15.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 270/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1021/2011 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2011

che applica detrazioni sui contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2011 in seguito al superamento dei contingenti di altri stock nell’anno precedente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5,

dopo aver consultato gli Stati membri interessati, a norma dell’articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009,

considerando quanto segue:

(1)

I contingenti di pesca per l’anno 2010 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

regolamento (CE) n. 1359/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008, che stabilisce, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (2),

regolamento (CE) n. 1226/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, recante fissazione, per il 2010, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici (3);

regolamento (CE) n. 1287/2009 del Consiglio, del 27 novembre 2009, che fissa, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni a esse afferenti applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici (4),

regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1359/2008, (CE) n. 754/2009, (CE) n. 1226/2009 e (CE) n. 1287/2009 (5).

(2)

I contingenti di pesca per l’anno 2011 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

regolamento (UE) n. 1124/2010 del Consiglio, del 29 novembre 2010, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico (6),

regolamento (UE) n. 1225/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011 e il 2012, le possibilità di pesca delle navi dell’UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde (7),

regolamento (UE) n. 1256/2010 del Consiglio, del 17 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici (8),

regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio del 18 gennaio 2011 che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in determinate acque non UE (9).

(3)

A norma dell’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro applicando determinati fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi.

(4)

L’articolo 105, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009 prevede che se non è possibile procedere ad una detrazione a norma dei paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo dal contingente superato poiché lo Stato membro interessato dispone in modo insufficiente di un contingente, la Commissione, previa consultazione dello Stato membro interessato, nell’anno o negli anni successivi, può operare detrazioni dai contingenti di altri stock o gruppi di stock assegnati a tale Stato membro nella stessa zona geografica, o dello stesso valore commerciale.

(5)

Alcuni Stati membri non hanno contingenti disponibili per il 2011 per alcuni stock che sono stati superati nel 2010. In tali casi è opportuno effettuare tali detrazioni sui contingenti di cui dispongono questi Stati membri per altri stock nella stessa zona geografica, tenendo conto della necessità di evitare i rigetti nella pesca multispecifica.

(6)

Gli Stati membri interessati sono stati consultati in merito alle detrazioni e hanno suggerito alcune modifiche che dovrebbero essere tenute in considerazione dalla Commissione nei limiti di quanto giustificato.

(7)

Le detrazioni disposte dal presente regolamento devono essere applicate fatte salve le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2011 conformemente ai seguenti regolamenti:

regolamento (CE) n. 147/2007 della Commissione, del 15 febbraio 2007, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il periodo 2007-2012 a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (10), e

regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2011 della Commissione, del 23 settembre 2011, che applica detrazioni sui contingenti di pesca disponibili per gli altri stock per il 2011 in seguito al superamento dei contingenti di tali stock nell’anno precedente (11),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti di pesca fissati dai regolamenti (UE) n. 1124/2010 (UE) n. 1225/2009, (UE) n. 1256/2010 e (UE) n. 57/2011 per il 2011 sono ridotti come indicato in allegato.

Articolo 2

Si applica l’articolo 1 senza pregiudicare le detrazioni previste dal regolamento (CE) n. 147/2007 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2011.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 352 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  GU L 330 del 16.12.2009, pag. 1.

(4)  GU L 347 del 24.12.2009, pag. 1.

(5)  GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.

(6)  GU L 318 del 4.12.2010, pag. 1.

(7)  GU L 336 del 21.12.2010, pag. 1.

(8)  GU L 343 del 29.12.2010, pag. 2.

(9)  GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.

(10)  GU L 46 del 16.2.2007, pag. 10.

(11)  Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

Stato membro

Codice della specie

Codice della zona

Nome della specie

Nome della zona

Contingente iniziale 2010

Sbarchi consentiti 2010

(totale quantitativo modificato) (5)

Totale delle catture 2010

Superamento contingenti relativi agli sbarchi consentiti

(%)

Superamento contingenti relativi agli sbarchi consentiti

(quantità in t)

Fattore moltiplicatore articolo 105, paragrafo 2

Fattore moltiplicatore articolo 105, paragrafo 3

Detrazioni 2011

Contingente iniziale 2011

Quantitativo riveduto 2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

DNK

DGS

03A-C.

Spinarolo/gattuccio

Acque UE della zona IIIa

0,00 (2)

0,00

3,60

n.d.

3,60

1

1

–3,60

0,00

 (1)

DNK

COD

03AN.

Merluzzo bianco

Skagerrak

 

 

 

 

 

 

 

–3,60

3 068,00 (3)

3 064,40

FRA

DGS

15X14

Spinarolo/gattuccio

Acque UE e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV

0,00 (2)

84,00

158,30

88,45

74,30

1

1

–74,30

0,00

 (1)

FRA

LIN

6X14.

Molva

Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

 

 

 

 

 

 

 

–74,30

2 293,00 (3)

2 218,70

FRA

DGS

2AC4-C

Spinarolo/gattuccio

Acque UE delle zone IIa e IV

0,00 (2)

5,00

10,70

114,00

5,70

1

1

–5,70

0,00

 (1)

FRA

ANF

2AC4-C

Rana pescatrice

Acque UE delle zone IIa e IV

 

 

 

 

 

 

 

–5,70

70,00 (3)

64,30

FRA

DWS

56789-

Squali di profondità

Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII, VIII e IX

0,00 (2)

98,00

131,30

33,98

33,30

1

1

–33,30

10,17 (4)

 (1)

FRA

RNG

5B67-

Granatiere

Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VI, VII

 

 

 

 

 

 

 

–33,30

2 409,00 (4)

2 375,70

GBR

FLX

05B-F

Pesce piatto

Vb (acque delle Isole Fær Øer)

204,00 (2)

217,00

252,20

16,22

35,20

1

1

–35,20

0,00

 (1)

GBR

PLE

561214

Passera di mare

VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

 

 

 

 

 

 

 

–35,20

408,00 (3)

372,80


(1)  Detrazioni da effettuare sui seguenti stock

(2)  Quantitativo fissato dal regolamento (UE) n. 53/2010.

(3)  Quantitativo fissato dal regolamento (UE) n. 57/2011.

(4)  Quantitativo fissato dal regolamento (UE) n. 1225/2010.

(5)  Contingenti assegnati ad uno Stato membro a norma del pertinente regolamento sulle possibilità di pesca, dopo avere considerato gli scambi delle possibilità di pesca ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59), i trasferimenti di contingenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3) e/o la riassegnazione e la detrazione delle possibilità di pesca ai sensi degli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.