4.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 287/13


REGOLAMENTO (UE) N. 1106/2011 DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 2011

che modifica i regolamenti (UE) n. 57/2011 e (CE) n. 754/2009 per quanto attiene alla protezione della specie «smeriglio», a determinati TAC e a taluni limiti dello sforzo di pesca fissati per la Germania e l'Irlanda

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio (1) stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE.

(2)

Un'incoerenza tra il testo del regolamento (UE) n. 57/2011 e il testo della voce contenuta nell'allegato IA di detto regolamento relativamente alla busbana norvegese dovrebbe essere sanata.

(3)

Il regolamento (UE) n. 57/2011 vieta la pesca dello smeriglio nelle acque internazionali con obbligo di immediata reimmissione in mare in caso di catture accidentali. L'allegato IA di detto regolamento fissa i totali ammissibili di catture per lo smeriglio a 0 tonnellate in talune zone CIEM, senza disposizioni relative alle catture accidentali. Di conseguenza, in determinate acque UE le catture di smeriglio sono illimitate, mentre in altre (oceano Atlantico) determinate zone (zone CIEM) sono gestite in base a totali ammissibili di catture (TAC) e talune altre no (zone COPACE). Considerato lo status della specie in parola e i dibattiti in corso in merito alla possibilità della sua inclusione nella convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (convenzione CITES) (appendice III), è opportuno prevedere un rafforzamento della protezione dello smeriglio in tutte le zone e includere sia le navi UE, sia quelle di paesi terzi che praticano la pesca in acque UE.

(4)

La valutazione scientifica del merluzzo bianco nel Mar Celtico è migliorata e ha confermato che il parere a fondamento del TAC in vigore ha sottovalutato la robusta classe di età del 2009 e di conseguenza l'incremento dinamico della biomassa per tale stock. In seguito a nuove misure in materia di selettività previste dal consiglio consultivo regionale per le acque nordoccidentali, suscettibili di ridurre i rischi di rigetti in mare dell'eglefino e del merlano nella pesca del merluzzo bianco, è opportuno adeguare il TAC per il merluzzo bianco nel Mar Celtico al nuovo parere scientifico per il resto del 2011.

(5)

Il 29 luglio 2011 l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha comunicato a tutte le parti contraenti l'adozione di una revisione dei TAC NAFO per il 2011 relativamente allo scorfano nella sottozona 2, divisioni 1F e 3K, con effetto immediato. In data 1o agosto 2011, la Commissione ha notificato la stessa informazione a tutti gli Stati membri interessati a questa attività di pesca. La revisione dovrebbe essere attuata nel diritto dell'Unione ed applicata alla navi UE dal 2 agosto 2011.

(6)

Nello stabilire le possibilità di pesca e conformemente al regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock (2), il Consiglio può, su proposta della Commissione e sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e del parere forniti dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), escludere taluni gruppi di navi dall’applicazione del regime di gestione dello sforzo di pesca a condizione che siano disponibili dati appropriati sulle catture e sui rigetti di merluzzo bianco delle navi interessate, che la percentuale di catture di merluzzo bianco non sia superiore all’1,5 % delle catture totali del gruppo di navi e che l’inclusione del gruppo di navi nel regime di gestione dello sforzo costituisca un onere amministrativo sproporzionato rispetto al suo impatto globale sugli stock di merluzzo bianco.

(7)

Sulla base del regolamento (CE) n. 1342/2008, il regolamento (CE) n. 754/2009 (3) ha escluso alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca di cui al regolamento (CE) n. 1342/2008.

(8)

L'Irlanda ha comunicato le informazioni relative alle catture di merluzzo bianco effettuate da un gruppo di navi che operano a ovest della Scozia con reti a strascico di dimensioni di maglia pari o superiori a 120 mm, con pannelli a maglie quadrate, nella zona dichiarata al punto 6.1 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (4), e con maglia di dimensioni pari a 100 mm nelle altre zone a ovest della Scozia. Sulla scorta di tali informazioni e della valutazione del CSTEP si può stabilire che le catture di merluzzo bianco, comprensive dei rigetti, effettuate da tale gruppo di navi non superano l'1,5 % del totale delle loro catture. Inoltre, le misure di controllo e di monitoraggio in essere garantiscono il controllo e il monitoraggio delle attività di pesca di tale gruppo di navi. Infine, l'inclusione di tale gruppo di navi nel regime di gestione dello sforzo di pesca rappresenta un onere amministrativo sproporzionato rispetto all'impatto globale di tale inclusione sugli stock di merluzzo bianco. È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 754/2009 al fine di escludere tale gruppo di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca di cui al regolamento (CE) n. 1342/2008. È opportuno modificare di conseguenza le limitazioni dello sforzo fissate per l'Irlanda nel regolamento (UE) n. 57/2011.

(9)

Un gruppo di navi tedesche è attualmente escluso dall’applicazione del regime di gestione dello sforzo di pesca di cui al regolamento (CE) n. 1342/2008. Sulla scorta delle informazioni fornite dalla Germania nel 2011 il CSTEP non è stato in grado di valutare se le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1342/2008 fossero soddisfatte nel periodo di gestione 2010. Il gruppo di navi tedesche in questione dovrebbe pertanto essere reinserito in tale regime di gestione dello sforzo di pesca. È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 754/2009.

