28.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 281/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1087/2011 DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 2011
recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile per quanto concerne i sistemi per il rilevamento di esplosivi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile (2), contiene norme relative ai sistemi per il rilevamento di esplosivi. |
(2) |
I metodi e le tecnologie di rilevamento degli esplosivi evolvono nel tempo. In sintonia con l’evoluzione delle minacce all’aviazione civile, gli sviluppi tecnologici e l’esperienza operativa a livello di Unione e mondiale, è opportuno che la Commissione riveda le disposizioni tecnologiche e operative relative ai sistemi per il rilevamento di esplosivi. |
(3) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 185/2010. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell’aviazione civile, istituito dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.
(2) GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1.
ALLEGATO
Al capitolo 12 dell’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 il punto 12.4.2 è sostituito dal seguente:
«12.4.2. Standard applicabili agli EDS
12.4.2.1. |
Sono previsti tre standard per gli EDS. I requisiti dettagliati di tali standard sono stabiliti in una decisione separata della Commissione. |
12.4.2.2. |
Tutti gli EDS devono soddisfare lo standard 1. |
12.4.2.3. |
Lo standard 1 scade il 1o settembre 2012. |
12.4.2.4. |
L’autorità competente può autorizzare il proseguimento dell’utilizzo degli EDS di standard 1 installati tra il 1o gennaio 2003 e il 1o settembre 2006 fino al 1o gennaio 2014 al più tardi. |
12.4.2.5. |
Lo standard 2 è applicato a tutti gli EDS installati a partire dal 1o gennaio 2007, tranne in caso di contratto di installazione di EDS di standard 1 stipulato prima del 19 ottobre 2006. |
12.4.2.6. |
Tutti gli EDS devono soddisfare lo standard 2 entro il 1o settembre 2012, eccetto in caso di applicazione del punto 12.4.2.4. |
12.4.2.7. |
Lo standard 2 scade il 1o settembre 2020. |
12.4.2.8. |
L’autorità competente può autorizzare il proseguimento dell’utilizzo degli EDS di standard 2 installati tra il 1o gennaio 2011 e il 1o settembre 2014 fino al 1o settembre 2022 al più tardi. |
12.4.2.9. |
L’autorità competente che autorizzi il proseguimento dell’utilizzo degli EDS di standard 2 a partire dal 1o settembre 2020 deve informarne la Commissione. |
12.4.2.10. |
Lo standard 3 è applicato a tutti gli EDS installati a partire dal 1o settembre 2014. |
12.4.2.11. |
Tutti gli EDS devono soddisfare lo standard 3 entro il 1o settembre 2020, eccetto in caso di applicazione del punto 12.4.2.8.» |