15.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 270/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1024/2011 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2011

recante centocinquantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 5 ottobre 2011 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere una persona fisica al suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

(4)

Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)   GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

La voce seguente è aggiunta all’elenco "Persone fisiche":

(a)

"Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (alias (a) Dr. Ibrahim ‘Awwad Ibrahim ’Ali al-Badri al-Samarrai’, (b) Ibrahim ‘Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, (c) Ibrahim ‘Awad Ibrahim al-Samarra’i, (d) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra’i, (e) Abu Du’a, (f) Abu Duaa’, (g) Dr. Ibrahim, (h) Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi, (i) Abu Bakr al-Baghdadi. Titolo: Dr. Indirizzo: Iraq. Data di nascita: 1971. Luogo di nascita: Samarra, Iraq. Nazionalità: irachena. Altre informazioni: (a) leader di Al-Qaeda in Iraq; (b) attualmente basato in Iraq; (c) gestisce e dirige operazioni su vasta scala di AQI; (d) noto soprattutto con il nome di battaglia (Abu Du’a, Abu Duaa’). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 5.10.2011."