(10)

Il regolamento (UE) n. 57/2011 si applica, nel complesso, a decorrere dal 1o gennaio 2011. Tuttavia, le limitazioni dello sforzo di pesca stabilite dal regolamento (UE) n. 57/2011 si applicano per un periodo di un anno a decorrere dal 1o febbraio 2011. Di conseguenza, le disposizioni del presente regolamento relative ai limiti di cattura e alle ripartizioni dovrebbero applicarsi dal 1o gennaio 2011, ad eccezione delle nuove disposizioni riguardanti lo scorfano nella sottozona 2, divisioni 1F e 3K, che dovrebbero applicarsi dal 2 agosto 2011. Le disposizioni del presente regolamento relative alle limitazioni dello sforzo di pesca dovrebbero applicarsi dal 1o febbraio 2011. Tale applicazione retroattiva lascerà impregiudicato il principio della certezza del diritto poiché le possibilità di pesca in questione non sono ancora state esaurite. Considerato che le modifiche ai regimi di sforzo esercitano un'influenza diretta sulle attività economiche delle flotte interessate, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) n. 57/2011

Il regolamento (UE) n. 57/2011 è così modificato:

1)

all'articolo 5, paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

stock di busbana norvegese e le catture accessorie connesse nella sottozona CIEM IIIa e nelle acque UE della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV, e stock di spratto nelle acque UE della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV.»;

2)

all'articolo 8, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

smeriglio (Lamma nasus) in tutte le acque, fatto salvo ove diversamente disposto nell'allegato IA; e»;

3)

all'articolo 37 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle seguenti specie:

a)

squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) in tutte le acque UE;

b)

squadro (Squatina squatina) in tutte le acque UE;

c)

razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque UE della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;

d)

razza ondulata (Raja undulata) e razza bianca (Rostroraja alba) nelle acque UE delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;

e)

smeriglio (Lamma nasus) in tutte le acque UE;

f)

pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque UE delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII.»;

4)

nell'allegato IA la voce relativa al merluzzo bianco nelle zone VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque UE delle zone COPACE 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgio

233

TAC analitico

Si applica l'articolo 12 del presente regolamento

Francia

3 811

Irlanda

923

Paesi Bassi

1

Regno Unito

411

EU

5 379

TAC

5 379»

5)

nell'allegato IA la voce relativa allo smeriglio nelle acque UE e internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Smeriglio

Lamna nasus

Zona

:

Acque della Guiana Francese, Kattegat; acque UE dello Skagerrak, acque delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV; acque UE delle zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2;

(POR/3-1234)

Danimarca

0 (5)

TAC analitico

Francia

0 (5)

Germania

0 (5)

Irlanda

0 (5)

Spagna

0 (5)

Regno Unito

0 (5)

EU

0 (5)

 

0 (5)

TAC

0 (5)

6)

nell’allegato IA la voce relativa allo scampo nella zona VII è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona

:

VII

(NEP/07.)

Spagna

1 306 (6)

TAC analitico

Si applica l'articolo 13 del presente regolamento

Francia

5 291 (6)

Irlanda

8 025 (6)

Regno Unito

7 137 (6)

UE

21 759 (6)

TAC

21 759 (6)

7)

nell’allegato IC la voce relativa allo scorfano nella sottozona 2, divisioni 1F e 3K della NAFO è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona

:

Sottozona 2 e divisioni 1F e 3K della NAFO

(RED/N1F3K.)

Lettonia

0

 

Lituania

0

TAC

8)

l’appendice 1 dell’allegato IIA è così modificata:

a)

nella tabella b), la colonna relativa alla Germania (DE) è sostituita dalla seguente:

Attrezzi regolamentati

«DE

TR1

1 166 735

TR2

436 666

TR3

257

BT1

29 271

BT2

1 525 679

GN

224 484

GT

467

LL

b)

nella tabella d), le colonne relative a Germania (DE) e Irlanda (IE) sono sostituite dalle seguenti:

Attrezzi regolamentati

«DE

IE

TR1

12 427

107 088

TR2

0

479 043

TR3

0

273

BT1

0

0

BT2

0

3 801

GN

35 442

5 697

GT

0

1 953

LL

0

4 250»

Articolo 2

Modifica del regolamento (CE) n. 754/2009

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 754/2009 è così modificato:

a)

la lettera f) è soppressa;

b)

è aggiunta la seguente lettera:

«h)

il gruppo di navi battenti bandiera irlandese che partecipa alle attività di pesca indicate nella domanda dell'Irlanda dell'11 marzo 2011, che opera a ovest della Scozia con reti a strascico di dimensioni di maglia pari o superiori a 120 mm, con pannelli a maglie quadrate, nella zona dichiarata al punto 6.1 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009, e con maglia di dimensioni pari a 100 mm nelle altre zone a ovest della Scozia.»

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, punti da 1 a 6, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

L'articolo 1, punto 7, si applica a decorrere dal 2 agosto 2011.

L’articolo 1, punto 8, e l’articolo 2 si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 20 ottobre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. SAWICKI


(1)  GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.

(2)  GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.

(3)  GU L 214 del 19.8.2009, pag. 16.

(4)  GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.

(5)  Le catture di tali specie devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni.»

(6)  Di cui non più dei seguenti contingenti può essere prelevato nella zona VII (Porcupine Bank — unità 16) (NEP/*07U16):

Spagna

377

Francia

241

Irlanda

454

Regno Unito

188

UE

1 260»