»; |
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4) |
all’articolo 7, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera g):
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5) |
all’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, il testo della lettera d), è sostituito dal seguente:
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6) |
all’articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo 6: «6. in deroga ai paragrafi 2 e 4, quando una modifica di un programma di attività concerne la sostituzione di un’attività con un’altra appartenente allo stesso settore e il bilancio previsto per ciascuna di queste attività è inferiore a 10 000 EUR, l’organizzazione di operatori deve notificare la modifica all’autorità competente due mesi prima di iniziare la realizzazione della nuova attività. Se l’autorità competente non formula obiezioni entro un termine di un mese a decorrere dalla data di notifica, la modifica è considerata accolta. Alla notifica devono essere allegati documenti giustificativi che precisano il motivo, la natura e le conseguenze della modifica proposta e dimostrano che la modifica in questione non altera l’obiettivo iniziale di detto programma.»; |
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7) |
all’articolo 11, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Entro una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro la fine di ogni anno di esecuzione del programma di attività, le organizzazioni di operatori interessate possono presentare una domanda di svincolo della cauzione di cui al paragrafo 4, per un importo non superiore alla totalità delle spese della prima rata effettivamente sostenute e verificate dallo Stato membro. Quest’ultimo determina e controlla i documenti giustificativi a corredo di tale domanda e svincola le cauzioni corrispondenti alle spese di cui trattasi entro il secondo mese successivo a quello in cui è presentata la domanda.»; |
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8) |
all’articolo 18, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente: «1. Entro il 31 gennaio che segue ciascun periodo di tre anni iniziato il 1o aprile, in conformità dell’articolo 8, gli Stati membri produttori di olio di oliva comunicano alla Commissione i provvedimenti nazionali adottati in attuazione del presente regolamento, in particolare quelli relativi:». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.