25.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1216/2011 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2011

recante modifica del regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo (il «regolamento quadro») (1), in particolare l’articolo 11,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete e modifica il regolamento (CE) n. 2096/2005 che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea (2) contiene indicatori essenziali di prestazione (IEP) e obiettivi vincolanti nei settori essenziali di prestazione, ossia sicurezza, ambiente, capacità ed efficienza economica.

(2)

Gli indicatori essenziali di prestazione in materia di sicurezza che servono a determinare gli obiettivi nazionali o di blocco funzionale di spazio aereo, contenuti nell’allegato 1 del regolamento (UE) n. 691/2010, sono i seguenti: efficienza della gestione della sicurezza misurata attraverso una metodologia che poggia sull’ATM Safety Framework Maturity Survey (indagine sulla maturità del quadro di sicurezza dell’ATM); applicazione della classifica di gravità dello strumento di analisi del rischio per consentire una comunicazione armonizzata della valutazione della gravità per non rispetto dei valori minimi di separazione, invasioni di pista e eventi tecnici specifici relativi alla gestione del traffico aereo (ATM); e comunicazione relativa alla cultura giusta.

(3)

A norma dell’allegato 1 del regolamento (UE) n. 691/2010, è opportuno che la Commissione, gli Stati membri, l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) e l’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) sviluppino ulteriormente in collaborazione i suddetti indicatori di sicurezza, che devono essere poi adottati dalla Commissione prima del primo periodo di riferimento.

(4)

A tal fine la Commissione ha istituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dell’AESA, di Eurocontrol e della Commissione (la cosiddetta «Task Force E3»). Il gruppo ha presentato una relazione tecnica dal titolo Metrics for Safety Key Performance Indicators for the Performance Scheme (Criteri di misura per gli indicatori essenziali di prestazione in materia di sicurezza per il sistema di prestazioni). La relazione è stata rielaborata in base alle osservazioni formulate dagli Stati membri e dalle parti interessate e costituisce il fondamento tecnico, oltre che del presente regolamento, dei metodi accettabili di rispondenza e del materiale esplicativo ad esso associati.

(5)

Nel mettere a punto gli indicatori essenziali di prestazione in materia di sicurezza occorre tenere conto anche dell’attività già svolta in relazione ad altre iniziative, quali il piano di sicurezza dell’AESA, l’analisi dei rischi e lo studio di Eurocontrol Safety Framework Maturity Survey.

(6)

Dall’esperienza acquisita nell’attuazione graduale del sistema di prestazioni si ricava che è necessario accordare più tempo alla Commissione per valutare gli obiettivi prestazionali riveduti, onde tenere conto del carico di lavoro generato dalla valutazione accurata dei piani prestazionali e per consentirle di intrattenere il dialogo richiesto con le autorità nazionali di vigilanza e giustificare adeguatamente i risultati di detta valutazione.

(7)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 691/2010.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il cielo unico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 691/2010 è così modificato:

1)

l’articolo 14 è così modificato:

a)

nel paragrafo 1 il termine «due mesi» è sostituito da «quattro mesi»;

b)

nel paragrafo 2 il termine «due mesi» è sostituito da «quattro mesi»;

c)

nel paragrafo 3 il termine «due mesi» è sostituito da «quattro mesi»;

2)

il punto 1 dell’allegato I, parte 2, è sostituito dal seguente:

«1.   INDICATORI ESSENZIALI DI PRESTAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA

a)

Il primo IEP nazionale o di BFSA in materia di sicurezza per il primo periodo di riferimento è costituito dall’efficienza della gestione della sicurezza misurata attraverso una metodologia che poggia sull’ATM Safety Framework Maturity Survey.

Per quanto concerne gli Stati membri, le rispettive autorità nazionali di vigilanza e i fornitori di servizi di navigazione aerea, abilitati a fornire servizi di traffico aereo oppure servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza, la misura del presente IEP è data dal livello di attuazione dei seguenti obiettivi di gestione:

politica e obiettivi di sicurezza;

gestione dei rischi per la sicurezza;

garanzia della sicurezza;

promozione della sicurezza;

cultura della sicurezza.

b)

Il secondo IEP nazionale o di BFSA in materia di sicurezza per il primo periodo di riferimento è costituito dall’applicazione della seguente classifica di gravità basata sulla metodologia dello strumento di analisi dei rischi per rendere conto di almeno tre categorie di eventi: non rispetto dei valori minimi di separazione, invasioni di pista ed eventi specifici relativi all’ATM, in tutti i centri di controllo del traffico aereo e negli aeroporti. Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente metodologia negli aeroporti con meno di 50 000 movimenti di trasporto aereo commerciale all’anno.

Gli Stati membri e i fornitori di servizi di navigazione aerea, quando riferiscono i suddetti eventi utilizzano le seguenti categorie di gravità:

inconveniente grave

inconveniente importante

inconveniente significativo

nessun effetto sulla sicurezza

imprecisato; ad esempio, le informazioni disponibili sono insufficienti, oppure non è stato possibile determinare la gravità a causa di prove non conclusive o contraddittorie.

È d’obbligo riferire sull’applicazione della metodologia per ciascun singolo evento.

c)

Il terzo IEP nazionale o di BFSA in materia di sicurezza per il primo periodo di riferimento è costituito dalla comunicazione da parte degli Stati membri e dei rispettivi fornitori di servizi di navigazione aerea, tramite un questionario elaborato in conformità alla lettera e), del livello di presenza e corrispondente assenza di cultura giusta.

d)

Nel primo periodo di riferimento non vi saranno obiettivi prestazionali in materia di sicurezza fissati a livello di Unione europea. Gli Stati membri potranno tuttavia stabilire obiettivi che ricalchino i presenti IEP.

e)

Per favorire l’attuazione e la misura degli IEP in materia di sicurezza, l’AESA adotta, dopo aver consultato l’organo di valutazione delle prestazioni e prima dell’inizio del primo periodo di riferimento, metodi accettabili di rispondenza e materiale esplicativo in conformità della procedura adottata a norma dell’articolo 52 del regolamento (CE) n. 216/2008.

f)

Eurocontrol fornisce, in tempo utile, le informazioni necessarie per elaborare la documentazione di cui alla lettera e), tra cui figura almeno la descrizione delle due metodologie: quella dello strumento di analisi dei rischi e il suo ulteriore perfezionamento, e quella basata sullo studio Safety Framework Maturity Survey e i suoi fattori di ponderazione.

g)

Le autorità nazionali di vigilanza comunicano all’AESA, entro il 1o febbraio di ogni anno, la misura annuale degli IEP di cui alle lettere da a) a c) (questionari sull’efficienza della gestione della sicurezza e cultura giusta) effettuata dalle medesime e dai fornitori di servizi di navigazione aerea per l’anno precedente. Queste misure annuali costituiscono i dati su cui fondare il monitoraggio di cui alle lettere h) e i). In caso di modifica della misura annuale degli IEP, le autorità nazionali di vigilanza ne danno comunicazione prima della data alla quale sono tenute a presentare la relazione annuale successiva.

h)

Le autorità nazionali di vigilanza monitorano l’attuazione e la misura degli IEP in materia di sicurezza da parte dei fornitori di servizi di navigazione aerea, in conformità delle procedure per la sorveglianza della sicurezza stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2011 (*1) della Commissione.

i)

Nell’ambito delle ispezioni di standardizzazione, l’AESA monitora l’attuazione e la misura degli IEP in materia di sicurezza da parte delle autorità nazionali di vigilanza, in conformità dei metodi di lavoro di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 216/2008. L’AESA comunica l’esito di tali ispezioni all’organo di valutazione delle prestazioni.

(*1)   GU L 271 del 18.10.2011, pag. 15.» "

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

(2)   GU L 201 del 3.8.2010, pag. 1.