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25.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 310/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1216/2011 DELLA COMMISSIONE
del 24 novembre 2011
recante modifica del regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo (il «regolamento quadro») (1), in particolare l’articolo 11,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete e modifica il regolamento (CE) n. 2096/2005 che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea (2) contiene indicatori essenziali di prestazione (IEP) e obiettivi vincolanti nei settori essenziali di prestazione, ossia sicurezza, ambiente, capacità ed efficienza economica. |
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(2) |
Gli indicatori essenziali di prestazione in materia di sicurezza che servono a determinare gli obiettivi nazionali o di blocco funzionale di spazio aereo, contenuti nell’allegato 1 del regolamento (UE) n. 691/2010, sono i seguenti: efficienza della gestione della sicurezza misurata attraverso una metodologia che poggia sull’ATM Safety Framework Maturity Survey (indagine sulla maturità del quadro di sicurezza dell’ATM); applicazione della classifica di gravità dello strumento di analisi del rischio per consentire una comunicazione armonizzata della valutazione della gravità per non rispetto dei valori minimi di separazione, invasioni di pista e eventi tecnici specifici relativi alla gestione del traffico aereo (ATM); e comunicazione relativa alla cultura giusta. |
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(3) |
A norma dell’allegato 1 del regolamento (UE) n. 691/2010, è opportuno che la Commissione, gli Stati membri, l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) e l’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) sviluppino ulteriormente in collaborazione i suddetti indicatori di sicurezza, che devono essere poi adottati dalla Commissione prima del primo periodo di riferimento. |
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(4) |
A tal fine la Commissione ha istituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dell’AESA, di Eurocontrol e della Commissione (la cosiddetta «Task Force E3»). Il gruppo ha presentato una relazione tecnica dal titolo Metrics for Safety Key Performance Indicators for the Performance Scheme (Criteri di misura per gli indicatori essenziali di prestazione in materia di sicurezza per il sistema di prestazioni). La relazione è stata rielaborata in base alle osservazioni formulate dagli Stati membri e dalle parti interessate e costituisce il fondamento tecnico, oltre che del presente regolamento, dei metodi accettabili di rispondenza e del materiale esplicativo ad esso associati. |
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(5) |
Nel mettere a punto gli indicatori essenziali di prestazione in materia di sicurezza occorre tenere conto anche dell’attività già svolta in relazione ad altre iniziative, quali il piano di sicurezza dell’AESA, l’analisi dei rischi e lo studio di Eurocontrol Safety Framework Maturity Survey. |
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(6) |
Dall’esperienza acquisita nell’attuazione graduale del sistema di prestazioni si ricava che è necessario accordare più tempo alla Commissione per valutare gli obiettivi prestazionali riveduti, onde tenere conto del carico di lavoro generato dalla valutazione accurata dei piani prestazionali e per consentirle di intrattenere il dialogo richiesto con le autorità nazionali di vigilanza e giustificare adeguatamente i risultati di detta valutazione. |
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(7) |
Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 691/2010. |
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(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il cielo unico, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 691/2010 è così modificato:
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1) |
l’articolo 14 è così modificato:
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2) |
il punto 1 dell’allegato I, parte 2, è sostituito dal seguente: «1. INDICATORI ESSENZIALI DI PRESTAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO