23.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 305/14 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1204/2011 DELLA COMMISSIONE
del 18 novembre 2011
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2011
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (Codice NC) |
Motivazione |
||
(1) |
(2) |
(3) |
||
|
8543 90 00 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2 b) della sezione XVI e del testo dei codici NC 8543 e 8543 90 00. Dato che la luce pulsata generata dalla lampada flash non è un raggio laser, è esclusa la classificazione alla voce 9013 come laser. Considerate le sue caratteristiche e proprietà oggettive, ossia la natura elettronica, l'apparecchio non è simile a uno strumento intercambiabile (vedere nota 1 o) della sezione XVI). Quando è utilizzato insieme all'unità di base, l'apparecchio può essere considerato una macchina che svolge una funzione specifica, non nominata né compresa altrove nel capitolo 85. L'apparecchio è essenziale per il funzionamento della macchina, che non può funzionare senza di esso. L'apparecchio deve quindi essere classificato nel codice NC 8543 90 00 quale parte di altre macchine e apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 85. |
||
|
8543 90 00 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2 b) della sezione XVI e del testo dei codici NC 8543 e 8543 90 00. Poiché il laser è concepito specificamente per generare luce laser con determinate larghezze d'impulso e dimensioni del fascio, l'apparecchio è destinato a svolgere una funzione specifica. Quando è utilizzato insieme all'"unità di base", l'apparecchio può essere considerato una macchina che svolge una funzione specifica, non nominata né compresa altrove nel capitolo 85. È pertanto esclusa la classificazione alla voce 9013 come laser (vedere anche la nota esplicativa 2, paragrafo 4, del SA alla voce 9013). Considerate le sue caratteristiche e proprietà oggettive, ossia la natura elettronica, l'apparecchio non è simile a uno strumento intercambiabile (vedere nota 1 o) della sezione XVI). L'apparecchio è essenziale per il funzionamento della macchina, che non può funzionare senza di esso. L'apparecchio deve quindi essere classificato nel codice NC 8543 90 00 quale parte di altre macchine e apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 85. |